Testo unico imposte sui redditi (TUIR) – Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
Di che cosa tratta questa norma?
Questa legge stabilisce le regole generali per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, definendo cosa costituisce reddito tassabile e chi è soggetto a tale imposta.
Per chi: Le persone fisiche, sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato; I coniugi e i figli minori in relazione ai redditi dei beni in comunione legale, fondo patrimoniale o usufrutto legale.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto tributario
- Articoli
- 191
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Il presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- Chi sono i soggetti tenuti a pagare l'imposta.
- Come si determina la base imponibile, cioè l'ammontare su cui si calcola l'imposta.
- Come vengono trattati i redditi di coniugi, figli minori e forme associative.
A chi si applica questa norma?
- Le persone fisiche, sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato.
- I coniugi e i figli minori in relazione ai redditi dei beni in comunione legale, fondo patrimoniale o usufrutto legale.
- I soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e i partecipanti ad associazioni professionali e imprese familiari.
Quali sono i punti chiave?
- L'imposta si applica sul possesso di redditi in denaro o in natura che rientrano in specifiche categorie.
- Sono considerati residenti coloro che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la residenza o il domicilio in Italia, o vi sono presenti.
- Il reddito complessivo per i residenti include tutti i redditi posseduti, mentre per i non residenti solo quelli prodotti in Italia.
- Alcuni redditi sono esclusi dalla base imponibile, come i redditi esenti, gli assegni periodici per il mantenimento dei figli (se stabiliti da autorità giudiziaria) e gli assegni familiari.
Diritto tributario
Testo della legge
Testo della legge
Indice (191)
- Art. 1 ((Presupposto dell'imposta ))
- Art. 2 Soggetti passivi
- Art. 3 Base imponibile
- Art. 4 ((Coniugi e figli minori
- Art. 5 Redditi prodotti in forma associata
- Art. 6 Classificazione dei redditi
- Art. 7 ((Periodo di imposta ))
- Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo)
- Art. 9 Determinazione dei redditi e delle perdite
- Art. 10 (Oneri deducibili)
- Art. 11 (Determinazione dell'imposta)
- Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia)
- Art. 13 (Altre detrazioni)
- Art. 14 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N.311))
- Art. 15 (Detrazioni per oneri)
- Art. 16 Detrazioni per canoni di locazione
- Art. 17 Tassazione separata
- Art. 18 Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
- Art. 19 Indennità di fine rapporto
- Art. 20 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252))
- Art. 21 Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatament
- Art. 22 Scomputo degli acconti
- Art. 23 Applicazione dell'imposta ai non residenti
- Art. 24 Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
- Art. 25 ((Redditi fondiari ))
- Art. 26 Imputazione dei redditi fondiari
- Art. 27 ((Reddito domenicale dei terreni ))
- Art. 28 Determinazione del reddito domenicale
- Art. 29 ((Variazioni del reddito dominicale))
- Art. 30 ((Denuncia e decorrenza delle variazioni ))
- Art. 31 Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
- Art. 32 Reddito agrario
- Art. 33 Imputazione del reddito agrario
- Art. 34 Determinazione del reddito agrario
- Art. 35 ((Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
- Art. 36 Reddito dei fabbricati
- Art. 37 Determinazione del reddito dei fabbricati
- Art. 38 ((Variazioni del reddito dei fabbricati ))
- Art. 39 ((Decorrenza delle variazioni
- Art. 40 ((Fabbricati di nuova costruzione
- Art. 41 (((Unità immobiliari non locate)
- Art. 42 ((Costruzioni rurali
- Art. 43 ((Immobili non produttivi di reddito fondiario ))
- Art. 44 Redditi di capitale
- Art. 45 Determinazione del reddito di capitale
- Art. 46 ((Versamenti dei soci ))
- Art. 47 Utili da partecipazione
- Art. 48 ((Redditi imponibili ad altro titolo))
- Art. 49 ((Redditi di lavoro dipendente ))
- Art. 50 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente)
- Art. 52 (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)
- Art. 53 Redditi di lavoro autonomo
- Art. 54 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo)
- Art. 55 ((Redditi d'impresa ))
- Art. 56 Determinazione del reddito d'impresa
- Art. 57 ((Ricavi
- Art. 58 Plusvalenze
- Art. 59 Dividendi
- Art. 60 ((Spese per prestazioni di lavoro
- Art. 61 (( (Interessi passivi).))
