DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2018, n. 147 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’at
to clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2018, n. 147 Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. (19G00005) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2019 (GU n.14 del 17-01-2019) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-2-2019 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali; Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, recante attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2018; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2018; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto limitano le proprie attività alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate.»;
- b)al comma 3: 1) al numero 1) della lettera c-bis), dopo la parola «"AEAP"» sono inserite le seguenti: «o "EIOPA"»; 2) al numero 2) della lettera c-bis), dopo la parola «"ABE"» sono inserite le seguenti: «o "EBA"»; 3) al numero 3) della lettera c-bis), dopo la parola «"AESFEM"» sono inserite le seguenti: «o "ESMA"»; 4) al numero 5) della lettera c-bis), dopo la parola «"CERS"» sono inserite le seguenti: «o "ESRB"»; 5) dopo la lettera c-bis) sono inserite le seguenti: «c-ter) "aderenti" o "iscritti": le persone, diverse dai beneficiari, che hanno aderito a una forma pensionistica complementare; c-quater) "beneficiari": le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche; c-quinquies) "funzione fondamentale": nell'ambito del sistema di governo di una forma pensionistica complementare una capacità interna di svolgere compiti pratici: un sistema di governo comprende, tra le funzioni fondamentali, la funzione di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna e la funzione attuariale; c-sexies) "impresa promotrice": un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualità di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre una forma pensionistica o versa contributi a una forma; c-septies) "potenziali aderenti": le persone che hanno diritto ad aderire a una forma pensionistica complementare; c-octies) "rischi biometrici": rischi relativi a morte, invalidità e longevità; c-nonies) "rischio operativo": il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni; c-decies) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; c-undecies) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui la forma pensionistica è stata registrata o autorizzata e in cui è situata la sua amministrazione principale e, cioè, il luogo in cui sono adottate le principali decisioni strategiche; c-duodecies) "Stato membro ospitante": lo Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari; c-terdecies) "Stato aderente allo Spazio economico europeo": uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; c-quaterdecies) "attività transfrontaliera": l'attività che comporta la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari è disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine; c-quinquiesdecies) "supporto durevole": uno strumento che permetta ai potenziali aderenti, aderenti o beneficiari di conservare le informazioni a loro fornite in modo che possano essere accessibili per la futura consultazione e per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;». 2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole «10 settembre 2003, n. 276» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2015, n. 81». 3. All'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole «6, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «1, comma 1, lettere
- e)e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettere
- a)e c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi sede legale o succursale in Italia, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, operanti mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita,». 4. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, l'ultimo periodo del comma 3 è abrogato. 5. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è inserito il seguente: «Art. 4-bis (Requisiti generali in materia di sistema di governo). - 1. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, si dotano di un sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della loro attività. Tale sistema prevede una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni. 2. Il sistema di governo è proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione. Il sistema di governo è descritto in un apposito documento e tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento è redatto, su base annuale, dall'organo di amministrazione ed è reso pubblico congiuntamente al bilancio di cui all'articolo 17-bis. 3. I fondi pensione di cui al comma 1 stabiliscono e applicano politiche scritte in relazione alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, laddove rilevante, alle attività attuariali e a quelle esternalizzate. Tali politiche sono deliberate dall'organo di amministrazione del fondo pensione. 4. L'organo di amministrazione riesamina le politiche scritte di cui al comma 3 almeno ogni tre anni e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del settore interessato. 5. I fondi pensione di cui al comma 1 si dotano di un sistema di controllo interno efficace. Tale sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno, comprensivo della verifica di conformità alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili, e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del fondo pensione. 6. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano misure appropriate atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine i fondi pensione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati. 7. I fondi pensione di cui al comma 1 sono amministrati effettivamente da almeno due persone. La COVIP può autorizzare, in deroga al principio di cui sopra, che sia una sola persona ad amministrare effettivamente il fondo, sulla base di una valutazione motivata che tenga conto del ruolo delle parti sociali, nonché della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività del fondo.». 6. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica è sostituita dalla seguente: «Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza»;
- b)dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 nominano un direttore generale, preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente della forma, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Il direttore generale supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Tenuto conto della dimensione, natura, portata e complessità delle attività della forma l'incarico di direttore generale può essere conferito ad uno dei componenti dell'organo di amministrazione in possesso dei prescritti requisiti.»;
- c)il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 nominano un responsabile della forma pensionistica. Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della società relativamente ai risultati dell'attività svolta. L'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere in ogni caso conferito ad uno degli amministratori della società ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o di prestazione d'opera continuativa, presso le società istitutrici delle predette forme ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano.»;
- d)il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di garantire la maggiore tutela degli aderenti e dei beneficiari, il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nel loro esclusivo interesse, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti. In particolare vigila su:
- a)la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare, anche controllando il rispetto della normativa e delle regole interne della stessa circa i limiti di investimento;
- b)la gestione amministrativa della forma, in particolare controllando la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto della forma pensionistica e del patrimonio della stessa rispetto a quanto afferente alle altre attività della società e la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili riguardanti la forma pensionistica;
- c)le misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e beneficiari;
- d)l'adeguatezza della procedura di gestione dei reclami;
- e)la tempestiva e corretta erogazione delle prestazioni;
- f)le situazioni in conflitto di interesse;
- g)il rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione.»;
- e)dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il responsabile della forma pensionistica comunica tempestivamente all'organo di amministrazione e a quello di controllo della società le irregolarità riscontrate, indicando gli interventi correttivi da adottare. Il responsabile predispone annualmente una relazione circa le procedure di controllo adottate, la sua organizzazione, i risultati dell'attività svolta, le anomalie riscontrate e le iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione è inviata alla COVIP e all'organo di amministrazione e controllo della forma pensionistica, nonché all'organismo di rappresentanza di cui ai commi 5 e 6.»;
- f)il comma 4 è abrogato;
- g)il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con riferimento ai fondi aperti ad adesione collettiva, la società istitutrice del fondo aperto provvede, nel caso di adesioni collettive che comportino l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, alla costituzione di un organismo di rappresentanza composto da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna delle predette collettività.»;
- h)il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L'organismo di rappresentanza svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al fondo e la società che gestisce il fondo pensione aperto e il responsabile.»;
- i)al comma 7 le parole «degli organi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di amministrazione» e dopo le parole «gli articoli» è inserita la seguente: «2391,»;
- l)dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. L'organo di amministrazione di un fondo pensione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili.»;
