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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2024, n. 99 - Normattiva

In breve

Questo decreto modifica le norme sull'organizzazione del Ministero della difesa, in particolare per quanto riguarda l'Area tecnico-amministrativa, separando le responsabilità tra il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2024, n. 99 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi

di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2024, n. 99 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. (24G00116) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/2024 (GU n.159 del 09-07-2024) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-7-2024 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 20, 21 e 22; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1-bis; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, successive modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190»; Visti i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, recanti, rispettivamente: «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a),

  1. b)e
  2. d)della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere
  3. c)ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera
  4. e)della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare l'articolo 1, comma 372, che riduce del venti per cento il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa; Visto il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, recante «Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»; Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare: l'articolo 7 che al: comma 2, lettera a), n. 1, punto 1.1), modificando l'articolo 16, comma 1, lettera
  5. e)del decreto legislativo n. 66 del 2010, ha istituito il terzo Ufficio centrale nell'ambito dell'ordinamento del Ministero della difesa; comma 3, stabilisce espressamente che: «Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare nonché a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale così come indicato dalla tabella A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2 annessi al presente decreto.»; l'articolo 7-ter, laddove si stabilisce che «Il Ministero della difesa è autorizzato ad incrementare di venti unità di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale è corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento.»; Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 4, laddove: al comma 1, reca una complessiva riorganizzazione dell'Area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa, attraverso, in particolare, la separazione delle cariche, delle funzioni e delle responsabilità fra il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti; al comma 2, stabilisce che le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024.»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare, il Libro primo, titolo II, capi VI e VII, concernenti, rispettivamente, l'Area tecnico-amministrativa e l'Area tecnico-industriale, nonché il Libro quinto, titolo I, Capo I, articoli 964, 965 e 966, concernenti la definizione e la ripartizione degli organici di livello dirigenziale e non dirigenziale del personale civile della Difesa, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 novembre 2023 - Serie generale - n. 269; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, n. 164, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 17 novembre 2023 - Serie generale - n. 269, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di organizzazione del Ministero della difesa, adottato a mente dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 marzo 2013, n. 72 - Serie generale - concernente la struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare; Visto il decreto del Ministro della difesa 17 gennaio 2024, registrato alla Corte dei conti in data 2 febbraio 2024, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 410, concernente «Modifiche al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 (citato), in materia di soppressione della direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, nonché funzioni, compiti responsabilità e dotazioni organiche della direzione generale dei lavori (GENIODIFE) e dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio (PATRIDIFE)», adottato in attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 2023, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 11 del 20 aprile 2024; Visto il decreto del Ministro della difesa 15 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 4 novembre 2016, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 2082, concernente «Collocazione ordinativa del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia e del Raggruppamento autonomo della difesa»; Visto il decreto del Ministro della difesa 24 settembre 2020, concernente l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale civili della Difesa, articolata in posizioni organizzative e relative fasce retributive, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 2020, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 3106; Vista la nota n. 28561 del 30 maggio 2024, con cui il Ministero della difesa, sulla proposta di riorganizzazione, ha reso l'informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 11 giugno 2024; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2024; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero della difesa 1. Ai fini dell'adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa con le rimodulazioni organizzative, ordinative e funzionali delle strutture di livello dirigenziale generale centrali di vertice dell'area tecnico-amministrativa, recate dagli articoli 7 e 7-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 e 4 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
  6. a)all'articolo 7, comma 1, le parole «e del Segretario generale-direttore nazionale degli armamenti» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti»;
  7. b)all'articolo 13, comma 6, lettera d), le parole «nonché del segretario generale della Difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretario generale della difesa, del Direttore nazionale degli armamenti e»;
  8. c)all'articolo 14: 1) al comma 2, dopo la lettera
  9. c)sono inserite le seguenti: «c-bis) l'Ufficio comunicazione Difesa; c-ter) l'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica;»; 2) al comma 3, dopo le parole «del Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, della Direzione nazionale degli armamenti»; 3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Il Ministro può nominare un Direttore per la politica di difesa con funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare ed industriale. In particolare, il supporto si esplica ai fini dell'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e politica industriale e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nelle sue funzioni, il Direttore per la politica di difesa si raccorda con lo Stato maggiore della difesa, con la Direzione nazionale degli armamenti e con gli altri elementi di organizzazione dell'Amministrazione della difesa con competenza nelle materie di interesse. Il Direttore per la politica di difesa è scelto tra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore, o tra i dirigenti civili del ruolo dei dirigenti del Ministero, o appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra esperti in possesso di una preparazione altamente qualificata nel settore. Il Direttore per la politica di difesa, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale, d'intesa con il Capo di Gabinetto, di un'apposita struttura nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto e risponde direttamente al Ministro.»;
  10. d)all'articolo 15: 1) al comma 2, le parole «cura le attività concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori dell'informazione e della comunicazione mediatica; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attività di pubblica informazione e comunicazione dell'amministrazione della difesa, anche in collaborazione con gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso gli Stati maggiori della difesa e presso il Segretariato generale;» sono soppresse; 2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. L'Ufficio comunicazione Difesa cura, sulla base delle direttive del Ministro, le attività concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori della pubblica informazione e comunicazione; definisce, emana e coordina la comunicazione strategica della Difesa verificandone gli effetti in base agli obiettivi prefissati; con il supporto degli altri organi dell'Amministrazione della difesa, svolge attività di analisi dei media e dei social-media valutandone eventuali rischi per il Sistema di difesa nazionale promuovendo il processo delle lezioni identificate e delle lezioni apprese; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attività di pubblica informazione e comunicazione dell'Amministrazione della difesa. Gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti dipendono funzionalmente dall'Ufficio comunicazione Difesa. 3-ter. L'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica, sulla base delle direttive del Ministro, svolge attività di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive relative alla ricerca scientifica nei campi della sicurezza strategica e dell'innovazione tecnologica e per le attività di analisi predittiva nei campi della competizione militare e della resilienza del Sistema di Difesa nazionale. Coadiuva il Ministro nella stesura e aggiornamento dei contributi del Dicastero alla strategia di sicurezza nazionale, raccordandosi con i competenti organi dell'Amministrazione della difesa in materia di analisi dei rischi connessi alla sicurezza nazionale. L'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica si raccorda con l'Ufficio generale innovazione Difesa costituito presso lo Stato maggiore della Difesa e con il Centro alti studi difesa, ai quali fornisce le direttive e le priorità del Ministro.»;
