← Italia

Codice penale — Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

In breve

Questo decreto approva il testo definitivo del Codice Penale italiano, stabilendo le regole fondamentali su quali fatti sono considerati reati, le pene applicabili e l'ambito di applicazione della legge penale italiana.

Cosa regola

Chi riguarda

Punti chiave

Testo della legge

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare il codice penale; Sentito il parere della Commissione parlamentare, à termini dell'art. 2 della legge predetta; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Il testo definitivo del codice penale portante la data di questo giorno è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 1° luglio

  1. Art. 2 Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice penale, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno. Art. 3 La pubblicazione del predetto codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Rossore, addì 19 ottobre 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Rocco. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1930-VIIII Atti del Governo, registro 301, foglio
  2. - Mancini. CODICE PENALE Art.
  3. (Reati e pene: disposizione espressa di legge) Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Art.
  4. (Successione di leggi penali) Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. ((Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135)) . Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

(103)------------- AGGIORNAMENTO
(103)La Corte Costituzionale, con sentenza 19-22 febbraio 1985, n. 51 (in G.U. 1ª s.s. 27/02/1985, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto, c.p. nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei Commi secondo e terzo dello stesso art. 2 c.p.". Art.
  1. (Obbligatorietà della legge penale) La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale. Art. 3-bis. (( (Principio della riserva di codice). )) ((Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.)) Art.
  2. (Cittadino italiano. Territorio dello Stato) Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato. Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio del Regno, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera. Art.
  3. (Ignoranza della legge penale) Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.(
(109)) -------------- AGGIORNAMENTO
(109)La Corte Costituzionale con sentenza 23-24 marzo 1988, n. 364 (in G.U. 1ª s.s. 30/03/1988, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile". Art.
  1. (Reati commessi nel territorio dello Stato) Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione. Art.
  2. (Reati commessi all'estero) È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1° delitti contro la personalità dello Stato ((italiano)) ; 2° delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3° delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4° delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5° ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana. Art.
  3. (Delitto politico commesso all'estero) Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1° dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.
(158)(
(159)) Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.
(18)
(24)-------------- AGGIORNAMENTO
(18)Il D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) che "È concesso indulto: a) per i seguenti reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946: reati politici, ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, e i reati connessi; nonché i reati inerenti a fatti bellici, commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate". -------------- AGGIORNAMENTO
(24)Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere
  1. a)e b)) che "È concessa amnistia:
  2. a)per i reati politici ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946;
  3. b)per i reati politici ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, nonché per i reati elettorali, commessi successivamente ai 18 giugno 1946 e punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'amnistia concessa dall'art. 1, comma 1, lettera
  4. b)del D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha efficacia a tutto il 23 ottobre 1958. -------------- AGGIORNAMENTO
(158)La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale". -------------- AGGIORNAMENTO
(159)La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) come modificata dall'errata corrige in G.U. 1ª s.s. 13/05/1998, n. 19, non prevede più l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Art. 9. (Delitto comune del cittadino all'estero) Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.
(5)Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 ((,)) ((...)) 346-bis ((, 648 e 648-ter.1)) . ------------- AGGIORNAMENTO
(5)Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". Art. 10. (Delitto comune dello straniero all'estero) Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.
(5)Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1° si trovi nel territorio dello Stato; 2° si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
(5)3° l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene. La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis. (
(352)) ------------- AGGIORNAMENTO
(5)Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". ------------- AGGIORNAMENTO
(352)La L. 21 febbraio 2024, n. 14, ha disposto (con l'art. 4, comma 6) che "In deroga all'articolo 10 del codice penale, salvo che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese, lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, che commette un delitto all'interno delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, è punito secondo la legge italiana, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, fermo restando il regime di procedibilità previsto per il delitto. La richiesta del Ministro non è necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni". Art.
  1. (Rinnovamento del giudizio) Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero. Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. Art.
  2. (Riconoscimento delle sentenze penali straniere) Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento: 1° per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere; 2° quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria; 3° quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali; 4° quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili. Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel numero 4°. Art.
  3. (Estradizione) L'estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali. L'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera. L'estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto. Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali. Art.
  4. (Computo e decorrenza dei termini) Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune. Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine. Art.
  5. (Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale) Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito. Art.
  6. (Leggi penali speciali) Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti. Art.
  7. (Pene principali: specie) Le pene principali stabilite per i delitti sono: 1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224; 2° l'ergastolo; (
(139)) 3° la reclusione; 4° la multa. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 1° l'arresto; 2° l'ammenda. ------------- AGGIORNAMENTO
(139)La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile". Art.
