La Legge 4 luglio 2024, n. 102 conferisce al Governo una delega ad adottare, entro ventiquattro mesi, decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di settore e filiera florovivaistica.
La legge delega il Governo a disciplinare in modo organico coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualita e dell'utilizzo dei prodotti florovivaistici, secondo i principi e criteri direttivi indicati. Definisce oggetto, finalita e tempi della delega per riordinare il comparto.
Riguarda le imprese e gli operatori del settore florovivaistico, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita alimentare e delle foreste, le filiere produttive e commerciali dei prodotti florovivaistici.
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 luglio 2024, n. 102 ultimo aggiornamento all'atto: 22/05/2026 --> Delega al Governo in materia di florovivaismo. (24G00118) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2026) (GU n.164 del 15-07-2024) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4orig. 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-7-2024 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalità della delega 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 . N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.