Codice dell'ordinamento militare
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto legislativo istituisce il "codice dell'ordinamento militare", che disciplina l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate.
Per chi: La difesa e sicurezza militare e le Forze armate; Lo Stato, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Altre disposizioni normative
- Articoli
- 2 272
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- L'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate.
- La raccolta delle norme regolamentari in un testo unico organico, denominato "regolamento".
- L'applicazione di altre leggi generali ai provvedimenti e procedimenti previsti dal codice e dal regolamento.
A chi si applica questa norma?
- La difesa e sicurezza militare e le Forze armate.
- Lo Stato, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate.
Quali sono i punti chiave?
- Il decreto è denominato "codice dell'ordinamento militare".
- Non innova le disposizioni vigenti del Corpo della guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Le norme regolamentari sono raccolte in un "regolamento" emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Lo Stato esercita la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione.
Altre disposizioni normative
Testo della legge
Testo della legge
Indice (2272)
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- Art. 2268
- Art. 2269
- Art. 2270
- Art. 2271
- Art. 2272
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;
Vistala legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'articolo 14: comma 14, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, con il quale è stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h); comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresì, alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970; comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;
Visto il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro per le pari opportunità, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della salute e dal Ministro per i beni e le attività culturali;
VistI i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per la famiglia, la droga e il servizio civile e dal Sottosegretario di Stato e Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti altresì, i pareri resi dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro della gioventù, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Vista la richiesta di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle Conferenze Stato Regioni e Unificata;
Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del 7 luglio 2009;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010;
Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1Oggetto e ambito di applicazione
1.
Il presente decreto, con la denominazione di <<codice dell'ordinamento militare>>, e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate.
Ai fini del presente decreto per <<codice>> si intende il codice di cui al presente comma.
2.
Nulla è innovato dal presente codice per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3.
Le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia del codice sono raccolte in un testo unico organico, d'ora innanzi denominato <<regolamento>>, emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il regolamento è modificato secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle ulteriori modalità individuate dal codice.
4.
Nella materia di cui al comma 1, rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
5.
Nella materia di cui al comma 1, lo Stato esercita la potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione, che costituisce anche limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul governo del territorio.
6.
Se non è diversamente disposto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal codice e dal regolamento si applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.».
I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.
Note all'art. 1:
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
Art. 2Attribuzioni del Consiglio supremo di difesa
1.
Il Consiglio supremo di difesa, nel presente titolo denominato <<Consiglio>>, esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano.
Art. 3Componenti di diritto
1.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto:
2.
Il segretario del Consiglio, nominato dal Consiglio stesso e scelto al di fuori dei suoi componenti, partecipa alle sedute.
Art. 4Componenti eventuali
1.
Il Presidente può convocare riunioni del Consiglio con la partecipazione, a suo invito, dei Ministri non indicati nell'articolo 3.
2.
Possono altresì essere convocati alle riunioni del Consiglio, se il presidente lo ritiene opportuno, i Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i presidenti degli organi e istituti indicati nell'articolo 5, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari, ivi compresi i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della libertà e delle formazioni partigiane.
Art. 5Organi ausiliari
1.
Il Consiglio, nello svolgimento delle sue attribuzioni, può avvalersi del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto centrale di statistica, degli organi consultivi delle Forze armate e dello Stato.
Art. 6Segretario del Consiglio
1.
Il segretario del Consiglio raccoglie ed elabora, secondo le direttive del Consiglio, tutti gli elementi relativi alle questioni da sottoporre al Consiglio stesso, coordina le relative deliberazioni e ne predispone l'attuazione da parte degli organi competenti.
2.
A tale scopo il segretario del Consiglio può chiedere direttamente ad amministrazioni pubbliche, enti e imprese, tutti gli elementi e i dati necessari per lo studio e la trattazione delle questioni da sottoporre al Consiglio.
Art. 7Ufficio di segreteria
1.