  1. (Denominazione e classificazione delle pene principali) Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto. Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda. Art.
  2. (Pene accessorie: specie) Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l'interdizione dai pubblici uffici; 2) l'interdizione da una professione o da un'arte; 3) l'interdizione legale; 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
(177)6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della ((responsabilità genitoriale)) . Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna. La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni. ----------- AGGIORNAMENTO
(177)La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa". Art.
  1. (Pene principali e accessorie). Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa. Art. 20-bis. (( (Pene sostitutive delle pene detentive brevi). )) ((Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva. La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.)) Art.
  2. ((ARTICOLO DA RITENERSI SOPPRESSO A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE DISPOSTA DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224)) Art.
  3. (Ergastolo) La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N.
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N.
  5. (
(139)) ------------- AGGIORNAMENTO
(139)La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile". Art.
  1. (Reclusione) La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto. Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente. Art.
  2. (Multa) La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma ((non inferiore a euro 50)) , ((né superiore a euro 50.000)) . Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa ((da euro 50 a euro 25.000)) . Art.
  3. (Arresto) La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni. Art.
  4. (Ammenda) La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma ((non inferiore a euro 20)) ((né superiore a euro 10.000)) . Art.
  5. (Pene pecuniarie fisse e proporzionali) La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo. Art.
  6. (Interdizione dai pubblici uffici) L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: 1° del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico; 2° di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio; 3° dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura; 4° dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche; 5° degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
(34)(
(41)) 6° di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti; 7° della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti. L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.
(34)Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque. La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi. --------------- AGGIORNAMENTO
(34)La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 13 gennaio 1966 n. 3, (in G.U. 1ª s.s. 15/01/1966, n. 12) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale, limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro e, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del terzo comma dello stesso art. 28 del Codice penale, nei medesimi limiti. --------------- AGGIORNAMENTO
(41)La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 19 luglio 1968 n. 113, (in G.U. 1ª s.s. 20/07/1968, n. 184) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma n. 5, del Codice penale, per quanto attiene alle pensioni di guerra. Art.
  1. (Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici) La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Art.
  2. (Interdizione da una professione o da un'arte) L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti. L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge. Art.
  3. (Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione) Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3° dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere. Art.
  4. (Interdizione legale) Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale. La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla ((responsabilità genitoriale)) . Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della ((responsabilità genitoriale)) , salvo che il giudice disponga altrimenti. Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità, e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale. Art. 32-bis. (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore ((, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)) , nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio. Art. 32-ter. (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a ((cinque)) anni. Art. 32-quater. (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, ((452-bis.1,)) 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Art. 32-quinquies. (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a ((due)) anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.
(177)------------ AGGIORNAMENTO
(177)La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa". Art.
  1. (Condanna per delitto colposo) ((Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo)) . Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria. Art.
  2. (Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa). La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale. La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. (
(368)) La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile. La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori. -------------- AGGIORNAMENTO
(368)La Corte costituzionale con sentenza 24 marzo - 22 aprile 2025, n. 55 (in G.U. 1ª s.s. 23/4/2025, n. 17) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla". Art.
  1. (Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte) La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a ((tre mesi)) , né superiore a ((tre anni)) . Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto. Art. 35 bis. (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore ((, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)) , nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio. Art.
  2. (Pubblicazione della sentenza penale di condanna) La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.
(5)La sentenza di condanna è inoltre pubblicata ((...)) nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni. La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato. La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti ((...)) . ------------- AGGIORNAMENTO
(5)Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". Art.
  1. (Pene accessorie temporanee: durata) Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria. Art.
  2. (Condizione giuridica del condannato alla pena di morte) Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica. (
(5)) ------------- AGGIORNAMENTO
(5)Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". Art.
  1. (Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni) I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice. Art.
  2. (Rapporto di causalità) Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Art.
  3. (Concorso di cause) Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui. Art.
  4. (Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva) Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Art.
  5. (Elemento psicologico del reato) Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico. Art.
  6. (Condizione obiettiva di punibilità) Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto. Art.
  7. (Caso fortuito o forza maggiore) Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore. Art.
  8. (Costringimento fisico) Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza. Art.