  11. e)all'articolo 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa è nominato fra i dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dal Ministro fra i generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente. 2-ter. Il Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica è nominato fra i dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dal Ministro fra i generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.»;
  12. f)all'articolo 17: 1) comma 1, la cifra «145» è sostituita dalla seguente: «136»; 2) comma 4, le parole «e del Consigliere giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «, del Consigliere giuridico e del Direttore per la politica di difesa»; 3) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. La posizione del Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa fornisce, ai sensi dell'articolo 693, comma 1, lettera d), elementi di informazione che concorrono alla redazione dei modelli dei documenti caratteristici dei responsabili degli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti. 4-ter. La posizione del Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3.»;
  13. g)all'articolo 19, comma 3, dopo le parole «al Consigliere giuridico,» sono inserite le seguenti: «al Direttore per la politica di difesa,»;
  14. h)all'articolo 23, comma 2, lettera e), le parole «e Direttore» sono sostituite dalle seguenti: «, di Direttore»;
  15. i)all'articolo 24: 1) al comma 1, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»; 2) al comma 2: 2.1) le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»; 2.2) la parola «amministrativa» è sostituita dalla seguente: «operativa»; 3) al comma 3, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore» e le parole «ad uno dei Vice segretari generali della difesa» sono sostituite dalle seguenti «al Sottocapo di stato maggiore della difesa, ovvero ad altra dipendente autorità centrale dell'area tecnico-operativa»; 4) al comma 5: 4.1) le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»; 4.2) le parole «Capo di stato maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario generale»;
  16. l)all'articolo 25: 1) al comma 1: 1.1) le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»; 1.2) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Il presidente, anche avvalendosi del vicepresidente, assicura il coordinamento degli organi del Circolo e sovrintende, per conto del consiglio di amministrazione, che tiene costantemente informato, all'attività del Circolo.»; 2) al comma 2, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»; 3) al comma 4, lettera d), le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»; 4) al comma 6, primo periodo, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi»; 5) al comma 7, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»; 6) al comma 8: 6.1) alla lettera c), dopo la parola «Circolo» sono inserite le seguenti: «, nonché le norme recanti istruzioni tecniche per l'attuazione del presente capo»; 6.2) alla lettera e), dopo la parola: «ordine» sono inserite le seguenti: «alle attività del Circolo e»; 7) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Esse sono portate a conoscenza del Capo di stato maggiore della difesa e del Gabinetto del Ministro della difesa.»; 8) dopo il comma 9, è inserito il seguente: «9-bis. Ai fini del comma 8, i consiglieri possono accedere, anche individualmente e d'intesa con il direttore, agli atti riguardanti la gestione ordinaria.»; 9) al comma 10: 9.1) le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»; 9.2) le parole «Capo di stato maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario generale»; 10) al comma 11, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le risultanze delle verifiche, dei controlli e ispezioni, nonché degli accertamenti, sono portate a conoscenza del Capo di stato maggiore della difesa, del Gabinetto del Ministro della Difesa e del consiglio di amministrazione.»; 11) dopo il comma 13, è aggiunto, infine, il seguente: «13-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell'articolo 21 esercita nei confronti del Circolo, il controllo strategico, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.»;
  17. m)all'articolo 26, comma 3, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;
  18. n)all'articolo 27, comma 4, le parole «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale»;
  19. o)all'articolo 28, comma 2, le parole «del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato maggiore»;
  20. p)all'articolo 31, comma 1, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;
  21. q)all'articolo 33, comma 3, dopo le parole «capo del servizio amministrativo,», sono inserite le seguenti: «previa deliberazione del consiglio di amministrazione,»;
  22. r)all'articolo 37, comma 3, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;
  23. s)all'articolo 84: 1) al comma 1, dopo le parole «capo reparto da lui delegato,» sono inserite le seguenti: «dal Vice direttore nazionale degli armamenti,»; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I componenti del Comitato indicati al comma 1, sono nominati con decreto del Ministro della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di Segretario generale della difesa il Comitato è presieduto dal Vice segretario generale. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del Segretario generale della difesa.»;
  24. t)all'articolo 88-bis, comma 1, lettera b), le parole «attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento» sono sostituite dalle seguenti «attività connesse all'innovazione, alla ricerca tecnologica, allo sviluppo e all'approvvigionamento»;
  25. u)all'articolo 89, al comma 1: 1) alla lettera
  26. e)le parole «e al Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti,»; 2) alla lettera
  27. g)le parole «e al Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti,»; 3) alla lettera
  28. l)le parole «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»; 4) alla lettera o): 4.1) all'alinea, le parole «e il Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti»; 4.2) al numero 4), le parole «e al Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti,»; 5) alla lettera
  29. t)5.1) al numero 1), dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, del Direttore nazionale degli armamenti»; 5.2) al numero 4), dopo le parole «Segretario generale della difesa e» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti, per quanto di competenza,»; 5.3) al numero 6), dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite, infine, le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti, per la parte di competenza»; 6) la lettera
  30. bb)è sostituita dalla seguente: «
  31. bb)sviluppa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le attività di pubblica informazione e comunicazione destinate alla promozione del reclutamento nelle Forze armate. Cura le relazioni pubbliche dello Stato maggiore della difesa e coordina, nel loro complesso, quelle delegate ovvero di specifica competenza dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Emana le direttive in materia di documentazione storica;»
  32. v)all'articolo 91, comma 1, le parole «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
  33. z)all'articolo 92, comma 1, le parole: «, appartenente a Forza armata diversa da quella del Capo di stato maggiore della difesa» sono soppresse;
  34. aa)all'articolo 95, comma 1, lettera b), le parole «di cui all'articolo 106, comma 1, e 113, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 105-bis, comma 1, e 113, comma 2,» e le parole «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti, per le direzioni dipendenti»;
  35. bb)al Libro Primo, Titolo II, Capo VI, la Sezione I è sostituita dalla seguente: «Sezione I - Direttore nazionale degli armamenti Art. 103 (Attribuzioni in campo nazionale del Direttore nazionale degli armamenti). - 1. Il Direttore nazionale degli armamenti:
  36. a)emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione impartiti dal Ministro della difesa riguardanti le aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa, per la parte di competenza, ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;
  37. b)riceve dal Capo di stato maggiore della difesa direttive tecnico-operative con riferimento alle attività di studio e sperimentazione, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma;
  38. c)predispone, ai sensi dell'articolo 41 del codice, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale relative all'area industriale di interesse della difesa e alle attività di studio e sperimentazione;
  39. d)supporta l'Autorità politica nell'ambito delle attività parlamentari nelle materie di competenza;
  40. e)dirige, controlla e coordina le attività delle articolazioni di livello dirigenziale generale dipendenti;
  41. f)provvede, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di competenza;
