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DECRETO 25 febbraio 2015, n. 56 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO
25
febbraio
2015, n. 56
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1º
dicembre 2010, n. 269: «Disciplina delle caratteristiche minime del
progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli
istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del
Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, nonchè dei requisiti professionali e di capacità tecnica
richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento
di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti.».
(15G00076)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/2015
(GU n.107 del 11-05-2015)
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101;
Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, recante: "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti";
Considerato che la Commissione europea, nell'ambito della procedura d'informazione (EU Pilot 3963/12/MARK - 3964/12/MARK) in ordine all'esistenza in Italia di restrizioni al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi per le attività di vigilanza privata svolte da imprese stabilite in altri Stati membri, che deriverebbero dalla disciplina del decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, ha chiesto di emendare il decreto stesso;
Sentita la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all'articolo 134 del testo unico, costituita ai sensi dell'articolo 260-quater del richiamato Regolamento di esecuzione, che si è espressa nella seduta del 29 maggio 2014;
Vista la nota n. 0024720, in data 17 aprile 2014, del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con note del 9 ottobre 2013 e 15 gennaio 2015;
Vista la comunicazione del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, n. DPE0003740 P-4.22.17.4.5 del 24 aprile 2014, relativa all'archiviazione da parte della Commissione europea della procedura d'informazione precedentemente citata;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1899/2014, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 ottobre 2014;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 557/PAS./U/017920.10089.D(1)REG.1, del 28 ottobre 2014; Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti
1. Al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera e), le parole: "Sono esclusi dall'applicazione delle definizioni del presente decreto i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano l'esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso", sono sostituite dalle seguenti: "Per i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano il solo allertamento del proprietario del bene stesso, svolti esclusivamente, le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento all'Ambito 3";
b) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 252-bis, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le guardie giurate sono munite di un tesserino avente le caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'interno.";
c) all'articolo 8, comma 3, le parole "le disposizioni del presente decreto sono immediatamente esecutive" sono sostituite dalle seguenti: "gli istituti debbono dimostrare la conformità alle disposizioni del presente decreto. Non possono essere autorizzate estensioni di licenza in caso di comprovate situazioni debitorie relative agli oneri previdenziali, contributivi, assicurativi o tributari";
d) all'articolo 8, comma 4, dopo le parole "pubblica sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "rilasciate in nome e per conto della medesima persona giuridica";
e) all'Allegato A, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, punto 3.5, dopo le parole "adempimenti tributari", sono aggiunte le seguenti "come comprovabile dai carichi pendenti risultanti dall'anagrafe tributaria";
2) al comma 4, punto 4.1.1, dopo la parola "TULPS" sono aggiunte le seguenti: "e un centro di comunicazioni/centrale operativa avente le caratteristiche di cui al successivo punto 4.1.2 verificato dal competente Ispettorato regionale del Ministero dello sviluppo economico";
3) al comma 4, punto 4.1.2, al secondo punto, le parole "presidiata sulle 24 ore da guardie giurate", sono sostituite dalle seguenti: "presidiata da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi"; al quarto e quinto punto, le parole "UNI 11068:2005 «Centrali di telesorveglianza - caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo»'', sono sostituite dalla seguenti: "EN 50518 «Centro di monitoraggio e di ricezione allarme.
