Codice dell'ambiente (norme in materia ambientale) – Norme in materia ambientale
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto legislativo riordina, coordina e integra la legislazione in materia ambientale, stabilendo norme per la protezione dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento.
Per chi: Soggetti che realizzano piani, programmi o progetti con impatto ambientale; Soggetti responsabili di attività che generano rifiuti, inquinamento idrico o atmosferico, o che causano danni all'ambiente.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto ambientale e agrario
- Articoli
- 328
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d'impatto ambientale (VIA) e autorizzazione ambientale integrata (IPPC).
- La difesa del suolo, la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche.
- La gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati.
- La tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera.
- La tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.
A chi si applica questa norma?
- Soggetti che realizzano piani, programmi o progetti con impatto ambientale.
- Soggetti responsabili di attività che generano rifiuti, inquinamento idrico o atmosferico, o che causano danni all'ambiente.
Quali sono i punti chiave?
- Introduce procedure di valutazione preventiva (VAS, VIA, IPPC) per piani, programmi e progetti con potenziali impatti ambientali.
- Stabilisce norme per la gestione dei rifiuti, inclusi quelli pericolosi e gli imballaggi.
- Regola la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, inclusa la limitazione delle emissioni di composti organici volatili e zolfo.
- Applica il principio "chi inquina paga" per la responsabilità ambientale in caso di danno.
Diritto ambientale e agrario
Testo della legge
Testo della legge
Indice (328)
- Art. 1 (ambito di applicazione)
- Art. 2 (finalità)
- Art. 3 (criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi)
- Art. 4 Finalità
- Art. 5 Definizioni
- Art. 6 Oggetto della disciplina
- Art. 7 Competenze in materia di VAS e di AIA
- Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS)
- Articolo 8 bis
- Art. 9 Norme procedurali generali
- Art. 10
- Art. 11 Modalità di svolgimento
- Art. 12 Verifica di assoggettabilita
- Art. 13 Redazione del rapporto ambientale
- Art. 14 (Consultazione)
- Art. 15 ((Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazion
- Art. 16 Decisione
- Art. 17 Informazione sulla decisione
- Art. 18 Monitoraggio
- Art. 19 (Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabil
- Art. 20 (Consultazione preventiva)
- Art. 21 (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)
- Art. 22 (( (Studio di impatto ambientale). ))
- Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicaz
- Art. 24 (Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni t
- Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA)
- Art. 26 (( (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori). )
- Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale)
- Art. 28 (Monitoraggio)
- Art. 29 (( (Sistema sanzionatorio). ))
- Articolo 29 bis
- Art. 30 Impatti ambientali interregionali
- Art. 31 ((Attribuzione competenze))
- Art. 32 Consultazioni transfrontaliere
- Articolo 32 bis
- Art. 33 Oneri istruttori
- Art. 34 Norme tecniche, organizzative e integrative
- Art. 35 Disposizioni transitorie e finali
- Art. 36 (Abrogazioni e modifiche)
- Art. 37 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
- Art. 38 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
- Art. 39 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
- Art. 40 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
- Art. 41 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
- Art. 42 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
- Art. 43 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
- Art. 44 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
- Art. 45 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
- Art. 46 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
- Art. 47 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
- Art. 48 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
- Art. 49 ((IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
- Art. 50 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
- Art. 51 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
- Art. 52 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
- Art. 53 (finalita)
- Art. 54 (definizioni)
- Art. 55 (attività conoscitiva)
- Art. 56 (attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione)
- Art. 57
- Art. 58 (competenze del ((Ministro dell'ambiente
- Art. 59 (competenze della Conferenza Stato-regioni)
- Art. 60 (competenze dell' ((Istituto superiore
- Art. 61 (competenze delle regioni)
- Art. 62 (competenze degli enti locali e di altri soggetti)
- Art. 63 (Autorità di bacino distrettuale)
- Art. 64 (( (Distretti idrografici).))
