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DECRETO 19 luglio 2024, n. 123

In sintesi

Il Decreto 19 luglio 2024, n. 123 e un regolamento che stabilisce le regole tecniche del processo penale telematico della Giustizia Militare, disciplinando l'utilizzo degli strumenti digitali e della posta elettronica certificata.

Cosa regola

Il regolamento definisce oggetto, ambito di applicazione e regole tecniche per la trattazione telematica del processo penale davanti agli organi della giurisdizione militare, comprese le modalita di deposito, notifica e comunicazione tramite PEC. Adegua il processo penale militare agli standard della digitalizzazione della giustizia.

Chi riguarda

Riguarda gli organi della giurisdizione militare, i magistrati e il personale della Giustizia Militare, gli avvocati e le parti dei procedimenti penali militari.

Punti chiave

Testo della legge

DECRETO 19 luglio 2024, n. 123 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 19 luglio 2024, n. 123 Regolamento di definizione delle disposizioni transitorie al processo penale militare telematico di cui all'articolo 87, comma 7, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.

  1. (24G00141) note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2024 (GU n.202 del 29-08-2024) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Principi generali 1 2 Capo II Il processo penale telematico nella giustizia militare 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Capo III Periodo transitorio del processo penale telematico nella giustizia militare 20 21 22 23 Capo IV Disposizioni finali 24 25 26 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-9-2024 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», e, in particolare, l'articolo 87, comma 7, secondo periodo; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e, in particolare l'articolo 10, comma 1; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; Visto il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante approvazione dei codici penali militari di pace e di guerra; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Sentito il Consiglio della magistratura militare nella seduta del 29 novembre 2023, con delibera del Plenum n. 8232; Acquisito il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 7 dicembre 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 13 febbraio 2024; Acquisito il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'adozione del presente regolamento, reso con nota prot. PCM-DAGL 0006470 P-del 9 luglio 2024; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
  2. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche del processo penale telematico della Giustizia Militare, disciplinando anche il periodo transitorio e la sperimentazione effettuata durante lo stesso. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
  3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
  4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 87, comma 7, del decreto-legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2022, n. 243, S.O.: «Art. 87 (Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico). -
  5. - 6-quinquies. Omissis.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione agli atti del procedimento penale militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati personali. Le ulteriori regole tecniche di cui al comma 2 possono essere adottate, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare, con atto dirigenziale del responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.». - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303: «Art. 10 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa). -
  7. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre
  8. Omissis.». - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. - Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, Supplemento straordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O. - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O. - Il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante «Approvazione dei codici penali militari di pace e di guerra», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1941, n. 107, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n.
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🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.