Il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 219/2025 e un regolamento che disciplina in modo attuativo i controlli sugli strumenti di misura in servizio e la vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea. Sostituisce il precedente decreto n. 93/2017.
i Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DECRETO 26 novembre 2025, n. 219 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea. (26G00015) note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2026 (GU n.17 del 22-01-2026) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 6-2-2026 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante «Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio» e, in particolare, l'articolo 3, comma 4; Vista la direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, che ne dispone l'abrogazione»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.» e, in particolare, l'articolo 47, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, concernente «Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, concernente «Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea»; Considerato che è stata esperita la procedura di informazione prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, giusta comunicazione alla Commissione europea in data 10 dicembre 2024 e pubblicazione sul sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche (TRIS) fino al 11 marzo 2025, nel rispetto del termine di tre mesi di cui al medesimo articolo 6; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza di Sezione del 8 luglio 2025; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 0022981 del 14 ottobre 2025; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, alla tabella di cui all'allegato IV, punto 1, seconda colonna «Periodicità della verificazione», settima riga, le parole: «Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m³/h compresi: 10 anni» e «Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m³/h: 13 anni» sono sostituite dalle seguenti: «Meccanici, Statici e venturimetrici:13 anni». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno. - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 21 aprile 1998: «Art. 47 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). - 1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di settore. 2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive. 3. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento amministrativo. 4. I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'articolo 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo. 5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali, in conformità con l'articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 280, ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali. 6. Compete al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il finanziamento delleattività di tenuta dei registri e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla legislazione vigente. 7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento delle attività relative ai controlli funzionali esercitate da associazioni di allevatori operanti a livello territoriale.». - Si riporta l'articolo 3 della legge 25 marzo 1997, n. 77, recante: «Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997: «Art. 3 (Disposizioni in materia di pesi e misure). - 1. All'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Sono esclusi dall'obbligo di cui al primo comma coloro che fanno uso di pesi o misure lineari e di misure di capacità, quando siano di vetro, terracotta o simili". 2. Il terzo comma dell'articolo 64 del regolamento approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, è abrogato. 3. Gli uffici provinciali metrici formano l'elenco degli utenti degli strumenti sottoposti alla verificazione periodica, in base ai dati forniti dal comune. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le modifiche e le integrazioni alla disciplina della verificazione periodica dei pesi e delle misure sono adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità ai seguenti criteri direttivi:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.