← Italia

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2024, n. 137

In sintesi

Il Decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137 detta misure urgenti a tutela del personale e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, rafforzando le sanzioni penali contro le aggressioni e i danneggiamenti in tali contesti.

Cosa regola

Il decreto modifica il codice penale, integrando l'art. 583-quater (lesioni ai danni di personale sanitario e di sicurezza) e introducendo all'art. 635 una nuova fattispecie che punisce chi, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie, danneggia con violenza o minaccia cose destinate al servizio sanitario. Rafforza cosi la tutela di operatori e beni sanitari.

Chi riguarda

Riguarda il personale sanitario e socio-sanitario, le strutture sanitarie pubbliche e private, le forze dell'ordine, gli autori delle aggressioni e l'autorita giudiziaria penale.

Punti chiave

Testo della legge

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2024, n. 137 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2024, n. 137 ultimo aggiornamento all'atto: 25/11/2024 --> Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonchè di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. (24G00158) note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/2024 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2024, n. 171 (in G.U. 25/11/2024, n. 276) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2024) (GU n.230 del 01-10-2024) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-11-2024 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; Vista la legge 14 agosto 2020, n. 113, recante «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»; Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali» e, in particolare, l'articolo 16, che prevede disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, attesa la recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare nei pronto soccorso, di adottare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che colpiscono e mortificano il personale addetto a tali delicate funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri della salute e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 ((Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale)) 01. ((All'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "dette professioni" sono inserite le seguenti: "e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente")) . 1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il ((terzo comma)) è inserito il seguente: «Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione ((delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma)) , distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ((mobili o immobili altrui)) ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario ((...)) è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.». articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.