Testo unico salute e sicurezza sul lavoro – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto legislativo riordina e coordina le norme esistenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro in un unico testo normativo. L'obiettivo è garantire un'uniformità di tutela su tutto il territorio nazionale, rispettando le normative comunitarie e le convenzioni internazionali.
Per chi: Le lavoratrici e i lavoratori in tutti i luoghi di lavoro sul territorio nazionale; Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per quanto riguarda la legislazione in materia.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto del lavoro
- Articoli
- 306
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Il riassetto e la riforma delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- Il coordinamento delle normative esistenti in un unico testo.
- L'applicazione delle disposizioni nelle regioni e province autonome, con carattere di cedevolezza.
- Il rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per gli atti e gli adempimenti attuativi.
A chi si applica questa norma?
- Le lavoratrici e i lavoratori in tutti i luoghi di lavoro sul territorio nazionale.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per quanto riguarda la legislazione in materia.
Quali sono i punti chiave?
- Il decreto attua l'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
- Garantisce l'uniformità della tutela su tutto il territorio nazionale, includendo le differenze di genere, età e la condizione dei lavoratori immigrati.
- Le disposizioni si applicano nelle regioni e province autonome dove non è ancora stata adottata una normativa locale, perdendo efficacia con l'entrata in vigore di quest'ultima.
- Gli atti attuativi devono rispettare i principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Diritto del lavoro
Testo della legge
Testo della legge
Indice (306)
- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Campo di applicazione
- Art. 4 Computo dei lavoratori
- Art. 5
- Art. 6 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
- Art. 7 Comitati regionali di coordinamento
- Art. 8 Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
- Art. 9 Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei
- Art. 10 Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi
- Art. 11 Attività promozionali
- Art. 12 Interpello
- Art. 13 Vigilanza
- Art. 14
- Art. 15 Misure generali di tutela
- Art. 16 Delega di funzioni
- Art. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili
- Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Art. 19 Obblighi del preposto
- Art. 20 Obblighi dei lavoratori
- Art. 21
- Art. 22 Obblighi dei progettisti
- Art. 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
- Art. 24 Obblighi degli installatori
- Art. 25 Obblighi del medico competente
- Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazio
- Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tra
- Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi
- Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- Art. 30 Modelli di organizzazione e di gestione
- Art. 31 Servizio di prevenzione e protezione
- Art. 32
- Art. 33 Compiti del servizio di prevenzione e protezione
- Art. 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di preve
- Art. 35 Riunione periodica
- Art. 36 Informazione ai lavoratori
- Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- Art. 38 Titoli e requisiti del medico competente
- Art. 39 Svolgimento dell'attività di medico competente
- Art. 40 Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
- Art. 41 Sorveglianza sanitaria
- Art. 42 Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
- Art. 43 Disposizioni generali
- Art. 44 Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
- Art. 45 Primo soccorso
- Art. 46 Prevenzione incendi
- Art. 47 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Art. 48 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
- Art. 49 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
- Art. 50 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Art. 51 Organismi paritetici
- Art. 52
- Art. 53 Tenuta della documentazione
- Art. 54 Comunicazioni e trasmissione della documentazione
- Art. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)
- Art. 56 Sanzioni per il preposto
- Art. 57 (( (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli insta
- Art. 58 (( (Sanzioni per il medico competente) ))
- Art. 59 (( (Sanzioni per i lavoratori) ))
- Art. 60 (( (Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui
- Art. 61 Esercizio dei diritti della persona offesa
- Art. 62 Definizioni
- Art. 63 Requisiti di salute e di sicurezza
- Art. 64 Obblighi del datore di lavoro
- Art. 65 Locali sotterranei o semisotterranei
- Art. 66 Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
- Art. 67 (( (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio). ))
- Art. 68 (( (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) ))
- Art. 69 Definizioni
- Art. 70 Requisiti di sicurezza
- Art. 71 Obblighi del datore di lavoro
- Art. 72 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
- Art. 73 Informazione, formazione e addestramento
- Art. 74 Definizioni
- Art. 75 Obbligo di uso
- Art. 76 Requisiti dei DPI
- Art. 77 Obblighi del datore di lavoro
- Art. 78 Obblighi dei lavoratori
- Art. 79 Criteri per l'individuazione e l'uso
- Art. 80 Obblighi del datore di lavoro