- m)il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Ai componenti dell'organo di controllo di cui al comma 1, si applicano gli articoli 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. L'organo di controllo comunica senza indugio alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del fondo e trasmette alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404, quarto comma, del codice civile si sia manifestato un dissenso in seno all'organo.». 7. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti: «Art. 5-bis (Funzioni fondamentali). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, si dotano delle seguenti funzioni fondamentali: una funzione di gestione dei rischi, una funzione di revisione interna e, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, una funzione attuariale. I fondi pensione assicurano ai titolari di funzioni fondamentali la sussistenza delle condizioni necessarie ad un efficace svolgimento delle proprie mansioni che sia obiettivo, equo e indipendente. 2. I fondi pensione di cui al comma 1 possono attribuire a una singola persona o unità organizzativa più di una funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di revisione interna che è indipendente e distinta dalle altre funzioni fondamentali. 3. La singola persona o unità organizzativa cui è affidata la funzione fondamentale è diversa da quella che svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice. Tenendo conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dei fondi pensione, la COVIP può autorizzare i fondi a svolgere funzioni fondamentali attraverso la stessa singola persona o unità organizzativa dell'impresa promotrice, purché il fondo pensione illustri alla COVIP il modo in cui previene o gestisce eventuali conflitti d'interesse con l'impresa promotrice. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 3, i titolari di una funzione fondamentale comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità all'organo di amministrazione o al direttore generale, secondo quanto disposto dall'ordinamento interno del fondo, che stabilisce quali azioni intraprendere. 5. Fatto salvo il privilegio contro l'autoincriminazione, il titolare di una funzione fondamentale comunica alla COVIP se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive nei seguenti casi:
- a)quando la persona o l'unità organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha rilevato il rischio sostanziale che il fondo pensione non soddisfi un requisito legale significativo e l'ha comunicato all'organo del fondo pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività del fondo pensione e ciò possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari;
- b)quando la persona o l'unità organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha notato una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni amministrative applicabili al fondo pensione e alle sue attività nell'ambito della funzione fondamentale di quella persona o unità organizzativa e l'ha comunicato all'organo del fondo pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività. 6. La COVIP tutela, nei limiti consentiti dall'ordinamento giuridico, la riservatezza dei dati personali dei soggetti che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5. In particolare, fermo restando il segreto d'ufficio di cui all'articolo 15-quater, comma 1, l'identità del soggetto che ha effettuato la comunicazione può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui la comunicazione si riferisce. 7. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano procedure volte a garantire che i soggetti che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5 siano tutelati contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, conseguenti a tali comunicazioni. 8. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ovvero dei casi di responsabilità civile, l'effettuazione di comunicazioni ai sensi del comma 5 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto fra il titolare di una funzione fondamentale e il fondo pensione. Art. 5-ter (Gestione dei rischi). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, si dotano, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di un sistema efficace di gestione dei rischi. 2. Un efficace sistema di gestione dei rischi prevede la definizione delle strategie, dei processi e delle procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente all'organo individuato dall'ordinamento interno i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali il fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative interdipendenze. 3. Il sistema di gestione dei rischi è integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali del fondo pensione, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo del fondo o altre funzioni fondamentali. 4. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi che possono verificarsi nei fondi pensione o nelle imprese cui sono stati esternalizzati loro compiti o attività, almeno nelle seguenti aree, ove pertinenti:
- a)gestione delle attività e delle passività;
- b)investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazioni e impegni simili;
- c)gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
- d)gestione dei rischi operativi;
- e)gestione dei rischi correlati alle riserve;
- f)assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio;
- g)rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione. 5. Con riferimento ai rischi che gravano sugli aderenti e beneficiari, il sistema di gestione dei rischi ne tiene conto nella prospettiva dell'interesse degli stessi. 6. I fondi pensione di cui al comma 1 istituiscono una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi. Art. 5-quater (Funzione di revisione interna). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, dispongono, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di una efficace funzione di revisione interna e ne garantiscono l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative. 2. La funzione di revisione interna verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il fondo pensione, l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno di cui all'articolo 4-bis, comma 5, e degli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi. 3. La funzione di revisione interna riferisce all'organo di amministrazione. Art. 5-quinquies (Funzione attuariale). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni nominano almeno una persona indipendente, interna o esterna, titolare della funzione attuariale che in modo efficace:
- a)coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche;
- b)verifica l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine;
- c)verifica la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
- d)confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall'esperienza;
- e)attesta l'affidabilità e l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
- f)formula un parere sulla politica assicurativa di sottoscrizione globale, nel caso in cui il fondo pensione disponga di tale politica;
- g)formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui il fondo pensione disponga di tali accordi;
- h)contribuisce all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi. 2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di adeguate conoscenze ed esperienze professionali secondo quanto definito nel decreto di cui all'articolo 5-sexies. Art. 5-sexies (Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive). - 1. Con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definiti i requisiti di professionalità, complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e prudente del fondo pensione, i requisiti di onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, le situazioni impeditive e le cause di sospensione riguardanti:
- a)il rappresentante legale, il direttore generale e i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
- a)a g), e comma 2, e dell'articolo 20, dotate di soggettività giuridica;
- b)coloro che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entità esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali;
- c)il responsabile delle forme di cui agli articoli 12 e 13. 2. I componenti dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, e i componenti degli organismi, comunque denominati di rappresentanza degli iscritti, nelle forme di cui all'articolo 20 costituite nell'ambito del patrimonio separato di una singola società o ente, possiedono i requisiti di onorabilità previsti dal decreto di cui al comma 1. 3. Gli organi di amministrazione dei fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, di quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, nonché delle società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 e delle società o enti che hanno fondi pensione interni, per quanto di rispettiva competenza, accertano che i soggetti indicati ai commi 1 e 2 sono in possesso dei requisiti di cui al decreto previsto dal comma 1 e ne danno comunicazione alla COVIP nelle modalità dalla stessa definite. Art. 5-septies (Esternalizzazione). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, possono esternalizzare funzioni o altre attività, comprese le funzioni fondamentali. La responsabilità finale delle attività e delle funzioni esternalizzate rimane in capo all'organo di amministrazione del fondo pensione, inclusa quella relativa all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni normative nazionali, nonché di quelli derivanti da disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. 2. I fondi pensione di cui al comma 1, che esternalizzano funzioni fondamentali o altre attività garantiscono che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:
- a)arrecare un pregiudizio alla qualità del sistema di governo del fondo;
- b)determinare un indebito incremento del rischio operativo;
- c)compromettere la capacità della COVIP di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sul fondo;
- d)compromettere la capacità del fondo di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari. 3. Ai fini del comma 2 i fondi pensione adottano idonee procedure di selezione del fornitore di servizi, stipulano un accordo scritto con il fornitore di servizi che chiarisca i diritti e i doveri del fondo pensione e del fornitore di servizi e provvedono al monitoraggio delle attività fornite. 4. I fondi pensione di cui al comma 1, informano tempestivamente la COVIP dell'esternalizzazione e di qualunque importante sviluppo successivo. Se l'esternalizzazione riguarda le funzioni fondamentali o la gestione amministrativa o finanziaria del fondo pensione, la COVIP ne riceve informativa prima che l'esternalizzazione diventi operativa. 5. La COVIP può richiedere in qualunque momento ai fondi pensione di cui al comma 1, e ai fornitori di servizi informazioni relative alle funzioni o alle attività esternalizzate. 6. La COVIP può effettuare ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate, qualora lo stesso non sia sottoposto a vigilanza prudenziale di altra autorità di vigilanza, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate. Art. 5-octies (Politica di remunerazione). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, definiscono, in modo proporzionato all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, una sana politica di remunerazione di tutte le persone che amministrano effettivamente il fondo, dei componenti dell'organo di controllo, del responsabile, di coloro che svolgono funzioni fondamentali e delle altre categorie di personale le cui attività hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio del fondo. 2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono responsabili dell'attuazione della politica di remunerazione. 3. Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento (UE) n. 2016/679, i fondi di cui al comma 1 rendono pubblicamente note con regolarità le informazioni essenziali e pertinenti relative alla loro politica di remunerazione. 4. Al momento di stabilire e applicare la politica di remunerazione, i fondi di cui al comma 1 rispettano i seguenti principi:
- a)la politica di remunerazione deve essere definita, attuata e mantenuta in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, la performance del fondo nel suo complesso e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace del fondo;
- b)la politica di remunerazione deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari;
- c)la politica di remunerazione deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse;
- d)la politica di remunerazione deve essere coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole del fondo;
- e)la politica di remunerazione si applica al fondo e ai fornitori di servizi di cui all'articolo 5-septies, comma 1, a meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE;
- f)la politica di remunerazione è riesaminata almeno ogni tre anni;
- g)la politica di remunerazione e la sorveglianza sulla stessa sono definite e gestite in modo chiaro, trasparente ed efficace. Art. 5-nonies (Valutazione interna del rischio). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, in modo proporzionato alle loro dimensioni e alla loro organizzazione interna, nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività effettuano e documentano la valutazione interna del rischio. Tale valutazione è effettuata con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il fondo ed è eseguita almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio del fondo pensione. 2. La valutazione interna del rischio comprende:
- a)una descrizione del modo in cui la valutazione dei rischi è integrata nel processo gestionale e nei processi decisionali del fondo pensione;
- b)una valutazione dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi;
- c)una descrizione del modo in cui il fondo pensione previene i conflitti d'interesse con l'impresa promotrice, qualora il fondo pensione esternalizzi funzioni fondamentali all'impresa promotrice in conformità a quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 3, secondo periodo;
- d)una valutazione del fabbisogno finanziario complessivo del fondo, ivi inclusa una descrizione dell'eventuale piano di intervento adottato;
- e)una valutazione dei rischi per gli aderenti e i beneficiari in merito all'erogazione delle loro prestazioni pensionistiche e all'efficacia di un'eventuale azione correttiva tenendo conto di tutti gli strumenti previsti dall'articolo 7-bis e relativa disciplina di attuazione;
- f)una valutazione qualitativa dei meccanismi di protezione delle prestazioni pensionistiche, tra cui, a seconda dei casi, garanzie, impegni e qualsiasi altro tipo di sostegno finanziario da parte dell'impresa promotrice, l'assicurazione o la riassicurazione da parte di un'impresa disciplinata dalla direttiva 2009/138/CE, a favore del fondo pensione o degli aderenti e dei beneficiari;
- g)una valutazione qualitativa dei rischi operativi;
- h)una valutazione dei rischi ambientali, compresi i cambiamenti climatici, dei rischi sociali e dei rischi connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative. 3. Ai fini del comma 2, i fondi pensione di cui al comma 1 dispongono di metodi per individuare e valutare i rischi cui sono o potrebbero essere esposti nel breve e lungo periodo e che potrebbero avere un impatto sulla capacità del fondo pensione di far fronte ai propri obblighi. Tali metodi sono proporzionati alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alle loro attività. I metodi sono descritti nella valutazione interna del rischio. 4. La valutazione interna del rischio è tenuta in conto nelle decisioni strategiche del fondo pensione. Art. 5-decies (Sistema di governo dei fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h). - 1. Le società e gli enti che gestiscono fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), assicurano, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento. La COVIP, sentite la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS adotta specifiche istruzioni di vigilanza al fine di garantire l'assolvimento dei citati obblighi.». 8. All'articolo 6 del legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1: 1) alla lettera b), le parole «che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «operanti in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi»; 2) alla lettera c), le parole «che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «operanti in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi»; 3) dopo la lettera
- c)è inserita la seguente: «c-bis.) convenzioni con soggetti autorizzati alla gestione di fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m-ter) ed m-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;
- b)alla lettera
- c)del comma 5-bis. le parole «2004/39/CE» sono sostituite dalle seguenti: «2014/65/UE»;
- c)il comma 5-quater è sostituito dal seguente: «5-quater. Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento, predispongono e rendono pubblicamente disponibile un apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonché il modo in cui la politica d'investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento è riesaminato almeno ogni tre anni, nonché in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento ed è messo a disposizione degli aderenti e, se a ciò interessati, dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.»;
- d)il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Le forme pensionistiche complementari possono tener conto del potenziale impatto a lungo termine delle loro decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e di governo societario.». 9. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le risorse dei fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
- a)ad h), in gestione sono depositate presso un unico soggetto, distinto dal gestore, che presenti i requisiti di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
- b)il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il soggetto nominato quale depositario:
- a)mantiene in custodia tutti gli strumenti finanziari del fondo pensione che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei propri libri contabili e tutti gli strumenti finanziari che possono essergli fisicamente consegnati;
- b)garantisce che tutti gli strumenti finanziari siano registrati in conti separati, aperti a nome del fondo pensione, in modo tale che possano essere chiaramente identificati come appartenenti allo stesso;
- c)per tutte le altre risorse diverse dagli strumenti finanziari di cui alla lettera
- a)il depositario verifica la proprietà da parte del fondo pensione di tali risorse, in base a informazioni o documenti forniti dal fondo pensione e, se disponibili, in base a prove esterne. Il depositario conserva e mantiene aggiornato un registro relativo a tali attivi;
- d)esegue le istruzioni impartite dal fondo pensione o dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, alle norme statutarie e regolamentari del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis;
- e)accerta che nelle operazioni che coinvolgano le attività del fondo pensione il controvalore sia rimesso al fondo pensione nei termini d'uso;
- f)accerta che i redditi prodotti dagli attivi ricevano una destinazione conforme alle regole del fondo pensione;
- g)per quanto compatibili, svolge ogni altro compito previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione, per gli OICR.»;
- c)il comma 3 è abrogato;
- d)il comma 3-bis è abrogato;
- e)al comma 3-ter dopo le parole «degli attivi, depositati» sono inserite le seguenti: «o custoditi» e le parole «una banca» sono sostituite dalle seguenti: «un soggetto»;