  42. g)provvede all'impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento delle aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, per la parte di competenza, compresi quelli destinati alla cooperazione e agli accordi internazionali conseguenti all'applicazione di memorandum, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi tra gli enti e reparti dipendenti, compresi quelli di cui all'articolo 144;
  43. h)sulla base degli indirizzi del Ministro della difesa e delle direttive tecnico-operative del Capo di stato maggiore della difesa: 1) propone le azioni necessarie per armonizzare gli obiettivi della Difesa con la politica economico-industriale e tecnico-scientifica nazionale negli ambiti afferenti all'industria e alla tecnologia, all'innovazione, alla ricerca tecnologica, alla sperimentazione, allo sviluppo, alla produzione e agli approvvigionamenti di competenza; 2) è responsabile dei sistemi di sicurezza degli organismi interforze dipendenti;
  44. i)ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti delle aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, per la parte di competenza;
  45. l)propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, per il tramite del Segretario generale che esprime il parere di competenza, le linee generali dell'ordinamento e gli organici degli organismi dipendenti, nei limiti delle dotazioni complessive nonché la ripartizione delle risorse di personale civile da assegnare agli stessi;
  46. m)fornisce le indicazioni di competenza al Segretario generale della difesa per gli incarichi di direzione delle articolazioni dipendenti di livello dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili;
  47. n)individua e promuove in campo nazionale e internazionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore della difesa, i programmi di ricerca tecnologica per lo sviluppo dei programmi di armamento;
  48. o)indirizza, controlla e coordina i programmi di sviluppo e le attività contrattuali di competenza dei dipendenti reparti e direzioni, nelle materie dell'approvvigionamento, dell'alienazione e della cessione dei materiali di armamento, per quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi;
  49. p)segue le attività promozionali, in Italia e all'estero, dell'industria d'interesse della difesa, sulla base degli indirizzi e priorità indicati dal Ministro della difesa e fornisce, per la parte di competenza, i propri contributi ai fini del relativo coordinamento;
  50. q)assicura la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni dipendenti. Art. 104 (Attribuzioni in campo internazionale del Direttore nazionale degli armamenti). - 1. Il Direttore nazionale degli armamenti:
  51. a)partecipa agli alti consessi internazionali nel quadro della realizzazione di accordi multinazionali relativi alla sperimentazione e allo sviluppo, rappresentando, su indicazione del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale nel campo delle attività tecnico-scientifiche ai fini della difesa;
  52. b)esercita il controllo sull'attuazione dei memorandum d'intesa e degli accordi di assistenza tecnica e logistica tra le Forze armate nazionali e quelle estere, per gli aspetti tecnici e finanziari;
  53. c)è responsabile della politica degli armamenti relativamente alla produzione di materiali per la difesa e a tal fine predispone gli elementi consultivi tecnico-industriali per il Ministro;
  54. d)segue e coordina tutti i programmi di acquisizione all'estero, o che comunque comportano spese all'estero, nonché tutti gli accordi di coproduzione o di reciproco interesse con uno o più paesi;
  55. e)segue le commesse estere affidate all'industria nazionale, allo scopo di trattare con visione unitaria e interforze tutti i problemi connessi alla partecipazione dell'industria nazionale ai programmi di coproduzione internazionale per la difesa. Art. 105 (Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Direttore nazionale degli armamenti). - 1. Il Direttore nazionale degli armamenti:
  56. a)cura e gestisce, in coordinamento con il Capo di stato maggiore della difesa, la documentazione tecnico-scientifica della difesa, mantiene i contatti con i vari centri di documentazione nazionali e internazionali e individua, unitamente ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la documentazione tecnico-scientifica di pertinenza;
  57. b)dirige, indirizza e controlla le attività connesse all'innovazione, alla ricerca tecnologica, alla ricerca scientifica e allo sviluppo, alla produzione e all'approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi approvati.»;
  58. cc)dopo l'articolo 105 sono inserite le seguenti Sezioni: «Sezione I-bis - Direzione nazionale degli armamenti» Art. 105-bis (Ordinamento della Direzione nazionale degli armamenti). - 1. La Direzione nazionale degli armamenti, composta da sette strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinata:
  59. a)Ufficio generale del Direttore nazionale degli armamenti, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Direttore nazionale degli armamenti, coordinamento generale delle attività della Direzione nazionale degli armamenti, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione; attività amministrative connesse alla formazione, stato giuridico e avanzamento del personale delle articolazioni dipendenti della Direzione nazionale degli armamenti;
  60. b)Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica relative al centro di responsabilità amministrativa della Direzione nazionale degli armamenti;
  61. c)I Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni o da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera a), del Codice; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti alla cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale, controllo delle compensazioni industriali; registro nazionale delle imprese;
  62. d)II Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni o da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica di acquisizione, attinente alle attività di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici; infrastrutture; armonizzazione procedurale e standardizzazione degli aspetti tecnici connessi alle metodologie contrattuali di settore, sentito il II Reparto del Segretariato generale della difesa;
  63. e)III Reparto - Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui sistemi informatici e telematici, attività destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresì gli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale, standardizzazione dei materiali e assicurazione di qualità, normazione tecnica; statistica; gestione dell'attività degli enti dell'area tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia industrie difesa;
  64. f)Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma più complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonché alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
  65. g)Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
  66. h)Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
  67. i)Direzione armamenti aeronautici e aeronavigabilità (ARMAEREO). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonché per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. 2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere f), g),
  68. h)e i), dipendono uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo. 3. Alle direzioni, ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Direttore nazionale degli armamenti e il Vice direttore nazionale degli armamenti di cui si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento delle aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, per la parte di competenza, con particolare riferimento al procurement degli armamenti. Alle medesime direzioni, reparti e uffici è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonché personale civile. 4. I direttori del I e II Reparto, se militari, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa; se civili, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra gli ufficiali con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate. 5. Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati alla Direzione nazionale degli armamenti, ivi inclusi quelli di cui al comma 2, sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113. Sezione I-ter - Segretario generale della difesa Art. 105-ter (Attribuzioni del Segretario generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della difesa:
  69. a)emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione impartiti dal Ministro della difesa, riguardanti l'area tecnico-amministrativa della difesa per la parte di competenza, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;
  70. b)emana direttive applicative per gli affari giuridici, economici, disciplinari e sociali del personale militare e civile della Difesa, supporta l'Autorità politica nell'ambito delle attività parlamentari nelle materie di competenza, segue le problematiche sindacali del personale civile, compresa la contrattazione decentrata, e militare, fatte salve le competenze dello Stato maggiore della difesa;
  71. c)indirizza, controlla e coordina le attività delle direzioni generali di cui all'articolo 113, comprese le relative attività contrattuali per quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi;
  72. d)provvede all'impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della difesa per la parte di propria competenza, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi tra gli enti e reparti dipendenti;
