Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del…
Di che cosa tratta questa norma?
Il Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 apporta modifiche e correzioni al codice civile, intervenendo in particolare sulla disciplina delle trascrizioni e della pubblicita immobiliare a tutela dei terzi di buona fede.
Per chi: Riguarda i cittadini e gli operatori giuridici coinvolti in trasferimenti immobiliari, i notai, le conservatorie dei registri immobiliari e i terzi acquirenti di buona fede.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto immobiliare e dell'edilizia
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
Il decreto abroga il titolo IX-bis del libro primo del codice civile e modifica l'articolo 2690 in materia di trascrizione delle domande giudiziali, stabilendo che la trascrizione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente. Interviene quindi sui rapporti tra pubblicita immobiliare e tutela dell'affidamento dei terzi.
A chi si applica questa norma?
Riguarda i cittadini e gli operatori giuridici coinvolti in trasferimenti immobiliari, i notai, le conservatorie dei registri immobiliari e i terzi acquirenti di buona fede.
Quali sono i punti chiave?
- Modifica il codice civile con finalita correttive.
- Abroga il titolo IX-bis del libro primo del codice civile.
- Interviene sull'art. 2690 in materia di trascrizioni.
- Rafforza la tutela dei terzi di buona fede nella pubblicita immobiliare.
Diritto immobiliare e dell'edilizia
Diritto immobiliare e dell'edilizia
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata. (24G00183) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/2024 (GU n.264 del 11-11-2024) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 26 novembre 2021, n. 206, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, ai sensi del quale il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Visto il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, recante «Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore» e, in particolare, l'articolo 82 in materia di obbligo di elezione di domicilio per gli avvocati;
Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante «Approvazione del codice di procedura civile»;
Visto il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del codice civile»;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante «Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie»;
Vista la legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio»;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia»;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»;
Vista la legge 4 aprile 2001, n. 154, recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari»;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante «Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, la sezione VI in materia di giustizia digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 26 novembre 2021, n. 206;
Sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, sesto periodo, della legge 26 novembre 2021, n. 206;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1Modifiche al codice civile
N O T E Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE).
Note alle premesse:
In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.».
Note all'art. 1:
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;
Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.».