- Art. 62 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244))
- Art. 63 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244))
- Art. 64 Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa
- Art. 65 ((Beni relativi all'impresa))
- Art. 66 Imprese minori
- Art. 67 Redditi diversi
- Art. 68 Plusvalenze
- Art. 69 Premi, vincite e indennità
- Art. 70 ((Redditi di natura fondiaria ))
- Art. 71 Altri redditi
- Art. 72 ((Presupposto dell'imposta ))
- Art. 73 Soggetti passivi
- Art. 74 Stato ed enti pubblici
- Art. 75 Base imponibile
- Art. 76 Periodo d'imposta
- Art. 77 Aliquota dell'imposta
- Art. 78 Detrazione d'imposta per oneri
- Art. 79 ((Scomputo degli acconti))
- Art. 80 Riporto o rimborso delle eccedenze
- Art. 81 Reddito complessivo
- Art. 82 ((Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali
- Art. 83 Determinazione del reddito complessivo
- Art. 84 Riporto delle perdite
- Art. 85 Ricavi
- Art. 86 Plusvalenze patrimoniali
- Art. 87 Plusvalenze esenti
- Art. 88 Sopravvenienze attive
- Art. 89 Dividendi ed interessi
- Art. 90 Proventi immobiliari
- Art. 91 ((Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito
- Art. 92 Variazioni delle rimanenze
- Art. 93 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
- Art. 94 Valutazione dei titoli
- Art. 95 Spese per prestazioni di lavoro
- Art. 96 (Interessi passivi)
- Art. 97 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244))
- Art. 98 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244))
- Art. 99 ((Oneri fiscali e contributivi ))
- Art. 100 Oneri di utilità sociale
- Art. 101 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
- Art. 102 Ammortamento dei beni materiali
- Art. 103 Ammortamento dei beni immateriali
- Art. 104 Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili
- Art. 105 Accantonamenti di quiescenza e previdenza
- Art. 106 Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
- Art. 107 Altri accantonamenti
- Art. 108 Spese relative a più esercizi
- Art. 109 Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
- Art. 110 Norme generali sulle valutazioni
- Art. 111 Imprese di assicurazioni
- Art. 112 ((Strumenti finanziari derivati))
- Art. 113 (Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari)
- Art. 114 (( (Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi) ))
- Art. 115 Opzione per la trasparenza fiscale
- Art. 116 ((Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base pr
- Art. 117 Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate resi
- Art. 118 Effetti dell'esercizio dell'opzione
- Art. 119 Condizioni per l'efficacia dell'opzione
- Art. 120 Definizione del requisito di controllo
- Art. 121 ((Obblighi delle società controllate ))
- Art. 122 (( (Obblighi della società o ente controllante).))
- Art. 123 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244))
- Art. 124 Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del trien
- Art. 125 ((revoca))
- Art. 126 ((Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione ))
- Art. 127 Responsabilità
- Art. 128 ((Norma transitoria
- Art. 129 ((Disposizioni applicative
- Art. 130
- Art. 131 ((Effetti dell'esercizio dell'opzione ))
- Art. 132 Condizioni per l'efficacia dell'opzione
- Art. 133 Definizione del requisito di controllo
- Art. 134 Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidam
- Art. 135 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244))
- Art. 136 Determinazione dell'imposta dovuta
- Art. 137
- Art. 138 ((Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o più c
- Art. 139 ((revoca))
- Art. 140 ((Coordinamento con l'articolo 167 ))
- Art. 141 ((Norma transitoria ))
- Art. 142 ((Disposizioni applicative ))
- Art. 143 ((Reddito complessivo ))
- Art. 144 Determinazione dei redditi
- Art. 145 ((Regime forfetario degli enti non commerciali ))
- Art. 146 ((Oneri deducibili ))
- Art. 147 Detrazione d'imposta per oneri
- Art. 148 Enti di tipo associativo
- Art. 149 ((Perdita della qualifica di ente non commerciale ))
- Art. 150 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- Art. 151 (( (Reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non res
- Art. 152
- Art. 153 (( (Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti).))