- f)dopo il comma 3-quater sono aggiunti i seguenti: «3-quinquies. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario. 3-sexies. Il depositario è nominato mediante un contratto scritto. Il contratto disciplina la trasmissione delle informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni. 3-septies. Nello svolgimento dei compiti stabiliti al comma 2 il fondo pensione e il depositario agiscono in modo leale, corretto, professionale e indipendente nonché nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari. 3-octies. Il depositario non svolge attività in relazione al fondo pensione che possano creare conflitti di interesse tra il fondo pensione, gli aderenti e i beneficiari e lo stesso depositario, a meno che abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli aderenti e ai beneficiari nonché all'organo amministrativo del fondo pensione. 3-nonies. Il depositario è responsabile nei confronti del fondo pensione e degli aderenti e beneficiari di ogni perdita da essi subita in conseguenza del colposo inadempimento o dell'inappropriato adempimento dei suoi obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal fondo pensione, dagli aderenti e dai beneficiari in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. 3-decies. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale è stata eventualmente delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilità del depositario.». 10. Dopo il comma 3 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è aggiunto il seguente: «3-bis. Le determinazioni di cui al comma 2-bis considerano l'obiettivo di avere un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni.». 11. Al comma 5 dell'articolo 11 decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la parola «titolare» è sostituita dalla seguente: «beneficiario» e la parola «beneficiari» è sostituita dalla seguente: «soggetti». 12. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole «articolo 1, comma 1, lettere
- e)e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3, comma 1, lettera h),». 13. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole «forme pensionistiche individuali» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera b),» e le parole «. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «, e la gestione delle stesse». 14. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti: «Art. 13-bis (Informazioni generali sulla forma pensionistica complementare). - 1. Gli aderenti e i beneficiari sono adeguatamente informati sulle condizioni della rispettiva forma pensionistica complementare, in particolare per quanto riguarda:
- a)il nome della forma pensionistica complementare, lo Stato membro in cui la forma è stata istituita e iscritta all'Albo e il nome della competente autorità di vigilanza;
- b)i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte nella forma pensionistica complementare;
- c)le informazioni sul profilo di investimento;
- d)la natura dei rischi finanziari a carico degli aderenti e dei beneficiari;
- e)le condizioni relative alle garanzie integrali o parziali previste dallo schema pensionistico o a un determinato livello di prestazioni, o qualora non sia fornita alcuna garanzia, una dichiarazione a tal fine;
- f)i meccanismi di protezione dei diritti maturati o i meccanismi di riduzione delle prestazioni, se presenti;
- g)se gli aderenti assumono il rischio di investimento o possono decidere in merito agli investimenti, le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi alla forma pensionistica concernenti almeno gli ultimi cinque anni o tutti gli anni di attività della forma se tale periodo è inferiore a cinque anni;
- h)la struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari, per le forme che non garantiscono un determinato livello di prestazioni;
- i)le opzioni per la riscossione della rendita a disposizione degli aderenti e dei beneficiari;
- l)qualora l'aderente abbia il diritto di trasferire i diritti pensionistici, le informazioni sulle modalità relative a tale trasferimento. 2. Per le forme pensionistiche complementari che offrono più di un'opzione con diversi profili di investimento e in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento, gli aderenti sono informati delle condizioni relative alla gamma delle opzioni di investimento disponibili e, se presente, dell'opzione di investimento di default e, della regola della forma pensionistica in base al quale un determinato aderente è destinato a una data opzione di investimento. 3. Gli aderenti e i beneficiari o i loro rappresentanti ricevono entro un termine ragionevole tutte le informazioni rilevanti relative a modificazioni delle regole della forma pensionistica. Inoltre, in caso di modifiche significative alle riserve tecniche, è fornita indicazione del relativo impatto sugli aderenti e sui beneficiari. Art. 13-ter (Informazioni ai potenziali aderenti). - 1. I potenziali aderenti a una forma pensionistica complementare sono informati, prima della loro adesione, circa:
- a)le pertinenti caratteristiche della forma pensionistica, compresi i tipi di prestazione;
- b)le pertinenti opzioni a loro disposizione, comprese le opzioni di investimento;
- c)le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento;
- d)dove sono disponibili ulteriori informazioni. 2. Se il rischio di investimento ricade sugli aderenti ovvero se essi possono decidere in merito agli investimenti, oltre alle informazioni di cui al comma 1 sono fornite le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi alla forma pensionistica complementare concernenti almeno gli ultimi cinque anni o riguardanti tutti gli anni di attività della forma se tale periodo è inferiore a cinque anni, nonché le informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari. 3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite tempestivamente, dopo la loro iscrizione, a coloro che sono automaticamente iscritti a una forma pensionistica complementare. Art. 13-quater (Informazioni periodiche agli aderenti). - 1. Agli aderenti è trasmesso, con cadenza annuale, un documento conciso contenente le informazioni relative alla posizione individuale dell'aderente alla fine dell'anno precedente. Il titolo del documento contiene la locuzione «Prospetto delle prestazioni pensionistiche». 2. Tenendo conto della natura del regime della forma pensionistica complementare, il documento di cui al comma 1 include almeno le seguenti informazioni chiave per gli aderenti:
- a)i dati personali dell'aderente compresa, se del caso, una indicazione della data di pensionamento prevista dalla legge in vigore al momento della comunicazione, dell'età di pensionamento stabilita dalla forma pensionistica complementare o dalla stessa stimata, o della data di pensionamento indicata dall'aderente;
- b)il nome della forma pensionistica complementare, l'indirizzo di contatto e l'identificazione del comparto a cui è iscritto l'aderente;
- c)se del caso, le informazioni sulle garanzie totali o parziali previste dalla forma pensionistica complementare e, se pertinente, il luogo in cui è possibile reperire maggiori informazioni;
- d)le informazioni sui diritti maturati o sul capitale accumulato;
- e)le informazioni sui contributi versati alla forma pensionistica complementare dall'impresa promotrice e dall'aderente, nel corso degli ultimi dodici mesi;
- f)una suddivisione dei costi dedotti nel corso degli ultimi dodici mesi;
- g)le informazioni relative al livello di finanziamento della forma pensionistica complementare nel suo complesso;
- h)le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento. 3. Con il documento di cui al comma 1 sono anche fornite informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sull'età di pensionamento di cui al comma 1 lettera a), nonché una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni ricevute. 4. Il documento di cui al comma 1 precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive, tra cui:
- a)le ulteriori informazioni sulle opzioni per gli aderenti previste dalla forma pensionistica complementare;
- b)le informazioni sui bilanci, i rendiconti e sul documento illustrante i principi della politica di investimento;
- c)le informazioni sulle ipotesi prese a riferimento per le proiezioni delle prestazioni pensionistiche;
- d)le informazioni circa il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro. 5. Per le forme pensionistiche complementari in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento e in cui un'opzione di investimento sia imposta a un aderente da una specifica regola dello schema pensionistico, il documento indica dove sono disponibili ulteriori informazioni. 6. Sono indicati in modo chiaro e visibile i cambiamenti sostanziali delle informazioni rispetto all'anno precedente e la data cui si riferiscono le informazioni. 7. Le informazioni di cui al comma 4, lettera c), sono anche fornite agli aderenti che le richiedano. Art. 13-quinquies (Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento). - 1. In aggiunta alle informazioni periodiche di cui all'articolo 13-quater ad ogni aderente sono fornite, almeno tre anni prima della possibile età di pensionamento o su successiva richiesta dello stesso, informazioni circa le opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche. Art. 13-sexies (Informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite). - 1. Ai beneficiari sono periodicamente fornite, da parte della forma pensionistica complementare o dell'impresa assicurativa incaricata dell'erogazione delle rendite, informazioni sulle prestazioni dovute e sulle eventuali opzioni esercitabili per la loro erogazione. 2. I beneficiari sono informati, senza indugio, una volta che sia stata adottata una decisione che comporta un'eventuale riduzione dell'importo delle prestazioni dovute, e comunque tre mesi prima dell'attuazione della decisione. 3. I beneficiari ricevono periodicamente informazioni adeguate nel caso in cui gli stessi assumano una parte significativa del rischio di investimento nella fase di erogazione. Art. 13-septies (Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari). - 1. Le informazioni di cui agli articoli 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies:
- a)sono accurate ed aggiornate;
- b)sono formulate in modo chiaro, comprensibile e succinto, evitando l'uso di espressioni gergali e di termini tecnici laddove si possono comunque usare termini di uso comune;
- c)non sono fuorvianti e ne è garantita la coerenza nel vocabolario e nei contenuti;
- d)sono presentate in modo da agevolarne la lettura;
