Legge 22 gennaio 2024, n. 6 – Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e…
Di che cosa tratta questa norma?
La legge n. 6/2024 introduce disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e modifica gli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.
Per chi: Chiunque distrugga, deteriori, deturpi o imbratti beni culturali o paesaggistici propri o altrui; Il prefetto, autorita competente a irrogare le sanzioni.
Termini:
- Il verbale di accertamento e notificato al trasgressore entro 120 giorni dal fatto
- Pagamento in misura ridotta entro 30 giorni, non ammesso se gia usufruito nei 5 anni precedenti; si applica la legge n. 689/1981
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto penale
- Decisioni giudiziarie
- 1
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Le sanzioni amministrative per danneggiamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
- Le modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale
- La procedura di accertamento, contestazione e destinazione dei proventi
A chi si applica questa norma?
- Chiunque distrugga, deteriori, deturpi o imbratti beni culturali o paesaggistici propri o altrui
- Il prefetto, autorita competente a irrogare le sanzioni
- Il Ministero della cultura, destinatario dei proventi per il ripristino dei beni
Quali sono i punti chiave?
- Distruzione/deterioramento: sanzione amministrativa da euro 20.000 a euro 60.000
- Deturpamento/imbrattamento o uso pregiudizievole: sanzione da euro 10.000 a euro 40.000
- Il verbale di accertamento e notificato al trasgressore entro 120 giorni dal fatto
- Pagamento in misura ridotta entro 30 giorni, non ammesso se gia usufruito nei 5 anni precedenti; si applica la legge n. 689/1981
- Entrata in vigore del provvedimento: 8 febbraio 2024 (GU n. 19 del 24-01-2024)
Giurisprudenza su questa norma
Diritto penale
Testo della legge
Testo della legge
LEGGE 22 gennaio 2024, n. 6 Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. (24G00016) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/2024 (GU n.19 del 24-01-2024) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.
N O T E Avvertenza:
Note all'art. 1: