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LEGGE 8 agosto 2024, n. 111

In sintesi

La Legge 8 agosto 2024, n. 111 converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, sulla ricostruzione post-calamita, gli interventi di protezione civile e lo svolgimento di grandi eventi internazionali. Contestualmente abroga il decreto-legge n. 91/2024 (Campi Flegrei), facendone salvi gli effetti.

Cosa regola

La legge stabilizza le misure per la ricostruzione dopo le calamita (tra cui le alluvioni del maggio 2023), la protezione civile e i grandi eventi internazionali, con le modifiche approvate in Parlamento. Dispone inoltre l'abrogazione del d.l. n. 91/2024, i cui contenuti sono confluiti nel testo, salvaguardando atti, effetti e rapporti giuridici gia sorti.

Chi riguarda

Riguarda le popolazioni e i territori colpiti da calamita (comprese le aree dei Campi Flegrei), il Dipartimento della protezione civile, i commissari straordinari e le amministrazioni competenti per la ricostruzione e i grandi eventi.

Punti chiave

Testo della legge

LEGGE 8 agosto 2024, n. 111 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 agosto 2024, n. 111 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. (24G00130) note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2024 (GU n.186 del 09-08-2024) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-8-2024 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1

  1. Il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, n.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 agosto 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Abodi, Ministro per lo sport e i giovani Piantedosi, Ministro dell'interno Crosetto, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Nordio Avvertenza: Il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 135 dell'11 giugno
  4. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.
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🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.