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DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2024, n. 173

In sintesi

Il Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, riordinando in un unico corpo normativo la disciplina sanzionatoria fiscale.

Cosa regola

Il decreto raccoglie e coordina in un testo unico le norme sulle sanzioni tributarie amministrative e penali, semplificando e razionalizzando la materia. Attua l'obiettivo di sistematizzazione previsto dalla delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023).

Chi riguarda

Riguarda i contribuenti (persone fisiche e imprese), i professionisti e gli intermediari fiscali, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'autorita giudiziaria penale.

Punti chiave

Testo della legge

DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2024, n. 173 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’att

o clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2024, n. 173 ultimo aggiornamento all'atto: 31/12/2025 --> Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. (24G00191) note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2025) (GU n.279 del 28-11-2024 - Suppl. Ordinario n. 40) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Allegato PARTE I Disposizioni in materiadi sanzioni amministrativeTitolo IDISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVEPER LE VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIECapo IDisposizioni generali art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6orig. art. 7 art. 8 art. 9 art. 10orig. art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 14 bis art. 15orig. art. 16 art. 17 art. 18orig. art. 19 art. 20orig. art. 21orig. art. 22 art. 23 art. 24orig. art. 25 art. 26 Titolo II SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTOCapo ISanzioni in materia di imposte sui redditi art. 27 art. 28orig. art. 29 Capo II Sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto art. 30orig. art. 31orig. art. 32 Capo III Disposizioni comuni alle imposte sui redditie all'imposta sul valore aggiunto art. 33 art. 34 art. 35 art. 36orig. art. 37agg.1 orig. Titolo III SANZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONECapo ISanzioni in materia di riscossione art. 38 art. 39 art. 40 Titolo IV SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE,SUCCESSIONI E DONAZIONI, BOLLOCapo ISanzioni in materia di imposta di registro art. 41agg.1 orig. art. 42 art. 43 art. 44orig. art. 45orig. Capo II Sanzioni in materia di imposte ipotecaria e catastale art. 46 Capo III Sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni art. 47 art. 48orig. art. 49orig. art. 50orig. Capo IV Sanzioni in materia di imposta di bollo art. 51orig. art. 52orig. art. 53orig. art. 54 Titolo V SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI ERARIALI MINORI (IMPOSTA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE; IMPOSTA SU ASSICURAZIONI PRIVATE E CONTRATTI VITALIZI; IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI; CANONE RAI)Capo ISanzioni in materia di imposte sulle concessioni governativee su assicurazioni private e contratti vitalizi art. 55orig. art. 56orig. art. 57 Capo II Sanzioni in materia di imposta sugli intrattenimenti art. 58 art. 59 art. 60 Capo III Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni e canone rai in bolletta art. 61 art. 62orig. Titolo VI ALTRE SANIZIONICapo ISanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti art. 63orig. art. 64 Capo II Sanzioni in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti art. 65 art. 66 Capo III Violazioni in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimentida e per l'estero di denaro, titoli e valori art. 67 Capo IV Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni e violazioni degli intermediari art. 68 art. 69orig. PARTE II Disposizioni in materia di sanzioni penaliTitolo ISANZIONI PENALICapo IDisposizioni penali in materia fiscale art. 70orig. art. 71 art. 72 Capo II Disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiuntoSezione IDefinizioni art. 73 Sezione II Delitti in materia di dichiarazione art. 74 art. 75 art. 76 art. 77 art. 78 Sezione III Delitti in materia di documenti, pagamento di imposte e disposizioni varie art. 79 art. 80 art. 81 art. 82orig. art. 83orig. art. 84orig. art. 85 art. 86 art. 87 art. 88 art. 89 art. 90 art. 91 art. 92 art. 93 art. 94 art. 95orig. art. 96 art. 97 art. 98orig. art. 99 art. 100 PARTE III Disposizioni finaliTitolo IDISPOSIZIONI FINALICapo IAbrogazioni e decorrenza degli effetti art. 101 art. 102orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-11-2024 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario; Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1; Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici», e in particolare l'articolo 1, comma 1; Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2024; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 31 luglio 2024; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1

  1. È approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali.
  2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 novembre 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art.
  3. della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023: «Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario). -
  4. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2025, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
  5. Il Governo è delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione; c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.». - Si riporta l'articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n. 122, recante: «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto
  6. «Art. 1 (Proroga di termine). -
  7. All'articolo 21, comma 1, alinea, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025."». articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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