Codice delle comunicazioni elettroniche
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto legislativo stabilisce le regole per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, inclusi quelli per la diffusione di programmi sonori e televisivi, e tutela i consumatori in questo settore.
Per chi: Imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica; Consumatori che utilizzano o chiedono di utilizzare servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto tributario
- Articoli
- 222
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato.
- Gruppi chiusi di utenti e impianti sottomarini di comunicazione elettronica.
- Servizi radioelettrici.
- La tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche.
A chi si applica questa norma?
- Imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica.
- Consumatori che utilizzano o chiedono di utilizzare servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
Quali sono i punti chiave?
- Il decreto si applica a reti e servizi di comunicazione elettronica, inclusi quelli per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.
- Non si applica ai servizi che forniscono contenuti o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti.
- Non si applica alle apparecchiature radioelettriche contemplate dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
- Le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi prevalgono sulle disposizioni del decreto.
Diritto tributario
Testo della legge
Testo della legge
Indice (222)
- Art. 1 (Ambito di applicazione)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Principi generali)
- Art. 4
- Art. 5 (( (Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materi
- Art. 6
- Art. 7 (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
- Art. 8 (Regioni ed Enti locali)
- Art. 9 (Misure di garanzia)
- Art. 10 (( (Protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi) ))
- Art. 11 (Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elet
- Art. 12 (Sperimentazione)
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15 (Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale)
- Art. 16 (( (Diritti amministrativi) ))
- Art. 17 (Separazione contabile e rendiconti finanziari)
- Art. 18 (( (Modifica dei diritti e degli obblighi)
- Art. 19 (( (Limitazione o revoca dei diritti)
- Art. 20 (( (Richiesta di informazioni alle imprese)
- Art. 21
- Art. 22 (Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di se
- Art. 23 (( (Meccanismo di consultazione e di trasparenza)
- Art. 24 (( (Consultazione dei soggetti interessati)
- Art. 25 (Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori)
- Art. 26 (( (Risoluzione delle controversie tra imprese)
- Art. 27 (( (Risoluzione delle controversie transnazionali)
- Art. 28 (Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità)
- Art. 29 (( (Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri)
- Art. 30 (Sanzioni)
- Art. 31 (( (Danneggiamenti e turbative)
- Art. 32
- Art. 33 (( (Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettronic
- Art. 34
- Art. 35 (( (Richiesta di procedura di valutazione tra pari)
- Art. 36 (( (Assegnazione armonizzata delle frequenze radio)
- Art. 37 (( (Autorizzazione congiunta per la concessione di diritti d'uso indiv
- Art. 38 (( (Procedure di armonizzazione)
- Art. 39 (Normalizzazione)
- Art. 40 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 138))
- Art. 41 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 138))
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45 (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti)
- Art. 46 (Variazioni non sostanziali degli impianti)
- Art. 47 (Impianti temporanei di telefonia mobile)
- Art. 48
- Art. 49 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico)
- Art. 50 (( (Coubicazione e condivisione di infrastrutture)
- Art. 51 (Pubblica utilità - Espropriazione e diritto di prelazione legale) (ex
- Art. 52 (Limitazioni legali della proprietà)
- Art. 53 (( (Servitù)
- Art. 54 (Divieto di imporre altri oneri)
- Art. 55 (Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di propr
- Art. 56 (Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sott
- Art. 57 (Prestazioni obbligatorie)
- Art. 58 (Gestione dello spettro radio)
- Art. 59 (( (ex art. 46 eecc e art. 27 Codice 2003)
- Art. 60 (( (Condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro ra
- Art. 61 (Concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio)
- Art. 62 (Durata dei diritti)
- Art. 63 (( (Rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizz
- Art. 64 (Trasferimento o affitto di diritti d'uso individuali dello spettro ra
- Art. 65 (( (Concorrenza)
- Art. 66 (( (Tempistica coordinata delle assegnazioni)
- Art. 67 (( (ex art. 55 eecc- art. 29 Codice 2003)
- Art. 68 (ex art. 56 eecc)
- Art. 69 (ex art. 57 eecc + regolamento 2020/1070 small cells)
- Art. 70 (( (ex art. 59 eecc - art. 40 Codice 2003)
- Art. 71 (( (ex art. 60 eecc - art. 41 Codice 2003)
- Art. 72 (( (ex art. 61 eecc - art. 42 Codice 2003)
- Art. 73 (ex art. 62 eecc - art. 43 Codice 2003)
- Art. 74 (( (ex art. 63 eecc- art. 17 Codice 2003)
- Art. 75 (( (ex art. 64 eecc - art. 18 Codice 2003)
- Art. 76 (( (ex art. 65 eecc, art. 19, comma 7 cod 2003)
- Art. 77 (ex art. 66 eecc)
- Art. 78 (Procedura per l'analisi del mercato)
