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LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182 - Normattiva

In sintesi

La legge detta disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Interviene su imprese, turismo, navigazione, cittadini, istruzione, universita' e sanita'.

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Testo della legge

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182 ultimo aggiornamento all'atto: 22/05/2026 --> Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. (25G00190) note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2025 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2026) (GU n.281 del 03-12-2025) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE Capo I Misure di semplificazione per le imprese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Capo II Misure di semplificazione in materia di turismo 10 11 12 13 Capo III Misure di semplificazione in materia di navigazione 14 15 16 17 18 19 Capo IV Ulteriori misure di semplificazione 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35orig. Titolo II MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI Capo I Semplificazione dei procedimenti amministrativi in favore dei cittadini 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Capo II Misure di semplificazione in materia di istruzione 51 52 Titolo III ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE Capo I Misure di semplificazione in materia di università 53 54 55 56 57 Capo II Misure di semplificazione in materia sanitaria 58 59 60 61 62 63 Capo III Misure di semplificazione in materia di pubblica sicurezza 64 65 66 67 68 Capo IV Semplificazioni in materia di attuazione di obblighi di legge 69 70orig. 71 72 Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI 73 74 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-12-2025 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Semplificazioni in materia di autotutela

  1. All'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e al comma 2-bis, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta l'articolo 21-nonies, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificato dalla presente legge: «Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio). -
  2. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
  3. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.» articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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