Testo unico della finanza (TUF) – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Di che cosa tratta questa norma?
Questa legge stabilisce le definizioni fondamentali per l'intermediazione finanziaria, recependo direttive europee sui servizi di investimento e l'adeguatezza patrimoniale. Si occupa di chiarire i termini usati nel settore finanziario per garantire una regolamentazione chiara.
Per chi: Le imprese e le banche che offrono servizi di investimento; Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e i loro gestori.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Altre disposizioni normative
- Articoli
- 217
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Le definizioni di enti e strumenti finanziari, come la "legge fallimentare" e il "Testo Unico bancario".
- Le autorità di vigilanza nazionali ed europee, come CONSOB, COVIP, IVASS e il SEVIF.
- Le diverse tipologie di imprese e società che operano nel settore degli investimenti, incluse le "imprese di investimento" e le "banche".
- Le varie forme di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), come Sicav, Sicaf e fondi comuni di investimento.
A chi si applica questa norma?
- Le imprese e le banche che offrono servizi di investimento.
- Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e i loro gestori.
Quali sono i punti chiave?
- Definisce "impresa di investimento" come quella che presta servizi di investimento a terzi o svolge attività di investimento professionale.
- Distingue tra "banca" e "banca dell'Unione europea" in base alla sede legale e amministrazione centrale.
- Classifica le "società di intermediazione mobiliare" (Sim) in diverse categorie, come "Sim di classe 1" e "Sim di classe 1-minus", in base a specifici requisiti.
- Introduce diverse tipologie di "Oicr", distinguendoli in base alla forma giuridica (es. Sicav, Sicaf, fondo comune), alla gestione (interna o esterna), e alla natura (aperto, chiuso, alternativo, immobiliare, ecc.).
Altre disposizioni normative
Testo della legge
Testo della legge
Indice (217)
- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF)
- Art. 3 Provvedimenti
- Art. 4 Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio
- Art. 5 Finalità e destinatari della vigilanza
- Art. 6 Poteri regolamentari
- Art. 7 Poteri di intervento sui soggetti abilitati
- Art. 8 Doveri informativi
- Art. 9
- Art. 10 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129))
- Art. 11 Composizione del gruppo
- Art. 12 Vigilanza sul gruppo
- Art. 13 (Esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendal
- Art. 14 (Partecipanti al capitale)
- Art. 15 Acquisizione e cessione di partecipazioni
- Art. 16 (Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di ali
- Art. 17
- Art. 18 Soggetti
- Art. 19 Autorizzazione
- Art. 20 Albo
- Art. 21 Criteri generali
- Art. 22 Separazione patrimoniale
- Art. 23 Contratti
- Art. 24 Gestione di portafogli
- Art. 25
- Art. 26 (Succursali e libera prestazione di servizi di Sim)
- Art. 27 (Imprese di investimento dell'Unione europea)
- Art. 28 (Imprese di paesi terzi diverse dalle banche)
- Art. 29 (( (Banche italiane). ))
- Art. 30 Offerta fuori sede
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34 Autorizzazione della società di gestione del risparmio
- Art. 35 Albo
- Art. 36 Fondi comuni di investimento)
- Art. 37 (Regolamento del fondo)
- Art. 38 (Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno)
- Art. 39 (Struttura degli Oicr italiani)
- Art. 40 (( (Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master-fe
- Art. 41 ( Operatività transfrontaliera delle Sgr ((autorizzate))
- Art. 42 (Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE)
- Art. 43 (Commercializzazione di FIA riservati)
- Art. 44 (Commercializzazione di FIA non riservati)
- Art. 45
- Art. 46 (Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni di controllo di
- Art. 47 (Incarico di depositario)
- Art. 48 (Compiti del depositario)
- Art. 49 (Responsabilità del depositario)
- Art. 50 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44))
- Art. 51 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129))
- Art. 52 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129))
- Art. 53 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129))
- Art. 54 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129))
- Art. 55 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129))
- Art. 56 Amministrazione straordinaria
- Art. 57 Liquidazione coatta amministrativa
- Art. 58 (Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri)
- Art. 59 Sistemi di indennizzo
- Art. 60 Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri
- Art. 61 (Definizioni)
- Art. 62 (( (Vigilanza sulle sedi di negoziazione). ))
- Art. 63 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 28))
- Art. 64 (L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati)
- Art. 65 (Requisiti organizzativi dei mercati regolamentati)
- Art. 66 (Criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni)