- Art. 154 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 147))
- Art. 155 Ambito soggettivo ed oggettivo
- Art. 156 Determinazione del reddito imponibile
- Art. 157 Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia
- Art. 158 Plusvalenze e minusvalenze
- Art. 159 Obblighi contabili
- Art. 160 Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione
- Art. 161 ((Disposizioni applicative ))
- Art. 162 Stabile organizzazione
- Art. 163 ((Divieto della doppia imposizione ))
- Art. 164
- Art. 165 Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
- Art. 166 (( (Imposizione in uscita) ))
- Art. 167 (Disposizioni in materia di imprese estere controllate)
- Art. 168 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 147))
- Art. 169 ((Accordi internazionali ))
- Art. 170 ((Trasformazione della società ))
- Art. 171 ((Trasformazione eterogenea ))
- Art. 172 Fusione di società
- Art. 173 Scissione di società
- Art. 174 ((Applicazione analogica ))
- Art. 175 Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento
- Art. 176 Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario
- Art. 177 Scambi di partecipazioni
- Art. 178
- Art. 179 Regime di neutralità fiscale
- Art. 180 ((Riserve in sospensione d'imposta ))
- Art. 181 Perdite fiscali
- Art. 182 (( (Liquidazione ordinaria). ))
- Art. 183 Fallimento e liquidazione coatta
- Art. 184 ((Applicazione analogica ))
- Art. 185 Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici
- Art. 186 ((Società civili ))
- Art. 187 ((Eredità giacente ))
- Art. 188
- Art. 189 ((Riferimenti legislativi ad imposte abolite ))
- Art. 190 ((Redditi dei fabbricati ))
- Art. 191 ((Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie))
Art. 1((Presupposto dell'imposta ))
(( 1.
Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6. ))
Art. 2Soggetti passivi
1.
Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. ((2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.)) ((227)) 2-bis.
Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. (133) ------------ AGGIORNAMENTO (133) La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 89) che la presente modifica "si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007". --------------- AGGIORNAMENTO (227) Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica si applica "a decorrere dal 1° gennaio 2024".
Art. 3Base imponibile
1.
L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. (127) 2.
In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3.
Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
Art. 4((Coniugi e figli minori
Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1-bis) che la lettera a) del comma 1 del presente articolo si applica a partire dal 1 gennaio 1988.
Art. 5Redditi prodotti in forma associata
1.
I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
2.
Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
3.
Ai fini delle imposte sui redditi:
I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:
5.
Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. --------------- AGGIORNAMENTO (22) La L. 25 marzo 1991, n. 102, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica ha effetto a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1991. --------------- AGGIORNAMENTO (227) Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che la presente modifica si applica "a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 6Classificazione dei redditi
1.
I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
3.
I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. --------------- AGGIORNAMENTO (44) La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria". --------------- AGGIORNAMENTO (46) Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le presenti modifiche si applicano, anche ai fini delle ritenute alla fonte, per gli interessi percepiti dalla data di entrata in vigore del decreto 557/1993. -------------- AGGIORNAMENTO (126) Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 nel modificare l'art. 14, comma 4 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha conseguentemente disposto (con l'art. 36, comma 34-bis) che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi".
Art. 7((Periodo di imposta ))
(( 1.
L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11.
2.
L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.
3.
In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti. ))
Art. 8(Determinazione del reddito complessivo)
1.
Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite ((...)) derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60. ((193)) 2.
Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
Art. 9Determinazione dei redditi e delle perdite
1.
I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2.
Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a).
3.
Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
4.
Il valore normale è determinato:
5.
Ai fini delle imposte sui redditi ((, laddove non è previsto diversamente,)) le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988". --------------- AGGIORNAMENTO (49) Il D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993.
Art. 10(Oneri deducibili)
1.
Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
2.
Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252.
2-bis.
Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. (202) 3.
Gli oneri di cui alle lettere f ), g ) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3-bis.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N.388. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. -------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 29 dicembre 1988, n. 555 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 1992, l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 20 per cento con il limite di 2 miliardi annui per ciascun soggetto d'imposta".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989. -------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 9 gennaio 1989, n. 13 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1988. --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto:
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 3) che le disposizioni di cui alla lettera b), del comma 1, del presente articolo "si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata dalla data di entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (19) La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che le modifiche di cui alla lettera d), del comma 1, del presente articolo si applicano agli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione conseguenti a contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1990. Ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1 gennaio 1991 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1991, n. 377, ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i pagamenti relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (34) Il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 ha disposto:
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Per i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente dedotti, fino al periodo d'imposta 1991, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dal comma 1, lettera e), del presente articolo, in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, continua ad applicarsi la disposizione di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera m), secondo periodo". --------------- AGGIORNAMENTO (65) La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996. --------------- AGGIORNAMENTO (94) La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999.