- Art. 81 Requisiti di sicurezza
- Art. 82 Lavori sotto tensione
- Art. 83 Lavori in prossimità di parti attive
- Art. 84 Protezioni dai fulmini
- Art. 85 Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
- Art. 86 (( (Verifiche e controlli) ))
- Art. 87 (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiato
- Art. 88 Campo di applicazione
- Art. 89 Definizioni
- Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- Art. 91 Obblighi del coordinatore per la progettazione
- Art. 92 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Art. 93 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
- Art. 94 Obblighi dei lavoratori autonomi
- Art. 95 Misure generali di tutela
- Art. 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
- Art. 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
- Art. 98
- Art. 99 Notifica preliminare
- Art. 100 Piano di sicurezza e di coordinamento
- Art. 101 Obblighi di trasmissione
- Art. 102 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
- Art. 103 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106))
- Art. 104 Modalità attuative di particolari obblighi
- Art. 105 Attività soggette
- Art. 106 Attività escluse
- Art. 107 Definizioni
- Art. 108 Viabilità nei cantieri
- Art. 109 Recinzione del cantiere
- Art. 110 Luoghi di transito
- Art. 111 Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in q
- Art. 112 Idoneità delle opere provvisionali
- Art. 113 Scale
- Art. 114 Protezione dei posti di lavoro
- Art. 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto)
- Art. 116
- Art. 117 Lavori in prossimità di parti attive
- Art. 118 Splateamento e sbancamento
- Art. 119 Pozzi, scavi e cunicoli
- Art. 120 Deposito di materiali in prossimità degli scavi
- Art. 121 Presenza di gas negli scavi
- Art. 122 Ponteggi ed opere provvisionali
- Art. 123 Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
- Art. 124 Deposito di materiali sulle impalcature
- Art. 125 Disposizione dei montanti
- Art. 126 Parapetti
- Art. 127 Ponti a sbalzo
- Art. 128 Sottoponti
- Art. 129 Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
- Art. 130 Andatoie e passerelle
- Art. 131 Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
- Art. 132 Relazione tecnica
- Art. 133 Progetto
- Art. 134 Documentazione
- Art. 135 Marchio del fabbricante
- Art. 136 Montaggio e smontaggio
- Art. 137 Manutenzione e revisione
- Art. 138 Norme particolari
- Art. 139 Ponti su cavalletti
- Art. 140 Ponti su ruote a torre
- Art. 141 Strutture speciali
- Art. 142 Costruzioni di archi, volte e simili
- Art. 143 Posa delle armature e delle centine
- Art. 144 Resistenza delle armature
- Art. 145 Disarmo delle armature
- Art. 146 Difesa delle aperture
- Art. 147 Scale in muratura
- Art. 148 Lavori speciali
- Art. 149 Paratoie e cassoni
- Art. 150 Rafforzamento delle strutture
- Art. 151 Ordine delle demolizioni
- Art. 152 Misure di sicurezza
- Art. 153 Convogliamento del materiale di demolizione
- Art. 154 Sbarramento della zona di demolizione
- Art. 155 Demolizione per rovesciamento
- Art. 156 Verifiche
- Art. 157 (Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori)
- Art. 158 (( (Sanzioni per i coordinatori) ))
- Art. 159 (( (Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti) ))
- Art. 160 (( (Sanzioni per i lavoratori autonomi) ))
- Art. 161 Campo di applicazione
- Art. 162 Definizioni
- Art. 163 Obblighi del datore di lavoro
- Art. 164 Informazione e formazione
- Art. 165 (( (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente) ))
- Art. 166 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106))
- Art. 167 Campo di applicazione
- Art. 168 Obblighi del datore di lavoro
- Art. 169 Informazione, formazione e addestramento
- Art. 170 (( (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente) ))
- Art. 171 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106))
- Art. 172 Campo di applicazione
- Art. 173 Definizioni
- Art. 174 Obblighi del datore di lavoro
- Art. 175 Svolgimento quotidiano del lavoro
- Art. 176 Sorveglianza sanitaria
- Art. 177 Informazione e formazione
- Art. 178 (( (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente) ))
- Art. 179 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106))
- Art. 180 Definizioni e campo di applicazione
- Art. 181 Valutazione dei rischi
- Art. 182 Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
- Art. 183 Lavoratori particolarmente sensibili
- Art. 184 Informazione e formazione dei lavoratori
- Art. 185 Sorveglianza sanitaria
- Art. 186 Cartella sanitaria e di rischio
- Art. 187 Campo di applicazione
- Art. 188 Definizioni
- Art. 189 Valori limite di esposizione e valori di azione
- Art. 190 Valutazione del rischio
- Art. 191 Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
- Art. 192 Misure di prevenzione e protezione
- Art. 193 Uso dei dispositivi di protezione individuali
- Art. 194 Misure per la limitazione dell'esposizione
- Art. 195 Informazione e formazione dei lavoratori
- Art. 196 Sorveglianza sanitaria
- Art. 197 Deroghe
- Art. 198 Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei
- Art. 199 Campo di applicazione
- Art. 200 Definizioni
- Art. 201 Valori limite di esposizione e valori d'azione
- Art. 202 Valutazione dei rischi
- Art. 203 Misure di prevenzione e protezione
- Art. 204 Sorveglianza sanitaria
- Art. 205 Deroghe
- Art. 206 (( (Campo di applicazione).))