- e)sono redatte in lingua italiana;
- f)sono messe a disposizione dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari a titolo gratuito mediante mezzi elettronici, anche su supporto durevole o tramite un sito web, oppure su carta.». 15. Al comma 3 dell'articolo 14, la parola «beneficiari» è sostituita dalla seguente: «soggetti», le parole «di cui all'articolo 13» sono sostituite dalla seguente: «individuali» e le parole «di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da
- a)a g), e 12» sono sostituite dalla seguente: «collettive». 16. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti: «Art. 14-bis (Trasferimento transfrontaliero a un fondo di un altro Stato membro). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP possono trasferire tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a un fondo pensione ricevente registrato o autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea e rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341. 2. Il trasferimento di cui al comma 1 è soggetto all'approvazione preventiva:
- a)della maggioranza degli aderenti e la maggioranza dei beneficiari coinvolti nel trasferimento o, se del caso, la maggioranza dei loro rappresentanti. Le informazioni relative alle condizioni del trasferimento sono messe a disposizione degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se del caso, dei loro rappresentanti in modo tempestivo da parte del fondo pensione trasferente prima che il fondo ricevente presenti istanza di autorizzazione alla propria Autorità di vigilanza;
- b)dell'impresa promotrice. 3. Il trasferimento di cui al comma 1 è inoltre soggetto all'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione ricevente previo consenso della COVIP. A tal fine la COVIP valuta se:
- a)nel caso di un trasferimento parziale delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e altri diritti nonché delle attività corrispondenti o del relativo equivalente in contanti, gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari della parte restante dello schema sono adeguatamente protetti;
- b)i diritti individuali degli aderenti e dei beneficiari sono almeno gli stessi dopo il trasferimento;
- c)le attività corrispondenti allo schema pensionistico da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passività, le riserve tecniche e le altre obbligazioni e diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente;
- d)i costi del trasferimento non sono sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari restanti del fondo pensione trasferente. 4. La COVIP comunica i risultati della valutazione di cui al comma 3 all'autorità competente dello Stato membro d'origine del fondo pensione ricevente entro otto settimane dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine del fondo pensione ricevente. La COVIP ne da altresì comunicazione al fondo trasferente. 5. Quando il trasferimento comporta lo svolgimento da parte del fondo ricevente di un'attività transfrontaliera nel territorio della Repubblica italiana, la COVIP informa l'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione ricevente delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonché delle norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni da fornire ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari che si applicano all'attività transfrontaliera. Tali informazioni sono comunicate entro un termine di ulteriori quattro settimane e sono aggiornate tempestivamente a ogni modifica significativa. 6. All'attività transfrontaliera di cui al comma 5 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15-ter, commi 4, 5, 8 e 9. Art. 14-ter (Trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP possono ricevere tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico di un fondo pensione trasferente registrato o autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea e rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341. 2. Il trasferimento di cui al comma 1 è soggetto all'autorizzazione preventiva da parte della COVIP previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro d'origine del fondo trasferente. La richiesta di autorizzazione al trasferimento è presentata dal fondo ricevente alla COVIP. La COVIP concede o nega l'autorizzazione e comunica la sua decisione al fondo ricevente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. 3. La richiesta di autorizzazione al trasferimento di cui al comma 2 contiene le seguenti informazioni e dati:
- a)l'accordo scritto concluso tra il fondo trasferente e il fondo ricevente che stabilisce le condizioni del trasferimento;
- b)una descrizione delle principali caratteristiche dello schema pensionistico;
- c)una descrizione delle passività o delle riserve tecniche da trasferire, e di altre obbligazioni e di altri diritti, nonché delle attività corrispondenti, o del relativo equivalente in contanti;
- d)i nomi e le ubicazioni delle amministrazioni principali dei fondi trasferenti e riceventi nonché l'indicazione dello Stato membro in cui ciascun fondo è registrato o autorizzato;
- e)l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa promotrice e il nome di quest'ultima;
- f)una prova della preventiva approvazione del trasferimento da parte della maggioranza degli aderenti e della maggioranza dei beneficiari coinvolti o, se del caso, la maggioranza dei loro rappresentanti e dell'impresa promotrice;
- g)se del caso, i nomi degli Stati membri il cui diritto della sicurezza sociale e diritto del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali è applicabile allo schema pensionistico interessato. 4. La COVIP, senza indugio trasmette la richiesta di cui al comma 3 all'autorità competente del fondo trasferente, dopo il suo ricevimento. 5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la COVIP valuta se:
- a)tutte le informazioni di cui al comma 3 sono state fornite dal fondo ricevente;
- b)la struttura amministrativa, la situazione finanziaria del fondo ricevente e la buona reputazione, le qualifiche professionali o l'esperienza dei soggetti che gestiscono il fondo ricevente sono compatibili con il trasferimento proposto;
- c)gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari del fondo ricevente e la parte trasferita dello schema sono adeguatamente protetti durante e dopo il trasferimento;
- d)le riserve tecniche del fondo ricevente sono integralmente coperte alla data del trasferimento, quando il trasferimento comporta lo svolgimento di un'attività transfrontaliera;
- e)le attività da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passività, le riserve tecniche e le altre obbligazioni e gli altri diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nella Repubblica italiana;
- f)i costi del trasferimento non sono sostenuti dagli aderenti e beneficiari attuali del fondo ricevente. 6. In caso di rifiuto dell'autorizzazione, la COVIP motiva tale rifiuto entro il periodo di tre mesi dal ricevimento della richiesta. 7. La COVIP comunica all'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo trasferente la decisione adottata, entro due settimane dalla sua adozione. 8. Quando il trasferimento comporta un'attività transfrontaliera, la COVIP comunica al fondo pensione ricevente, entro una settimana da quanto le ha ricevute, le informazioni fornite dall'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente relative alle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonché le norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni da fornire ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari che si applicano all'attività transfrontaliera. 9. Dopo la ricezione dell'autorizzazione da parte della COVIP ovvero qualora non sia pervenuta una comunicazione in ordine all'esito dell'istanza entro tre mesi e sette settimane dalla stessa il fondo pensione ricevente può cominciare a gestire lo schema pensionistico trasferito. 10. All'attività transfrontaliera di cui al comma 8 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15-bis, commi 6, 9, 10 e 11.». 17. All'articolo 15-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3 le parole «operare con riferimento a datori di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di un altro Stato membro è tenuto a comunicare» sono sostituite dalle seguenti: «effettuare attività transfrontaliera in un altro Stato membro comunica» e dopo le parole «il nome» sono inserite le seguenti: «e l'ubicazione dell'amministrazione principale»;
- b)al comma 4 la parola «loro» è soppressa e dopo la parola «ricevimento» sono inserite le seguenti: «di tutte le informazioni di cui al comma 3»;
- c)il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l'onorabilità, la professionalità e l'esperienza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa può, con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al comma 3, non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attività transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all'Autorità dello Stato membro ospitante.»;
- d)al comma 6 le parole «agli iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati dalla relativa attività transfrontaliera»;
- e)il comma 7 è abrogato;
- f)al comma 8 le parole «ai commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 6» e le parole «decorsi due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorse sei settimane»;
- g)al comma 9 le parole «, mentre la COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al comma 7» sono soppresse;
- h)al comma 10 le parole «in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6» e le parole «al datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «all'impresa promotrice»;
- i)il comma 12 è abrogato. 18. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 le parole «2003/41/CE» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2016/2341»;
- b)al comma 2 dopo le parole «concernenti la denominazione» sono inserite le seguenti: «e l'ubicazione dell'amministrazione principale»;
- c)al comma 3 le parole «ai limiti agli investimenti» sono soppresse, le parole «agli iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati dalla relativa attività transfrontaliera nonché in materia di depositario» e le parole «decorsi due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorse sei settimane»;
- d)al comma 4 dopo la parola «portabilità» sono inserite le seguenti: «, nonché le disposizioni della COVIP che indicano le informazioni necessarie ai fini del controllo del rispetto di tali norme e le informazioni, comprese quelle relative ai singoli iscritti, necessarie per il monitoraggio del sistema della previdenza complementare. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono inoltre tenuti, in relazione all'attività transfrontaliera svolta nel territorio della Repubblica, a nominare un depositario per i compiti di custodia e sorveglianza previsti dall'articolo 7»;
- e)il comma 6 è abrogato;
- f)al comma 6-bis le parole «, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «e 5»;
- g)al comma 8 le parole «, ferma restando la competenza dell'Autorità dello Stato membro di origine a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6» sono soppresse;
- h)al comma 9 le parole «in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3». 19. All'articolo 15-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La COVIP può utilizzare i dati, le notizie, le informazioni acquisiti esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dal presente decreto, ivi compresa l'adozione di misure correttive e di provvedimenti sanzionatori, nonché per le seguenti finalità:
- a)pubblicare indicatori per ciascuna forma pensionistica complementare, che possano essere di aiuto agli aderenti e ai beneficiari nelle decisioni concernenti la loro posizione individuale;
- b)difendersi nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso i propri provvedimenti.»;
- b)il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico, e hanno l'obbligo di riferire all'organo di vertice della COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato perseguibile d'ufficio. Tali persone non divulgano ad alcuna persona o autorità i dati, le notizie, le informazioni ricevuti in ragione dell'ufficio, se non in forma sommaria o aggregata, garantendo che le singole forme pensionistiche complementari non possano essere individuate.»;
- c)al comma 1-quinquies le parole «sulle banche depositarie» sono sostituite dalle seguenti: «sui depositari»;
- d)al comma 1-sexies l'ultimo periodo è abrogato;
- e)dopo il comma 1-septies sono inseriti i seguenti: «1-octies. La COVIP, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con:
- a)le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie;
- b)all'occorrenza, altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento. 1-novies. La COVIP può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie o gli altri organismi che intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi alle forme pensionistiche complementari.»;
- f)al comma 2 dopo le parole «riguardo ai fondi pensione che» sono inserite le seguenti: «effettuano trasferimenti transfrontalieri ovvero» e le parole «dell'articolo 15-ter, commi 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 14-bis, comma 5 e 15-ter, commi 4 e 5»;
- g)dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli scambi e le comunicazioni di informazioni previsti dal presente articolo avvengono nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a)le informazioni sono scambiate o comunicate nell'esercizio delle funzioni di controllo o di vigilanza dei soggetti interessati;
- b)le informazioni ricevute dai soggetti interessati sono soggette all'obbligo del segreto d'ufficio di cui al presente articolo;
- c)le informazioni ricevute dalla COVIP provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea, nonché dalle autorità e dai comitati che compongono il SEVIF possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi soltanto con il consenso del soggetto che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato.». 20. All'articolo 15-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la parola «La» è sostituita dalle seguenti: «Ad eccezione degli articoli 4-bis, commi 1 e 2, 6, comma 5-bis, lettere
- a)e b), e 7, la». 21. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è inserito il seguente: «Art. 17-bis (Bilanci e rendiconti). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, redigono e rendono pubblici, i propri bilanci e le relazioni ai predetti documenti. 2. Le società e gli enti che hanno istituito le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 4, comma 2, redigono e rendono pubblici, i rendiconti di ciascuna forma e le relazioni ai predetti documenti. 3. I bilanci e i rendiconti danno un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria della forma pensionistica complementare e includono un'informativa sugli investimenti significativi. 4. I bilanci, i rendiconti e le informazioni contenute nelle relazioni sono coerenti, esaurienti e correttamente presentati. 5. Nei bilanci di cui al comma 1 e nei rendiconti di cui al comma 2 è dato conto se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario. 6. Il bilancio e il rendiconto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, primo comma, e 2621-ter del codice civile.». 22. All'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ferme restando le competenze di vigilanza sui soggetti gestori definite negli ordinamenti settoriali, la COVIP, avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.»;
- b)al comma 3 le parole «La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo di vertice della COVIP è composto da un presidente e da due membri»;
- c)al comma 4, al primo periodo, le parole «della COVIP» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di vertice» e al quarto periodo le parole «La COVIP» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo di vertice». 23. All'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2: 1) dopo le parole «forme pensionistiche complementari» sono inserite le seguenti: «con approccio prospettico e basato sul rischio. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato alle dimensioni, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività della forma pensionistica complementare»; 2) dopo la lettera
- a)sono inserite le seguenti: «a-bis) elabora gli schemi degli statuti e dei regolamenti delle forme pensionistiche complementari; a-ter) detta disposizioni di dettaglio, anche attraverso gli schemi degli statuti e dei regolamenti, in materia di sistema di governo delle forme pensionistiche complementari, con esclusione dei fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i), incluse le funzioni fondamentali, nonché relativamente al documento sulla politica di remunerazione e al documento sulla valutazione interna del rischio;»; 3) alla lettera
- b)le parole «dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre» sono sostituite dalla seguente: «delle»; 4) alla lettera
- c)le parole «il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «la coerenza della politica di investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio della forma pensionistica complementare, illustrati nel documento di cui all'articolo 6, comma 5-quater, con le previsioni di cui all'articolo 6 e relative disposizioni di attuazione»; 5) alla lettera
- e)le parole «verifica le linee di indirizzo della gestione e» e le parole «all'articolo 6, nonché» sono soppresse; 6) alla lettera
- f)dopo le parole «disponibili per la valorizzazione;» sono inserite le seguenti: «detta disposizioni per la redazione dei bilanci, dei rendiconti e delle relazioni ai predetti documenti, nonché circa le modalità attraverso le quali tali documenti sono resi pubblici e resi disponibili agli aderenti;» e le parole «e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile» sono soppresse; 7) alla lettera g), numero 3), le parole «sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle informazioni generali sulla forma pensionistica complementare, alle informazioni ai potenziali aderenti, alle informazioni periodiche agli aderenti, alle informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite. A tale fine elabora schemi per le informative da indirizzare ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari di tutte le forme pensionistiche complementari. Detta disposizioni sulle modalità di pubblicità;»; 8) la lettera
- h)è sostituita dalla seguente: «
- h)vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili alle forme pensionistiche complementari, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;»; 9) alla lettera
- i)dopo le parole «presso le stesse,» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le attività esternalizzate e su quelle oggetto di riesternalizzazione,»; 10) dopo la lettera
- l)è inserita la seguente: «l-bis) diffonde regolarmente informazioni relative all'andamento della previdenza complementare;»; 11) alla lettera
- m)le parole «pubblica e» sono soppresse e la parola «problemi» è sostituita dalla seguente: «temi»;
- b)il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può richiedere in qualsiasi momento che l'organo di amministrazione e di controllo, il direttore generale, il responsabile e i titolari delle funzioni fondamentali forniscano alla stessa, per quanto di rispettiva competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi questione relativa alla forma pensionistica complementare e trasmettano ogni dato e documento richiesto. Con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, la COVIP può disporre l'invio sistematico:
- a)delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, comprese quelle a livello di singolo iscritto, nonché di ogni altro dato e documento, anche per finalità di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di previdenza complementare in attuazione delle lettere l), l-bis),
- m)e
- n)del comma 2;
- b)dei verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi di controllo delle forme pensionistiche complementari.»;
- c)al comma 4 le lettere
- a)e
- b)sono sostituite dalle seguenti: «
- a)convocare presso di sé i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i titolari delle funzioni fondamentali;
- b)ordinare la convocazione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno; in caso di inottemperanza può procedere direttamente alla convocazione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;»;
- d)dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Tenuto conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività delle forme pensionistiche complementari, la COVIP esamina periodicamente le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dalle forme pensionistiche complementari per rispettare le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria adottata in attuazione dello stesso. Il riesame tiene conto delle circostanze in cui le forme pensionistiche complementari operano e, ove opportuno, dei soggetti che eseguono per loro conto funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività esternalizzata. Tale esame comprende:
- a)una valutazione dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo;
- b)una valutazione dei rischi cui la forma pensionistica è esposta;
- c)una valutazione della capacità della forma di valutare e gestire tali rischi. 5-ter. La COVIP può adottare ogni strumento di monitoraggio ritenuto opportuno, incluse le prove di stress, che consenta di rilevare il deterioramento delle condizioni finanziarie di una forma pensionistica complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio. 5-quater. La COVIP può richiedere alle forme pensionistiche complementari di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate nel quadro della procedura di cui ai commi 5-bis e 5-ter.». 24. All'articolo 19-ter, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole «di controllo,» sono inserite le seguenti: «i direttori generali,» e dopo le parole «forme pensionistiche complementari» sono inserite le seguenti: «, i titolari delle funzioni fondamentali». 25. All'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2: 1) dopo le parole «amministrazione e di controllo,» sono inserite le seguenti: «i direttori generali, i titolari delle funzioni fondamentali», e dopo le parole «articolo 15 che» sono aggiunte le seguenti: «in relazione alle rispettive competenze»; 2) alla lettera
- b)le parole «5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis» sono sostituite dalle seguenti: «1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies, 5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis,»; 3) alla lettera
- c)dopo le parole «sulle cause di» sono inserite le seguenti: «ineleggibilità e di», le parole «e decadenza» sono sostituite dalle seguenti: «e sulle situazioni impeditive» e le parole «4, comma 3» sono sostituite dalla seguente: «5-sexies»; 4) alla lettera
- d)le parole «4, comma 3» sono sostituite dalla seguente: «5-sexies»;
- b)il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravità, la COVIP può dichiarare decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali, il direttore generale, il responsabile della forma pensionistica e i titolari delle funzioni fondamentali.».
- c)al comma 4 le parole «, con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP» sono soppresse, al terzo periodo le parole «Gli enti» sono sostituite dalle seguenti: «I fondi pensione e le società istitutrici di forme pensionistiche complementari» e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I fondi dotati di soggettività giuridica sono obbligati ad agire in regresso, salvo diversa deliberazione assembleare.»;
- d)dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Alle sanzioni di cui al presente articolo trova applicazione la disposizione prevista, per le sanzioni amministrative riguardanti le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, dall'articolo 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.». 26. Dopo l'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è inserito il seguente: «Art. 19-quinquies (Procedura sanzionatoria). - 1. La COVIP, ad eccezione dei casi di mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare, nel termine di novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, avvia la procedura sanzionatoria mediante contestazione degli addebiti ai possibili responsabili della violazione, con lettera recante indicazione dei fatti accertati, della violazione riscontrata e delle sanzioni amministrative applicabili. 2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione di cui al comma 1, i soggetti interessati possono, in sede istruttoria, presentare alla COVIP deduzioni e chiedere un'audizione personale. Dell'audizione è redatto apposito verbale. 3. Tenuto conto degli atti di contestazione, delle deduzioni scritte presentate dagli interessati e delle dichiarazioni rese in audizione, l'organo di vertice della COVIP decide in ordine all'applicazione delle sanzioni o dispone l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato. 4. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni contro il quale non è stato presentato alcun ricorso in tempo utile è pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della COVIP, fornendo informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia stato presentato ricorso, la COVIP ne dà menzione nel proprio sito web a margine della pubblicazione, annotando successivamente anche l'esito dello stesso. Tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, nel provvedimento di applicazione della sanzione possono essere stabilite modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. 5. Nel provvedimento di applicazione della sanzione può essere deciso di pubblicare le sanzioni in forma anonima qualora:
- a)la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile;
- b)qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso. 6. Quando le situazioni descritte nel comma 5 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione dei nomi dei soggetti sanzionati è effettuata quando queste sono venute meno. 7. Alla riscossione delle sanzioni si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato. 8. La COVIP definisce con regolamento, nel rispetto dei commi da 1 a 7, la propria procedura di applicazione delle sanzioni amministrative. 9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera l), del medesimo codice. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. La direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali è pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2016, n. L 354. La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 - 2017) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259. La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. La legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301, S.O. Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28 (Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2007, n. 70. Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n. 289, S.O. Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. Note all'art. 1: - Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita: «Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. 1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto limitano le proprie attività alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate. 2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria. 3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
- a)"forme pensionistiche complementari collettive": le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da
- a)a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
- b)"forme pensionistiche complementari individuali": le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;
- c)"COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: "COVIP"; c-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "AEAP" o "EIOPA": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 2) "ABE" o "EBA": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 3) "AESFEM" o "ESMA": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS" o "ESRB": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) «Autorità di vigilanza degli Stati membri»: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; c-ter) "aderenti" o "iscritti": le persone, diverse dai beneficiari, che hanno aderito a una forma pensionistica complementare; c-quater) "beneficiari": le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche; c-quinquies) "funzione fondamentale": nell'ambito del sistema di governo di una forma pensionistica complementare una capacità interna di svolgere compiti pratici: un sistema di governo comprende, tra le funzioni fondamentali, la funzione di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna e la funzione attuariale; c-sexies) "impresa promotrice": un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualità di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre una forma pensionistica o versa contributi a una forma; c-septies) "potenziali aderenti": le persone che hanno diritto ad aderire a una forma pensionistica complementare; c-octies) "rischi biometrici": rischi relativi a morte, invalidità e longevità; c-nonies) "rischio operativo": il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni; c-decies) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; c-undecies) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui la forma pensionistica è stata registrata o autorizzata e in cui è situata la sua amministrazione principale e, cioè, il luogo in cui sono adottate le principali decisioni strategiche; c-duodecies) "Stato membro ospitante": lo Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari; c-terdecies) "Stato aderente allo Spazio economico europeo": uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; c-quaterdecies) "attività transfrontaliera": l'attività che comporta la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari è disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine; c-quinquiesdecies) "supporto durevole": uno strumento che permetta ai potenziali aderenti, aderenti o beneficiari di conservare le informazioni a loro fornite in modo che possano essere accessibili per la futura consultazione e per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;
- d)"TFR": il trattamento di fine rapporto;