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 6) che le disposizioni di cui al comma 3-bis non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999. --------------- AGGIORNAMENTO (97) Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 ha disposto:
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 313) che "Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono aggiunte le seguenti: ", nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239"". ------------- AGGIORNAMENTO (133) La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 88) che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007". ------------ AGGIORNAMENTO (161) La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 174) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. ------------ AGGIORNAMENTO (202) Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 150, comma 3) che la presente modifica si applica "alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (233) Il D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143, ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo detraggono dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20 per cento dei contributi di cui al citato articolo 1, commi da 237 a 239, della legge n. 213 del 2023".
Art. 10bis
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI)) ((115)) ----------- AGGIORNAMENTO (115) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 11.
Art. 11(Determinazione dell'imposta)
1.
L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
2.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.
2-bis.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta. (133) 3.
L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis nonché in altre disposizioni di legge.
4.
Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. (233) ------------- AGGIORNAMENTO (133) La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 14) che "La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007". ------------- AGGIORNAMENTO (229) Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 8) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2024.
Art. 12(Detrazioni per carichi di famiglia)
1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); (213)
1-bis.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230.
2.
Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro. (133) (189) (213) 2-bis.
Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.
3.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230. (133) 4.
Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
4-bis.
Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. (133) 4-ter. ((Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.)) ((241)) ------------- AGGIORNAMENTO (133) La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 16) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. ------------- AGGIORNAMENTO (189) La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 253) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019. ------------- AGGIORNAMENTO (213) Il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022. ------------- AGGIORNAMENTO (241) Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 13(Altre detrazioni)
1.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.
1-bis.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 FEBBRAIO 2020, N. 3.
2.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.
3.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
3-bis.
La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.
4.
COMMA NON PIÙ PREVISTO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232.
5.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
5-bis.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno. (133) 5-ter.
La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.
6.
Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
6-bis.
Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. (133) --------------- AGGIORNAMENTO (133) La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 16) che "Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007". --------------- AGGIORNAMENTO (164) Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta 2014".
Inoltre ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso". --------------- AGGIORNAMENTO (229) Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata a 1.955 euro".
Art. 13bis
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI)) ((115)) ----------- AGGIORNAMENTO (115) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 15.
Art. 13ter
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI)) ((115)) ----------- AGGIORNAMENTO (115) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 16.
Art. 14((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N.311))
Art. 15(Detrazioni per oneri)
1.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro. è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote; (165) b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità
Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo.
È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. . La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo; (189) (202)
L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinchè le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente; h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);
i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate; i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b); (174) i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. (174) i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (129) (160)
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (161) i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.
1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (169) 1-bis.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13.
1-ter.
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.
1-quater. ((Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.100, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida)) .
2.
Per gli oneri indicati alle lettere c ), e), e-bis), e-ter), e-quater), f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo. (189) 3.
Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.
3-bis.
La detrazione di cui al presente articolo spetta:
Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
3-quater.
La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c).
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 955) che le modifiche apportate al comma 1, lettere d) ed e) del presente articolo si applicano a partire dal periodo di imposta 2015. ------------- AGGIORNAMENTO (186) Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383". ------------- AGGIORNAMENTO (187) Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 5-quinquies, comma 1) che la modifica di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018;
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, nel modificare l'art. 104, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017". ------------- AGGIORNAMENTO (189) La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 666) che "Le disposizioni di cui al comma 665 si applicano alle spese sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2018".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 770) che la modifica di cui al comma 1, lettera f-bis) del presente articolo si applica esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018. ------------- AGGIORNAMENTO (200) La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 347) che "La detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 346 del presente articolo al fine di sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021". ------------- AGGIORNAMENTO (202) Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto:
Art. 16Detrazioni per canoni di locazione
01.
Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
1-bis.
Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:
Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.
1-quinquies.
Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. (166) 1-sexies.
Qualora la detrazione spettante ai sensi del presente articolo sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare. (166)
Art. 16bis
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) 1.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. (200) 3.
La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
3-bis.
La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
3-ter.
Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal ((1° gennaio 2025)) al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.
4.
Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5.
Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
6.
La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
8.
In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
9.
Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".
10.
Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (115) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 18. ------------- AGGIORNAMENTO (147) Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013". ------------- AGGIORNAMENTO (152) Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, non prevede più (con l'art. 4, comma 4) che la detrazione prevista dal comma 1, lettera h) del presente articolo si applichi alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis". ------------- AGGIORNAMENTO (155)