- Art. 79 (( (ex art. 68 eecc - art. 45 Codice 2003) ))
- Art. 80 (Ex art. 69 eecc - art. 46 Codice 2003)
- Art. 81 (( (ex art. 70 eecc - art. 47 Codice 2003) ))
- Art. 82 (ex art. 71 eecc- art. 48 Codice 2003)
- Art. 83 (( (ex art. 72 eecc) ))
- Art. 84 (( (ex art. 73 eecc - art. 49 Codice 2003) ))
- Art. 85 (( (Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei c
- Art. 86 (( (Tariffe di terminazione) ))
- Art. 87 (Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacit
- Art. 88 (Separazione funzionale)
- Art. 89 (( (Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integr
- Art. 90 (( (Procedura relativa agli impegni) ))
- Art. 91 (Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso)
- Art. 92 (( (Migrazione dalle infrastrutture preesistenti) ))
- Art. 93 (( (Controllo normativo sui servizi al dettaglio) ))
- Art. 94 (( (Servizio universale a prezzi accessibili) ))
- Art. 95 (( (Prestazioni di servizio universale a prezzi accessibili) ))
- Art. 96 (( (Disponibilità del servizio universale) ))
- Art. 97 (( (Situazione dei servizi universali esistenti) ))
- Art. 98 (Controllo delle spese)
- Art.98 novies decies
- Art. 99 Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettron
- Art. 100 Impianti di amministrazioni dello Stato
- Art. 101 Traffico ammesso
- Art. 102
- Art. 103 Sospensione - revoca - decadenza
- Art. 104 Attività soggette ad autorizzazione generale
- Art. 105 Libero uso
- Art. 106
- Art. 107 Autorizzazione generale
- Art. 108 Reciprocità
- Art. 109 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 110 Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 111 Revoca
- Art. 112 Validità
- Art. 113 Dichiarazioni
- Art. 114 Requisiti
- Art. 115 Obblighi
- Art. 116 Contributi
- Art. 117 Verifiche e controlli
- Art. 118 Rinuncia
- Art. 119 Requisiti delle apparecchiature
- Art. 120 Frequenze
- Art. 121 Bande collettive di frequenze
- Art. 122 Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione
- Art. 123 Sperimentazione
- Art. 124 Reti e servizi via satellite
- Art. 125 Licenze ed autorizzazioni preesistenti
- Art. 126 Concessione dei diritti individuali di uso
- Art. 127 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76))
- Art. 128 Risorsa di spettro radio
- Art. 129 Emittenza privata
- Art. 130 Oggetto
- Art. 131
- Art. 132 Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TET
- Art. 133 Adeguamento dei sistemi esistenti
- Art. 134 Attività di radioamatore
- Art. 135 (( (Tipi di autorizzazione). ))
- Art. 136 (( (Patente) ))
- Art. 137 Requisiti
- Art. 138 Dichiarazione
- Art. 139 Nominativo
- Art. 140 Attività di radioamatore all'estero
- Art. 141 Calamità - contingenze particolari
- Art. 142 Assistenza
- Art. 143 (( (Stazioni ripetitrici). ))
- Art. 144 Autorizzazioni speciali
- Art. 145 Banda cittadina - CB
- Art. 146 Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica
- Art. 147 Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino
- Art. 148 Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione ele
- Art. 149 Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche
- Art. 150 Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini
- Art. 151 Inosservanza della disciplina sui segnali
- Art. 152 Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze da
- Art. 153
- Art. 154
- Art. 155 Rifiuto di esibire i documenti
- Art. 156
- Art. 157
- Art. 158 Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato
- Art. 159 Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza de
- Art. 160 Licenza di esercizio
- Art. 161 Norme tecniche per gli impianti
- Art. 162 Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzioni
- Art. 163 Titoli di abilitazione
- Art. 164 Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satelli
- Art. 165 Definizione di nave - Altre definizioni
- Art. 166 Norme tecniche radionavali
- Art. 167 Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi
- Art. 168 Esenzioni
- Art. 169 Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo
- Art. 170 Corrispondenza pubblica
- Art. 171 Installazioni d'ufficio
- Art. 172 Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territo
- Art. 173 Giornale delle comunicazioni radio
- Art. 174 Autorità del comandante di bordo
- Art. 175 Vigilanza sul servizio radioelettrico
- Art. 176 Collaudi e ispezioni
- Art. 177 Verbali di collaudo e di ispezione
- Art. 178 Spese per i collaudi e le ispezioni
- Art. 179 Categoria delle stazioni radioelettriche di nave
- Art. 180 Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo
- Art. 181
- Art. 182 Sanzioni disciplinari
- Art. 183 Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
- Art. 184 Rapporti con gli armatori
- Art. 185 Contributi
- Art. 186 Autorizzazione all'esercizio radioelettrico
- Art. 187 Sospensione, revoca, decadenza
- Art. 188 Navi da pesca: norme tecniche radionavali
- Art. 189 Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da p
- Art. 190 Rapporti con gli armatori delle navi da pesca
- Art. 191 Contributi
- Art. 192 Disposizioni applicabili
- Art. 193 Navi da diporto: norme tecniche radionavali
- Art. 194 Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da d
- Art. 195 Contributi
- Art. 196 Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto
- Art. 197 Disposizioni applicabili
- Art. 198 Servizio radioelettrico mobile aeronautico
- Art. 199
