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LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 - Normattiva

In breve

Questa legge stabilisce il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Definisce le misure quantitative per raggiungere gli obiettivi programmatici dello Stato.

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Chi riguarda

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📄 Testo della legge
--> --> LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 ultimo aggiornamento all'atto: 27/06/2026 --> Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2022, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 10, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 727 e 728 dell'art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2021. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/2026) (GU n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49) visualizza atto intero nascondi Articoli SEZIONE I MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI 1 (commi 1-100) 1 (commi 101-200) 1 (commi 201-300) 1 (commi 301-400) 1 (commi 401-500) 1 (commi 501-600) 1 (commi 601-700) 1 (commi 701-800) 1 (commi 801-900) 1 (commi 901-1000) 1 (commi 1001-1013)agg.79 (commi 1-100) agg.79 (commi 101-200) agg.79 (commi 201-300) agg.79 (commi 301-400) agg.79 (commi 401-500) agg.79 (commi 501-600) agg.79 (commi 601-700) agg.79 (commi 701-800) agg.79 (commi 801-900) agg.79 (commi 901-1000) agg.79 (commi 1001-1013) agg.78 (commi 1-100) agg.78 (commi 101-200) agg.78 (commi 201-300) agg.78 (commi 301-400) agg.78 (commi 401-500) agg.78 (commi 501-600) agg.78 (commi 601-700) agg.78 (commi 701-800) agg.78 (commi 801-900) agg.78 (commi 901-1000) agg.78 (commi 1001-1013) agg.77 (commi 1-100) agg.77 (commi 101-200) agg.77 (commi 201-300) agg.77 (commi 301-400) agg.77 (commi 401-500) agg.77 (commi 501-600) agg.77 (commi 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(commi 101-200) agg.6 (commi 201-300) agg.6 (commi 301-400) agg.6 (commi 401-500) agg.6 (commi 501-600) agg.6 (commi 601-700) agg.6 (commi 701-800) agg.6 (commi 801-900) agg.6 (commi 901-1000) agg.6 (commi 1001-1013) agg.5 (commi 1-100) agg.5 (commi 101-200) agg.5 (commi 201-300) agg.5 (commi 301-400) agg.5 (commi 401-500) agg.5 (commi 501-600) agg.5 (commi 601-700) agg.5 (commi 701-800) agg.5 (commi 801-900) agg.5 (commi 901-1000) agg.5 (commi 1001-1013) agg.4 (commi 1-100) agg.4 (commi 101-200) agg.4 (commi 201-300) agg.4 (commi 301-400) agg.4 (commi 401-500) agg.4 (commi 501-600) agg.4 (commi 601-700) agg.4 (commi 701-800) agg.4 (commi 801-900) agg.4 (commi 901-1000) agg.4 (commi 1001-1013) agg.3 (commi 1-100) agg.3 (commi 101-200) agg.3 (commi 201-300) agg.3 (commi 301-400) agg.3 (commi 401-500) agg.3 (commi 501-600) agg.3 (commi 601-700) agg.3 (commi 701-800) agg.3 (commi 801-900) agg.3 (commi 901-1000) agg.3 (commi 1001-1013) agg.2 (commi 1-100) agg.2 (commi 101-200) agg.2 (commi 201-300) agg.2 (commi 301-400) agg.2 (commi 401-500) agg.2 (commi 501-600) agg.2 (commi 601-700) agg.2 (commi 701-800) agg.2 (commi 801-900) agg.2 (commi 901-1000) agg.2 (commi 1001-1013) agg.1 (commi 1-100) agg.1 (commi 101-200) agg.1 (commi 201-300) agg.1 (commi 301-400) agg.1 (commi 401-500) agg.1 (commi 501-600) agg.1 (commi 601-700) agg.1 (commi 701-800) agg.1 (commi 801-900) agg.1 (commi 901-1000) agg.1 (commi 1001-1013) orig. (commi 1-100) orig. (commi 101-200) orig. (commi 201-300) orig. (commi 301-400) orig. (commi 401-500) orig. (commi 501-600) orig. (commi 601-700) orig. (commi 701-800) orig. (commi 801-900) orig. (commi 901-1000) orig. (commi 1001-1013) SEZIONE II APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Allegati Allegati Allegato 1agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato 2orig. Allegato 3 Allegato 4 Allegato 5orig. Allegato 6orig. Allegato 7 Allegato 8 Allegato 9 Allegato 10 Allegato 11 Allegato 12 Allegato 13 Allegato 14 Allegato 15 Allegato 16 Allegato 17 Allegato 18 Allegato 19 Allegato 20orig. Allegato 21 Tabelle A e B Tabelle A e B Quadro bilancio di competenza Quadro bilancio di competenza Quadro bilancio di cassa Quadro bilancio di cassa Bilancio per azioni Bilancio per azioni Stati di previsione Tabelleorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  1-1-2027 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 (commi 1-100) descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: art. 1 (commi 1-100) progressivo: 1 version: 81 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> 0 && --> art. 1 (commi 1-100) aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali 1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2022, 2023 e 2024, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; d) oltre 50.000 euro, 43 per cento »; b) all'articolo 13: 1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: « a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro; c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro »; 3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: « a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro; c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »; 4) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro »; 5) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: « a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro; b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro; b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »; 6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: « 5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro ». 3. Al decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1, le parole: « 28.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 15.000 euro » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda »; 2) al comma 3, secondo periodo, le parole: « , tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2 » sono soppresse; b) l'articolo 2 è abrogato. 4. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dai commi 2 e 3. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale. 5. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dal comma 2 del presente articolo, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022. 6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 13 maggio 2022, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. (18) 8. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. 9. A decorrere dall'esercizio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 192.252.000 euro finalizzato a compensare le regioni e le province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti dall'applicazione dell'aliquota base dell'IRAP e non compensate nell'ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero dall'applicazione di maggiorazioni regionali vigenti, derivante dal presente comma e dal comma 2. Gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma a valere sul fondo sono indicati nella tabella di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge e per gli anni 2025 e successivi possono essere modificati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, a invarianza del contributo complessivo, sulla base di un accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici, le risorse del fondo sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali, alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 « Trasferimenti correnti da Ministeri ». 10. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 »; b) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d'imposta »; c) il comma 9 è abrogato; d) il comma 10 è sostituito dal seguente: « 10. Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d'imposta, non sono più esercitabili le opzioni previste dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 »; e) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: « 10-bis. Qualora in uno o più periodi d'imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale ». 11. Le disposizioni di cui al comma 10 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, le parole: « dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 »; b) al comma 676, le parole: « dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 ». 13. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114) è inserito il seguente: « 114-bis) prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, non compresi nel numero 1-quinquies) della tabella A, parte II-bis ». 14. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole: « indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione » sono sostituite dalle seguenti: « indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività » e, all'ultimo periodo, le parole: « Sono organi dell'ente il presidente » sono sostituite dalle seguenti: « Sono organi dell'ente il direttore »; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il direttore dell'ente è il direttore dell'Agenzia delle entrate. Il comitato di gestione è composto dal direttore, che lo presiede, e da due componenti nominati dall'Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese »; c) al comma 5: 1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Lo statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze secondo le previsioni di cui al comma 5-bis, disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente necessarie a garantirne l'equilibrio economico-finanziario, stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalità di erogazione delle risorse stanziate in favore dello stesso, nonché i criteri per la definizione degli altri corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali »; 2) al quarto periodo, la parola: « presidente » è sostituita dalla seguente: « direttore »; 3) al settimo periodo, le parole: « nell'atto aggiuntivo » sono sostituite dalle seguenti: « nella convenzione »; 4) l'ottavo periodo è soppresso; d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: « 5-bis. Le deliberazioni del comitato di gestione relative allo statuto sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione, secondo le forme e le modalità previste dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 »; e) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti: « 5-ter. Le deliberazioni del comitato di gestione relative alle modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento sono trasmesse per l'approvazione all'Agenzia delle entrate. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate se nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non è emanato alcun provvedimento ovvero non sono chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto fino a quando non pervengono gli elementi richiesti; per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano i termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi restando i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non sono sottoposti all'approvazione preventiva dell'Agenzia delle entrate. 5-quater. Al fine di incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri, apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra »; f) al comma 13: 1) l'alinea è sostituito dal seguente: « La convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, individua, per l'attività svolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione: »; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) le risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, stanziate sul bilancio dello Stato per il trasferimento in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, per: 1) gli oneri di gestione calcolati, per le attività svolte dalla stessa, sulla base di un'efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale; 2) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati »; 3) alla lettera c), la parola: « tributari » è sostituita dalle seguenti: « affidati dagli enti impositori »; 4) alla lettera f), le parole: « vigilanza sull'operato dell'ente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « indirizzo operativo e controllo sull'operato dell'ente da parte dell'Agenzia delle entrate »; g) il comma 13-bis è abrogato; h) al comma 14, le parole: « nell'atto aggiuntivo » sono sostituite dalle seguenti: « nella convenzione » e dopo la parola: « segnalati » sono inserite le seguenti: « all'Agenzia delle entrate e, a cura di quest'ultima, »; i) al comma 14-bis, le parole: « in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi » sono sostituite dalle seguenti: « , evidenziando i dati relativi ai carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le quote di credito divenute inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti. La relazione è trasmessa all'Agenzia delle entrate per la predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ». 15. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente: « Art. 17. - (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione) - 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato: a) una quota, a carico del debitore, denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso; b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a); c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a); d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione. 4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore ». 16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dal citato comma 15, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001. 17. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge: a) l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione; b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento. 18. L'aggio e gli oneri di riscossione di cui al comma 17, lettera a), sono riversati dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore. Le spese di cui al comma 17, lettera b), oggetto di piani di rimborso concordati o stabiliti dalla legge entro il 31 dicembre 2021 ovvero non anticipate dall'ente creditore sono trattenute dall'agente della riscossione; le restanti spese di cui allo stesso comma 17, lettera b), sono riversate agli enti creditori che le hanno anticipate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 19. Con riferimento ai carichi di cui al comma 17, relativamente alle attività svolte dal 1° gennaio 2022 si applica la ripartizione del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento prevista dallo stesso comma 17 e le somme riscosse a tale titolo, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti alla data di maturazione, sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore. 20. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 326, le parole: « triennio 2020-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « biennio 2020-2021 », le parole: « , 212 milioni per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e 250 milioni per l'anno 2021 » e le parole: « e 38 milioni per l'anno 2022 » sono soppresse; b) al comma 327, le parole: « 212 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 250 milioni »; c) il comma 328 è abrogato. 21. Al comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le funzioni e i compiti in materia di riscossione sono disciplinati dall'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 ». 22. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto, il regolamento e gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 21. 23. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 22 è stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze la somma di 990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. 24. All'articolo 62, comma 3, quinto periodo, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: « limitatamente all'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente agli anni 2021 e 2022 ». 25. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, ». 26. Al comma 101, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 40.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 200.000 euro ». 27. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole: « della legge 11 dicembre 2016, n. 232, » sono inserite le seguenti: « con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo, ». 28. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo, le parole: « per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022 »; b) al comma 3-bis, dopo le parole: « dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), » sono inserite le seguenti: « e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), »; c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico »; d) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine »; e) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: « 8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 »; f) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: « 8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento »; g) dopo il comma 8-ter è inserito il seguente: « 8-quater. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis »; h) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: « Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, » sono inserite le seguenti: « nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, » e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità »; i) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le parole: « comma 13, lettera a) » sono aggiunte le seguenti: « , nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022 » e, al quarto periodo, le parole: « del predetto decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dei predetti decreti »; l) al comma 13-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ». 29. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 »; b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: « 1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1: a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997; b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per g …

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