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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2025, n. 196 - Normattiva

In sintesi

Il decreto-legge detta disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026, in relazione agli articoli 48 e 75 della Costituzione.

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Testo della legge

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2025, n. 196 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto cli

cca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2025, n. 196 ultimo aggiornamento all'atto: 13/02/2026 --> Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno

  1. (25G00210) note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2025 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 2026, n. 18 (in G.U. 13/02/2026, n. 36) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/02/2026) (GU n.299 del 27-12-2025) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 1 bis 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-2-2026 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 48 e 75 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l'articolo 7; Considerata la necessità di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie previste nell'anno 2026; Ritenuta la conseguente necessità e urgenza di consentire il tempestivo avvio del procedimento elettorale preparatorio e di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali e referendari in caso di svolgimento contestuale, per quanto concerne in particolare le operazioni di voto e di scrutinio; Considerata, altresì, la necessità e l'urgenza di adeguare i compensi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione al predetto prolungamento delle operazioni di votazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 e per il loro eventuale abbinamento
  2. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore
  3. In ragione del prolungamento delle operazioni di votazione di cui al comma 1, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ((spettano gli)) onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5, ((lettere a ) e c) )) , della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento, ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni.
  4. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche suppletive relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi ((dei component)) degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n.
  5. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni politiche suppletive.
  6. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e di un turno di elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio delle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì. 4-bis. ((In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, la composizione degli uffici elettorali di sezione interessati all'abbinamento è determinata dalla normativa per le elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per i referendum relativamente ai compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n.
  7. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni amministrative)) .
  8. ((In relazione a quanto previsto dal presente articolo, il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 6.117.690 euro per l'anno
  9. Ai conseguenti oneri, pari a 6.117.690 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 6.107.690 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno)) . articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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