Parte 1 - Requisiti per il posizionamento e la costruzione»; Parte 2 - Prescrizioni tecniche; Parte 3 «Procedure e requisiti per il funzionamento»";
4) al comma 4, punto 4.1.3, dopo la parola "una" sono aggiunte le seguenti: "organizzazione della";
5) al comma 4, punto 4.2, le parole "di qualità" sono sostituite dalle seguenti: "di conformità alla norma" e dopo la parola "aggiornamenti" sono aggiunte le seguenti: "rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato";
6) al comma 6, punto 6.1, le parole "avere, in aggiunta alla cauzione, nelle imprese individuali un patrimonio personale netto e, nelle società, un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la durata dell'attività, almeno pari a quanto previsto nell'Allegato F del presente Regolamento, in funzione della configurazione definita dal progetto organizzativo e tecnico operativo e dalla licenza", sono sostituite dalle seguenti: "aver prestato la cauzione, di cui all'articolo 137 TULPS, per gli importi previsti dall'Allegato F del presente Regolamento";
7) al comma 6, punto 6.3, le parole "ad integrazione di quanto previsto al punto 6.1", sono eliminate;
8) al comma 7, punto 7.1.2, dopo le parole "CCNL di categoria" sono sostituite dalle seguenti "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro";
f) all'Allegato B, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo punto, le parole "scuola media superiore" sono sostituite dalle seguenti: "istruzione secondaria di secondo grado";
2) al terzo punto, le parole "ovvero aver conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata";
3) al quarto punto, dopo le parole "UNI 10459:1995 «Funzioni e profilo del professionista della security» sono aggiunte le seguenti «e successive modifiche e aggiornamenti.»";
g) all'Allegato D, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla Sezione I, comma 1.a, lettera g), le parole "di categoria" sono eliminate;
2) alla Sezione I, comma 1.e, dopo la lettera m), è aggiunto il seguente periodo: "Restano ferme le disposizioni in materia di formazione delle guardie giurate previste da regolamenti e leggi speciali";
3) alla Sezione II, comma 2.b, dopo l'ultimo capoverso, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni sopra indicate in materia di armi, non si applicano ai servizi disciplinati dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, n. 266.";
4) alla Sezione II, comma 2.d, dopo l'ultimo capoverso, è aggiunto il seguente: "Il titolare della licenza, il direttore tecnico e/o l'institore sono sempre abilitati all'accesso alla Centrale operativa, pur non rivestendo la qualifica di guardia giurata, per lo svolgimento delle attività organizzative e di controllo";
5) alla Sezione III, comma 3.g.2, al primo periodo, dopo le parole "indossato all'occorrenza", sono aggiunte le seguenti: "nel caso in cui il cliente assicuri la conformità del box alle norme UNI EN 1522, UNI EN 1523 e UNI EN 1063";
6) alla Sezione III, comma 3.i, al primo capoverso, dopo le parole "deve essere munito", sono aggiunte le seguenti: "di impianto di allarme antintrusione e di impianto di videosorveglianza oltre che";
7) alla Sezione III, comma 3.l.2, al settimo periodo, le parole "rimane in costante ascolto radio verificando", sono sostituite dalla seguente: "monitora";
8) alla Sezione III, comma 3.l.3, voce "Trasporto valori per somme da € 3.000.000,00 e fino a € 8.000.000,00", dopo le parole "per
i trasporti relativi alla Banca d'Italia e", sono aggiunte le seguenti: "per i trasporti";
9) alla Sezione III, comma 3.l.4, voce "Tabelle sinottiche per il trasporto del contante", al punto 5, dopo la parola "attivazione", sono aggiunte le seguenti: "automatica, anche mediante sensori sparo sui vetri dell'automezzo, nonché";
10) alla Sezione III, comma 3.m, voce "Scorta valori", le lettere a), b) e c) sono eliminate e sostituite dalle seguenti: "a) per la scorta a valori fino a € 3.000.000,00 il servizio deve essere
svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di un automezzo radio collegato e munito di impianto di localizzazione satellitare. Nel caso di scorta a valori non superiori a € 500.000,00
il Questore può autorizzare misure di protezione diverse, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla natura del bene scortato"; b) per la scorta a valori superiori a € 3.000.000,00 fermo restando le modalità previste dalla
lettera a), il Questore può imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla natura e al valore del bene scortato; c) la scorta a materiale bellico, parti di armamento ed esplosivi in genere, quando non svolta direttamente dal proprietario del bene con proprie guardie giurate, è affidata a guardie dipendenti da istituti di vigilanza privata, il cui numero deve essere calcolato in funzione della distanza dell'obiettivo e del tempo necessario al raggiungimento dello stesso e del rientro in sede. Qualora la distanza sia superiore ai 400 Km, debbono essere impiegate due guardie giurate, a bordo di un automezzo con impianto di localizzazione satellitare, e provviste di adeguati strumenti di comunicazione con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza;
11) alla Sezione III, dopo il comma 3.o, è aggiunto il seguente comma: "3.p. Trasporti di valori diversi dal contante. I trasporti di beni di rilevante valore economico, diversi dal denaro contante, si effettuano con le modalità indicate ai commi 3.l.3 e 3.l.4 del presente Allegato, anche con mezzi diversi da quelli ivi indicati e appositamente allestiti, con i massimali ivi previsti aumentati del doppio. I trasporti di valori per massimali superiori a € 16.000.000,00, fino al massimale previsto dall'assicurazione
obbligatoria, dovranno essere autorizzati dal Questore che approva il Regolamento, d'intesa con i Questori delle province interessate, il quale può imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla natura ed al valore del bene trasportato nonché all'utilizzo di tecnologie di difesa passiva, anche alternative a quelle di cui ai commi 3.l.3. e 3.l.4, specifiche per la particolare tipologia di trasporto.";
12) alla Sezione V, comma 5.e, alle parole "n. 1952" sono aggiunte le seguenti: "e rappresentano le condizioni minime che devono essere riprese dai singoli regolamenti di servizio. Tali condizioni possono essere integrate da eventuali regole procedurali interne ritenute necessarie dai soggetti autorizzati nonché dalle prescrizioni del Questore, in relazione a specifiche esigenze di pubblica sicurezza, adeguatamente motivate. Analogamente il Questore di una provincia diversa da quella ove ha sede l'istituto, può autorizzare, in casi di necessità e urgenza modalità di svolgimento dei servizi diverse da quelle approvate dal Questore di quella sede, dandone comunicazione entro 24 ore".
h) l'Allegato E è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;
i) l'Allegato F è sostituito dall'allegato 2 al presente decreto;
j) all'Allegato G, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a, la parola "equiparati" è sostituita da "equipollenti";
2) al comma 1, lettera b, le parole "con profitto un periodo di pratica" sono sostituite dalle seguenti: "attività lavorativa a carattere operativo";
3) al comma 1, lettera c, le parole "organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" e, dopo la parola "ovvero", sono aggiunte le seguenti: "in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)";
4) al comma 2, lettera a, le parole "scuola media superiore" sono sostituite dalle seguenti: "istruzione secondaria di secondo grado";
5) al comma 2, lettera b, le parole "con profitto un periodo di pratica" sono sostituite dalle seguenti: "attività lavorativa a carattere operativo";
6) al comma 2, lettera c, le parole "organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" e, dopo la parola "ovvero", sono aggiunte le seguenti: "in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)";
7) al comma 3, lettera a, dopo le parole "Scienze bancarie" sono aggiunte le seguenti: "Scienze dell'investigazione", e la parola "equiparati" è sostituita dalla parola "equipollenti";
8) al comma 3, dopo le parole "Registro Imprese", sono aggiunte le seguenti: "per attività classificate ai codici ATECO 63.11.1, 63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati - elaborazione elettronica dei dati contabili - altre elaborazioni elettroniche di dati), 63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base - attività delle banche dati), 82.91.1 e 82.91.10 (Attività di agenzie di recupero crediti), 82.91.2 e 82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali)";
9) al comma 4, lettera a, le parole "scuola media superiore" sono sostituite dalle seguenti: "istruzione secondaria di secondo grado";
10) al comma 4, lettera b, le parole "con profitto un periodo di pratica" sono sostituite dalle seguenti: "attività lavorativa a carattere operativo";
11) al comma 4, lettera c, le parole "organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" e dopo la parola "ovvero" sono aggiunte le seguenti: "in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)";
12) al comma 5, sesto rigo, le parole "organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
13) al comma 6, primo rigo, la parola "annuale" è sostituita con la parola "triennale", il numero "3" è sostituito con il numero "2" ed il numero "5" è sostituito con il numero "4";
14) al comma 6, quarto rigo, la parola "annuale" è sostituita con la parola "triennale" e dopo il numero "3" è aggiunto il numero "4";
15) al comma 6, sesto rigo, le parole "il superamento di" sono sostituite dalle seguenti: "la partecipazione ad";
16) al comma 6, ottavo rigo, le parole "e accreditati presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza".
k) all'Allegato H, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, primo punto, le parole "non possono essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza né in locali nei quali insistano studi legali" sono sostituite dalle seguenti: "dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potestà di controllo, ai sensi dell'articolo 16 TULPS";
2) al comma 2, secondo punto, le parole "dell'impresa (forma societaria, denominazione sociale, rappresentanti legali, etc.) e del richiedente la licenza" sono sostituite dalle seguenti: "del richiedente la licenza e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività".
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 febbraio 2015
Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2015
Interno, foglio n. 794
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
- Si riporta il testo degli articoli 256-bis, 257-bis e 260-quater del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) , pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149, S.O:
"Art. 256-bis. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia.
Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti:
a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;
b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorità, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;
c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;
d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;
e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumità pubblica o della tutela ambientale.
Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate."
"Art. 257-bis La licenza prescritta dall' articolo 134 della legge per le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, è richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attività di investigazione e ricerca.
La relativa domanda contiene:
a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza è richiesta e degli altri soggetti di cui all' articolo 257 , comma 1, lettera a), se esistenti;
b) l'indicazione degli elementi di cui all' articolo 257 , comma 1, lettera b);
c) le altre indicazioni di cui all' articolo 257 , comma 1, lettere c) e d).
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell' articolo 257 . A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.
Nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice."
"Art. 260-quater. È istituita presso il Ministero dell'interno la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all' articolo 134 della legge. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta:
a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente;
b) da un questore;
c) da tre esperti designati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui almeno uno appartenente alla Polizia di Stato ed uno all'Arma dei carabinieri;
d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di vigilanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;
f) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali delle guardie particolari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;
g) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di investigazione privata e di quelli per la raccolta delle informazioni commerciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di due;
h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati dalle associazioni rappresentative del sistema bancario, del sistema delle assicurazioni private e del sistema della grande distribuzione.
Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Il presidente ed i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della Commissione anche congiuntamente ai titolari, senza esercitarne le funzioni.
La Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi di decreto ministeriale previsti dal presente Titolo e può essere consultata, a richiesta delle Amministrazioni interessate, su tutte le questioni di carattere generale concernenti le attività di cui agli articoli 133 e 134 della legge.
Nell'ambito della Commissione possono essere costituite sotto-commissioni tecniche o "gruppi di lavoro" ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di qualificazione professionale degli operatori nei diversi settori della sicurezza privata.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica." - Il decreto 1 dicembre 2010, n. 269(Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti), è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2011, n. 36, S.O.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 3, 6, 8 del D.M. 269 del 2010, come modificati dal presente regolamento:
"Art. 3 Requisiti e qualità dei servizi
1. I requisiti minimi di qualità dei servizi, in relazione alla loro tipologia, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali di cui all'art. 2, sono riportati nell'Allegato D del presente decreto, di cui è parte integrante.
2. Ai fini della definizione delle classi funzionali, di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), e dei requisiti minimi di qualità dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie con le modalità operative a fianco di ciascuna indicate:
a) vigilanza ispettiva: è il servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;
b) vigilanza fissa: è il servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
c) vigilanza antirapina: è il servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia di materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio;
d) vigilanza antitaccheggio: è il servizio svolto presso negozi, supermercati, ipermercati, grandi magazzini e simili, finalizzato alla prevenzione del reato di danneggiamento, furto, sottrazione ovvero di appropriazione indebita dei beni esposti alla pubblica fede;
e) telesorveglianza: è il servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata. Per i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano il solo allertamento del proprietario del bene stesso, svolti esclusivamente, le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento all'Ambito 3;
f) televigilanza: è il servizio di controllo a distanza di un bene mobile od immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata. Gli istituti di vigilanza possono allertare, sulla base di specifiche intese e nei casi e con le modalità consentite, previa verifica dell'effettività ed attualità del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati;
g) intervento sugli allarmi: è un servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della recezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile;
h) scorta valori: è il servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
i) trasporto valori: è il servizio di trasporto e contestuale tutela di denaro o altri beni e titoli di valore, effettuato con l'utilizzo di veicoli dell'istituto di vigilanza idoneamente attrezzati, condotti e scortati da guardie giurate, secondo quanto previsto dall'allegato D al presente regolamento;
j) deposito e custodia valori: è il servizio di deposito e custodia di beni, connessa o meno alla lavorazione degli stessi, affidati da terzi all'istituto di vigilanza, in locali e mezzi forti idoneamente attrezzati con sistemi ed impianti realizzati in conformità alle norme UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili.
3. Ai fini del presente regolamento, rientrano altresì nei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, le altre attività di sicurezza per conto dei privati, diverse dalle attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezza complementare di cui al comma 1 del presente articolo, che siano previste da specifiche norme di legge o di regolamento, per le quali le disposizioni del presente regolamento si applicano relativamente ai servizi o attività svolti da istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che non siano altrimenti disciplinati."
"Art. 6 Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate.
1. Restano fermi i requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie giurate individuati con il D.M. di cui all'art. 138, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il riconoscimento della nomina a guardia giurata è subordinato all'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il titolare della licenza prevista dagli artt.133 o 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2 bis. Per le finalità di cui all'art. 252 bis, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le guardie giurate sono munite di un tesserino avente le caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'interno."
"Art. 8 Disposizioni transitorie e finali
1. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono, entro diciotto mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi alle disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati.
2. Per i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori privati e degli informatori commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per le disposizioni di cui all'art.3, comma 2, lett. j, la fase transitoria è fissata in trentasei mesi.