  73. e)ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti dell'area tecnico-amministrativa per la parte di competenza;
  74. f)propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, le linee generali dell'ordinamento degli organismi dipendenti, gli organici e la relativa ripartizione nei limiti delle dotazioni complessive;
  75. g)inoltra al Ministro della difesa le linee generali dell'ordinamento degli organismi dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti, gli organici e la relativa ripartizione nei limiti delle dotazioni complessive della Direzione nazionale degli armamenti;
  76. h)fornisce indicazioni di competenza al Ministro della difesa per gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili, sulla base delle indicazioni del Direttore nazionale degli armamenti, limitatamente a quelli collocati alle sue dipendenze;
  77. i)propone al Ministro della difesa su indicazione del direttore generale per il personale civile, i dirigenti civili da assegnare alle direzioni generali e agli organismi dell'area tecnico-amministrativa della difesa per la parte di competenza. La proposta di conferimento incarico per i dirigenti civili ha luogo d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, con il Direttore nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico industriale della difesa per la parte di competenza e con i Capi di stato maggiore di Forza armata per gli enti di Forza armata di cui all'articolo 49 del codice;
  78. l)emana, nelle aree di competenza, sulla base delle disposizioni del Capo di stato maggiore della difesa, le direttive riguardanti la definizione delle attività connesse alla militarizzazione e mobilitazione civile;
  79. m)emana direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attività negli ambienti di lavoro della difesa, nel rispetto e in attuazione della vigente normativa di settore;
  80. n)assicura il coordinamento del contenzioso dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale, ferma restando la gestione del contenzioso attribuita alla competenza delle direzioni generali e delle direzioni di cui all'articolo 105-bis, comma 1, della Direzione nazionale degli armamenti.»;
  81. dd)l'articolo 106 è sostituito dal seguente: «Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale della difesa). - 1. Il Segretariato generale della difesa, composto da tre strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinato:
  82. a)Ufficio generale del Segretario generale, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attività del Segretariato generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione;
  83. b)Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica relative al centro di responsabilità amministrativa del Segretariato generale della difesa;
  84. c)I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa nonché di impiego del relativo personale; supporto alla Direzione nazionale degli armamenti per l'elaborazione delle linee generali dell'ordinamento e degli organici degli organismi dipendenti, nonché della ripartizione delle risorse di personale civile da assegnare agli stessi; politiche di reclutamento, formazione, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e affari giuridici del personale militare e civile del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti; sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa; contenzioso in materia di personale militare e civile non assegnato alle relative direzioni generali; antinfortunistica e prevenzione;
  85. d)II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, o da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo e monitoraggio dei flussi della spesa, nonché emanazione di direttive in materia di attività amministrativa; coordinamento generale per quanto riguarda le problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di normative in materia contrattuale; aspetti giuridici connessi al controllo delle esportazioni e degli investimenti diretti esteri in entrata e in uscita; coordinamento degli aspetti giuridici connessi alla stipula e all'attuazione degli accordi internazionali e dei memorandum di intesa di competenza del Segretariato generale della difesa, delle Direzioni generali e della Direzione nazionale degli armamenti. Il reparto cura i rapporti con la Corte dei conti e con l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per i provvedimenti di competenza delle strutture di cui al presente articolo e all'articolo 113, sulla base di relazioni tecniche all'uopo predisposte dai competenti elementi di organizzazione interessati;
  86. e)III Reparto - Contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, coordina il contenzioso dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e cura, sulla base di relazioni di carattere tecnico predisposte dalle strutture interessate, l'attività consultiva, il contenzioso, le transazioni, ivi compresi gli accordi bonari e le procedure arbitrali, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia, afferenti alle competenze delle strutture di cui al presente articolo e all'art. 113, con esclusione di quelle relative al personale; liquida i danni alle proprietà private; tratta l'infortunistica ordinaria e quella relativa ad attività regolate da accordi o convenzioni internazionali. 2. Ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e il Vice segretario generale di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa, per la parte di competenza. Ai medesimi reparti e uffici è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonché personale civile. 3. I direttori del I e II Reparto, se militari, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa; se civili, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra gli ufficiali con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate. 4. Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati al Segretariato generale della difesa sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113.»;
  87. ee)l'articolo 107 è abrogato;
  88. ff)l'articolo 108 è sostituito dal seguente: «Art. 108 (Incompatibilità con le cariche di direttore centrale e di direttore generale). - 1. Le cariche di direttore centrale e di direttore generale, sono incompatibili con l'esplicazione delle funzioni di capo di uno dei Corpi tecnico-logistici delle Forze armate. 2. Se il capo di uno dei Corpi tecnico-logistici delle Forze armate è titolare di una delle cariche di cui al comma 1, fatta salva la partecipazione alle commissioni di avanzamento, ove prevista dal codice, le funzioni di capo del Corpo sono assegnate ad altro ufficiale generale o ammiraglio dello stesso Corpo impiegato in ente della Forza armata di appartenenza.»;
  89. gg)all'articolo 109: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «L'Ufficio amministrazioni speciali»; 2) al comma 1, le parole «Il Raggruppamento autonomo della difesa e l'Ufficio amministrazioni speciali sono» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio amministrazioni speciali è» e le parole «di un» sono sostituite dalla seguente: «del»;
  90. hh)all'articolo 110, comma 1, le parole «si avvale il Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono il Direttore nazionale degli armamenti e il Segretario generale», e le parole «di cui agli articoli 103, 104 e 105» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 103, 104, 105 e 105-ter»;
  91. ii)all'articolo 111, comma 1: 1) la lettera
  92. g)è sostituita dalla seguente: «
  93. g)provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della Difesa;»; 2) dopo la lettera
  94. g)è inserita, infine, la seguente: «g-bis) monitora l'andamento della spesa e provvede all'analisi e alla valutazione della stessa.»;
  95. ll)all'articolo 113, comma 4, dopo le parole «nell'ambito del Segretariato generale,» sono inserite le seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti,»;
  96. mm)all'articolo 123, comma 3, le parole «Segretario generale della difesa -» sono soppresse;
  97. nn)all'articolo 127, comma 1, le parole «Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale degli armamenti»;
  98. oo)all'articolo 134, comma 1, le parole «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
  99. pp)alla rubrica della sezione II, del capo VII, del titolo II del Libro primo, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
  100. qq)all'articolo 144: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Enti dipendenti dal Direttore nazionale degli armamenti»; 2) ai commi 1 e 2, le parole «Segretario generale della difesa», ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
  101. rr)all'articolo 246, comma 6, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;
  102. ss)all'articolo 251, comma 2, dopo le parole «d'intesa con» sono inserite le seguenti: «lo Stato maggiore della difesa,» e dopo le parole «Forza armata,» sono inserite le seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti,»;
  103. tt)all'articolo 252: 1) al comma 1, le parole «e del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti»; 2) al comma 4 le parole «ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lettera s)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 105-ter, comma 1, lettera m)»;
  104. uu)all'articolo 253, comma 5, dopo le parole «nonché il Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;
  105. vv)all'articolo 257, comma 4, dopo le parole «il Segretariato generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti,»;
  106. zz)all'articolo 258, comma 1, le parole «e dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dal Segretariato generale della difesa e dalla Direzione nazionale degli armamenti»; aaa) all'articolo 261, comma 1, la parola «sentito» è sostituita dalle seguenti: «sentiti la Direzione nazionale degli armamenti per gli aspetti di competenza e»; bbb) all'articolo 262, comma 2, la lettera
  107. b)è sostituita dalla seguente: «
  108. b)predispongono i decreti di nomina del personale dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma del Segretario generale o del Direttore nazionale degli armamenti, per quanto attiene ai servizi istituiti nell'ambito delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, ovvero del Capo di stato maggiore della difesa o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, per i servizi istituiti nell'ambito dell'area tecnico-operativa;»; ccc) all'articolo 263, comma 2, alla lettera f), dopo le parole «d'intesa con» sono inserite le seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti,» e le parole «e gli Stati maggiori» sono sostituite dalle seguenti: «, gli Stati maggiori»; ddd) all'articolo 312: 1) al comma 1, le parole «e il Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti»; 2) al comma 2, le parole «alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis»; 3) al comma 3, le parole «La Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio»; eee) all'articolo 323, comma 1, lettera b), le parole «e il Segretariato generale della difesa», sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti»; fff) all'articolo 343: 1) al comma 1, le parole «e il Segretariato generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico industriale,»; 2) al comma 2: 2.1) lettera a), numero 1), le parole «e dal Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretariato generale e della Direzione nazionale degli armamenti»; 2.2) alla lettera b), numero 1), le parole «o dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «o dal Segretariato generale della difesa o dalla Direzione nazionale degli armamenti»; 2.3) alla lettera c), numero 1), la partizione 1.3) è sostituita dalla seguente: «1.3) dal Segretariato generale della difesa o dalla Direzione nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. Le variazioni di cui ai numeri 1.2 e 1.3 devono pervenire allo Stato maggiore della difesa per le valutazioni e l'eventuale approvazione.»; ggg) all'articolo 360, comma 4, le parole «dalla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis»; hhh) all'articolo 403: 1) comma 2, le parole «alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio» e le parole «denominata «Direzione»» sono sostituite dalle seguenti: «denominato «Ufficio centrale»»; 2) al comma 3, le parole «la Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio centrale» e le parole «La Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale»; 3) al comma 4, le parole «dalla Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio centrale»; 4) al comma 5, le parole «La Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale»; 5) al comma 7, le parole «la Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio centrale»; iii) agli articoli 404, commi 5, 7 e 21 e 405, commi 1, 7, 8, 10 e 12, ovunque ricorrano, le parole «La Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale»; le parole «dalla Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio centrale» e le parole «alla Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale»; lll) all'articolo 405, comma 2, le parole «Segretariato generale della difesa/DNA» sono sostituite dalle seguenti: «Segretariato generale della difesa e alla Direzione nazionale degli armamenti»; mmm) all'articolo 431: 1) al comma 1, le parole «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis»; 2) comma 2, le parole «del direttore della direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio»; nnn) all'articolo 448, comma 1, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, dal Direttore nazionale degli armamenti»; ooo) all'articolo 463, comma 1: 1) lettera b), dopo le parole «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, la Direzione nazionale degli armamenti»; 2) lettera c), dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, il Direttore nazionale degli armamenti»; ppp) all'articolo 465, comma 6, dopo le parole «Segretario generale» sono inserite le seguenti: «, dal Direttore nazionale degli armamenti»; qqq) all'articolo 538: 1) comma 1, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, il Direttore nazionale degli armamenti»; 2) comma 2, le parole «dai competenti uffici del Segretariato generale della difesa, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dei comandi territoriali e dei comandi di grandi unità autonome,» sono sostituite dalle: «dalla Direzione di amministrazione generale della difesa, dalle Direzioni di amministrazione delle Forze armate, dalla Direzione di amministrazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, »; rrr) all'articolo 540: 1) comma 1, dopo le parole «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, alla Direzione nazionale degli armamenti»; 2) comma 2, dopo le parole «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, alla Direzione nazionale degli armamenti»; sss) all'articolo 543, comma 1, lettera
  109. a)dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e al Direttore nazionale degli armamenti»; ttt) all'articolo 555, comma 1, lettera b), dopo le parole «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e alla Direzione nazionale degli armamenti»; uuu) all'articolo 556: 1) comma 1, dopo la lettera
  110. b)è inserita la seguente: «b-bis) il Direttore nazionale degli armamenti, quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito della Direzione nazionale degli armamenti;»; 2) comma 2, le parole «e del Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti»; vvv) all'articolo 557, comma 3, le parole «o al Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, al Segretariato generale della difesa o alla Direzione nazionale degli armamenti»; zzz) all'articolo 558, comma 1: 1) dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»; 2) dopo le parole: «per l'area tecnico-industriale» sono inserite le seguenti: «di rispettiva competenza»; aaaa) all'articolo 560: 1) comma 1, dopo le parole «al Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, alla Direzione nazionale degli armamenti»; 2) comma 2, dopo le parole: «Segretariato generale» sono inserite le seguenti: «, la Direzione nazionale degli armamenti»; 3) comma 3, le parole «o del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretariato generale della difesa o della Direzione nazionale degli armamenti,»; bbbb) all'articolo 561, comma 1, dopo le parole «il Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, il Direttore nazionale degli armamenti»; cccc) all'articolo 564, comma 2, le parole «o del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretariato generale della difesa o della Direzione nazionale degli armamenti,»; dddd) all'articolo 573, comma 2, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «o del Direttore nazionale degli armamenti, in relazione agli aspetti di rispettiva competenza»; eeee) all'articolo 617, comma 1, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»; ffff) all'articolo 699: 1) comma 3: 1.1) le parole «e il Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti»; 1.2) dopo le parole «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «o la Direzione nazionale degli armamenti»; 2) comma 10, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «o del Direttore nazionale degli armamenti»; gggg) all'articolo 1024, comma 1: 1) alla lettera
  111. f)le parole «e Direttore nazionale degli armamenti» sono soppresse; 2) dopo la lettera
  112. f)è inserita la seguente: «f-bis) Direttore nazionale, il Direttore nazionale degli armamenti;»; 3) alla lettera
  113. g)dopo le parole «il Segretariato generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti,»; hhhh) all'articolo 1038: 1) alla rubrica e al comma 1, le parole «e del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti»; 2) al comma 3, dopo le parole «del Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e della Direzione nazionale degli armamenti»; iiii) all'articolo 1044: 1) alla rubrica le parole «e delle direzioni del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «, delle articolazioni del Segretariato generale, delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti e degli Uffici centrali»; 2) al comma 1, alinea, le parole «, del commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra,» sono sostituite dalle seguenti: «, delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti, degli Uffici centrali e dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa,»; 3) al comma 5, le parole «della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio»; llll) all'articolo 1051, al comma 3, le parole «il Segretario generale verifica» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretario generale, d'intesa con il Direttore nazionale degli armamenti per la parte di competenza, verifica». N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
  114. a)l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
  115. b)l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
  116. c)le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
  117. d)l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
  118. a)riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