  9. (Errore di fatto) L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso. L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato. Art.
  10. (Errore determinato dall'altrui inganno) Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo. Art.
  11. (Reato supposto erroneamente e reato impossibile) Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato. La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso. Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza. Art.
  12. (Consenso dell'avente diritto) Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne. Art.
  13. (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine. Art.
  14. (Difesa legittima) Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste ((sempre)) il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità: b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. ((Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano)) anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. ((Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone)) . Art.
  15. (Uso legittimo delle armi) Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità ((e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona)) . La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica. Art.
  16. (Stato di necessità) Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo. Art.
  17. (Eccesso colposo) Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. ((Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto)) . Art.
  18. (Delitto tentato) Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. (
(5)) Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà. ------------- AGGIORNAMENTO
(5)Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". Art. 57. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica). Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
(36)
(83)
(91)
(107)(
(119)) -------------- AGGIORNAMENTO
(36)Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "È concessa amnistia, salvo quanto previsto dal presente decreto per i reati in materia tributaria: [...] e) per i reati previsti e puniti dall'art. 57 del Codice penale, commessi dal direttore o vice direttore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966. -------------- AGGIORNAMENTO
(83)Il D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "È concessa amnistia: [...] c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale (reati commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978. -------------- AGGIORNAMENTO
(91)Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "È concessa amnistia: [...] c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale (reati commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o dal vice direttore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione". Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981. -------------- AGGIORNAMENTO
(107)Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "È concessa amnistia: [...] c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986. -------------- AGGIORNAMENTO
(119)Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "È concessa amnistia: [...] b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre
  1. Art. 57-bis. (( (Reati commessi col mezzo della stampa non periodica). )) ((Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile)) . Art.
  2. (Stampa clandestina) Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1958, N. 127)) . Art. 58-bis. (( (Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa). )) ((Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta. La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso. Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della pubblicazione)) . Art.
  3. (Circostanze non conosciute o erroneamente supposte) ((Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti. Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa)) . Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Art.
  4. (Errore sulla persona dell'offeso) Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole. Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa. Art.
  5. (Circostanze aggravanti comuni) Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 1° l'avere agito per motivi abietti o futili; 2° l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato; 3° l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento; 4° l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone; 5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 6° l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato; 7° l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; 8° l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; 9° l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto; 10° l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 11° l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità. 11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.
(217)
(223)11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione. 11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere. 11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza. 11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative. 11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni. 11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività. 11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni. 11-decies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri. ((11-undecies) l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato)) . -------------- AGGIORNAMENTO
(217)La L. 15 luglio 2009, n. 94 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi". -------------- AGGIORNAMENTO
(223)La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 2010, n. 249 (in G.U. 1a s.s. 14/7/2010, n. 28), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis del codice penale. Art. 61-bis. (( (Circostanza aggravante del reato transnazionale).)) ((Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416-bis.1.)) Art. 62. (Circostanze attenuanti comuni) Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1° l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 2° l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui; 3° l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza; 4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità; 5° l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa; 6° l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato ((; o l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati)) . -------------- AGGIORNAMENTO
(24)Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "È concessa amnistia: [...]
  1. f)per il reato di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'aministia concessa dall'art. 1, comma 1, lettera
  2. f)del D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha efficacia a tutto il 23 ottobre 1958. Art. 62-bis. (Circostanze attenuanti generiche). Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62. Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni. (
(229)) In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non puo` essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma. -------------- AGGIORNAMENTO
(6)Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica è apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale. -------------- AGGIORNAMENTO
(229)La Corte Costituzionale con sentenza 7-10 giugno 2011, n. 183 (in G.U. 1ª s.s. 15/06/2011, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 62-bis, secondo comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato". Art. 63. (Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena) Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire. Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente. Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.(