L'Ufficio di segreteria, istituito presso il Consiglio, coadiuva il segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 6.
2.
L'Ufficio di segreteria è costituito da personale comandato, militare e civile, delle amministrazioni dello Stato.
3.
Il numero massimo dei componenti l'Ufficio di segreteria è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.
Art. 8Riunioni
1.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno.
2.
È inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 9Regolamento di organizzazione e funzionamento
1.
Le norme necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente titolo sono contenute nel regolamento.
Art. 10Attribuzioni del Ministro della difesa
1.
Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:
2.
Il Ministro della difesa, inoltre, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, la relazione annuale da presentare al Parlamento, in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, riferendo, in particolare:
3.
Il Ministro della difesa, altresì, può sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell'articolo 177.
Art. 11Attribuzioni in materia di armamenti
1.
Il Ministro della difesa, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, esercita le competenze e attribuzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e dal regolamento di attuazione ((...)) .
Art. 12Relazioni al Parlamento
1.
Il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra al Parlamento:
2.
Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni.
Il Ministro della difesa evidenzia altresì, nella medesima relazione, le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.
Art. 13Attribuzioni ulteriori
1.
Il Ministro della difesa, oltre a quanto previsto negli articoli 10, 11 e 12, esercita le competenze:
Note agli articoli 13 e 14:
All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».
Art. 14Uffici di diretta collaborazione con il Ministro
e organismo indipendente di valutazione della performance 1.
Il Ministro della difesa, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvale:
2.
Il Ministro della difesa può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Si applica, in tal caso, l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3.
Gli uffici e l'organismo indipendente di valutazione della performance di cui al presente articolo sono disciplinati con il regolamento.
Note agli articoli 13 e 14:
All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».
Art. 15Attribuzioni del Ministero della difesa
1.
Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle Forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della Difesa.
2.
Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i compiti ((di seguito indicati:)) difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità; ((...)) politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale. (( 2-bis.
La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di cui al comma 2, tra le aree e gli uffici individuati dall'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) ed e), è attuata con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, apportando, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della medesima legge 23 agosto 1988, n. 400, anche eventuali, conseguenti abrogazioni di disposizioni del presente codice, secondo criteri che assicurano nell'ambito delle aree:
Il Ministero della difesa svolge i compiti di cui agli articoli 21 e 22.
Art. 16Ordinamento
1.
L'organizzazione del Ministero della difesa è articolata nelle seguenti componenti:
2.
L'area tecnico-operativa è disciplinata nel capo III del presente titolo; l'area tecnico-amministrativa, ((articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle)) direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento, coordinate da un segretario generale, ((e negli uffici centrali, è disciplinata)) nel capo IV del presente titolo e nel regolamento; l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del libro secondo, dal capo II del titolo III del libro terzo e dal regolamento.
Art. 17(( (Assistenza spirituale). ))
(( 1.
L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è assicurata da cappellani militari, nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare, in base alle disposizioni stabilite dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro quinto.
Art. 18((capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa))
1.
Il ((capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa)) esercita le sue funzioni alla dirette dipendenze del Ministro della difesa, che ha il potere di nomina e di tutela dello stesso ((capo dell'Ufficio)) , oltre che di decisione in ordine ai dissensi tra il ((capo dell'Ufficio)) e le altre amministrazioni con cui deve raccordarsi al fine dell'espletamento delle sue funzioni.
2.
Le competenze e le funzioni del ((capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa)) sono disciplinati nel libro II, titolo II, capo VI, sezione III del presente codice.
Art. 19Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia
1.
Il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.
2.
Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3.
Gli ufficiali in servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza sono iscritti di diritto al Circolo, e sono tenuti al pagamento obbligatorio della quota mensile.
4.
Al Circolo è destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa, il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.
5.
Gli organi, l'organizzazione e il funzionamento del Circolo sono disciplinati dal regolamento.
Note all' art. 19:
Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.».
Art. 20Enti vigilati
1.
Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa:
2.
L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa sono rispettivamente disciplinati nell'articolo 48 e nell'articolo 535.
3.
Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell'Associazione italiana della Croce rossa è contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 21Servizio di assistenza al volo
1.
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, i servizi di controllo del traffico aereo regolari e pianificati sono forniti al traffico aereo generale sotto la responsabilità dell'Aeronautica militare sugli aeroporti e negli spazi aerei di competenza, quale fornitore di servizi di navigazione aerea in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale.
2.
Per assicurare una corretta fornitura dei servizi di cui al comma 1, l'Aeronautica militare, avvalendosi degli atti di intesa previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, applica e garantisce il rispetto dei requisiti di qualità e sicurezza, stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, nella formazione, nell'addestramento e nell'impiego del personale militare preposto alle funzioni di controllo del traffico aereo generale.
3.
L'Ente nazionale per l'aviazione civile rilascia la licenza di studente o controllore del traffico aereo al personale militare impiegato nello svolgimento delle funzioni di controllore o studente controllore presso fornitori di servizi di navigazione aerea di cui al comma 1, previa dimostrazione da parte dell'Aeronautica militare della rispondenza dei requisiti in possesso di detto personale a quelli prescritti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118.
4.
In relazione a urgenti necessità per la difesa nazionale, il servizio di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 242, può essere assunto dal Ministero della difesa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni competenti dei due rami del Parlamento e, in caso di particolare urgenza, informati i Presidenti delle Camere.
5.
Con decorrenza dalla data del predetto decreto, il personale addetto al servizio di assistenza al volo è considerato, a ogni effetto, personale militare in congedo richiamato in servizio, salvo il mantenimento, se più favorevole, del proprio trattamento economico. Esso non può essere destinato a un diverso servizio.
6.
Con il decreto di cui al comma 4 sono adottate le norme per l'attribuzione dei gradi militari in relazione alle funzioni svolte.
Note all'art. 21:
Art. 22
Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati, nonché di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici 1.
Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze:
2.
Con il decreto interministeriale di cui all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374:
3.
Con il decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 20 dicembre 2000, n. 420, è definita la disciplina relativa alle attività procedurali e le modalità di distruzione degli esplosivi non contrassegnati.
Art. 22bis
(( (Servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia) )) 1. ((Nei casi di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 861, il servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia è svolto mediante affidamento a idonei operatori economici con fondi del bilancio del Ministero della difesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 19 maggio 1967, n. 378)) .
Art. 23((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2012, N. 244))
((18a)) ------------- AGGIORNAMENTO (18a) La L. 31 dicembre 2012, n. 244 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il Consiglio superiore delle Forze armate è soppresso a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 24(( Organi consultivi ))
(( 1.
Presso il Ministero della difesa operano:
2.
L'attività degli organismi di cui al comma 1 è svolta senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture esistenti e il personale in servizio a cui comunque non spetta alcuna indennità o emolumento aggiuntivo, compresi gettoni di presenza. Ai componenti dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), non è corrisposta alcuna forma di rimborso spese. ))
Art. 24bis
Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione 1.
Presso il Ministero della difesa - Ispettorato per la sicurezza del volo - opera la Commissione interministeriale sugli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato avente i seguenti compiti:
2.
La composizione e le modalità di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti ((...)) con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati.
3.
Ai componenti della commissione interministeriale ((, nominati per la durata di un biennio con decreto del Ministro della difesa su designazione degli altri Ministri interessati,)) non è dovuto alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.
Art. 25Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa
1.
Il Capo di stato maggiore della difesa è scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, in servizio permanente ovvero richiamati ai sensi dell'articolo 1094, comma 4, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.
2.
Il Capo di stato maggiore della difesa:
1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze;
3.
Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento, o vacanza della carica è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianità, di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.
Art. 26Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa
1.
Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:
2.