- Art. 67 (Criteri generali di accesso degli operatori)
- Art. 68 (Limiti alle posizioni in strumenti derivati su merci)
- Art. 69 (Mercati di crescita per le piccole e medie imprese )
- Art. 70 (( (Riconoscimento dei mercati). ))
- Art. 71 (Obblighi dell'internalizzatore sistematico)
- Art. 72 (( (Individuazione dell'autorità competente). ))
- Art. 73 (( (Vigilanza). ))
- Art. 74 (Esenzioni dai requisiti di trasparenza pre-negoziazione delle sedi di
- Art. 75 (( (Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di traspare
- Art. 76 ((Pubblicazione differita))
- Art. 77 (Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza
- Art. 78
- Art. 79 (Individuazione dell'autorità competente)
- Art. 80 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176))
- Art. 81 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176))
- Art. 82 (Attività e regolamento della gestione accentrata)
- Art. 83 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176))
- Art. 84 Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentr
- Art. 85 (Deposito accentrato)
- Art. 86 (Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari deposita
- Art. 87 (Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati)
- Art. 88 Ritiro degli strumenti finanziari accentrati
- Art. 89 (Aggiornamento del libro soci)
- Art. 90 (( (Gestione accentrata dei titoli di Stato). ))
- Art. 91 Poteri della CONSOB
- Art. 92 (( Parità di trattamento ))
- Art. 93 Definizione di controllo
- Art. 94 (Offerta al pubblico di titoli)
- Art. 95 (Disposizioni di attuazione)
- Art. 96
- Art. 97 (( (Poteri di indagine e di vigilanza). ))
- Art. 98 (( (Pubblicazione del prospetto dei FIA chiusi o dei FIA UE chiusi). )
- Art. 99 (( (Poteri della Consob). ))
- Art. 100 (Casi di esenzione)
- Art. 101 (Attività pubblicitaria)
- Art. 102
- Art. 103 Svolgimento dell'offerta
- Art. 104
- Art. 105 Disposizioni generali
- Art. 106 Offerta pubblica di acquisto totalitaria
- Art. 107 Offerta pubblica di acquisto preventiva
- Art. 108
- Art. 109
- Art. 110 ((Inadempimento degli Obblighi ))
- Art. 111 Diritto di acquisto
- Art. 112 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47))
- Art. 113 (( (Ammissione alle negoziazioni di titoli). ))
- Art. 114 (Comunicazioni al pubblico)
- Art. 115 Comunicazioni alla CONSOB
- Art. 116 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21))
- Art. 117 Informazione contabile
- Art. 118 Casi di inapplicabilità
- Art. 119 Ambito di applicazione
- Art. 120 Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
- Art. 121 Disciplina delle partecipazioni reciproche
- Art. 122 Patti parasociali
- Art. 123 Durata dei patti e diritto di recesso
- Art. 124 Casi di inapplicabilità
- Art. 125 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37 ))
- Art. 126 Convocazioni successive alla prima
- Art. 127 (( (Voto per corrispondenza o in via elettronica) ))
- Art. 128 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37 ))
- Art. 129 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37 ))
- Art. 130 Informazione dei soci
- Art. 131 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37 ))
- Art. 132 Acquisto di azioni proprie e della società controllante
- Art. 133 Esclusione su richiesta dalle negoziazioni
- Art. 134 Aumenti di capitale
- Art. 135 (Percentuali di capitale)
- Art. 136 (Definizioni)
- Art. 137 Disposizioni generali
- Art. 138 (( (Sollecitazione) ))
- Art. 139 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27))
- Art. 140 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27))
- Art. 141 (( (Associazioni di azionisti) ))
- Art. 142 Delega di voto
- Art. 143 Responsabilità
- Art. 144 Svolgimento della sollecitazione e della raccolta
- Art. 145 Emissioni delle azioni
- Art. 146 Assemblea speciale
- Art. 147 Rappresentante comune
- Art. 148 (( (Composizione dell'organo di controllo). ))
- Art. 149 (( (Doveri dell'organo di controllo). ))
- Art. 150
- Art. 151 (( (Poteri dell'organo di controllo). ))
- Art. 152 (( (Denunzia al tribunale). ))
- Art. 153 Obbligo di riferire all'assemblea
- Art. 154
- Art. 154.1 (( (Definizione). ))
- Art. 155 Attività di revisione contabile
- Art. 156 Relazioni di revisione
- Art. 157 Effetti dei giudizi sui bilanci
- Art. 158 Proposte di aumento di capitale
- Art. 159
- Art. 160 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39))
- Art. 161 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39))
- Art. 162 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39))
- Art. 163 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39))
- Art. 164 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39))
- Art. 165 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39))
- Art. 166 Abusivismo
- Art. 167 Gestione infedele
- Art. 168 Confusione di patrimoni
- Art. 169 Partecipazioni al capitale
- Art. 170 Gestione accentrata di strumenti finanziari
- Art. 171 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61 ))