(370)) Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla. Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla. ------------- AGGIORNAMENTO
(370)La Corte costituzionale con sentenza 7 aprile - 27 maggio 2025 (in G.U. 1ª s.s. 28/5/2025, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla»". Art.
  1. (Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante) Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso. Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta. Art.
  2. (Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante) Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti: 1° alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; (
(5)) 2° alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; 3° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo. ------------- AGGIORNAMENTO
(5)Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". Art.
  1. (( (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti). )) ((Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere: 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione; 2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto; 3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis)) . Art.
  2. (Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti) Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore: 1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte;(
(5)) 2° a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo. Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. ------------- AGGIORNAMENTO
(5)Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". Art.
  1. (Limiti al concorso di circostanze) Salvo quanto è disposto nell'articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in sé un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un'altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena. Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena. Art.
  2. (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti) Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.
(242a)
(250)
(251)
(265)
(280)
(301)
(310)
(311)
(333)
(338)
(344)
(347)
(369)
(375)
(382)(
(396)) COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 7 GIUGNO 1974, N. 220. ------------- AGGIORNAMENTO
(139)La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonché nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale è prevista la pena base dell'ergastolo". ------------- AGGIORNAMENTO
(242a)La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 15 novembre 2012, n. 251 (in G.U. 1ª s.s. 21/11/2012, n. 46) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, del codice penale". ------------- AGGIORNAMENTO
(250)La Corte Costituzionale con sentenza 14-18 aprile 2014, n. 105 (in G.U. 1ª s.s. 23/04/2014, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen". ------------- AGGIORNAMENTO
(251)La Corte Costituzionale con sentenza 14-18 aprile 2014, n. 106 (in G.U. 1ª s.s. 23/04/2014, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen". ------------- AGGIORNAMENTO
(265)La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio-7 aprile 2016, n. 74 (in G.U. 1ª s.s. 13/04/2016, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen". ------------- AGGIORNAMENTO
(280)La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno - 17 luglio 2017, n. 205, (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.". ------------- AGGIORNAMENTO
(301)La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 24 aprile 2020, n. 73 (in G.U. 1ª s.s. 29/04/2020, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.". ------------- AGGIORNAMENTO
(310)La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 31 marzo 2021, n. 55 (in G.U. 1ª s.s. 07/04/2021, n. 14), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.". ------------- AGGIORNAMENTO
(311)La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio - 8 luglio 2021, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 14/07/2021, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità - introdotta con sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen.- sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.". ------------- AGGIORNAMENTO
(333)La Corte Costituzionale, con sentenza 18 aprile - 12 maggio 2023, n. 94 (in G.U. 1ª s.s. 17/05/2023, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.". ------------- AGGIORNAMENTO
(338)La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno - 11 luglio 2023, n. 141 (in G.U. 1ª s.s. 12/07/2023, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.". --------------- AGGIORNAMENTO
(344)La Corte Costituzionale, con sentenza 27 settembre - 12 ottobre 2023, n. 188 (in G.U. 1ª s.s. 18/10/2023, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen. - nella versione introdotta dall'art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), e vigente fino alla sua sostituzione a opera dell'art. 1, comma 1, lettera f), numero 3), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale» - sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.". --------------- AGGIORNAMENTO
(347)La Corte Costituzionale, con sentenza 25 ottobre - 9 novembre 2023, n. 201 (in G.U. 1ª s.s. 15/11/2023, n. 46), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.". -------------- AGGIORNAMENTO
(369)La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo - 22 aprile 2025, n. 56 (in G.U. 1ª s.s. 23/4/2025, n. 17) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.". ------------ AGGIORNAMENTO
(375)La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 21 luglio 2025, n. 117 (in G.U. 1ª s.s. 23/7/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 di questa Corte in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.". ----------- AGGIORNAMENTO
(382)La Corte Costituzionale, con sentenza 22 settembre - 16 ottobre 2025, n. 151 (in G.U. 1ª s.s. 22/10/2025, n. 43), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.". --------------- AGGIORNAMENTO
(396)La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 12 maggio 2026, n. 72 (in G.U. 1ª s.s. 13/05/2026, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all'art. 62, numero 6), prima parte, cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.". Art. 69-bis. (( (Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze).)) ((Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.)) Art.
  1. (Circostanze oggettive e soggettive) Agli effetti della legge penale: 1° sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità, dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso; 2° sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole. Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva. Art.
  2. (Condanna per più reati con unica sentenza o decreto) Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti. Art.
  3. (( (Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee) )) ((Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni. Nel caso di concorso di un delitto che importa, la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi. L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa)) . ------------- AGGIORNAMENTO
(5)Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". Art. 73. (Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie) Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati. Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo.(
(139)) Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero. ------------- AGGIORNAMENTO
(139)La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87: [...] b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui, in caso di concorso di più delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo". Art.
  1. (Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa) Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero. La pena dell'arresto è eseguita per ultima. Art.
  2. (Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa) Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero. Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione, viene detratta dall'ammontare della multa. Art.
  3. (Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte) Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico. Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell'applicazione delle misure di sicurezza e in ogni altro caso stabilito dalla legge. Se una pena pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico. Art.
  4. (Determinazione delle pene accessorie) Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi. Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero. Art.
  5. (Limiti degli aumenti delle pene principali). Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere: 1) trenta anni per la reclusione; 2) sei anni per l'arresto; 3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis. (
(169a)) Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto. --------------- AGGIORNAMENTO
(169a)Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ha disposto (con l'art. 58, comma 4) che "In deroga a quanto stabilito nell'articolo 78, primo comma, numero 3), del codice penale, la pena della multa o dell'ammenda non può comunque eccedere la somma di lire quindici milioni, ovvero la somma di lire sessanta milioni se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel secondo comma dell'articolo 133-bis dello stesso codice". Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dal D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2001, n. 163, ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che l'entrata in vigore della modifica al numero 3), comma 1 del presente articolo è prorogata al 2 gennaio
  1. Art.
  2. (Limiti degli aumenti delle pene accessorie) La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti: 1° dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte; 2° cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. Art.
  3. (Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi) Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna. Art.
  4. (Concorso formale. Reato continuato). È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. ((Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave)) . Art.
  5. (Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta) Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo
  6. Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà. Art.
  7. (Evento diverso da quello voluto dall'agente) Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati. Art.
  8. (Reato complesso) Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato. Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e
  9. Art.
  10. (Capacità d'intendere e di volere) Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere. Art.
  11. (Determinazione in altri dello stato d'incapacità, allo scopo di far commettere un reato) Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità. Art.
  12. (Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere) La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa. Art.
  13. (Vizio totale di mente) Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere. Art.
  14. (Vizio parziale di mente) Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita. Art.
  15. (Stati emotivi o passionali) Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità. Art.
  16. (Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore) Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita. Art.
  17. (Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata) L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità. Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata. Art.
  18. (Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti) Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti. Art.
  19. (Ubriachezza abituale) Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata. Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza. L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze. Art.
  20. (Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti) Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e
  21. Art.
  22. (Sordomutismo) Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere. Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita. Art.
  23. (Minore degli anni quattordici) Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni. Art.
  24. (Minore degli anni diciotto) È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della ((responsabilità genitoriale)) o dell'autorità maritale. Art.
  25. (Recidiva). Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. La pena può essere aumentata fino alla metà: 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole; 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà. Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi. Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. (
(261)) In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo. --------------- AGGIORNAMENTO
(15)Il D.P.R. 27 dicembre 1948, n. 1464 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'amnistia si applica anche ai recidivi nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99 del Codice penale e ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza". --------------- AGGIORNAMENTO
(261)La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 luglio 2015, n. 185 (in G.U. 1ª s.s. 29/7/2015, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole «è obbligatorio e,»". Art.
  1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 GIUGNO 1974, N. 220)) Art.
  2. (Reati della stessa indole) Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni. Art.
  3. (Abitualità presunta dalla legge) È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti. Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive. Art.
  4. (Abitualità ritenuta dal giudice) Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto. Art.
  5. (Abitualità nelle contravvenzioni) Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato. Art.
  6. (Professionalità nel reato) Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato. Art.
  7. (Effetti dell'estinzione del reato o della pena) Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tien conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali. Art.
  8. (Condanna per vari reati con una sola sentenza) Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato si applicano anche se, per i vari reati, è pronunciata condanna con una sola sentenza. Art.
  9. (Tendenza a delinquere) È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole. La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli articoli 88 e
  10. Art.
  11. (Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere) Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta. La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna. La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione. Art.
  12. (Pena per coloro che concorrono nel reato) Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti. Art.
  13. (Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile) Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso; e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la ((responsabilità genitoriale)) , la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.
(128)--------------- AGGIORNAMENTO
(128)Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre
  1. Art.
  2. (Circostanze aggravanti) La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata: 1° se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti; 2° per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo; 3° per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette; 4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza. La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza. Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la ((responsabilità genitoriale)) , nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.
(128)Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1°, 2° e 3° di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile. --------------- AGGIORNAMENTO
(128)Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre
  1. Art.
  2. (Cooperazione nel delitto colposo) Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3° e 4° dell'articolo
  3. Art.
  4. (Circostanze attenuanti) Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena. Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo
  5. La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3° e 4° ((del primo comma e nel terzo comma)) dell'articolo
  6. (
(128)) --------------- AGGIORNAMENTO
(128)Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre
  1. Art.
  2. (Accordo per commettere un reato. Istigazione) Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo. Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso. Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza. Art.
  3. (Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti) Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave. Art.
  4. (Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti) Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.
(114)(
(115)) ------------- AGGIORNAMENTO
(114)La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 25 maggio 1989, n. 282 (in G.U. 1ª s.s. 31/05/1989, n. 22), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 117, primo comma nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo". ------------- AGGIORNAMENTO
(115)La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 25 maggio 1989, n. 282 (in G.U. 1ª s.s. 31/05/1989, n. 22) come modificata dall'Errata Corrige in G.U. 1ª s.s. 14/06/1989, n. 24, non prevede più l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Art.
  1. (( (Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti). )) ((Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono)) . Art.
  2. (Valutazione delle circostanze di esclusione della pena) Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono. Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato. Art.
  3. (Diritto di querela) Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore. I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato. Art.
  4. (Diritto di querela esercitato da un curatore speciale) Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale. Art.
  5. (Querela di uno fra più offesi) Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse. Art.
  6. (Estensione della querela) La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato. Art.
  7. (Termine per proporre la querela. Rinuncia) Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio. Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi. La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
(4)(
(302)) --------------- AGGIORNAMENTO
(4)Il Regio D.L. 13 marzo 1944, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È sospeso a decorrere dal 25 luglio 1943 il termine previsto dall'art. 124 C.P. per l'esercizio del diritto di querela per i reati commessi col mezzo della stampa, a favore di chiunque provi di non averlo potuto osservare per cause dipendenti dall'attuale stato di guerra o di non essere venuto per le stesse cause a conoscenza del fatto per il quale intende procedere". ------------ AGGIORNAMENTO
(302)Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 83, comma 2) che "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale". Art.
  1. (Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante) La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela. Art.
  2. (Estinzione del diritto di querela) Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa. Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato. Art.
  3. (( (Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica). )) ((Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno dei Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta dal Ministro per la giustizia)) . Art.
  4. (Termine per la richiesta di procedimento) Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell'Autorità, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato. Quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato. Art.
  5. (Irrevocabilità ed estensione della richiesta) La richiesta dell'Autorità è irrevocabile. Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta. Art.
  6. (Istanza della persona offesa) Quando la punibilità del reato dipende dall'istanza della persona offesa, l'istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela. Art.
  7. (Reato complesso. Procedibilità di ufficio) Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio. Art. 131-bis. (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N.
  8. L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede: 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343; 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612- bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter;
(388)(
(393)) . 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge. 4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(384)Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.
(306)--------------- AGGIORNAMENTO
(306)La Corte Costituzionale con sentenza 25 giugno - 21 luglio 2020, n. 156 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2020, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», nellaparte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva". --------------- AGGIORNAMENTO
(384)La Corte Costituzionale con sentenza 20 ottobre - 27 novembre 2025, n. 172 (in G.U. 1ª s.s. 3/12/2025, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice". --------------- AGGIORNAMENTO
(388)La Corte Costituzionale con sentenza 20 novembre 2025 - 22 gennaio 2026, n. 5 (in G.U. 1ª s.s. 28/1/2026, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.". --------------- AGGIORNAMENTO
(393)La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 31 marzo 2026, n. 44 (in G.U. 1ª s.s. 01/04/2026, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen.". Art.
  1. (Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti) Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale. Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge. Art.
  2. (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena) Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2° dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3° dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo. Art. 133-bis. (Condizioni economiche ((e patrimoniali)) del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria). Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche ((e patrimoniali)) del reo. Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche ((e patrimoniali)) del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa. Art. 133-ter. (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda). Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche ((e patrimoniali)) del condann

Giurisprudenza su questa norma (2276)

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.