- Art. 65 (valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale)
- Art. 66 (adozione ed approvazione dei piani di bacino)
- Art. 67
- Art. 68 (procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio)
- Art. 69 (programmi di intervento)
- Art. 70 (adozione dei programmi)
- Art. 71 (attuazione degli interventi)
- Art. 72 (finanziamento)
- Art. 73 (finalita)
- Art. 74 Definizioni
- Art. 75 (competenze)
- Art. 76 (disposizioni generali)
- Art. 77 (individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale)
- Art. 78 (( (Standard di qualità ambientale per le acque superficiali). ))
- Art. 79 (obiettivo di qualità per specifica destinazione)
- Art. 80 (acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile)
- Art. 81 (deroghe)
- Art. 82 (acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile)
- Art. 83 (acque di balneazione)
- Art. 84 (acque dolci idonee alla vita dei pesci)
- Art. 85 (accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci)
- Art. 86 (deroghe)
- Art. 87 (acque destinate alla vita dei molluschi)
- Art. 88 (accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei
- Art. 89 (deroghe)
- Art. 90 (norme sanitarie)
- Art. 91 (aree sensibili)
- Art. 92 (zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)
- Art. 93 (zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
- Art. 94
- Art. 95 (pianificazione del bilancio idrico)
- Art. 96 Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
- Art. 97 (acque minerali naturali e di sorgenti)
- Art. 98 (risparmio idrico)
- Art. 99 (riutilizzo dell'acqua)
- Art. 100 (reti fognarie)
- Art. 101 (criteri generali della disciplina degli scarichi)
- Art. 102 (scarichi di acque termali)
- Art. 103 (scarichi sul suolo)
- Art. 104 Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
- Art. 105 (scarichi in acque superficiali)
- Art. 106 (scarichi di acque reflue urbane
- Art. 107 Scarichi in reti fognarie
- Art. 108 (scarichi di sostanze pericolose)
- Art. 109
- Art. 110 (trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque ref
- Art. 111 (impianti di acquacoltura e piscicoltura)
- Art. 112 (utilizzazione agronomica)
- Art. 113 (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)
- Art. 114 (dighe)
- Art. 115 (tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)
- Art. 116 (programmi di misure)
- Art. 117 (piani di gestione e registro delle aree protette)
- Art. 118
- Art. 119 (principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici)
- Art. 120 (rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici)
- Art. 121 Piani di tutela delle acque
- Art. 122 (informazione e consultazione pubblica)
- Art. 123 (trasmissione delle informazioni e delle relazioni)
- Art. 124 (criteri generali)
- Art. 125 (domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)
- Art. 126 (approvazione dei progetti degli impianti
- Art. 127 (fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)
- Art. 128 (soggetti tenuti al controllo)
- Art. 129 (accessi ed ispezioni)
- Art. 130 (inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico)
- Art. 131 (controllo degli scarichi di sostanze pericolose)
- Art. 132 (interventi sostitutivi)
- Art. 133 (sanzioni amministrative)
- Art. 134 (sanzioni in materia di aree di salvaguardia)
- Art. 135 (competenza e giurisdizione)
- Art. 136 (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
- Art. 137 (sanzioni penali)
- Art. 138 (ulteriori provvedimenti sanzionatori
- Art. 139 (obblighi del condannato)
- Art. 140 (circostanza attenuante)
- Art. 141 (ambito di applicazione)
- Art. 142 (competenze)
- Art. 143 (proprietà delle infrastrutture)
- Art. 144 (tutela e uso delle risorse idriche)
- Art. 145 (equilibrio del bilancio idrico)
- Art. 146 (risparmio idrico)
- Art. 147 (organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)
- Art. 148
- Art. 149 (piano d'ambito)
- Art. 150
- Art. 151 (rapporti tra ((ente di governo dell'ambito))
- Art. 152 (poteri di controllo e sostitutivi)
- Art. 153 (dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)
- Art. 154 (tariffa del servizio idrico integrato)
- Art. 155 (tariffa del servizio di fognatura e depurazione)
- Art. 156 (riscossione della tariffa)
- Art. 157 (opere di adeguamento del servizio idrico)
- Art. 158 (opere e interventi per il trasferimento di acqua)
- Art. 159 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284))
- Art. 160 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284))
- Art. 161 Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
- Art. 162 (partecipazione, garanzia e informazione degli utenti)
- Art. 163 (gestione delle aree di salvaguardia)
- Art. 164 (disciplina delle acque nelle aree protette)
- Art. 165 (controlli)
- Art. 166 (usi delle acque irrigue e di bonifica)
- Art. 167 (usi agricoli delle acque)
- Art. 168 (utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico)
- Art. 169 (piani, studi e ricerche)
- Art. 170 Norme transitorie
- Art. 171 (canoni per le utenze di acqua pubblica)
- Art. 172 (gestioni esistenti)
- Art. 173 (personale)
- Art. 174 (disposizioni di attuazione e di esecuzione)
- Art. 175 (abrogazione di norme)
- Art. 176 (norma finale)
- Articolo 177 (Campo di applicazione e finalità)
- Articolo 178 (Principi)
- Articolo 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)
- Art. 180 (( (Prevenzione della produzione di rifiuti). ))
- Articolo 180 bis