- Art. 172 Irregolare acquisto di azioni
- Art. 173 Omessa alienazione di partecipazioni
- Art. 174 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61 ))
- Art. 175 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61 ))
- Art. 176 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61 ))
- Art. 177 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39))
- Art. 178 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39))
- Art. 179 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39))
- Art. 180 (Definizioni)
- Art. 181 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107))
- Art. 182 (( (Ambito di applicazione). ))
- Art. 183 (Esenzioni)
- Art. 184
- Art. 185
- Art. 186 (( (Pene accessorie). ))
- Art. 187
- Art. 188 (Abuso di denominazione)
- Art. 189 (Partecipazioni al capitale)
- Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli interm
- Art. 191
- Art. 192 Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
- Art. 193
- Art. 194 Deleghe di voto
- Art. 195
- Art. 196 (Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari)
- Art. 197 Personale della CONSOB
- Art. 198 Girata di titoli azionari
- Art. 199 (( (Società fiduciarie).))
- Art. 200 Intermediari già autorizzati
- Art. 201 Agenti di cambio
- Art. 202 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 48))
- Art. 203 Contratti a termine
- Art. 204 Gestione accentrata
- Art. 205 Quotazioni di prezzi
- Art. 206 Disposizioni applicabili alle società alle società quotate in mercati
- Art. 207 Patti parasociali
- Art. 208 Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione c
- Art. 209 Società di revisione
- Art. 210 Modifiche al codice civile
- Art. 211 Modifiche al T.U. bancario
- Art. 212 Disposizioni in materia di privatizzazioni
- Art. 213 Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa
- Art. 214 Abrogazioni
- Art. 215 Disposizioni di attuazione
- Art. 216 Entrata in vigore
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
EMANA il seguente decreto legislativo:
Art. 1Definizioni
1.
Nel presente decreto legislativo si intendono per:
i-quater) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47; i-quater.1) "società di partenariato": l'Oicr chiuso costituito in forma di società in accomandita per azioni con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante l'offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto; i-quater.2) "società di partenariato in gestione interna": la società di partenariato che gestisce direttamente il proprio patrimonio; i-quater.3) "società di partenariato in gestione interna autorizzata": la società di partenariato in gestione interna iscritta all'albo di cui all'articolo 35-novies.2; i-quater.4) "società di partenariato sotto soglia registrata": la società di partenariato in gestione interna iscritta nel registro di cui all'articolo 35-quaterdecies che gestisce il proprio patrimonio nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter; i-quater.5) "società di partenariato in gestione esterna": la società di partenariato che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata, un gestore di fondi EuVECA disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, un gestore di fondi EuSEF disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38-bis; i-quater.6) "private equity e venture capital": l'attività che consiste nell'investimento in imprese non quotate nei mercati regolamentati, attraverso strumenti di capitale, di debito, o altre forme similari, incluso l'investimento ulteriore nelle predette imprese successivamente all'eventuale ammissione delle stesse alla quotazione;
m-octies.2) "fondo comune monetario" (FCM): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131; m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o più Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attività; m-undecies) "clienti professionali o investitori professionali": i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quater, lettere d-bis) e d-ter), e 2-sexies, nonché gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; m-undecies.1) "Business Angel": gli investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell'ultimo triennio; m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono clienti professionali o investitori professionali; (73)
Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; (69) (78) w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (69) w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (69) w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014.(69) w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che gestisce e/o amministra l'attività di un mercato regolamentato e può coincidere con il mercato regolamentato stesso; (73) w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III; (73) w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine":
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet. w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui sono disposte:
1-bis.
Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
1-ter.
Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali.
1-quater.
Per "ricevute di deposito" si intendono titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato. (73) 2.
Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari. (73) 2-bis.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, può individuare:
Nel presente decreto legislativo si intendono per:
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73) 4.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73) 5.
Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta.(73) 5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un sistema multilaterale come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.
5-ter.
Per "internalizzatore sistematico" si intende l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio in strumenti di capitale eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale, ovvero che opta per lo status di internalizzatore sistematico.
5-quater.
Per "market maker" si intende una persona che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti. (73) 5-quinquies.
Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.
5-sexies.
Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies.
Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari. (73) 5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione. (73) 5-septies.2. Per "agente collegato" si intende la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari. (73) 5-septies.3. Per "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" si intende la persona fisica iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 31, comma 4, del presente decreto che, in qualità di agente collegato, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. (73) 5-octies.
Nel presente decreto legislativo si intendono per:
Per "servizi di crowdfunding" si intendono i servizi indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503.
5-decies.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73) 5-undecies.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73) 5-duodecies.
Per "imprese sociali" si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, costituite in forma di società di capitali o di società cooperativa. (72) 6.
Per "servizio accessorio" si intende qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I. (73) 6-bis.
Per 'partecipazionì si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
6-bis.1. Per "controllante" si intende un'impresa controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22 della direttiva 2013/34/UE. (73) 6-bis.2. Per "controllata" si intende un'impresa controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22 della direttiva 2013/34/UE; l'impresa controllata di un'impresa controllata è parimenti considerata impresa controllata dell'impresa controllante che è a capo di tali imprese. (73) 6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
6-quater.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47.
6-quinquies.
Per "negoziazione algoritmica" si intende la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio dell'ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la quantità o le modalità di gestione dell'ordine dopo l'invio, con intervento umano minimo o assente, ad esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il regolamento delle operazioni. (73) 6-sexies.
Per "accesso elettronico diretto" si intende un accordo in base al quale un membro o un partecipante o un cliente di una sede di negoziazione consente a un terzo l'utilizzo del proprio codice identificativo di negoziazione per la trasmissione in via elettronica direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a uno strumento finanziario, sia nel caso in cui l'accordo comporti l'utilizzo da parte del terzo dell'infrastruttura del membro, del partecipante o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini (accesso diretto al mercato) sia nel caso in cui non vi sia tale utilizzo (accesso sponsorizzato). (73) 6-septies.
Per "tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza" si intende qualsiasi tecnica di negoziazione algoritmica caratterizzata da:
Per "negoziazione matched principal" si intende una negoziazione in cui il soggetto che si interpone tra l'acquirente e il venditore non è mai esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione dell'operazione, con l'acquisto e la vendita eseguiti simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari o le spese dell'operazione previamente comunicati. (73) 6-novies.
Per "pratica di vendita abbinata" si intende l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento dello stesso accordo o pacchetto. (73) 6-decies.
Per "deposito strutturato" si intende un deposito quale definito all'articolo 69-bis, comma 1, lettera c), del T.U. bancario che è pienamente rimborsabile alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:
Nel presente decreto legislativo si intendono per:
6-duodecies.