- e)"TUIR": il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.». - Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita: «Art. 2 (Destinatari). - 1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:
- a)i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- b)i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;
- c)i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
- d)i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:
- a)per i soggetti di cui al comma 1, lettere a),
- c)e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;
- b)per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.» - Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita: «Art. 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari). - 1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:
- a)contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- b)accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
- c)regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
- d)le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;
- e)accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
- f)accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
- g)gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere
- a)e b);
- h)i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
- e)e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettere
- a)e c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi sede legale o succursale in Italia, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, operanti mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12;
- i)i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali. 2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. 3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale.». - Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita: «Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). - 1. I fondi pensione sono costituiti:
- a)come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
- b)come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti. 2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere g),
- h)e i), possono essere costituiti altresì nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile. 3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
- a)a h), è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. 4. 5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio. 6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.». - Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita: «Art. 5 (Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza). - 1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive. 1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 nominano un direttore generale, preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente della forma, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Il direttore generale supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Tenuto conto della dimensione, natura, portata e complessità delle attività della forma l'incarico di direttore generale può essere conferito ad uno dei componenti dell'organo di amministrazione in possesso dei prescritti requisiti. 2. Le società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 nominano un responsabile della forma pensionistica. Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della società relativamente ai risultati dell'attività svolta. L'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere in ogni caso conferito ad uno degli amministratori della società ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o di prestazione d'opera continuativa, presso le società istitutrici delle predette forme ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano. 3. Al fine di garantire la maggiore tutela degli aderenti e dei beneficiari, il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nel loro esclusivo interesse, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti. In particolare vigila su:
- a)la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare, anche controllando il rispetto della normativa e delle regole interne della stessa circa i limiti di investimento;
- b)la gestione amministrativa della forma, in particolare controllando la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto della forma pensionistica e del patrimonio della stessa rispetto a quanto afferente alle altre attività della società e la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili riguardanti la forma pensionistica;
- c)le misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e beneficiari;
- d)l'adeguatezza della procedura di gestione dei reclami;
- e)la tempestiva e corretta erogazione delle prestazioni;
- f)le situazioni in conflitto di interesse;
- g)il rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione."; 3-bis. Il responsabile della forma pensionistica comunica tempestivamente all'organo di amministrazione e a quello di controllo della società le irregolarità riscontrate, indicando gli interventi correttivi da adottare. Il responsabile predispone annualmente una relazione circa le procedure di controllo adottate, la sua organizzazione, i risultati dell'attività svolta, le anomalie riscontrate e le iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione è inviata alla COVIP e all'organo di amministrazione e controllo della forma pensionistica, nonché all'organismo di rappresentanza di cui ai commi 5 e 6. 4. (abrogato). 5. Con riferimento ai fondi aperti ad adesione collettiva, la società istitutrice del fondo aperto provvede, nel caso di adesioni collettive che comportino l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, alla costituzione di un organismo di rappresentanza composto da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna delle predette collettività."; 6. L'organismo di rappresentanza svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al fondo e la società che gestisce il fondo pensione aperto e il responsabile. 7. Nei confronti dei componenti dell'organo di amministrazione di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile. 7-bis. L'organo di amministrazione di un fondo pensione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili. 8. Ai componenti dell'organo di controllo di cui al comma 1, si applicano gli articoli 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. L'organo di controllo comunica senza indugio alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del fondo e trasmette alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404, quarto comma, del codice civile si sia manifestato un dissenso in seno all'organo. 9. 10. 11.». - Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita: «Art. 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
- a)a h), gestiscono le risorse mediante:
- a)convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
- b)convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, operanti in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi;
- c)convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, operanti in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi; c-bis.) convenzioni con soggetti autorizzati alla gestione di fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m-ter) ed m-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- d)sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
- e)sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso. 2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente. 3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti. 4. 5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 7. 5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
- a)le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;
- b)i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
- c)le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2014/65/CE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento. 5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti. 5-quater. Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento, predispongono e rendono pubblicamente disponibile un apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonché il modo in cui la politica d'investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento è riesaminato almeno ogni tre anni, nonché in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento ed è messo a disposizione degli aderenti e, se a ciò interessati, dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano. 5-quinquies. I fondi pensione adottano procedure e modalità organizzative adeguate per la valutazione del merito di credito delle entità o degli strumenti finanziari in cui investono, avendo cura di verificare che i criteri prescelti per detta valutazione, definiti nelle proprie politiche di investimento, non facciano esclusivo o meccanico affidamento ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite dall'articolo 1, comma 1, lettera r-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nelle convenzioni di gestione sono indicati i criteri generali di valutazione del rischio di credito ai sensi della presente disposizione. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità dell'attività dei fondi pensione, la COVIP verifica il rispetto di quanto sopra e valuta che l'utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico agli stessi. 6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all'articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. 7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo. 8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
- a)contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;
- b)prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
- c)prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo. 9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. 10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni. 11. 12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse. 13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, prestare garanzie in favore di terzi, né investire le disponibilità di competenza:
- a)in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittent