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LEGGE 5 novembre 2024, n. 170

In sintesi

La Legge 5 novembre 2024, n. 170 istituisce la Giornata nazionale delle periferie urbane, fissata al 24 giugno di ogni anno, per richiamare l'attenzione sulle condizioni di inclusivita, sostenibilita e sicurezza delle periferie.

Cosa regola

La legge riconosce il 24 giugno quale Giornata nazionale delle periferie urbane, dedicata alla riflessione sullo sviluppo economico, sociale e culturale e sulla qualita della vita delle citta e delle loro periferie. Precisa che la Giornata non e considerata solennita civile e non determina effetti civili ai sensi della legge n. 260/1949.

Chi riguarda

Riguarda le amministrazioni comunali e territoriali, le comunita delle periferie urbane, le scuole, le associazioni e, piu in generale, i cittadini interessati alle politiche urbane.

Punti chiave

Testo della legge

LEGGE 5 novembre 2024, n. 170 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 5 novembre 2024, n. 170 Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. (24G00186) note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/2024 (GU n.270 del 18-11-2024) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-11-2024 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane

  1. La Repubblica riconosce il giorno 24 giugno di ciascun anno quale Giornata nazionale delle periferie urbane, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare l'attenzione sulle condizioni di inclusività, sostenibilità e sicurezza, sullo sviluppo economico, sociale e culturale e sulla qualità della vita delle città e delle loro periferie.
  2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n.
  3. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1946, n. 260 recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio
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🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.