  119. b)individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
  120. c)previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
  121. d)indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche;
  122. e)previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riportano gli articoli 20,21 e 22 del decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: «Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa. 2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti di cui all'articolo 15 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». «Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale. 2. L'articolazione del Ministero è definita dall'articolo 16 del codice dell'ordinamento militare.». «Art. 22 (Agenzia Industrie Difesa). - 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa sono definiti dall'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106. - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112: «Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale). - 1. Omissis. 1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.». - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254. - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «Codice dell'ordinamento militare», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106. - La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265. - La legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante: «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2013, n. 13. - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. - Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante: «Disposizioni in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. - I decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, recanti, rispettivamente: «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a),
  123. b)e
  124. d)della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere
  125. c)ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera
  126. e)della legge 31 dicembre 2012, n. 244», sono pubblicati nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2014, n. 34. - Si riporta il comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300: «372. Il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa è ridotto del 20 per cento. Con regolamento si provvede alle consequenziali modificazioni della disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.». - Il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, recante «Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2016, n. 126. - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143. - Il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2020, n. 29. - La legge 5 agosto 2022, n. 119, recante: «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2022, n. 189. - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, lettera
  127. a)n. 1, punto 1.1), 3; articolo 7-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95: «Art. 7 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa). - 1. Omissis. 2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
  128. a)all'articolo 16: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera e), le parole: "due uffici centrali" sono sostituite dalle seguenti: "tre uffici centrali"; 1.2) alla lettera g), le parole: "Commissariato generale per le onoranze ai Caduti" sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa"; 2) al comma 2, dopo le parole: "l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del libro secondo, dal capo II del titolo III del libro terzo e dal regolamento";
  129. b)-
  130. i)Omissis. 3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare nonché a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale così come indicato dalla tabella A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2 annessi al presente decreto.». «Art. 7-ter (Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa). - 1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad incrementare di venti unità di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale è corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 177.840 per l'anno 2023 e a euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». - Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2023, n. 144: «Art. 4 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa). - 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
  131. a)al libro primo, titolo III, capo II: 1) all'articolo 16, comma 2, le parole: "articolata in" sono sostituite dalle seguenti: "articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle" e le parole: "e gli uffici centrali sono disciplinati" sono sostituite dalle seguenti: "e negli uffici centrali, è disciplinata";
  132. b)al libro primo, titolo III, capo III: 1) all'articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate;"; 2) all'articolo 28: 2.1) al comma 1, dopo le parole: "il Segretario generale della difesa," sono inserite le seguenti: "il Direttore nazionale degli armamenti,"; 2.2) al comma 2, dopo le parole: "limitatamente ai compiti militari dell'Arma," sono inserite le seguenti: "per il Direttore nazionale degli armamenti"; 3) all'articolo 33, comma 1, lettera b), le parole: "e direzioni del Segretariato generale" sono sostituite dalle seguenti: "coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti";
  133. c)al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I: 1) la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: "Direttore nazionale degli armamenti"; 2) l'articolo 40 è sostituito dal seguente: "Art. 40 (Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti). - 1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa. 2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti. 3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento."; 3) all'articolo 41: 3.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti"; 3.2) al comma 1: 3.2.1) all'alinea, le parole: "Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti"; 3.2.2) alla lettera b), le parole: "e tecnico-amministrativa della Difesa" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma"; 3.2.3) la lettera
  134. c)è abrogata; 3.2.4) alla lettera d), le parole: "nell'area tecnico-amministrativa e" sono soppresse e le parole: "Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti"; 3.3) al comma 2, le parole: "Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti"; 4) all'articolo 42: 4.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti"; 4.2) al comma 1: 4.2.1) all'alinea, le parole: "Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti"; 4.2.2) alla lettera a), dopo le parole: "i direttori generali del Ministero" sono inserite le seguenti: "facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti"; 4.2.3) la lettera
  135. b)è sostituita dalla seguente: "
  136. b)si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;"; 4.2.4) alla lettera
  137. c)le parole: "del Segretariato generale della difesa, disciplinato", sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata";
  138. d)al libro primo, titolo III, capo IV, sezione II: 1) la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: "Direzione nazionale degli armamenti"; 2) all'articolo 43: 2.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Competenze della Direzione nazionale degli armamenti"; 2.2) al comma 1, le parole: "il Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione nazionale degli armamenti" e le parole: "la ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "l'innovazione e la ricerca tecnologica"; 2.3) al comma 2, le parole: "del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione nazionale degli armamenti" e le parole: "dall'articolo 106 del" sono sostituite dalla seguente: "dal"; 3) all'articolo 44, comma 1, le parole: "il Segretariato generale della Difesa" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione nazionale degli armamenti";
  139. e)al libro primo, titolo III, capo IV, dopo la sezione II è inserita la seguente: "Sezione II-bis Segretario generale della difesa Art. 44-bis (Configurazione della carica di Segretario generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa. 2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale. 3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento. Art. 44-ter (Organi di supporto del Segretario generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:
  140. a)di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  141. b)del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento.";
  142. f)al libro primo, titolo III, capo V: 1) all'articolo 47: 1.1) al comma 1, lettera b), le parole: "dal Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione nazionale degli armamenti"; 1.2) al comma 3, le parole: "dal Segretariato generale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione nazionale degli armamenti"; 2) all'articolo 50, comma 1, le parole: ", nominato con decreto del Ministro della difesa," sono soppresse;
  143. g)al libro primo, titolo III, capo VI: 1) all'articolo 54, comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: "Segretario generale della difesa" sono inserite le seguenti: "e il Direttore nazionale degli armamenti"; 2) all'articolo 57, comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: "Segretario generale della difesa" sono inserite le seguenti: "e il Direttore nazionale degli armamenti";
  144. h)al libro secondo: 1) all'articolo 282, comma 3, lettera
  145. a)le parole: "Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti"; 2) all'articolo 306: 2.1) al comma 4, le parole: "la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficio centrale competente"; 2.2) al comma 5-bis, le parole: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio centrale competente"; 3) all'articolo 307, comma 10, le parole: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio centrale competente"; 4) all'articolo 324, comma 10, le parole: "alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficio centrale competente"; 5) all'articolo 357, comma 1, le parole: "segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "direttore dell'Ufficio centrale competente";
  146. i)al libro terzo: 1) all'articolo 553, comma 1, dopo le parole: "Segretariato generale della difesa" sono inserite le seguenti: "e alla Direzione nazionale degli armamenti";
  147. l)al libro quarto: 1) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: "e, per quanto di interesse," sono inserite le seguenti: "il Direttore nazionale degli armamenti e"; 2) all'articolo 833-bis, comma 2, le parole: "della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente"; 3) all'articolo 909, comma 2, lettera c), dopo le parole: "Segretario generale" sono inserite le seguenti: "e il Direttore nazionale degli armamenti"; 4) all'articolo 1041: 4.1) al comma 1, le parole: "partecipa, quale componente," sono sostituite dalle seguenti: "e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti,"; 4.2) al comma 2: 4.2.1) all'alinea, le parole: "Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa," sono sostituite dalle seguenti: "Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,"; 4.2.2) alla lettera a), le parole: "il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa," sono sostituite dalle seguenti: "il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,"; 5) all'articolo 1094: 5.1) al comma 2-bis, le parole: "e Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: ", Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti"; 5.2) al comma 3, le parole: "e il Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: ", il Segretario generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti"; 6) all'articolo 1378, comma 1, la lettera
  148. c)è sostituita dalla seguente: "
  149. c)al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale;"; 7) all'articolo 1380, comma 3, lettera d), dopo le parole: "Segretario generale," sono inserite le seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti,"; 8) all'articolo 1473, comma 1: 8.1) dopo la lettera e), è inserita la seguente: "e-bis) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti;"; 8.2) alla lettera f), le parole: "ed e)" sono sostituite dalle seguenti: ",
  150. e)ed e-bis)";
  151. m)al libro nono: 1) all'articolo 2186, comma 2, dopo le parole: "del Segretariato generale della difesa," sono inserite le seguenti: "della Direzione nazionale degli armamenti,"; 2) all'articolo 2190, comma 2, le parole: "dal Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione nazionale degli armamenti"; 3) all'articolo 2259-ter: 3.1) al comma 2, le parole: "per l'area" sono sostituite dalle seguenti: "e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree"; 3.2) al comma 3, dopo le parole: "del Segretario generale della difesa," sono inserite le seguenti: "del Direttore nazionale degli armamenti,". 2. Le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024. 2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione di cui al presente articolo, il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni. 3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - Si riportano le rubriche dei Libri: Primo, Titolo II, capi VI e VII e Libro Quinto, Titolo I, Capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95: «Libro Primo ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI Titolo II Amministrazione della difesa Capo VI Area tecnico amministrativa Capo VII Area tecnico industriale Libro quinto PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE Titolo I Personale civile Capo I Ripartizione delle dotazioni organiche». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, n. 164 recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2023, n. 269. - Il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, recante Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2013, n. 72. - Il decreto del Ministro della difesa 17 gennaio 2024 recante «Modifiche al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, in materia di soppressione della direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, nonché funzioni, compiti responsabilità e dotazioni organiche della direzione generale dei lavori (GENIODIFE) e dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio (PATRIDIFE)» pubblicato nel Giornale ufficiale della Difesa 20 aprile 2024, dispensa n. 11. - Il decreto del Ministro della difesa 15 ottobre 2016, concernente «Collocazione ordinativa del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia e del Raggruppamento autonomo della difesa», è registrato alla Corte dei conti in data 4 novembre 2016, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 2082. - Il decreto del Ministro della Difesa 24 settembre 2020, reca la individuazione dei posti di funzione dirigenziale civili della Difesa, articolata in posizioni organizzative e relative fasce retributive. Note all'art. 1: - Per il testo degli articoli 7 e 7-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli artt. 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 37, 88-bis, 89, 91, 92, 95, 109, 110, 111, 113, 123, 127, 134, 144, 246, 251, 252, 253, 257, 258, 261, 262, 263, 312, 323, 343, 360, 403, 404, 405, 431, 448, 463, 465, 538, 540, 543, 555, 556, 557, 558, 560, 561, 564, 573, 617, 699, 1024, 1038, 1044 e 1051 del citato d.P.R. n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Organi referenti). - 1. Il Consiglio esamina i problemi generali e tecnici attinenti alla difesa nazionale su relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e, secondo le rispettive competenze, su relazione del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, degli altri Ministri componenti ordinari o invitati alla seduta, i quali ne sono stati incaricati, ovvero, d'ordine del Ministro della difesa, su rapporto del Capo di stato maggiore della difesa o anche su rapporto del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, del Capo di stato maggiore della Marina militare, del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti.». «Art. 13 (Ufficio di segreteria del Consiglio). - 1.-5. Omissis. 6. L'Ufficio provvede ai seguenti adempimenti:
  152. a)assistenza al segretario per la preparazione delle riunioni del Consiglio, nonché per l'esecuzione delle determinazioni del Consiglio stesso;
  153. b)supporto conoscitivo e organizzativo al segretario per le attività del Consiglio e dei comitati costituiti ai sensi dell'articolo 8;
  154. c)supporto alle commissioni operanti ai sensi dell'articolo 8, ai fini dell'informazione nonché dell'elaborazione di ricerche, documentazione e studi, anche giuridico-normativi, nelle singole questioni attribuite alle commissioni stesse;
  155. d)collegamento con le segreterie delle competenti commissioni parlamentari, con i gabinetti dei Ministri componenti e partecipanti al Consiglio, con gli uffici degli stati maggiori, del Segretario generale della Difesa, del Direttore nazionale degli armamenti e del consigliere militare del Presidente della Repubblica;
  156. e)predisposizione e aggiornamento di informazioni e documentazione riguardanti la situazione della sicurezza e della difesa;
  157. f)tutela della riservatezza degli atti e della documentazione;
  158. g)attività strumentali al funzionamento dell'Ufficio e inerenti, in particolare, la gestione amministrativo-contabile, l'archivio, il personale e l'organizzazione. 7.-9. Omissis.». «Art. 14 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. Omissis. 2. Sono uffici di diretta collaborazione:
  159. a)la segreteria del Ministro;
  160. b)l'Ufficio di Gabinetto;
  161. c)l'Ufficio legislativo; c-bis) l'Ufficio comunicazione Difesa; c-ter) l'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica;
  162. d)l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
  163. e)le segreterie dei Sottosegretari di Stato. 3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa, della Direzione nazionale degli armamenti e degli enti e organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attività istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attività degli uffici di diretta collaborazione, dai quali è informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarietà dell'attività di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli uffici di cui ai commi 7 e 8, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonché per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente. 4.-5. Omissis. 5-bis. Il Ministro può nominare un Direttore per la politica di difesa con funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare ed industriale. In particolare il supporto si esplica ai fini dell'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e politica industriale e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nelle sue funzioni, il Direttore per la politica di difesa si raccorda con lo Stato maggiore della difesa, con la Direzione nazionale degli armamenti e con gli altri elementi di organizzazione dell'Amministrazione della difesa con competenza nelle materie di interesse. Il Direttore per la politica di difesa è scelto tra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore, o tra i dirigenti civili del ruolo dei dirigenti del Ministero, o appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra esperti in possesso di una proposta altamente qualificata nel settore. Il Direttore per la politica di difesa, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale, d'intesa con il Capo di Gabinetto, di una apposita struttura nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto e risponde direttamente al Ministro. 6-8. Omissis.». «Art. 15 (Funzioni degli uffici di diretta collaborazione). - 1. Omissis. 2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 3; cura, altresì, l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati; supporta il Ministro nello svolgimento dell'attività politico-parlamentare; predispone le risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti il Ministero, non riferiti ad atti normativi, verificando il seguito dato agli stessi; in materia di politica militare svolge attività di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive e delle decisioni del Ministro, anche con riguardo agli effetti finanziari, alla rilevazione delle problematiche da affrontare, alla verifica degli effetti delle determinazioni assunte, nonché alla promozione di iniziative scientifiche e culturali di settore, in raccordo con i competenti uffici dell'amministrazione della difesa; cura le attività di rappresentanza e quelle di cerimoniale del Ministro; predispone il materiale per gli interventi del Ministro. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sono nominati un Vice capo di Gabinetto civile, scelto nell'ambito dei dirigenti del ruolo dei dirigenti del Ministero e incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e due o più Vice capi di Gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie, scelti tra i generali e ammiragli in servizio permanente. L'Ufficio di Gabinetto è articolato in distinte aree organizzative, che possono essere affidate alla direzione o al coordinamento dei Vice capi di Gabinetto. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano, altresì, gli ufficiali aiutanti di campo, di bandiera e di volo del Ministro che rispondono direttamente a quest'ultimo. 3.Omissis. 3-bis. L'Ufficio comunicazione Difesa cura, sulla base delle direttive del Ministro, le attività concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori della pubblica informazione e comunicazione; definisce, emana e coordina la comunicazione strategica della Difesa verificandone gli effetti in base agli obiettivi prefissati; con il supporto degli altri organi dell'Amministrazione della difesa, svolge attività di analisi dei media e dei social-media valutandone eventuali rischi per il Sistema di difesa nazionale promuovendo il processo delle lezioni identificate e delle lezioni apprese; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attività di pubblica informazione e comunicazione dell'Amministrazione della difesa. Gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti dipendono funzionalmente dall'Ufficio comunicazione Difesa. 3-ter. L'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica, sulla base delle direttive del Ministro, svolge attività di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive relative alla ricerca scientifica nei campi della sicurezza strategica e dell'innovazione tecnologica e per le attività di analisi predittiva nei campi della competizione militare e della resilienza del Sistema di Difesa nazionale. Coadiuva il Ministro nella stesura e aggiornamento dei contributi del Dicastero alla strategia di sicurezza nazionale, raccordandosi con i competenti organi dell'Amministrazione della difesa in materia di analisi dei rischi connessi alla sicurezza nazionale. L'Ufficio coordinamento studi strategici e innovazione tecnologica si raccorda con l'Ufficio generale innovazione Difesa costituito presso lo Stato maggiore della Difesa e con il Centro alti studi difesa, ai quali fornisce le direttive e le priorità del Ministro. 4-5. Omissis.». «Art. 16 (Responsabili degli uffici di diretta collaborazione). - 1.-2. Omissis. 2-bis. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa è nominato fra i dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dal Ministro fra i generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente. 2-ter. Il Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica è nominato fra i dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dal Ministro fra i generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente. 3-6. Omissis.». «Art. 17 (Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b),
  164. c)e d), è stabilito complessivamente in 136 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2-3. Omissis. 4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Consigliere diplomatico, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché la posizione del Portavoce del Consigliere giuridico e del Direttore per la politica di difesa si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1; i predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4-bis. La posizione del Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa fornisce, ai sensi dell'articolo 693, comma 1, lettera d), elementi di informazione che concorrono alla redazione dei modelli dei documenti caratteristici dei responsabili degli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti. 4-ter. La posizione del Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3.». «Art. 19 (Trattamento economico). - 1-2. Omissis. 3. Al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, al Direttore per la politica di difesa, a tre Vice capo di Gabinetto, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante. 4-12. Omissis.». «Art. 23 (Iscritti al Circolo). - 1. Omissis. 2. Gli iscritti a titolo d'onore, esentati dal pagamento delle quote, sono:
  165. a)il Presidente della Repubblica e i Presidenti emeriti della Repubblica;
  166. b)il Ministro della difesa e i precedenti Ministri della difesa;
  167. c)i Sottosegretari di Stato per la difesa in carica;
  168. d)gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza decorati di Medaglia d'oro al valor militare;
  169. e)gli ufficiali che hanno ricoperto le cariche di Capo di Stato maggiore della difesa, di Segretario generale della difesa, di Direttore nazionale degli armamenti, di Capo di Stato maggiore di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, dopo la cessazione dal servizio;
  170. f)alte personalità che hanno acquisito titoli significativi di benemerenza, nel campo militare e civile, con deliberazione del consiglio di amministrazione preventivamente comunicata al Ministro della difesa. 3-7. Omissis.». «Art. 24 (Ordinamento del Circolo). - 1. Il Circolo è posto ordinativamente alle dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa. 2. Il Capo di stato maggiore della difesa esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione delle risorse finanziarie da destinare al funzionamento del Circolo, nell'ambito della pianificazione generale dell'area tecnico-operativa, nonché di controllo sull'ente, tenendone informato il Ministro della difesa. 3. Il Capo di stato maggiore della difesa può delegare le funzioni di cui al comma 2 al Sottocapo di stato maggiore della difesa, ovvero ad altra dipendente autorità centrale dell'area tecnico-operativa. 4. Omissis. 5. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale della difesa, può assegnare al Circolo un contingente di personale militare e civile tra le unità in servizio e, comunque, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive vigenti per il relativo personale. 6-8. Omissis.». «Art. 25 (Organi del Circolo). - 1. Il presidente è ufficiale generale, anche appartenente ad una delle categorie di personale in congedo e iscritto a domanda al Circolo. È nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. Rappresenta l'organismo nei rapporti con l'Amministrazione della difesa e verso l'esterno, secondo gli indirizzi e le decisioni del consiglio di amministrazione, al quale risponde del proprio operato. Si avvale di un vicepresidente, ai sensi del comma 5. Il presidente, anche avvalendosi del vicepresidente, assicura il coordinamento degli organi del Circolo e sovrintende per conto del consiglio di amministrazione, che tiene costantemente informato, all'attività del Circolo. 2. Il direttore è tratto dagli ufficiali generali o colonnelli in servizio delle Forze armate, e nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, da cui dipende, sentito il consiglio di amministrazione agli effetti della gestione ordinaria. Limitatamente all'ambito della gestione erariale e delle relative attività, svolge le funzioni di cui all'articolo 449. 3. Omissis. 4. Ai fini della gestione ordinaria, di cui all'articolo 27, il direttore assicura:
  171. a)la corretta applicazione della normativa;
  172. b)l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  173. c)il regolare svolgimento di tutte le attività del Circolo;
  174. d)la predisposizione e la presentazione, nei termini previsti, del bilancio di previsione e del rendiconto generale, concernente la gestione ordinaria, da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione e all'approvazione del Capo di stato maggiore della difesa, cui compete il potere di vigilanza, ai sensi dell'articolo 24, comma 2. 5. Omissis. 6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni

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