Il Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (cosiddetto decreto Omnibus) detta misure urgenti di carattere fiscale, economico e sociale. Tra le disposizioni figura la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).
Il decreto interviene su una pluralita di ambiti, tra cui il credito d'imposta ZES unica, per il quale prevede l'obbligo di una comunicazione integrativa all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, attestante la realizzazione degli investimenti entro i termini indicati. Contiene ulteriori misure fiscali ed economiche a sostegno di imprese e territori.
Riguarda gli operatori economici che investono nella ZES unica del Mezzogiorno, l'Agenzia delle entrate, le imprese beneficiarie delle agevolazioni fiscali e le amministrazioni competenti.
qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 9 agosto 2024, n. 113 ultimo aggiornamento all'atto: 30/01/2026 --> Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. (24G00136) note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2024 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143 (in G.U. 08/10/2024, n. 236) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/2026) (GU n.186 del 09-08-2024) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Disposizioni fiscali 1agg.2 agg.1 orig. 2 2 bisagg.1 orig. 2 ter 2 quateragg.2 agg.1 orig. 3agg.1 orig. 4orig. 5agg.1 orig. 6orig. 6 bis 6 ter Capo II Disposizioni in materia di proroghe di termini normativi 7orig. 7 bis 7 ter 7 quater Capo III Misure di carattere economico 7 quinquiesagg.1 orig. 7 sexies 8orig. 8 bis 8 ter 9orig. 10orig. 10 bis 11orig. 11 bis 11 terorig. 12orig. 13orig. 14agg.2 agg.1 orig. 15orig. 16orig. 16 bis Capo IV Misure economiche in favore degli enti territoriali 17orig. 17 bis 17 ter 18orig. 18 bis 18 ter 18 quaterorig. 18 quinquiesagg.2 agg.1 orig. 19orig. 20orig. 21orig. Capo V Disposizioni finali 21 bis 22 Allegati Allegato 1 Allegato 1 Allegato 2 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-12-2024 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 4 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere proroghe di termini normativi, e interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 agosto 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per lo sport e i giovani, della giustizia, dell'università e della ricerca, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'istruzione e del merito, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della cultura, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del turismo, per la pubblica amministrazione e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica 1. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. La comunicazione integrativa di cui al primo periodo, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, del predetto decreto ministeriale. Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, mediante la comunicazione integrativa di cui al ((primo periodo possono)) essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da utilizzare per le finalità di cui al presente comma e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. 2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 1, primo e secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 1. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del primo periodo, risulti inferiore alla misura definita ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 16, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo è incrementata, ferma restando la predetta misura e nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, nel seguente ordine, delle risorse di cui:
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