- Articolo 181 (( (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti
- Art. 181 bis
- Art. 182 (smaltimento dei rifiuti)
- Articolo 182 bis
- Articolo 183 (Definizioni)
- Art. 184 (classificazione)
- Articolo 184 bis
- Articolo 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione)
- Art. 186 Terre e rocce da scavo
- Articolo 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
- Articolo 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)
- Articolo 189 (Catasto dei rifiuti)
- Articolo 190 (Registro cronologico di carico e scarico)
- Art. 191 Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi
- Art. 192 (divieto di abbandono)
- Articolo 193 (Trasporto dei rifiuti)
- Articolo 194 (Spedizioni transfrontaliere)
- Art. 195 Competenze dello Stato
- Art. 196 (competenze delle regioni)
- Art. 197 (competenze delle province)
- Art. 198 (competenze dei comuni)
- Articolo 199 (Piani regionali)
- Art. 200 (organizzazione territoriale del servizio
- Art. 201
- Art. 202 (affidamento del servizio)
- Art. 203 (schema tipo di contratto di servizio)
- Art. 204 (gestioni esistenti)
- Art. 205 (misure per incrementare la raccolta differenziata)
- Art. 206 Accordi, contratti di programma, incentivi
- Art. 207 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284))
- Art. 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recuper
- Art. 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazio
- Art. 210 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))
- Art. 211 (autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
- Art. 212 Albo nazionale gestori ambientali
- Art. 213 (autorizzazioni integrate ambientali)
- Articolo 214
- Art. 215 (autosmaltimento)
- Art. 216 (operazioni di recupero)
- Articolo 216 bis
- Art. 217 (ambito di applicazione (( e finalità) ))
- Art. 218 (definizioni)
- Art. 219 (criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballag
- Art. 220 Obiettivi di recupero e di riciclaggio
- Art. 221 Obblighi dei produttori e degli utilizzatori
- Art. 222 (raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione)
- Art. 223 (consorzi)
- Art. 224 Consorzio nazionale imballaggi
- Art. 225 (programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e de
- Art. 226 (divieti)
- Art. 227
- Art. 228 (pneumatici fuori uso)
- Art. 229 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))
- Art. 230 (rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)
- Art. 231 (veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno
- Art. 232 (rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico)
- Art. 233 (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi
- Art. 234 (Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in
- Art. 235 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 20 NOVEMBRE 2008, N. 188))
- Art. 236
- Art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di gestione)
- Art. 238 Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
- Art. 239 (principi e campo di applicazione)
- Art. 240 (definizioni)
- Art. 241 (regolamento aree agricole)
- Art. 242 (procedure operative ed amministrative)
- Art. 243 (Gestione delle acque sotterranee emunte)
- Art. 244 (ordinanze)
- Art. 245
- Art. 246 (accordi di programma)
- Art. 247 (siti soggetti a sequestro)
- Art. 248 (controlli)
- Art. 249 (aree contaminate di ridotte dimensioni)
- Art. 250 (bonifica da parte dell'amministrazione)
- Art. 251 (censimento ed anagrafe dei siti da bonificare)
- Art. 252 (siti di interesse nazionale)
- Art. 253 (oneri reali e privilegi speciali)
- Art. 254 (norme speciali)
- Art. 255 Abbandono di rifiuti non pericolosi
- Art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
- Art. 257 (bonifica dei siti)
- Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri ob
- Art. 259 Spedizione illegale di rifiuti
- Art. 260 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21))
- Articolo 260 bis
- Art. 261 (imballaggi)
- Art. 262 (competenza e giurisdizione)
- Art. 263 (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
- Art. 264 (abrogazione di norme)
- Articolo 264 bis
- Art. 265 (disposizioni transitorie)
- Art. 266 (disposizioni finali)
- Art. 267 (campo di applicazione)
- Art. 268 (definizioni)
- Art. 269 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
- Art. 270 Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni
- Art. 271 Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attivi
- Art. 272 (impianti e attività in deroga)
- Art. 273 (grandi impianti di combustione)
- Art. 274
- Art. 275 (emissioni di cov)
- Art. 276
- Art. 277
- Art. 278 (poteri di ordinanza)
- Art. 279 (sanzioni)
- Art. 280 (abrogazioni)
- Art. 281 (disposizioni transitorie e finali)
- Art. 282 Campo di applicazione
- Art. 283 (definizioni)
- Art. 284 Installazione o modifica
- Art. 285 (Caratteristiche tecniche)
- Art. 286 (valori limite di emissione)
- Art. 287 (abilitazione alla conduzione)
- Art. 288 (controlli e sanzioni)
- Art. 289 (abrogazioni)
- Art. 290 (disposizioni transitorie e finali)
- Art. 291 (campo di applicazione)
- Art. 292 (Definizioni)
- Art. 293 (Combustibili consentiti)
- Art. 294 (Prescrizioni per il rendimento di combustione)
- Art. 295 (Combustibili per uso marittimo)
- Art. 296 (Controlli e sanzioni)
- Art. 297 (abrogazioni)
- Art. 298 (disposizioni transitorie e finali)
- Art. 299 (competenze ministeriali)
- Art. 300 (danno ambientale)
- Art. 301 (attuazione del principio di precauzione)