3. In caso di richiesta di estensione di licenza gli istituti debbono dimostrare la conformità alle disposizioni del presente decreto. Non possono essere autorizzate estensioni di licenza in caso di comprovate situazioni debitorie relative agli oneri previdenziali, contributivi, assicurativi o tributari.
4. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ad operare in diverse province sulla scorta di più autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, rilasciate in nome e per conto della medesima persona giuridica, debbono unificare le attività in un'unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l'istituto ha eletto la sede principale.
5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti derivanti dall'ap-plicazione del presente decreto e delle relative tabelle tecniche con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."
Si riporta il teso degli allegati A, B, D, G e H del D.M. 269 del 2010, come modificati dal presente regolamento
"ALLEGATO A
Requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza
(art. 257, comma 4, del Regolamento di esecuzione TULPS)
A - Requisiti organizzativi minimi delle imprese
1. Iscrizione nel registro delle imprese
Essere iscritti nel registro delle imprese commerciali a norma del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni.
2. Requisiti soggettivi (per l'impresa, per il titolare di licenza, per altri soggetti muniti della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli institori, per ciascuno dei direttori tecnici):
2.1 quelli indicati dalla legge e dal regolamento di esecuzione del TULPS;
2.2 il titolare di licenza non può rivestire la qualifica di guardia giurata;
2.3 il titolare di licenza deve essere munito della rappresentanza legale della società e di gestione autonoma dell'istituto.
3. Condotta imprenditoriale e commerciale (per l'impresa, per il titolare, per altri soggetti muniti della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli institori):
3.1 non aver rivestito alcuna delle cariche sopra precisate in una società che sia fallita ovvero che sia stata sottoposta a liquidazione coatta negli ultimi 5 anni o sia, all'atto della domanda sottoposta ad amministrazione controllata;
3.2 avere la capacità di obbligarsi richiesta dalla legge (art. 134 TULPS) ed in particolare non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art.38 del D. Lgs. 163/2006;
3.3 dimostrare il rispetto degli obblighi contributivi, a mezzo del documento unico di regolarità contributiva, nonché l'integrale rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria, e della contrattazione territoriale di secondo livello. Tale ultimo obbligo può essere assolto mediante esibizione della certificazione del competente ente bilaterale nazionale.
3.3 non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1, comma 14, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, ovvero che sia comunque concluso il periodo di emersione;
3.4 non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
3.5 essere in regola con gli adempimenti tributari, come comprovabile dai carichi pendenti risultanti dall'anagrafe tributaria, salvo quanto previsto al punto 6.3.
4. Struttura organizzativa
4.1 Avere una struttura organizzativa, di gruppo e di impresa, coerente e funzionale all'attività che si intende svolgere ed ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali nei quali si intende operare, comprendente almeno:
4.1.1 una sede operativa, avente impianti tecnici, tecnologici e di sicurezza, a norma della legge 5 maggio 1990, n.46, e del D.M. 22 gennaio 2008, n.37, per le attività e gli adempimenti di cui all'articolo 135 del TULPS, e un centro di comunicazioni/ centrale operativa avente le caratteristiche di cui al successivo punto 4.1.2, verificato dal competente Ispettorato regionale del Ministero dello Sviluppo Economico;
4.1.2
· un centro di comunicazioni, presidiato da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi, con le caratteristiche di cui all'Allegato E, tipologia A, per la vigilanza di cui all'art. 2 classe A, svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n. 1 e 2;
· una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all'Allegato E, tipologia B, presidiata da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi, per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n.1, 2;
· una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all'Allegato E tipologia C, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate, per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n. 3;
· una centrale operativa a norma EN 50518 "Centro di monitoraggio e di ricezione allarme. Parte 1 - Requisiti per il posizionamento e la costruzione"; Parte 2 - Prescrizioni tecniche; Parte 3 "Procedure e requisiti per il funzionamento e successive modifiche o integrazioni, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n. 4;
· un'ulteriore centrale a normaEN 50518 "Centro di monitoraggio e di ricezione allarme. Parte 1 - Requisiti per il posizionamento e la costruzione"; Parte 2 - Prescrizioni tecniche; Parte 3 "Procedure e requisiti per il funzionamento ed eventuali successive modifiche o integrazioni, o ulteriori una o più centrali di cui all'Allegato E, tipologia C, che possano operare in back up tra loro, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n.5.
4.1.3 una organizzazione della struttura direzionale e di controllo coerente e funzionale ai servizi, secondo i requisiti di qualità di cui all'Allegato D del presente Regolamento, le prescrizioni del Questore e l'ambito dimensionale e territoriale.