Nel presente decreto legislativo si intendono per:
6-terdecies.
Nel presente decreto legislativo si intendono per:
Per "prodotto energetico all'ingrosso" si intende un prodotto energetico all'ingrosso quale definito all'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011. (73) 6-quinquiesdecies.
Per "derivati su merci agricole" si intendono i contratti derivati connessi a prodotti di cui all'articolo 1 e all'allegato I, parti da I a XX e XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché i prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013.
6-quinquiesdecies.1. Per "gruppo prevalentemente commerciale" si intende qualsiasi gruppo la cui attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi del presente decreto o nell'esercizio di una qualsiasi attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/EU o in attività di market making in relazione agli strumenti derivati su merci.
6-sexiesdecies.
Per "emittente sovrano" si intende uno dei seguenti emittenti di titoli di debito:
Per "debito sovrano" si intende un titolo di debito emesso da un emittente sovrano. (73) 6-octiesdecies.
Per "supporto durevole" si intende qualsiasi strumento che:
Per "formato elettronico" si intende qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta. --------------- AGGIORNAMENTO (60) La L. 27 dicembre 2006, n. 296 come modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 1, comma 119-ter) che "Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". ------------ AGGIORNAMENTO (69) Il D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 224 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014. ------------ AGGIORNAMENTO (72) Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ha disposto (con l'art. 18, comma 9) che "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 16 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali". ----------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie". --------------- AGGIORNAMENTO (78) Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Art. 2(Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF)
1.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.
2.
La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, sono parti del SEVIF e partecipano alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza. (( 2-bis.
Le Autorità indicate al comma 1 esercitano, ciascuna per quanto di competenza, i poteri d'intervento attribuiti loro dalle parti I e II del presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di questi ultimi regolamenti. )) 3.
La Banca d'Italia e la Consob, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AESFEM, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
Art. 3Provvedimenti
1.
I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2.
La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
3.
I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della Consob sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 195-bis. (73) 3-bis. ((La Banca d'Italia e la Consob realizzano archivi informatici delle disposizioni, anche regolamentari, e degli orientamenti nelle materie di cui al presente decreto, agevolmente accessibili al pubblico e con collegamento informatico diretto alle relative fonti normative e orientamenti dell'Unione europea.)) 3-ter. ((Se non diversamente disposto, i termini per lo svolgimento dei procedimenti, stabiliti dal presente decreto o dalle relative disposizioni attuative, si computano secondo il calendario comune.)) 3-quater. ((Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, individuano con regolamento, se del caso congiunto ove sia prevista la partecipazione delle due Autorità:
Art. 3bis
(( (Quesiti alle Autorità). )) 1. ((La Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con regolamento, secondo le rispettive competenze, criteri e modalità di presentazione di richieste volte alla valutazione preventiva, in tempi adeguati, di specifiche situazioni che possano comportare violazioni di disposizioni oggetto della rispettiva vigilanza. Il regolamento di cui al primo periodo individua, altresì, i casi in cui, per finalità di interesse pubblico e con il consenso dell'interessato, sono pubblicati i quesiti e le risposte dell'Autorità e ne stabilisce le relative modalità.)) 2. ((Resta comunque salva la facoltà di Consob e Banca d'Italia di dare seguito alle richieste di cui al comma 1 attraverso orientamenti interpretativi di carattere generale, soggetti a pubblicazione, sulla base di criteri, termini e modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma 1.))
Art. 4Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio
1.
La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
2.
La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e con la Banca Centrale Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione e di cooperazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea. (73) 2-bis.
Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, con l'AESFEM e la BCE accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM e all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. (73) 2-ter.
La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di APA o ARM. La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmente all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla Consob. (73) 3. la Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.
9-bis. La Banca d'Italia, se nell'esercizio della vigilanza consolidata verifica una situazione di emergenza, inclusa una situazione descritta all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o un'evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno Stato membro dell'Unione europea in cui opera il gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, informa tempestivamente l'ABE, il CERS e le pertinenti autorità competenti, tra cui la Consob, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti.