- Art. 200 Norme tecniche
- Art. 201 Licenza di esercizio
- Art. 202 Sospensione o revoca della licenza di esercizio
- Art. 203 Installazione d'ufficio
- Art. 204 Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili
- Art. 205 Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aer
- Art. 206
- Art. 207
- Art. 208 Limitazioni legali
- Art. 209
- Art. 210
- Art. 211 Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica
- Art. 212 Sanzioni
- Art. 213 Vigilanza
- Art. 214 Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati
- Art. 215 Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni
- Art. 216 Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali - Inos
- Art. 217 Uso indebito di segnale di soccorso
- Art. 218 Abrogazioni
- Art. 219 Disposizione finanziaria
- Art. 220 Disposizioni finali
- Art. 221 Entrata in vigore
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'articolo 41;
Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
Visto il codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l'articolo 2-bis, comma 10;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell'UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992, e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 313;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio);
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni in data 16 luglio 2003;
Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo: CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Art. 1(Ambito di applicazione)
(art. 1 eecc; art. 2 Codice 2003) 1.
Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di:
2.
Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di:
3.
Il presente decreto reca le specifiche norme in materia di tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, quali condizioni a corredo delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4.
Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.
5.
Le ((amministrazioni)) competenti all'applicazione del presente decreto garantiscono la conformità del trattamento dei dati alle norme in materia di protezione dei dati.
6.
Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
7.
Restano ferme le competenze e i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le competenze e i poteri del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55)) .
Art. 2(Definizioni)
(ex art. 2 eecc e art. 1 Codice 2003) 1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
Tale servizio può essere basato sul numero e non consente la realizzazione di un servizio interpersonale; eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: attività di installazione di reti ovvero, anche congiuntamente, esercizio di reti o servizi di comunicazione elettroniche svolti nell'interesse esclusivo del titolare e per il traffico tra terminali del titolare di un'autorizzazione generale, ovvero del beneficiario dell'attività di comunicazione elettronica ad uso privato; fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:
ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service, è realizzato in Italia il sistema di allarme pubblico; ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale; qqq) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 MARZO 2024, N. 48; rrr) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile; sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione; ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo i quali l'accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o a un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale; uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso; uuu-bis) SSID (Service set identifier): codice che permette di identificare in maniera univoca una rete Local area network (LAN); vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilità e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE; zzz) stazione radioelettrica: uno o più apparati radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di radioastronomia ovvero per svolgere un'attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti. Ogni stazione, in particolare, viene classificata sulla base del servizio o dell'attività alle quali partecipa in maniera permanente o temporanea;
aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso; bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l'accesso da parte di due o più utenti per l'utilizzo delle stesse bande di spettro radio nell'ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla base di un'autorizzazione generale, di diritti d'uso individuali dello spettro radio o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come l'accesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare l'uso condiviso di una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d'uso dello spettro radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza; cccc) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti; dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico.
Art. 3(Principi generali)
(art. 3 eecc e art. 3 Codice 2003) 1.
La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:
2.
La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ((ad uso pubblico nonché l'attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti)) , che è di preminente interesse generale, ((sono libere e ad esse)) si applicano le disposizioni del decreto.
3.
