Il decreto-legge n. 7/2024 reca disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. E stato convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.
qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 29 gennaio 2024, n. 7 ultimo aggiornamento all'atto: 28/03/2024 --> Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. (24G00017) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/2024 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2024, n. 38 (in G.U. 28/03/2024, n. 74). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2024) (GU n.23 del 29-01-2024) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 1 bis 1 ter 2orig. 2 bis 3 4orig. 4 bis 4 ter 4 quater 4 quinquies 4 sexies 4 septies 5orig. 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-3-2024 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 48 della Costituzione; Visto l'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Considerata la necessità di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie e di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione relativamente all'anno 2024; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali che nell'anno 2024 si svolgeranno contestualmente, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio; Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di integrare la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, intervenendo, in particolare, sulle disposizioni dedicate alla revisione delle anagrafi della popolazione residente e alla determinazione della «popolazione legale», introducendo elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative 1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera a), del presente articolo. 2. In occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, ((dalle ore 15 alle ore 23)) , e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23. 3. In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando, per quanto non previsto dal presente articolo, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.