LEGGE 26 giugno 2024, n. 86
In sintesi
La Legge 26 giugno 2024, n. 86 definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (cosiddetta autonomia differenziata).
Cosa regola
La legge disciplina il procedimento per il riconoscimento di ulteriori competenze alle Regioni ordinarie, nel rispetto dell'unita nazionale, dei principi di sussidiarieta, differenziazione e adeguatezza (art. 118 Cost.) e del principio solidaristico. Prevede la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), le intese Stato-Regione e le garanzie di coesione economica, sociale e territoriale.
Chi riguarda
Riguarda le Regioni a statuto ordinario, lo Stato e i suoi organi (Governo e Parlamento), gli enti locali e i cittadini interessati all'accesso ai servizi essenziali sul territorio.
Punti chiave
- Disciplina l'autonomia differenziata ex art. 116, terzo comma, Cost.
- Definisce i principi per l'attribuzione di ulteriori competenze alle Regioni ordinarie.
- Prevede la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
- Fondata sui principi di sussidiarieta, differenziazione, adeguatezza e solidarieta.
Testo della legge
LEGGE 26 giugno 2024, n. 86 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 26 giugno 2024, n. 86 ultimo aggiornamento all'atto: 04/12/2024 --> Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. (24G00104) note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/2024) (GU n.150 del 28-06-2024) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4orig. 5 6 7 8orig. 9orig. 10 11orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-12-2024 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità
- La presente legge, nel rispetto dell'unità nazionale e al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nel rispetto altresì dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo e per favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari.
- L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali nel rispetto dell'articolo 1, comma 793, lettera d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali. (