Il Ministero, l'Autorità, e le amministrazioni competenti contribuiscono nell'ambito della propria competenza a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.
4.
Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
Art. 4
(( (Obiettivi generali della disciplina di reti, servizi ed attività di comunicazione elettronica) )) 1.
L'Autorità e il Ministero, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, e fermo quanto previsto all'articolo 6 comma 3, perseguono i seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorità:
2.
La disciplina delle reti e servizi ((, nonché delle attività,)) di comunicazione elettronica è volta altresì a:
3.
A garanzia dei diritti di cui all'articolo 3 e per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal presente decreto, sono imposti secondo principi di imparzialità, obiettività, trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
4.
La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati.
5.
Nel perseguire le finalità programmatiche specificate nel presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione e le altre autorità competenti tra l'altro:
6.
Il Ministero e l'Autorità, anche in collaborazione con la Commissione europea, l'RSPG e il BEREC, adottano, nello svolgimento dei compiti di regolamentazione indicati nel presente decreto, tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.
Art. 5(( (Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio)
(art. 4 eecc; art. 13-bis Codice 2003) )) ((1. Il Ministero, sentite l'Autorità e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza, coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione europea per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. A tal fine il Ministero prende in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, alla libertà di espressione, gli aspetti culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.
Art. 6
(Attribuzioni del Ministero, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti) (artt. 5, 6 e 11 eecc; artt. 7 e 8 Codice 2003) 1.
Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, il Ministero svolge, in particolare, i seguenti compiti:
2.
L'Autorità esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 nonché dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, l'Autorità svolge, in particolare, i seguenti compiti:
3.
L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita le competenze derivanti dal Titolo V del presente Codice e dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 ((convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109)) . L'Agenzia svolge, in particolare, i compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche, ((assicurandone la disponibilità, la confidenzialità, l'integrità e la resilienza)) .
4.
Il Ministero e l'Autorità, per le parti di rispettiva competenza, adottano le misure espressamente previste dal presente decreto intese a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, nel rispetto dei principi di certezza, efficacia, ragionevolezza e proporzionalità delle regole. Le competenze del Ministero, così come quelle dell'Autorità, sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi siti Internet istituzionali.
5.
Il Ministero, l'Autorità, l'Agenzia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una leale collaborazione e reciproca cooperazione nelle materie di interesse comune, si scambiano le informazioni necessarie all'applicazione del presente decreto e delle disposizioni del diritto dell'Unione europea relative alle reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.
6.
Il Ministero, l'Autorità, l'Agenzia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante specifiche intese, adottano disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione nelle materie di interesse comune. Tali disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi siti internet istituzionali.
7.
Il Ministero, l'Autorità, l'Agenzia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza, assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto.
8.
Il Ministero e l'Autorità per le parti di rispettiva competenza ai sensi del presente decreto, esercitano i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo, operano in indipendenza e sono giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. In caso di proprietà o di controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, le funzioni e le attività di regolamentazione sono caratterizzata da una piena ed effettiva separazione strutturale dalle funzioni e attività inerenti alla proprietà o al controllo di tali imprese.
Art. 6Misure di garanzia
1.
Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.
2.
Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall'articolo 2, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3.
Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.
Note all'art. 6:
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.».
Art. 7(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
(ex art. 7 eecc) 1.
Il Presidente e i Commissari dell'Autorità sono nominati e operano ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. ((2.)) L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo. ((3.)) L'Autorità opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all'organizzazione del personale. ((4.)) L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i compiti ad essa assegnati; adotta e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dell'Autorità è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico. ((5.)) L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinchè possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC. ((6.)) L'Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c) n. 12), della legge n. 249 del 1997. La relazione è resa pubblica.
Art. 7Ministero e Autorità
1.
Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ((e successive modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.)) .
2.
L'Autorità è Autorità nazionale di regolamentazione ed esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate da leggi successive, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, ((e successive modificazioni)) .
3.
L'Autorità, in quanto Autorità nazionale di regolamentazione, ed il Ministero, per la parte di propria competenza, adottano le misure espressamente previste dal Codice intese a conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 13, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Le competenze del Ministero, così come quelle dell'Autorità, sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet. (( 3-bis.
L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo.
3-ter.
L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti ad essa assegnati. L'Autorità opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.
3-quater.
L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinchè possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottate dal BEREC. ))
Art. 8(Regioni ed Enti locali)
(art. 5 Codice 2003) 1.
Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza medesima.
2.
