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LEGGE 6 novembre 2024, n. 163

In sintesi

La Legge 6 novembre 2024, n. 163 autorizza la ratifica e da esecuzione a una serie di atti internazionali tra Italia e Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), tra cui accordi per il cofinanziamento di progetti e per il ripristino di centrali idroelettriche in Ucraina.

Cosa regola

La legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare gli accordi con la BERS, comprendenti l'approntamento congiunto e il cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca e specifici accordi di garanzia e supporto per il progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina. Ne dispone l'esecuzione interna.

Chi riguarda

Riguarda lo Stato italiano nelle relazioni internazionali, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, l'Ucraina e i soggetti coinvolti nei progetti cofinanziati.

Punti chiave

Testo della legge

LEGGE 6 novembre 2024, n. 163 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 6 novembre 2024, n. 163 ultimo aggiornamento all'atto: 08/01/2025 --> Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali:

  1. a)Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;
  2. b)Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;
  3. c)Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;
  4. d)Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024. (24G00182) note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/11/2024 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: dal 16 dicembre 2024 Vigenza internazionale dell'accordo di garanzia per l'Italia: 20 dicembre 2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/2025) (GU n.261 del 07-11-2024 - Suppl. Ordinario n. 38) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Allegati Agreement Agreement Accordo Accordo Guarantee Agreement Guarantee Agreement Accordo di garanzia art. I art. II art. III Piano degli acquisti Progetto di ripristino Termini e condizioni art. I art. II art. III art. IV art. V art. VI art. VII art. VIII art. IX art. X Allegato 1 Allegato 2 Appendice A Appendice B Project support Project support Accordo di supporto art. I art. II art. III art. IV art. V art. VI art. VII art. VIII art. IX Allegato 1 Allegato 2 Adherence statement Adherence statement Dichiarazione di adesione art. 1 art. 2 art. 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-11-2024 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
  5. a)Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;
  6. b)Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;
  7. c)Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;
  8. d)Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.