- Art. 207 (( (Definizioni).))
- Art. 208 (( (Valori limite di esposizione e valori di azione). ))
- Art. 209 (( (Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione).))
- Art. 210 (( (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi). ))
- Art. 211 (( (Sorveglianza sanitaria).))
- Art. 212 (( (Deroghe). ))
- Art. 213 Campo di applicazione
- Art. 214 Definizioni
- Art. 215 Valori limite di esposizione
- Art. 216 Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
- Art. 217 Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
- Art. 218 Sorveglianza sanitaria
- Art. 219 (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)
- Art. 220 (( (Sanzioni a carico del medico competente) ))
- Art. 221 Campo di applicazione
- Art. 222 Definizioni
- Art. 223 Valutazione dei rischi
- Art. 224 Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
- Art. 225 Misure specifiche di protezione e di prevenzione
- Art. 226 Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
- Art. 227 Informazione e formazione per i lavoratori
- Art. 228 Divieti
- Art. 229 Sorveglianza sanitaria
- Art. 230 Cartelle sanitarie e di rischio
- Art. 231 Consultazione e partecipazione dei lavoratori
- Art. 232 Adeguamenti normativi
- Art. 233 Campo di applicazione
- Art. 234 Definizioni
- Art. 235 Sostituzione e riduzione
- Art. 236 Valutazione del rischio
- Art. 237 Misure tecniche, organizzative, procedurali
- Art. 238 Misure tecniche
- Art. 239 Informazione e formazione
- Art. 240 Esposizione non prevedibile
- Art. 241 Operazioni lavorative particolari
- Art. 242 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
- Art. 243 Registro di esposizione e cartelle sanitarie
- Art. 244 Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessual
- Art. 245 Adeguamenti normativi
- Art. 246 (( (Campo di applicazione). ))
- Art. 247 Definizioni
- Art. 248 Individuazione della presenza di amianto
- Art. 249 Valutazione del rischio
- Art. 250 Notifica
- Art. 251 Misure di prevenzione e protezione
- Art. 252 Misure igieniche
- Art. 253 Controllo dell'esposizione
- Art. 254 Valore limite
- Art. 255 Operazioni lavorative particolari
- Art. 256 Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
- Art. 257 Informazione dei lavoratori
- Art. 258 Formazione dei lavoratori
- Art. 259 Sorveglianza sanitaria
- Art. 260 Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
- Art. 261 (( (Patologie da amianto). ))
- Art. 262 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)
- Art. 263 (( (Sanzioni per il preposto) ))
- Art. 264 (( Sanzioni per il medico competente ))
- Art. 265 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106))
- Art. 266 Campo di applicazione
- Art. 267 Definizioni
- Art. 268 Classificazione degli agenti biologici
- Art. 269 Comunicazione
- Art. 270 Autorizzazione
- Art. 271 Valutazione del rischio
- Art. 272 Misure tecniche, organizzative, procedurali
- Art. 273 Misure igieniche
- Art. 274 Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
- Art. 275 Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
- Art. 276 Misure specifiche per i processi industriali
- Art. 277 Misure di emergenza
- Art. 278 Informazioni e formazione
- Art. 279 Prevenzione e controllo
- Art. 280 Registri degli esposti e degli eventi accidentali
- Art. 281 Registro dei casi di malattia e di decesso
- Art. 282 (( (Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti) ))
- Art. 283 (( (Sanzioni a carico dei preposti) ))
- Art. 284 (( (Sanzioni a carico del medico competente) ))
- Art. 285 (( (Sanzioni a carico dei lavoratori) ))
- Art. 286 (( (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti) )
- Art. 287 Campo di applicazione
- Art. 288 Definizioni
- Art. 289 Prevenzione e protezione contro le esplosioni
- Art. 290 Valutazione dei rischi di esplosione
- Art. 291 Obblighi generali
- Art. 292 Coordinamento
- Art. 293 Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
- Art. 294 Documento sulla protezione contro le esplosioni
- Art. 295 Termini per l'adeguamento
- Art. 296 Verifiche
- Art. 297 (( (Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti) ))
- Art. 298 Principio di specialità
- Art. 299 Esercizio di fatto di poteri direttivi
- Art. 300 Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- Art. 301
- Art. 302 (( (Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arr
- Art. 303 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106))
- Art. 304 Abrogazioni
- Art. 305 Clausola finanziaria
- Art. 306 Disposizioni finali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);
Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1Finalità
1.
Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma , della Costituzione.
3.
Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle diposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; Governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».