Il Capo di stato maggiore della difesa dirige, coordina e controlla l'attività di polizia militare, avvalendosi del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico.
3.
Le ulteriori specifiche attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.
Art. 27Ordinamento dello Stato maggiore della difesa
1.
Il Capo di stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni:
Sono unificate presso lo Stato maggiore della difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate ((e della Sanità militare)) , nonché le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze.
3.
Dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa gli altri comandi ed enti interforze indicati nel regolamento.
Art. 28Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate
1.
Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. È presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa, e ne fanno parte, altresì, il Segretario generale della difesa, ((il Direttore nazionale degli armamenti,)) i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
2.
Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, ((per il Direttore nazionale degli armamenti)) e per il Segretario generale della difesa.
3.
Le disposizioni regolanti il funzionamento dell'organo sono contenute nel regolamento.
Art. 29Comando operativo di vertice interforze
1.
Il Comando operativo di vertice interforze ((...)) svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali, assicurando le necessarie forme di ((coordinamento dei)) Comandi operativi di componente delle Forze armate.
1-bis.
Il comandante del Comando operativo di vertice interforze ((dipende dal Capo di stato maggiore della difesa ed)) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di quadra aerea in servizio permanente effettivo.
2.
Le norme disciplinanti l'ordinamento del Comando operativo di vertice interforze sono stabilite nel regolamento.
Art. 30Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa
1.
Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa svolge i compiti previsti dall'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
Nota all' art. 30:
Art. 31Comandi regione militare interforze
1.
Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai Comandi ((e unità dell'Esercito deputate per il territorio)) , dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea.
Art. 32
Configurazione delle cariche di Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri 1.
I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all'atto della nomina rivestono grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente; il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri all'atto della nomina riveste il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente. I citati vertici militari:
2.
I Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, sono sostituiti dall'ufficiale generale o ammiraglio designato alla funzione vicaria. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dagli avvisi di rettifica pubblicati in G.U. 01/06/2010, n. 126 e in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 33
Attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri 1.
Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
2.
Le ulteriori specifiche attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata sono indicate nel regolamento.
3.
Le ulteriori attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono disciplinate nel titolo IV, capo V, sezione II, del presente libro.
Art. 34Ordinamento dello Stato maggiore di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri
1.
I Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'esercizio delle relative attribuzioni:
2.
Fatto salvo quanto disposto nell'articolo 29, rientra nelle competenze degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri l'esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica e alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.
Art. 35Addetti delle Forze armate in servizio all'estero
1.
Il personale delle Forze armate, da destinare in qualità di addetto, addetto aggiunto e assistente presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero è nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri; con la stessa procedura il medesimo personale militare può essere accreditato per più Stati o per più Forze armate.
2.
La costituzione dell'ufficio dell'addetto militare, di cui al comma 1, è preceduta dalla preventiva designazione, a opera di decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze, delle sedi diplomatiche italiane all'estero.
Art. 36Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero
1.
L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale ((militare e civile)) assegnato dal Ministero della difesa ((nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2 e dei connessi oneri)) .
2.
I posti d'organico dell'ufficio di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze.
Art. 37Sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero
1.
La sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero è assicurata dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158.
Art. 38Gestione del danaro e del materiale
1.
Gli uffici degli addetti militari costituiscono distaccamenti dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa per quanto attiene alla gestione del denaro e del materiale.
2.
La gestione del denaro comprende:
3.
La gestione del materiale comprende la custodia, la conservazione e la manutenzione dei beni mobili assegnati per l'uso.
Art. 39Personale
1.
Il personale in servizio all'estero ha diritto ogni anno a una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonché a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Le ferie del personale civile del Ministero della difesa in servizio all'estero sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di cui all' articolo 1808.
2.
Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del comma 1 dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo di licenza ordinaria o di ferie di cui al comma 1 è rispettivamente aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi.
3.
Al personale di cui ai commi 1, primo e secondo periodo, e 2 si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia, stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del comma 3 dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. (( 4.
Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate. )) 5. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)) .
Art. 40(( (Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti). ))
(( 1.
Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.
2.
Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.
3.
Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento. ))
Art. 41((Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti))
1.
Il ((Direttore nazionale degli armamenti)) :
2.
Le ulteriori specifiche attribuzioni del ((Direttore nazionale degli armamenti)) in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.
Art. 42((Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti))
1.
Il ((Direttore nazionale degli armamenti)) per l'esercizio delle sue attribuzioni:
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Art. 43Competenze della Direzione nazionale degli armamenti
1.
Sono unificate presso la Direzione nazionale degli armamenti le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e tecnologica, l'innovazione ((e la ricerca tecnologica)) e lo sviluppo, nonché le attribuzioni e le attività analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro.
2.
Le competenze e l'ordinamento della Direzione nazionale degli armamenti sono disciplinati dal regolamento.
Art. 44Registro nazionale delle imprese
1.
Presso ((la Direzione nazionale degli armamenti)) , è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
2.
Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento.
3.
L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
4.
Le domande di iscrizione al registro nazionale sono corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità indicate nel regolamento, su cui per tale parte è acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e del Ministro dello sviluppo economico. Le domande sono presentate dalle imprese e dai consorzi di imprese che vi hanno interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
5.
Sono iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.
6.
Gli iscritti al registro nazionale comunicano al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa.
7.
Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione:
8.
Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7, lettere a), b), c) e d), determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.
9.
Se è rimosso l'impedimento alla iscrizione, l'impresa può ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
10.
In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui al comma 8, l'impresa o il consorzio possono esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, a eccezione di quelle oggetto di contestazione. A essi non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni.
11.
La Commissione per la tenuta del registro nazionale di cui al comma 1, insediata presso il Ministero della difesa, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero dello sviluppo economico, svolge le seguenti funzioni:
12.
Le modalità per l'iscrizione al registro e le norme relative al funzionamento della commissione, sono disciplinate nel regolamento.
13.
Per l'iscrizione nel registro nazionale gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello il cui contributo si riferisce.
13-bis.
Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e per l'iscrizione al registro nazionale, l'Agenzia industrie difesa è esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'Agenzia industrie difesa assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e con altri soggetti privati negli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
Art. 44bis
(( (Configurazione della carica di Segretario generale della difesa). )) (( 1.
Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.
2.
Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di stato maggiore della difesa.
In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.
3.
Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento. ))
Art. 44ter
(Organi di supporto del Segretario generale della difesa) 1.
Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:
Art. 45Stabilimenti e arsenali militari
1.
Gli stabilimenti e gli arsenali militari, organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa, per il supporto tecnico e logistico delle Forze armate, assolvono di massima, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme del codice e del regolamento, i seguenti compiti:
2.
Gli stabilimenti e arsenali militari, inoltre, concorrono allo studio, nel rispettivo settore, dello sviluppo di attività industriali di particolare interesse militare e della loro eventuale conversione ai fini della produzione bellica. (( 2-bis.
Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attività di manutenzione sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere, all'occorrenza, anche all'espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate. )) 3.
Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:
Art. 46Direzione e struttura organizzativa degli stabilimenti e degli arsenali militari
1.
Gli enti di cui all'articolo 45 sono retti, a seconda della loro potenzialità, da ufficiali generali o ufficiali superiori, il cui incarico è conferito con decreto ministeriale.
2.
Gli stabilimenti e arsenali militari e le sezioni staccate di tali enti sono strutturati sulla base di una Direzione e di uno o più servizi.
3.
In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore, la reggenza della carica è affidata al vice direttore.
4.
Al funzionamento degli stabilimenti e degli arsenali militari provvede personale militare e civile.
5.
La ripartizione delle dipendenze degli enti di cui al presente articolo è individuata nell'articolo 47.
Art. 47Classificazione degli enti
1.