4.1.4 una struttura organizzativa aziendale, rapportata alle dimensioni della stessa, che assicuri il controllo costante durante i servizi, nella sede operativa principale, da parte del titolare della licenza o di un suo institore o di un direttore tecnico; per le sole fasce orarie di servizio e quando si impiegano almeno 10 guardie particolari anche un addetto al coordinamento e controllo che può coincidere con l'operatore del centro di comunicazioni e/o della centrale operativa; per singoli servizi di particolare complessità gestionale, che implichino un impiego contemporaneo di almeno dieci guardie particolari, una di queste dovrà fungere da coordinatore. 4.1.5 la disponibilità di un numero di guardie giurate corrispondente a quello del personale da impiegare nei servizi, compresi quelli di coordinamento e controllo, incrementato di almeno un quinto, in relazione ai turni di riposo ed alle prevedibili assenze per ferie, malattie e altri giustificati motivi;
4.1.6 l'assolvimento degli oneri di formazione previsti dal D.M. di cui all'art. 138, comma 2, T.U.L.P.S, e dall'Allegato D del presente Regolamento;
4.1.7 l'istituto che opera in ambito territoriale esteso ( art. 2, lett. c), ambiti 3, 4, 5 ) dovrà garantire un idoneo sistema di comunicazioni radio che consenta una reale comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi, con adeguato supporto planimetrico (c.d. geo-referenziazione). Alternativamente l'istituto potrà attivare centri di comunicazione o centrali operative distaccati dalla sede principale al fine sempre di garantire una reale e protetta comunicazione diretta con il personale operativo impiegato nei servizi.
4.1.8 per ogni area di operatività dell'istituto distante oltre 100 Km in linea d'aria dalla sede principale dello stesso o da altro punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni, l'istituto dovrà avere punti operativi (distaccati) per il supporto logistico e di sicurezza al personale operativo impiegato in servizio in tali aree;
4.1.9 in ogni area di operatività l'istituto dovrà dimostrare di possedere una dotazione di automezzi sufficiente a garantire i servizi autorizzati;
4.1.10 per specifiche e motivate esigenze, connesse ad esempio alla conformazione del territorio, all'eccezionalità del servizio, alla particolare ubicazione degli obiettivi da vigilare, le comunicazioni possono essere assicurate a mezzo di altre tecnologie consolidate (ad es. legate a sistemi GSM, WiMAX, etc) che garantiscano, comunque, la comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi;
4.2 essere in possesso della certificazione di conformità alla norma UNI 10891:2000 "Servizi - istituti di vigilanza privata - Requisiti" e successivi aggiornamenti, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato.
5. Disponibilità delle dotazioni logistiche e tecnologiche:
5.1 disponibilità di locali, spazi attrezzati ed aree di rispetto, di dimensioni e caratteristiche idonee e compatibili con il progetto presentato e con le attività richieste, idonee per dimensioni, conformazione e posizione alle esigenze di sicurezza connesse alle tipologie di servizio;
5.2 disponibilità delle attrezzature di sala operativa di cui ai precedenti punti 4.1.2;
5.3 disponibilità di mezzi di locomozione e di trasporto, conformi alle disposizioni in vigore, muniti dei propri contrassegni, commisurati ai servizi da svolgere, maggiorati di un mezzo di riserva ogni dieci. I mezzi impiegati nei servizi di trasporto valori devono essere blindati, quando è previsto, e presentare le caratteristiche costruttive e di equipaggiamento indicate nell'Allegato D del presente Regolamento;
5.4 disponibilità di mezzi di protezione individuale, commisurati al numero delle guardie particolari dipendenti ed ai servizi da svolgere, maggiorati del 10 %, quale dotazione di riserva, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza definiti nelle Direttive Europee pertinenti e relative norme armonizzate o comunque alle normative UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili;
5.5 per il servizio di deposito valori affidati in custodia all'istituto, proprietà o disponibilità esclusiva di un caveau avente le caratteristiche costruttive e di sicurezza passiva previste dalla copertura assicurativa obbligatoria.
6. Capacità economico-finanziaria
6.1 aver prestato la cauzione, di cui all'art.137 TULPS, per gli importi previsti dall'Allegato F del presente Regolamento;
6.2 essere in possesso di idonea copertura assicurativa Responsabilità Civile Contrattuale e Responsabilità Civile Conto Terzi commisurata alla tipologia dei servizi da svolgere/svolti ed ai livelli dimensionali dell'istituto, con valori minimi comunque non inferiori a quanto riportato nella tabella F1;
6.3 avere, nel caso di debiti tributari accertati le disponibilità finanziare occorrenti per far fronte agli stessi.