Note all'art. 1:
7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.».
Art. 2Definizioni
1.
Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
Art. 3Campo di applicazione
1.
Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2.
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale militare ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono indicate le modalità di applicazione del presente decreto nei riguardi dell'Agenzia medesima, tenuto conto delle relative competenze attribuite in materia di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3-bis.
Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dal decreto adottato in attuazione del primo periodo. Nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 3-bis. (12) (13) (63) 4.
Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
5.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81.
6.
Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.
7.
Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
7-bis. ((Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali)) .
8.
Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
9.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
10.
A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
11.
Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12.
Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.
12-bis.
Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto.
Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.
13.
In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.
13-bis.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.
13-ter.
Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni ------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) che all'articolo 3, comma 2 del presente decreto le parole: "delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18". ------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8, comma 12) che "al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi". ------------- AGGIORNAMENTO (12) Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 3, comma 3-bis, che "È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011". ------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 3-bis del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2011.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. ------------- AGGIORNAMENTO (63) Il D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 6-quater, comma 1) che "Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si interpreta nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008".
Art. 3bis
(Organizzazioni di volontariato della protezione civile) 1.
Ai fini del presente articolo, si intende per:
2.
Ai fini dell'applicazione del presente decreto:
3.
Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario ((aderente, nell'ambito)) degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità ((competenti e)) sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, ((nel rispetto di standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,)) nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi previsti dal ((codice in materia)) di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario può essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.
4.
Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
5.
Le sedi delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.
6.
Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al presente decreto in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel presente decreto, affinchè siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.
7.
Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), nonché degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana e al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.
8.
Lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del presente decreto, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, avviene secondo le modalità definite dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, e successive modificazioni e integrazioni.
9.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
10.
L'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all'articolo 299 del presente decreto.
11.
Resta fermo che al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo Corpo.
12.
L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può ((comportare l'omissione)) o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
13.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, ((adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, formulata previo parere della Conferenza unificata,)) possono essere definite ulteriori misure relative all'informazione, alla formazione, all'addestramento, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali idonei, al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto dei livelli generali di tutela ((della salute e della sicurezza)) previsti dal presente articolo.
13-bis. ((Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, ultimo periodo, in relazione agli obblighi di cui al presente articolo, gli articoli 55, 56 e 59 del presente decreto non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, anche ai fini di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto.)) 13-ter. ((Il rappresentante legale delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio delle attività di protezione civile da sei mesi a due anni.)) 13-quater. ((Nei casi previsti dal comma 13-ter, se la violazione è commessa dal rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato di protezione civile che sia anche sindaco di un comune, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000.)) 13-quinquies. ((Il volontario, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 2, lettera a), 3 e 4 è punito con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio delle attività di protezione civile da uno a sei mesi.)) 13-sexies. ((All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies si provvede ai sensi di quanto previsto dal presente decreto. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente))
Art. 4Computo dei lavoratori
1.
Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:
I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.
3.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato. (( 4.
Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.. ))
Art. 5
Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro 1.
Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:
2.
Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
3.
Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:
4.
Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al comma 3, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.
5.
Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalità di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute.
Art. 6Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
Lavoro 1.
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:
2.
Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alle differenze di genere e a quelle relative alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). I componenti di cui al comma 1, lettere l) ed m), partecipano alla Commissione senza diritto di voto. ((I componenti di cui al comma 1, lettere l) e m), partecipano alla Commissione senza diritto di voto)) .
3.
All'inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.
4.
La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.
5.
I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l).
6.
Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appositamente assegnato.
8.
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
Art. 7Comitati regionali di coordinamento
1.
Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008. (( 1-bis.
Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. ))
Art. 8Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
1.
È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale ((e locale,)) le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2.
Il Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale ((,)) dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4. Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
3.
L'INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,)) e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto ((dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)) . L'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.
4.
Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ((sono definiti i criteri e)) le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate , le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative.
Per tale finalità è acquisita l'intesa dei Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze. (45) 4-bis.
Per l'attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ((da adottare)) , acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ((...)) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell' ((articolo 5 del regolamento di cui al decreto)) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.
5.
La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6.
6.
I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
7.
La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8.
Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione. ------------ AGGIORNAMENTO (45) Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: [...]
Art. 9Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro 1.
L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2.
L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività:
3.
L'attività di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non può essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico, esercitare attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Nell'esercizio dell'attività di consulenza non vi è l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l'esercizio dell'attività di consulenza non esclude o limita la possibilità per l'ente di svolgere l'attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , di concerto con il ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) per la parte concernente i funzionari dell'ISPESL, è disciplinato lo svolgimento dell'attività di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà all'ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1.
4.
L'INAIL fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:
5.
L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL è ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L'ISPESL è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6.
L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività: