In sintesi
Il decreto-legge introduce misure urgenti per assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA, con riferimento anche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. n. 270 del 1999).
Cosa regola
- Le misure urgenti per assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA.
Chi riguarda
- Gli stabilimenti ex ILVA e i lavoratori interessati.
- Le amministrazioni competenti in materia industriale e di amministrazione straordinaria.
Punti chiave
- Il decreto detta misure urgenti per la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA.
- Il decreto e' entrato in vigore il 2 dicembre 2025 (GU n. 279 del 1 dicembre 2025).
- Il decreto-legge e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8.
Testo della legge
DECRETO-LEGGE 1 dicembre 2025, n. 180 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clic
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- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 2026, n. 8 (in G.U. 27/01/2026, n. 21). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2026) (GU n.279 del 01-12-2025) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3orig. 3 bisorig. 4orig. 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-1-2026 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»; Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»; Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»; Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra»; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»; Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»; Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, recante «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio»; Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»; Visto il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, recante «Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali»; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in merito al finanziamento concesso alla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in base al citato decreto-legge n. 92 del 2025 per una migliore gestione delle somme già erogate e residuate da quelle sinora utilizzate; Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di garantire il pieno utilizzo delle somme del fondo previsto dall'articolo 77 del citato decreto-legge n. 73 del 2021; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in merito al riconoscimento delle erogazioni in favore delle imprese energivore se ammesse all'amministrazione straordinaria e alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, anche qualora a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA ((e per sostenere le imprese dell'indotto))
- La società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è autorizzata a utilizzare le somme, a essa trasferite dalla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in ragione del finanziamento concesso in base all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, e residuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per garantire la continuità operativa degli impianti di cui ha la gestione. 1-bis. ((All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "2026, 2027 e 2028". Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy)) . articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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