Il possesso dei requisiti sopra indicati è accertato dalla certificazione di qualità rilasciata da uno dei centri di certificazione indipendente previsti dall'articolo 260-ter del Regolamento di esecuzione del TULPS, ovvero, fino a quando detti organismi non siano operanti, può essere dimostrato in ogni altro modo, anche a mezzo di idonee referenze bancarie o assicurative, ferma restando la facoltà del Prefetto di disporre mirati accertamenti.
Restano ferme le caratteristiche organizzative e le modalità di verifica previste, per particolari servizi, dalle altre disposizioni in vigore.
7. Definizione delle tariffe:
7.1 essersi attenuto, nella individuazione delle tariffe, a criteri di:
7.1.1 coerenza con la licenza e con il progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto;
7.1.2 piena copertura dei costi indicati dall'articolo 257-quinquies del Regolamento di esecuzione, individuati in relazione ai servizi previsti nella licenza, avendo come parametro di riferimento le tabelle del costo del lavoro delle guardie particolari giurate, sulla base delle determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e degli integrativi territoriali, fissate dal Ministro del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale."
"ALLEGATO B
Requisiti professionali minimi del titolare della licenza, dell'institore, del direttore tecnico
Il titolare della licenza, l'institore, il direttore tecnico di un istituto di vigilanza privata devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
aver ricoperto documentate funzioni direttive nell'ambito di istituti di vigilanza privata, con alle dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di almeno tre anni, o delle Forze dell'ordine, con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, per un periodo di almeno cinque anni ed avere lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non più di quattro anni;
ovvero aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata;
per gli istituti che operano con livello dimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5 almeno una figura tra il titolare della licenza, l'institore e il direttore tecnico deve possedere il profilo professionale UNI 10459:1995 "Funzioni e profilo del professionista della security" e successive modifiche e aggiornamenti.
2. Il diploma di scuola media superiore non è richiesto ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza da almeno cinque anni; per le sole funzioni di direttore tecnico e/o institore è richiesta un'esperienza di almeno diciotto mesi nella funzione."
ALLEGATO D
REQUISITI OPERATIVI MINIMI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E REGOLE TECNICHE DEI SERVIZI
(Art. 257, commi 3 e 4 del Regolamento di esecuzione) Sezione I^
1. DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E L'IMPIEGO DELLE GUARDIE GIURATE
1a. ADEMPIMENTI GENERALI:
Il titolare dell'istituto di vigilanza, o in sua vece l'institore, il direttore tecnico ovvero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto, deve:
a) comunicare alle guardie giurate i turni di servizio e tenerli a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza per 2 anni, anche su supporto informatico non modificabile;
b) inviare al termine di ciascuna giornata lavorativa al Questore della Provincia interessata un foglio notizie sui fatti costituenti reato, di cui le guardie hanno avuto cognizione nel corso dell'espletamento del servizio, nonché ogni altra informazione degna di particolare attenzione per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le relazioni di servizio redatte dalle guardie giurate sui medesimi fatti, sono custodite agli atti dell'istituto di vigilanza privata, presso la sede interessata, per essere esibiti a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;
c) impiegare le guardie giurate esclusivamente nei servizi per i quali l'istituto è autorizzato e previsti dal vigente dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata, d'ora in avanti indicato come C.C.N.L., non potendo impiegare le stesse in servizi diversi dalla tutela dei beni patrimoniali;
d) accertare che le guardie particolari giurate dipendenti abbiano la disponibilità dei mezzi previsti e necessari all'efficiente espletamento dei servizi nonché della modulistica necessaria per le diverse incombenze; fornire alle stesse disposizioni scritte per particolarità e/o specificità in ordine ai compiti e le modalità di esecuzione dei servizi medesimi quando siano difformi dalle disposizioni di servizio dalle stesse acquisite con la formazione d'ingresso a dai periodici aggiornamenti forniti. Tali atti devono essere archiviati e conservati per due anni presso la sede dell'istituto, anche su supporto informatico;
e) non adibire ai servizi operativi guardie particolari giurate che non abbiano superato i previsti percorsi di formazione tecnico- professionale, fatte salve quelle assunte per cambio d'appalto, prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione;
f) impiegare, nell'esecuzione di scorte e trasporto valori, solo veicoli rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia, che siano efficienti per lo svolgimento del servizio ed in buono stato di manutenzione, avendo cura di segnalare al Questore della provincia in cui l'istituto ha la sede principale, e per conoscenza ai Questori delle province in cui intende operare, i mezzi, con le relative caratteristiche, indicati nel progetto e le eventuali variazioni intervenute;