13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalità di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria, per i reati di cui all'articolo 2638 del codice civile e agli articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 195-ter, comma 1-bis.
13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere informazioni all'autorità giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-bis. --------------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie". --------------- AGGIORNAMENTO (132) Il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026".
Art. 4bis
(Individuazione dell'autorità competente e delle autorità competenti settoriali ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, e successive modificazioni, relativo alle agenzie di rating del credito) 1.
La Consob è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, ed esercita i poteri previsti dal predetto regolamento.
2.
La Consob, la Banca d'Italia, l'Ivass e la COVIP sono le autorità settoriali competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento di cui al comma 1. Le predette autorità collaborano tra loro e si scambiano informazioni, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa. ((61)) --------------- AGGIORNAMENTO (61) Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 4, comma 22) che nel presente articolo la parola «Isvap» è sostituita dalla seguente: «Ivass».
Art. 4ter
(( (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap)) (( 1.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.
2.
Salvo quanto previsto ai commi da 4 a 6, La Consob è l'autorità competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani.
3.
Salvo quanto previsto dal comma 4, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani.
4.
Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani, i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e i poteri di intervento in circostanze eccezionali, previsti dal regolamento di cui al comma 1, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob.
5.
La Consob è l'autorità responsabile per coordinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al comma 1.
6.
Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e alle misure adottate nell'esercizio delle rispettive competenze nonché le modalità di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.
7.
La Banca d'Italia e la Consob per adempiere alle rispettive competenze come definite dal presente articolo e assicurare il rispetto delle misure adottate ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 187-octies. ))
Art. 4quater
(( (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, e ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015) )) 1.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176.
2.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176.
2-bis.
La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la ((COVIP)) sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 648/2012 ((e dal regolamento (UE) 2015/2365)) a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.
4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176.
5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176.
Art. 4quinquies
(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del ((regolamento (UE) 345/2013)) , relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del ((regolamento (UE) 346/2013)) , relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, la Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro e, anche mediante scambio informazioni, con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui un fondo EuVECA o EuSEF è commercializzato.
2-bis. La Banca d'Italia è l'autorità competente a effettuare:
2-ter. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad adottare le misure previste:
2-quater. La Consob è l'autorità competente ad adottare le misure previste:
2-quinquies. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate all'articolo 5, sono le autorità competenti ad adottare le misure previste:
2-sexies. La Banca d'Italia e la Consob si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.
3-bis. La Consob è l'autorità competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e EuSEF la comunicazione relativa alle attività di pre-commercializzazione prevista dall'articolo 4-bis del ((regolamento (UE) 345/2013)) e dall'articolo 4-bis del ((regolamento (UE) 346/2013)) , e a informare le autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione, come definita dall'articolo 3, lettera o), del ((regolamento (UE) 345/2013)) e dall'articolo 3, lettera o), del ((regolamento (UE) 346/2013)) .
3-ter. Qualora gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione in Italia, la Consob è l'autorità competente a ricevere da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine di tali gestori l'informativa relativa alle attività di pre-commercializzazione di cui al comma 3-bis e a chiedere a tale autorità di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si effettua o è stata effettuata in Italia, ai sensi dell'articolo 4-bis, paragrafo 4, del ((regolamento (UE) 345/2013)) e dell'articolo 4- bis, paragrafo 4, del ((regolamento (UE) 346/2013)) .
4-bis. La Consob è responsabile di mettere a disposizione dell'AESFEM:
4-ter. Con riferimento all'articolo 21, paragrafi 3 e 5, del ((regolamento (UE) 345/2013)) e all'articolo 22, paragrafi 3 e 5, del ((regolamento (UE) 346/2013)) :
7-bis. ((I gestori registrati ai sensi del comma 2 possono gestire FIA riservati istituiti in forma chiusa, ai sensi dell'articolo 35-quaterdecies, alle condizioni stabilite con regolamento dalla Banca d'Italia, sentita la Consob)) . ---------------- AGGIORNAMENTO (133) Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che nel presente articolo "nella rubrica e ovunque ricorrano, le parole: «regolamento (UE) n. 345/2013» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 345/2013», e le parole «regolamento (UE) n. 346/2013» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 346/2013»".
