Il Decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 detta misure urgenti in materia penitenziaria, autorizzando l'assunzione straordinaria di 1.000 agenti del Corpo di polizia penitenziaria per rafforzare sicurezza, operativita ed efficienza degli istituti penitenziari.
Il decreto autorizza l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facolta ordinarie, di un contingente massimo di 1.000 unita di polizia penitenziaria (500 nel 2025 e 500 nel 2026), entro i limiti di spesa e della dotazione organica. Interviene per potenziare il controllo dell'esecuzione penale interna ed esterna e, piu in generale, il sistema penitenziario.
Riguarda il Corpo di polizia penitenziaria, il Ministero della giustizia e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, gli istituti penitenziari, i detenuti e i soggetti in esecuzione penale esterna.
qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 4 luglio 2024, n. 92 ultimo aggiornamento all'atto: 19/02/2026 --> Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia. (24G00111) note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/2024 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112 (in G.U. 09/08/2024, n. 186). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2026) (GU n.155 del 04-07-2024) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Disposizioni in materia di personale 1orig. 2orig. 2 bis 2 ter 2 quater 2 quinquies 3orig. 4orig. Capo II Misure in materia penitenziaria, di diritto penale e per l'efficienza del procedimento penale 4 bisagg.3 agg.2 agg.1 orig. 5orig. 6orig. 6 bis 7orig. 8orig. 9orig. 10orig. 10 bis Capo III Disposizioni in materia di procedimento esecutivo, di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e modifiche al codice civile 11 12orig. 13orig. Capo IV Disposizioni finanziarie e finali 14orig. 15 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-8-2024 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per l'incremento del personale che opera in ambito penitenziario e minorile, ai fini del miglior funzionamento degli istituti di pena, nonché disposizioni in materia di personale amministrativo; Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di ordinamento penitenziario, per una razionalizzazione di alcuni benefici, di alcune regole di trattamento applicabili ai detenuti e per la semplificazione dell'accesso ai benefici; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire, anche in relazione agli obblighi euro-unitari, il reato di indebita destinazione di beni ad opera del pubblico agente; Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per l'efficienza del procedimento penale; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di interventi in materia di procedimento esecutivo e di modifica al codice civile; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di differire il termine per l'entrata in vigore del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, al fine di permettere l'adozione degli interventi necessari per l'effettiva operatività del medesimo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Assunzione di 1.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria 1. Al fine di incidere più adeguatamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare maggiormente le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui ai commi 2 e 3 e per un numero massimo di:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.