Il D.P.R. 13 maggio 2024, n. 97 e un regolamento che adegua le tabelle relative a diversi Uffici marittimi, riorganizzando l'articolazione periferica dell'amministrazione marittima.
Il regolamento aggiorna le tabelle degli Uffici marittimi (tra cui Civitavecchia, Barletta, Capri, Ponza, Porto S. Giorgio, S. Agata di Militello e Ostia) e sostituisce la tabella della giurisdizione marittima della direzione marittima di Cagliari, al fine di assicurare un assetto funzionale ottimale delle strutture rispetto alle esigenze marittime e locali.
Riguarda il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, gli Uffici marittimi interessati, il Ministero competente e le comunita portuali e locali dei territori coinvolti.
izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 2024, n. 97 Regolamento di rimodulazione delle tabelle riferite alle circoscrizioni territoriali delle direzioni marittime di Pescara, Olbia, Palermo e Cagliari. (24G00112) note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2024 (GU n.158 del 08-07-2024) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Allegati Tabelle Tabelle Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-7-2024 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera d); Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Codice della navigazione» e, in particolare, l'articolo 16; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante «Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)» e, in particolare, gli articoli 1 e 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante «Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2011, n. 83, recante «Regolamento per la ridefinizione della circoscrizione territoriale degli Uffici marittimi ricadenti nelle Direzioni marittime di Genova, Olbia, Reggio Calabria, Palermo, Bari e Venezia, nonché per la sostituzione della Tabella relativa alla circoscrizione territoriale marittima ricadente nella Direzione marittima di Pescara»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, n. 37, concernente «Regolamento recante adeguamento delle tabelle relative agli Uffici marittimi di Civitavecchia, Barletta, Capri, Ponza, Porto S. Giorgio, S. Agata di Militello e di Ostia - sostituzione della tabella della giurisdizione marittima relativa alla direzione marittima di Cagliari»; Ritenuta la necessità, al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima, di adeguare le relative strutture alle effettive esigenze marittime e locali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 gennaio 2024 e 26 marzo 2024; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Riorganizzazione degli Uffici marittimi periferici 1. La delegazione di spiaggia di Tremiti è elevata a ufficio locale marittimo e assume la denominazione di ufficio locale marittimo delle Isole Tremiti. 2. La delegazione di spiaggia di Santa Teresa di Gallura è elevata a ufficio locale marittimo e assume la denominazione di ufficio locale marittimo di Santa Teresa di Gallura. 3. La delegazione di spiaggia di Ustica è elevata a ufficio locale marittimo e assume la denominazione di ufficio locale marittimo di Ustica. 4. È istituito l'ufficio locale marittimo di Villasimius. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.