Gli enti dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in:
2.
Alla indicazione degli enti da ricomprendere nelle categorie definite dal comma 1 si provvede con decreto del Ministro della difesa.
3.
Gli enti dipendenti ((dalla Direzione nazionale degli armamenti)) sono disciplinati nel regolamento.
Art. 48Agenzia industrie difesa
1.
L'Agenzia industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con personalità giuridica di diritto pubblico, è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni, nonché per lo svolgimento dei compiti permanenti così come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa ((nonché svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale)) . L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
2.
Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definite nel regolamento, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto applicabili.
Art. 49Enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici di Forza armata
1.
La responsabilità della manutenzione e della sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello strumento militare è affidata ai competenti comandi o ispettorati di Forza armata.
2.
Gli enti, di cui al presente articolo, hanno autonomia gestionale nell'ambito dei programmi di lavoro disposti annualmente dagli organi di cui al comma 1, attendono ai compiti relativi alle attività amministrativo-contabili, secondo quanto previsto dalle norme di contabilità generale dello Stato e sono altresì obbligati a provvedere alla tenuta di una contabilità analitica industriale.
3.
I direttori degli enti, al fine di ottimizzare i procedimenti connessi all'attuazione dei programmi di lavoro annuali, provvedono autonomamente sia alle necessarie acquisizioni di beni e servizi sia alla gestione delle risorse disponibili, per il pieno raggiungimento degli obiettivi individuati dai programmi medesimi.
4.
Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, gli enti di cui al presente articolo ricevono il programma di lavoro annuale con l'indicazione delle risorse finanziarie stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio.
Art. 50Personale degli enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici di Forza armata
1.
Il direttore dell'ente (( ... )) è scelto tra il personale militare con grado non inferiore a colonnello o gradi equipollenti.
Il direttore, individuato in relazione alle esperienze maturate nel settore tecnico-industriale, ricopre l'incarico per un periodo di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze di impiego della Forza armata di appartenenza e sempre che l'attività svolta risulti adeguata agli obiettivi prefissati.
2.
Il direttore:
3.
Il direttore è responsabile dei risultati dell'attività svolta, con particolare riferimento alla corretta gestione delle risorse pubbliche e al raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi di lavoro. A tal fine, si avvale di un apposito sistema informativo-statistico per il controllo interno di gestione dell'ente, con rilevazioni periodiche dei costi, delle attività e dei relativi risultati.
4.
Ferme le vigenti dotazioni organiche, il vice direttore dell'ente dell'area tecnico-industriale, nominato con decreto del Ministro della difesa, è scelto nell'ambito dei funzionari civili della Difesa in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale e di adeguata qualifica funzionale o dirigenziale; l'incarico può anche essere conferito a personale dell'Amministrazione pubblica ovvero estraneo alla stessa se in possesso di analoga esperienza e con precedenti incarichi di dirigenza aziendale.
5.
Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esplicazione dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in tutte le sue attribuzioni; dirige i servizi posti alle proprie dipendenze; ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza; provvede a gestire i singoli progetti affidatigli dal direttore.
Art. 51Norme comuni agli enti dell'area tecnico-industriale
1.
Con uno o più decreti il Ministro della difesa provvede:
2.
Relativamente agli aspetti del personale dipendente degli enti di cui all'articolo 47, correlati alle procedure di ristrutturazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo II del libro V del presente codice.
Nota all'art. 51:
Art. 52Magistrati militari
1.
I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari.
2.
Le funzioni giudicanti sono:
3.
Le funzioni requirenti sono:
4.
Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. Ai fini dell'anzianità, è valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.
Art. 53Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni
1.
Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera a) e 3, lettera a) è richiesta almeno la delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.
2.
Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettere b) e c), e (( 3, lettere b) e c-bis) )) è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.
3.
Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera e) e 3, lettera e) è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
4.
Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettere d) ed f), e 3, lettere c) e d), è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.
5.