Art. 4sexies
Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs).
1.
La Consob e l'IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d'indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.
2.
Ai fini di cui al comma 1, la Consob è l'autorità competente:
2-bis.
In conformità alle attribuzioni individuate al comma 2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e d'indagine di cui alla Parte II.
3.
Ai fini di cui al comma 1, l'IVASS è l'autorità competente:
La Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4-septies, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob e l'IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4-septies e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014. (78) 5.
La Consob, sentita l'IVASS, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, individuando altresì, a fini di vigilanza, modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, in conformità agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014.
6.
L'IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 3.
7.
La Consob e l'IVASS adottano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati ai commi 2 e 3.
Art. 4septies
Poteri d'intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014).
1.
Fermi restando le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, dagli articoli 6 e 7, dall'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob può, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis: (78)
1-bis.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob o l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, esercitare i poteri di cui al comma 1. (78) 2.
La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le misure amministrative adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
3.
I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del presente articolo sono pubblicati in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 195-bis.
4.
Ai provvedimenti adottati dall'IVASS ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
5.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68.
Art. 4octies
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73)) --------------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Art. 4novies
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) ((73)) --------------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Art. 4decies
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2019, N. 165 ((96)) -------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 33, comma 2-bis) che "Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari .e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, gli articoli 4-sexies;4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020".
Art. 4undecies
(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni) 1.
I soggetti di cui alle parti II e III adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, nonché del ((regolamento prospetto come definito all'articolo 93-bis, comma 1, lettera a), e del)) regolamento (UE) n. 596/2014. (78) 2.
Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:
3.
Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. ((Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.)) 4.
La Banca d'Italia e la Consob adottano, secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti destinatari.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68.
Art. 4duodecies
(Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza) 1.
La Banca d'Italia e la Consob:
1-bis.
Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla Consob, da chiunque effettuate ((di violazioni del regolamento prospetto come definito all'articolo 93-bis, comma 1, lettera a), o)) , di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014. Le procedure sono adottate dalla Consob conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.
2.
Gli atti relativi alle segnalazioni di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. ((2-bis. Alle segnalazioni di violazioni effettuate con le procedure di cui al presente articolo si applica l'articolo 4-undecies, comma 3.)) --------------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Art. 4terdecies
(Esenzioni) 1.
Le disposizioni contenute nella parte II non si applicano:
I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i relativi depositari, le controparti centrali e i soggetti esentati a norma delle lettere a), h), i) e l), non sono tenuti, ai fini dell'esenzione, a soddisfare le condizioni enunciate nella presente lettera.
1-bis) tali soggetti non siano parte di un gruppo la cui attività principale sia la prestazione di servizi di investimento ai sensi del presente decreto, l'esercizio di qualsiasi attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE o l'attività di market making in relazione agli strumenti derivati su merci;
L'avvenuta perdita dei requisiti previsti per l'esenzione di cui alla presente lettera deve essere comunicata senza indugio alla Consob dai soggetti interessati che possono continuare ad esercitare le attività indicate sub i) e ii) purché, entro sei mesi dalla suddetta comunicazione, presentino domanda di autorizzazione secondo le norme previste dal presente decreto;
Art. 5Finalità e destinatari della vigilanza
1.
La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:
2.
Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari ((, ivi inclusi i requisiti e i criteri applicabili ai relativi esponenti aziendali e partecipanti al capitale)) .
3.
Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
4.
La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3.
5.
La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.
5-bis.
La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:
5-ter.
Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite. (73) --------------- AGGIORNAMENTO (73) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Art. 6Poteri regolamentari
01.
Nell'esercizio dei poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi: (73)
La Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE e dai relativi atti delegati, nonché dall'articolo 24 della direttiva medesima, solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessità di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrità del mercato che presentano particolare rilevanza nel contesto della struttura del mercato italiano. (73) 03.
La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea.