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LEGGE 7 ottobre 2024, n. 152

In sintesi

La Legge 7 ottobre 2024, n. 152 riconosce le rievocazioni storiche come componenti fondamentali del patrimonio culturale e ne promuove la valorizzazione, in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione.

Cosa regola

La legge stabilisce i principi generali per il riconoscimento, la tutela e la promozione delle rievocazioni storiche, considerate elemento qualificante per la formazione e la crescita socio-culturale della comunita nazionale. Si inserisce nel quadro dei principi dell'art. 167 TFUE e della Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale immateriale (2003).

Chi riguarda

Riguarda le associazioni e i gruppi di rievocazione storica, gli enti locali, il Ministero della cultura e le comunita che promuovono manifestazioni e tradizioni storiche.

Punti chiave

Testo della legge

LEGGE 7 ottobre 2024, n. 152 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 7 ottobre 2024, n. 152 Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. (24G00169) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/2024 (GU n.244 del 17-10-2024) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Capo II Disposizioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 10 11 Capo III Disposizioni finali 12 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-11-2024 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi generali

  1. La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n.
  2. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 9 della Costituzione: «Art.
  3. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.». - Si riporta il testo dell'articolo 33 della Costituzione: «Art.
  4. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.». - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione vigente) è pubblicato nella GUUE del 26 ottobre 2012, n. 326 serie C. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.