- Art. 302 (definizioni)
- Art. 303 (esclusioni)
- Art. 304 (azione di prevenzione)
- Art. 305 (ripristino ambientale)
- Art. 306 (determinazione delle misure per il ripristino ambientale)
- Art. 307 (notificazione delle misure preventive e di ripristino)
- Art. 308 (costi dell'attività di prevenzione e di ripristino)
- Art. 309 (richiesta di intervento statale)
- Art. 310 (ricorsi)
- Art. 311 (azione risarcitoria in forma specifica ((...)) )
- Art. 312 (istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale)
- Art. 313 (ordinanza)
- Art. 314 (contenuto dell'ordinanza)
- Art. 315 (effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria)
- Art. 316 (ricorso avverso l'ordinanza)
- Art. 317 (riscossione dei crediti e fondo di rotazione)
- Art. 318 (norme transitorie e finali)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;
Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;
Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;
Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti;
Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE;
Vista la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, "istituisce un quadro per la responsabilità ambientale" basato sul principio "chi inquina paga";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1(ambito di applicazione)
1.
Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrar io a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".
Nota all'art. 1:
Art. 2(finalità)
1.
Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto ((degli obblighi internazionali,)) dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
3.
Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3(criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi)
Art. 3bis
Principi sulla produzione del diritto ambientale 1.
I principi posti ((dalla presente Parte prima)) e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto ((degli obblighi internazionali e del diritto comunitario)) .
2.
I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente. (( 3.
Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali. ))
Art. 3ter
((Principio dell'azione ambientale)) (( 1.
La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale. ))
Art. 3quater
((Principio dello sviluppo sostenibile)) (( 1.
Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
2.
Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3.
Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinchè nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.
4.
La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane. ))
Art. 3quinquies
Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione 1.
I principi ((contenuti nel presente)) decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;
2.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
3.
Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
4.
Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori. ((Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo)) .
Art. 3sexies
Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo 1.
In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale. (( 1-bis.
Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto, l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.
1-ter.
Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione.
1-quater.
L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.
1-quinquies.
Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.
1-sexies.
L'autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma.
1-septies. Il piano o programma, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico))
Art. 3septies
(Interpello in materia ambientale) 1.
Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono ((inviare)) al Ministero della transizione ecologica ((...)) istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. ((La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione)) . Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, ((salva rettifica)) della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con ((efficacia)) limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta.
2.
Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito ((internet)) istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3.
La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Art. 4Finalità
1.
Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:
3.
La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.
4.
In tale ambito:
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
Art. 5Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo. (112)
i-nonies) norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;
Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio; o-ter) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA; (112) o-quater) condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce ((le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché)) i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio; (112) ((134)) o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che abilita il proponente a realizzare il progetto; (112)
v-sexies) 'pollamè: il pollame quale definito all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587; v-septies) 'combustibilè: qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal processo; v-octies) 'sostanze pericolosé: le sostanze o miscele, come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento.
Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ee).
1-bis.
Ai fini del della presente Parte Seconda si applicano inoltre le definizioni di 'impianto di incenerimento dei rifiutì e di 'impianto di coincenerimento dei rifiutì di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 237-ter. ------------- AGGIORNAMENTO (112) Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente". -------------- AGGIORNAMENTO (134) Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.
Art. 6Oggetto della disciplina
1.
La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2.
Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
3.
Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.
3-bis.
L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.
3-ter.
Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale.
Qualora il Piano regolatore Portuale, il Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. (134) 4.
Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
5.
La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c). (112) 6.
La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:
6-bis.
Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità competente coincida con l'autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA.
7.
La VIA è effettuata per:
COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104. (112) 9.
Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale. (112) (134) 9-bis.
Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9.
10.
Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi. ((Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il decreto di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di competenza del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 23 e 25 del presente decreto)) . (112) 10-bis.
Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
11.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere. (134) 13.
L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:
14.
Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208.
15.
Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10.
16.
L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
17.
Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro nove miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale.
Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione,rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino.
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente". -------------- AGGIORNAMENTO (134) Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. -------------- AGGIORNAMENTO (176) Il D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, come modificato dal D.L. 18 novembre 2022, n. 176, ha disposto (con l'art. 16, comma 2-bis) che "Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti a aderire alle procedure di cui al comma 1".
Art. 7Competenze in materia di VAS e di AIA
1.
Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.
2.
Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.
3.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104.
4.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104.
4-bis.
Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.
4-ter.
Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.
5.
In sede statale, l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in sede di VAS è espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal ((competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)) . (112) 6.
In sede regionale, l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome. (112) 7.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA.
Disciplinano inoltre:
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.
9.
Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo. -------------- AGGIORNAMENTO (112) Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
Art. 7(ambito d'applicazione)
1.
Sono soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi di cui al comma 2, nonché, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, quelli di cui ai commi 3 e 4. Sono altresì sottoposte a valutazione ambientale strategica le modifiche di cui al comma 5.
2.
Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica:
3.
Sono altresì sottoposti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alle presenti norme, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, a giudizio della sottocommissione competente per la valutazione ambientale strategica.
4.
I piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano già stati approvati sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se possono avere effetti significativi sull'ambiente.
5.
Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, l'autorità competente all'approvazione del piano o del programma deve preliminarmente verificare se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente secondo i criteri di cui all'Allegato II alla parte seconda del presente decreto. Analoga verifica deve essere eseguita quando si tratti di approvare una modifica di un piano o programma già approvato.
6.
Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al comma 2 devono essere consultate le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame. Per i piani ed i programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato deve comunque essere acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 6.
7.
Le conclusioni adottate ai sensi dei commi 5 e 6, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico.
8.
Sono comunque esclusi dal campo di applicazione delle norme di cui alla parte seconda del presente decreto:
Art. 7bis
(Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA) 1.
La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
2.
Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto.
2-bis.
Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
2-ter.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108.
2-quater.
Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso. (134) 3.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del presente decreto. (134) 4.
In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8.
4-bis.
Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente:
4-ter.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito all'individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma.
5.
In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.
6.
Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l'autorità competente coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto. Le autorità competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità. (134) 7.
Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le procedure siano svolte in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'articolo 27-bis.
8.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA ((e di provvedimento autorizzatorio unico regionale)) , nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli ((articoli 19, 25 e 27-bis)) .
8-bis.
Limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234. (134) 9.
A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, fornendo:
10.
A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea circa lo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente". -------------- AGGIORNAMENTO (134) Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.
Art. 8(Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS)
1.
Il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero massimo di settanta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalità la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al comma 2-bis danno precedenza, nell'ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.
Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:
La Commissione può derogare all'ordine di priorità di cui al quarto e al quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-bis del presente articolo dà precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza.
1-bis.
Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:
1-ter.
Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme e simultanea dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica l'ordine di priorità stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, al Ministero della cultura, che vi si uniforma . La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.»;
2.
I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto superiore di sanità ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina; il loro incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere.
Ai commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché se personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale.
2-bis.
Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale, ivi comprese le valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA, di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, inclusi il presidente e il segretario, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, delle istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonché di quello, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al ottavo periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo, salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo.
Con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del presidente della Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta Commissione, fino a un massimo di dieci, possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui al presente comma, ivi incluso il personale dipendente di società in house dello Stato. Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al presente comma.
I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Con le medesime modalità previste per le unità di cui al primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui al presente comma, nel numero massimo di trenta unità, che restano in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico è equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unità di cui al primo periodo. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca; ai fini della designazione e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della regione o della provincia autonoma del nominativo dell'interessato.
Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto. I commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico, restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5.
La Commissione può essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, è definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni. Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche ai compiti istruttori svolti dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori, sino al 31 dicembre 2026. (145) (165) (177) ((234)) 2-ter.
Al fine di garantire univocità di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.
2-quater.
Il Ministro della transizione ecologica può attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per l'intera durata del medesimo.
2-quinquies.
In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
2-sexies.
La denominazione "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".
2-septies.
Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
2-octies.
I presidenti delle Commissioni di cui al presente articolo si avvale altresì di una struttura di supporto composta da quattro unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui al comma 5 del presente articolo. Con le stesse modalità individuate nei periodi precedenti, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia ambientale dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato nonché il riparto di competenze tra le Forze di polizia, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, le Commissioni di cui al presente articolo possono avvalersi di quattro unità di personale del Corpo della Guardia di finanza, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 5.
2-novies.
Ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e il Presidente della commissione tecnica PNRR-PNIEC possono, d'intesa, disporre l'assegnazione alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.
3.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2020, N. 77.
4.
Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i profili di rispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la disciplina delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche potenziale della Commissione e della Commissione tecnica PNIEC. (134) 5.
A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti. Alla copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui all'articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244 del 2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le risorse derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo periodo restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. A decorrere dall'anno 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione della specificità dei compiti attribuiti alle medesime Commissioni, della peculiare disciplina prevista e della necessità di accelerare l'attuazione degli adempimenti di loro competenza, a iniziare dagli importi già percepiti dall'anno 2021 sono in ogni caso riconosciuti integralmente, per i dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento. (134) 6.
Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Per gli iscritti agli ordini professionali la violazione viene segnalata dall'autorità competente.
7.
Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano che l'autorità competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte.
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente". -------------- AGGIORNAMENTO (134) Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. ----------- AGGIORNAMENTO (145) Il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, ha disposto (con l'art. 17-undecies, comma 1) che "L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021". ----------- AGGIORNAMENTO (165) Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 8, comma 2-bis, nono periodo, le parole «con diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti: «senza diritto di voto»". ----------- AGGIORNAMENTO (177) Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 11, comma 8-ter) che "All'articolo 8, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024"". --------------- AGGIORNAMENTO (234) Il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026, n. 50, ha disposto (con l'art. 2, comma 21-quinquies, lettera b)) che "all'articolo 8, comma 2-bis, diciottesimo periodo, le parole: "30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028"".
Art. 8(integrazione della valutazione ambientale nei procedimenti
di pianificazione) 1.
La valutazione ambientale strategica deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione in sede legislativa o amministrativa.
2.
Le procedure amministrative previste dal presente titolo sono integrate nelle procedure ordinarie in vigore per l'adozione ed approvazione dei piani e dei programmi.
3.
Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, le autorità competenti all'approvazione dei singoli piani o programmi tengono conto, al fine di evitare duplicazioni del giudizio, delle valutazioni già effettuate ai fini dell'approvazione del piano sovraordinato e di quelle da effettuarsi per l'approvazione dei piani sottordinati.
Articolo 8bis
((Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC )) (( 1.
La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
2.
I componenti della Commissione sono nominati nel rispetto dell'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente decreto. ))
Art. 9Norme procedurali generali
1.
Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 2.
L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.
3.
Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorità competente può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.
4.
Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.L'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto. (134) 4-bis.
L'autorità competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario ((sono indicati l'autorità cui è possibile ricorrere e il relativo termine)) . ((134)) -------------- AGGIORNAMENTO (134) Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.
Art. 9(rapporto ambientale)
1.
Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica deve essere redatto, prima ed ai fini dell'approvazione, un rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma proposto o adottato e da approvarsi.
2.