In coerenza con i principi di tutela dell'unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell'ambito dei principi fondamentali di cui al presente decreto e comunque desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dal diritto dell'Unione europea ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:
Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell'obiettivo di qualità del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso, garantire comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto. )) 3.
L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
4.
Le presenti disposizioni sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.
Art. 8Cooperazione tra il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato
1.
Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una reciproca cooperazione, si scambiano le informazioni necessarie all'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.
2.
Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, anche mediante specifiche intese, disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie di interesse comune. Le disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
3.
Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal Codice.
Art. 9(Misure di garanzia)
(art. 6 Codice 2003) 1.
Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.
2.
Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall'((articolo 51, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)) .
3.
Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.
Art. 9Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità
1.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (( 1-bis.
Il Ministero e l'Autorità, ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi. ))
Art. 10(( (Protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi) ))
(( 1.
Per la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche con amministrazioni di altri Stati, restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.
Restano ferme le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di stipula di protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza. ))
Art. 10Comunicazione di informazioni
(( 1.
Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorità, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. In particolare, il Ministero e l'Autorità hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorità trattano le informazioni conformemente al comma 3. )) 2.
Il Ministero e l'Autorità forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all'Autorità possono essere messe a disposizione di un'altra Autorità indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato Stato membro, ove ciò sia necessario per consentire l'adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al diritto comunitario. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell'Autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di analoga Autorità di altro Stato membro. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano informazioni precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero ovvero dell'Autor ità, tale impresa deve esserne informata.
3.
Qualora le informazioni trasmesse da un'Autorità di regolamentazione di altro Stato membro siano da considerarsi riservate, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza.
4.
Il Ministero e l'Autorità pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza.
5.
Il Ministero e l'Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.
Art. 11(Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica)
(ex art. 12 eecc - ex art. 25 d.lgs. n. 259/2003) 1.
L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente decreto, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
2.
La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della segnalazione di cui al comma 4. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può definire, pubblicandone i regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per l'autorizzazione generale per particolari categorie di reti o servizi, cui l'impresa che intende offrire le dette reti o servizi è tenuta ad ottemperare.
3.
Le imprese che intendono avviare le attività di cui al comma 1, notificano tale intenzione al Ministero e possono esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione generale subito dopo la notifica, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite a norma del presente decreto, salva motivata opposizione da parte del Ministero.
4.
La notifica di cui al comma 3 è composta dalla segnalazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalla presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale segnalazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 13-bis.
5.
Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue:
6.
Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per via elettronica per il tramite dell'Autorità, ciascuna notifica ricevuta. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 MARZO 2024, N. 48.
7.
Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione di cui al comma 3, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.
Il Ministero pubblica le informazioni relative alle dichiarazioni presentate sul sito Internet. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8.
La cessazione dell'esercizio di un'attività di rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica può aver luogo in ogni tempo. L'operatore informa gli utenti della cessazione, ai sensi dell'articolo 98-septies decies, comma 4, con un preavviso di almeno tre mesi, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e all'Autorità. Tale termine è ridotto a un mese nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.
9.
Le autorizzazioni generali hanno una durata pari alla durata richiesta nella segnalazione e comunque non superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità, termine elevabile alla durata di un diritto d'uso di frequenze radio o risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale sia previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l'autorizzazione generale può essere rinnovata mediante nuova segnalazione, alle condizioni vigenti, salvo quanto previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai sensi dell'articolo 63.
10.
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 64, una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicate le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e deve essere conforme al ((modello di cui all'allegato n. 14.)) Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa segnalazione da parte dell'impresa cedente può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
Art. 12(Sperimentazione)
(art. 39 Codice 2003) 1.
Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a ((segnalazione)) preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una ((segnalazione)) della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell'allegato 13. L'impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta presentazione della ((segnalazione)) . Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della ((segnalazione)) , verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.
2.
La ((segnalazione)) di cui al comma 1:
3.
La ((segnalazione)) di cui al comma 1 deve indicare:
4.
Se la sperimentazione ((comprende l'attribuzione di diritti individuali d'uso, con l'assegnazione delle frequenze radio o di risorse di numerazione,)) il Ministero li concede, entro ((quattro settimane)) dal ricevimento della ((segnalazione)) nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro ((otto settimane)) nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la ((segnalazione)) risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo periodo, invita l'impresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.
5.
Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni antecedenti la data di scadenza.
Art. 12bis
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207))
Art. 13
(Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici) (art. 13 eecc- art. 28 d.lgs 2003) 1.
L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, per l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato 1.
Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d'uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l'uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, sono conformi all'articolo 98-septies.
L'autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A dell'allegato 1.
2.
Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell'autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.
3.
L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell'allegato 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altra normativa nazionale.
4.
Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste nell'autorizzazione generale.
5.
Nel definire eventuali condizioni all'autorizzazione generale, relative alla sicurezza delle reti e dei servizi di ((comunicazione)) elettronica, che non riproducano condizioni già imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell'Agenzia ((e dell'Autorità)) .
Art. 13bis
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207))
Art. 14
(Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione) (ex art. 14 eecc, art. 31 Codice 2003) 1.
Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l'esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l'interconnessione o di ottenere l'accesso e l'interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia entro sette giorni dal ricevimento della richiesta ((una comunicazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una segnalazione)) ai sensi dell'articolo 11 comma 3, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti.
Art. 14bis
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207))
Art. 14ter
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207))
Art. 15(Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale)
(ex art. 15 ((eecc)) , art. 26 Codice 2003) 1.
Le imprese soggette all'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 11 hanno il diritto di:
2.
Allorchè tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:
Art. 15Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento
(( 1.
Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d'uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal Codice o dalla normativa nazionale. Il Ministero vigila altresì sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento. )) (( 2.
L'Autorità stabilisce i piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica, e le procedure di assegnazione della numerazione nazionale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l'Autorità vigila affinchè l'operatore cui sia stato concesso il diritto d'uso di un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi. )) (( 3.
L'Autorità pubblica i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e le successive modificazioni ed integrazioni agli stessi, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale. )) (( 4.
L'Autorità promuove l'armonizzazione di numeri o blocchi di numeri specifici all'interno dell'Unione europea che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. )) 5.
Il Ministero vigila affinchè non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate ((dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica)) di numerazione.
6.
Il Ministero e l'Autorità, al fine di assicurare interoperabilità completa e globale dei servizi, operano in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
7.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione presta la sua collaborazione all'Autorità.
Art. 16(( (Diritti amministrativi) ))
Art. 16Separazione strutturale
1.
Le imprese che detengono diritti esclusivi o speciali, esercitati in Italia o all'estero anche a livello locale, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui fatturato annuale nelle attività relative alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale sia inferiore a 50 milioni di euro.
3.
Se i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico non sono soggetti agli obblighi di redazione e certificazione del bilancio, i rendiconti finanziari dell'impresa sono elaborati e presentati ad una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
Art. 16bis
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207))
Art. 16bis
(Sicurezza e integrità) 1.
Fatte salve le competenze dell'Autorità previste dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il Ministero, sentite le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e tenuto conto delle misure tecniche di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della direttiva 2002/21/CE, individua:((35))
2.
Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:
Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il Ministero informa le altre autorità nazionali eventualmente interessate per le relative iniziative di competenza, e, se del caso, informa le autorità degli altri Stati membri nonché l'ENISA. ((35)) 4.
Il Ministero, anche su impulso dell'Autorità, può informare il pubblico o imporre all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione di cui al comma 2, lettera b), sia nell'interesse pubblico. Anche a tal fine, presso il Ministero è individuato il Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie e disponibili, con compiti di assistenza tecnica in caso di segnalazioni da parte di utenti e di diffusione di informazioni anche riguardanti le contromisure adeguate per i tipi più comuni di incidente. ((35)) 5.
Il Ministero trasmette ogni anno alla Commissione europea e all'ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo. ((35)) ----------- AGGIORNAMENTO (35) Il D.L. 14 giugno 2021, n. 82 ha disposto (con l'art. 16, comma 14, lettera a)) che nel presente articolo ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Art. 16ter
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207))
Art. 16ter
(Attuazione e controllo) 1.
Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e dell'articolo 16-bis sono approvate con decreto del ((Presidente del Consiglio dei ministri)) .
2.
Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 16-bis le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:
Il Ministero e l'Autorità hanno la facoltà di indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti. ((35)) 4.
Nel caso in cui il Ministero riscontri, anche su indicazione dell'Autorità, il mancato rispetto degli articoli 16-bis o 16-ter ovvero delle disposizioni attuative previste dal comma 1 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12. ((35)) ----------- AGGIORNAMENTO (35) Il D.L. 14 giugno 2021, n. 82 ha disposto (con l'art. 16, comma 14, lettera a)) che nel presente articolo ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Art. 17(Separazione contabile e rendiconti finanziari)
(ex art. 17 eecc, artt. 16 e 48 Codice 2003) 1.
Il Ministero o l'Autorità, ciascuno per quanto di propria competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:
2.
Le prescrizioni di cui al ((comma 1)) non si applicano alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell'Unione.
3.
Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali. Il presente comma si applica anche alla separazione contabile di cui al comma 1, lettera a).
Art. 17Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
1.
L'Autorità nell'accertare, secondo la procedura di cui all'articolo 19, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo, applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2.
Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.
3.
L'Autorità, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, tiene in massima considerazione le Linee direttrici della Commissione europea per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, di seguito denominate "le linee direttrici". (( 4.
Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere nell'altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa in questione.
Pertanto possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul secondo mercato a norma degli articoli 46, 47, 48 e 50 e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere imposte misure correttive a norma dell'articolo 67. ))
Art. 18(( (Modifica dei diritti e degli obblighi)
(art. 18 eecc, art. 36 Codice 2003) )) (( 1.
I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o ai diritti di installazione delle strutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti d'uso trasferibili dello spettro radio o delle risorse di numerazione.
2.
Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale, il Ministero, sentita l'Autorità per gli eventuali profili di competenza, comunica l'intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane. Le modifiche sono pubblicate, unitamente ai relativi motivi, sul sito del Ministero.
Art. 18((Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati))
1.
L'Autorità, tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di seguito denominate "le raccomandazioni", e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni, l'Autorità applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.
Art. 19(( (Limitazione o revoca dei diritti)
(art. 18 e 19 eecc, art. 36 Codice 2003) )) (( 1.
Fatto salvo l'articolo 32 commi 5 e 6, il Ministero non limita, né revoca i diritti di installare strutture o i diritti d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del comma 2 del presente articolo e, ove applicabile, in conformità all'allegato 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.
Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti d'uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all'articolo 62 del presente decreto, sulla base di procedure previamente disposte e chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. In conformità al diritto dell'Unione europea e alle pertinenti disposizioni nazionali, previo congruo indennizzo.
3.
Una modifica nell'uso dello spettro radio conseguente all'applicazione dell'articolo 58 comma 4 o 5, non costituisce di per sé un motivo per giustificare la revoca di un diritto d'uso dello spettro radio.
4.
L'intenzione di limitare o revocare i diritti a norma dell'autorizzazione generale o i diritti d'uso individuali dello spettro radio o delle risorse di numerazione senza il consenso del titolare dei diritti è soggetta a consultazione delle parti interessate in conformità dell'articolo 23.
Art. 19Procedura per l'analisi del mercato
(( 1.
Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità, effettua l'analisi dei mercati rilevanti, tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione le linee direttrici. )) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70)) . (( 3.
Quando l'Autorità è tenuta, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e degli articoli 45 e 67 del Codice, a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base all'analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale. )) 4.
L'Autorità, se conclude che un mercato è effettivamente concorrenziale, non impone né mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al comma 3. Qualora siano già in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.
5.
Qualora accerti, anche mediante un'analisi dinamica, che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l'Autorità individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all'articolo 17 e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.
6.
Ai fini delle decisioni di cui al comma 3, l'Autorità tiene conto degli obiettivi e dei principi dell'attività di regolamentazione di cui all'articolo 13, ed in particolare di quelli indicati al comma 4, lettera c), e al comma 5, lettera b), evitando distorsioni della concorrenza.
7.
Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della Commissione europea, l'Autorità effettua l'analisi di mercato congiuntamente alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee direttrici, e si pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al comma 3. (( 8.
I provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12. L'Autorità effettua un'analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 12:
Qualora l'Autorità non completi l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 8, il BEREC le fornisce, su richiesta, assistenza, per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'Autorità notifica entro sei mesi il progetto di misura alla Commissione a norma dell'articolo 12. )) 9. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70)) .
Art. 20(( (Richiesta di informazioni alle imprese)
(ex art. 20 eecc e art. 10 codice del 2003) )) (( 1.
Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati, trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero o all'Autorità, al BEREC, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità con le decisioni o opinioni adottate ai sensi del presente decreto e del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio o con le disposizioni contenute in tali atti. In particolare, il Ministero e l'Autorità hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti, nonché informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire la mappatura geografica e la designazione delle aree ai sensi dell'articolo 22.
Qualora le informazioni raccolte in conformità del primo comma non siano sufficienti a consentire al Ministero, all'Autorità e al BEREC di svolgere i propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto dell'Unione, tali informazioni possono essere richieste ad altre imprese competenti attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorità.
Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorità trattano le informazioni conformemente al comma 3. Il Ministero e l'Autorità possono chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a norma della direttiva 2014/61/UE.
2.
Il Ministero e l'Autorità forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all'Autorità possono essere messe a disposizione di un'altra Autorità indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro dell'Unione europea e del BEREC, ove ciò sia necessario per consentire l'adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al diritto comunitario. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano informazioni precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero ovvero dell'Autorità, tale impresa deve esserne informata.
3.
Qualora le informazioni raccolte a norma del comma 1, ivi comprese le informazioni raccolte nel contesto di una mappatura geografica, siano considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione o da un'altra autorità competente, in conformità con la normativa dell'Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale, il Ministero e l'Autorità ne garantiscono la riservatezza commerciale. Tale riservatezza non impedisce la condivisione di informazioni tra l'Autorità, il Ministero, la Commissione europea, il BEREC e qualsiasi altra autorità competente interessata in tempo utile ai fini dell'esame, del controllo e della sorveglianza dell'applicazione del presente decreto.
4.
Il Ministero e l'Autorità pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza commerciale e protezione dei dati personali.
5.
Il Ministero e l'Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.
Art. 20Normalizzazione
1.
Il Ministero vigila sull'uso delle norme e specifiche tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche e di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti. (( 2.
Fintantochè le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove l'applicazione delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC). ))
Art. 21
(( (Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici) (art. 21 eecc e art. 33 codice del 2003) )) (( 1.
Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell'articolo 20 e fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti dalla normativa nazionale diversa dall'autorizzazione generale, il Ministero e l'Autorità non possono imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2, che non siano proporzionate e oggettivamente giustificate, in particolare:
2.
Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), e da d) a l) del comma 1 è richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione necessaria per l'accesso al mercato.
3.
Per quanto riguarda i diritti d'uso dello spettro radio, le informazioni di cui al comma 1 si riferiscono in particolare all'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio nonché al rispetto degli eventuali obblighi di copertura e di qualità del servizio connessi a tali diritti e alla loro verifica.
4.
Quando il Ministero e l'Autorità richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne.
5.
Il Ministero, l'Autorità non ripetono le richieste di informazioni già presentate dal BEREC a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1971 nei casi in cui il BEREC ha reso disponibili a tali autorità le informazioni ricevute.
Art. 21Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale
1.
Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, l'Autorità, sentito il Ministero, relativamente al libero flusso di informazioni, al pluralismo dei mezzi d'informazione e alla diversità culturale, incoraggia, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 20, comma 1:
Fermo restando quanto disposto all'articolo 42, comma 2, lettera b), l'Autorità, sentito il Ministero, incoraggia i proprietari delle API a rendere disponibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.
Art. 22(Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività)
(art. 22 eecc) 1.
Entro il ((21 dicembre 2024)) , il Ministero e l'Autorità realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalità istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni ((anno)) . Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e sui relativi parametri e sono trattate conformemente all'articolo 20 comma 3.
2.
La mappatura dell'Autorità riporta la copertura geografica corrente ((e il relativo grado di utilizzo)) delle reti a banda larga all'interno del territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ((ed anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,)) ai sensi del presente decreto.
Nella fase di mappatura di cui al comma 4, le informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di installazione delle reti hanno natura di dichiarazioni vincolanti ed implicano l'obbligo per le imprese di riferire al Ministero e all'Autorità, secondo le tempistiche predefinite dal Ministero, in merito allo stato di implementazione dei piani di installazione delle reti oggetto di dichiarazione. Al termine dell'arco temporale predefinito dal Ministero, l'Autorità, in contraddittorio con l'impresa interessata, verifica il rispetto delle dichiarazioni vincolanti e in caso di mancata attuazione, previa contestazione e valutate eventuali cause di giustificazione, applica la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2. )) (( 5.
Il Ministero, sulla base delle informazioni raccolte e delle previsioni acquisite a norma del comma 1 e del comma 4, può designare aree con confini territoriali definiti in cui abbia accertato che nessuna impresa o autorità pubblica abbia installato o intenda installare una rete ad altissima capacità o realizzare importanti aggiornamenti o estensioni della rete che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali. )) (( 6.