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LEGGE 31 maggio 2024, n. 79

In sintesi

La Legge 31 maggio 2024, n. 79 riconosce un contributo annuo di 250.000 euro, a decorrere dal 2024, a favore del Comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival.

Cosa regola

La legge integra l'articolo 2 della legge n. 238/2012, prevedendo un finanziamento stabile per la manifestazione musicale e individuando la relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo (legge n. 163/1985). Sostiene cosi un evento culturale di rilievo con risorse pubbliche dedicate.

Chi riguarda

Riguarda il Comune di Pistoia, gli organizzatori del Pistoia Blues Festival, il Ministero della cultura e il settore dello spettacolo dal vivo.

Punti chiave

Testo della legge

LEGGE 31 maggio 2024, n. 79 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 31 maggio 2024, n. 79 Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz. (24G00094) note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/2024 (GU n.140 del 17-06-2024) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-7-2024 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1

  1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dall'anno 2024, un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n.
  3. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante «Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2013, n. 7, come modificato dalla presente legge, nonché dalla legge 31 maggio 2024, n. 80: «Art. 2 (Contributo straordinario). -
  4. Al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani e le orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale è assegnato, a decorrere dal 2013, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago nonché, a decorrere dal 2017, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz" nonché, a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini e, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un contributo di 0,5 milioni di euro complessivi da suddividere in misura proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salò, società cooperativa Soundiff - Diffrazioni Sonore, l'Associazione culturale musicale I Filarmonici di Benevento, l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione la Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei nonché, a decorrere dall'anno 2024, un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival. 1-bis. È assegnato un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera. 1-ter. È assegnato un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival. 1-quater. Per la realizzazione del Festival internazionale della musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino. 1-quinquies. È assegnato un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona. 1-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-quinquies, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.». - Si riporta l'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1985, n. 104: «Art. 1 (Fondo unico per lo spettacolo). - Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.». articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.