La legge detta disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo, autorizzando l'accettazione di atti internazionali relativi, tra l'altro, alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).
icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 6 novembre 2025, n. 165 Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo. (25G00176) note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/2025 (GU n.263 del 12-11-2025) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-11-2025 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Partecipazione italiana a Banche e Fondi multilaterali di sviluppo 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare i seguenti atti internazionali:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.