g) osservare, nell'organizzazione del lavoro, le vigenti norme in materia di sicurezza del personale ed in particolare quelle del C.C.N.L. e quelle previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
h) osservare nel ricorso al lavoro straordinario i limiti previsti dalla legge in base alle regole sottoscritte dalle parti sociali nei CCNL e/o negli integrativi di 2° livello;
i) per le ipotesi di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, ovvero per le altre forme di associazione previste dall'art. 257-sexies del Regolamento di esecuzione, deve essere data comunicazione al Questore della Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale e per conoscenza ai Questori interessati, dell'assunzione dei relativi servizi di vigilanza trasmettendo copia del contratto stipulato. In ogni caso nello svolgimento di tali servizi è vietata la surroga o qualsiasi altra forma di sostituzione da parte di istituti o di altri soggetti privi dell'autorizzazione di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S., nonché l'impiego promiscuo di personale e mezzi di un istituto di vigilanza per l'espletamento dei servizi assunti da altro Istituto anche se facente parte dello stesso raggruppamento temporaneo o altre forme di associazione di imprese, fatta eccezione per i sistemi tecnologici utilizzati in comune e preventivamente comunicati al Prefetto;
l) inviare al Questore, e per conoscenza al Prefetto, della Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale, per le finalità di cui all'art. 257-ter, comma 3, ultimo capoverso e per l'aggiornamento della banca dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, annualmente e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza della licenza, una dettagliata relazione sull'attività svolta, nonché sulla consistenza dell'organico, degli automezzi, degli equipaggiamenti in dotazione, nonché dell'elenco abbonati ai servizi di vigilanza. In particolare dovranno essere indicati dettagliatamente i seguenti elementi:
le tipologie dei servizi espletati nel corso dell'anno;
eventuali variazioni della composizione societaria;
l'insorgenza di eventuali situazioni debitorie per mancato versamento di contributi previdenziali ed assicurativi, ovvero di oneri Fiscali o Tributari, provvedendo in caso affermativo ad illustrare le iniziative intraprese per eliminare tali irregolarità. Resta fermo l'obbligo di esibizione al Prefetto del documento unico di regolarità contributiva, nonché della certificazione dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata, di cui all'art. 257-ter, comma 4, del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., ovvero di certificare altrimenti, con pari garanzia di terzietà, l'adempimento degli obblighi contrattuali rilevanti, ed è in facoltà degli interessati esibire le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
le risorse tecnico-logistiche, le caratteristiche e le misure di difesa passiva dei furgoni blindati e dei veicoli utilizzati per il servizio di trasporto valori e lo stato d'uso degli stessi;
le comunicazioni riguardanti i corsi organizzati per la formazione e l'aggiornamento professionale delle guardie giurate.
m) inviare ai Questori territorialmente competenti ed al Questore della Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale, annualmente, il numero totale degli obiettivi, specificando la tipologia dei servizi, l'elenco degli abbonati e dei Comuni in cui viene svolto il servizio;
n) custodire per almeno 2 anni a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza presso la sede principale, ed eventualmente in copia presso le sedi operative dell'istituto, su supporto informatico non modificabile, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta, nonché quella relativa alle guardie giurate, ed esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, consentendone la consultazione e l'acquisizione di copie.
o) rendere edotte le guardie particolari giurate dipendenti delle disposizioni del Regolamento di servizio redatto dall'istituto e approvato, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144, dal Questore della provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale d'intesa con i Questori competenti, facendo sottoscrivere a ciascuna una dichiarazione di presa visione da custodire nel fascicolo personale dell'interessato.
1b: Obblighi ed adempimenti delle guardie giurate
Le guardie giurate:
a) devono essere adibite esclusivamente alla vigilanza ed alla custodia di beni mobili ed immobili ovvero in altre attività espressamente previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento;
b) prima dell'inizio del servizio devono:
- essere a conoscenza delle direttive che lo regolano e ricevere dall'istituto di vigilanza le pertinenti disposizioni scritte di carattere generale e particolare, con l'obbligo di esibirle agli organi deputati al controllo;
-assicurarsi dell'idoneità dell'equipaggiamento tecnico operativo in dotazione segnalando, per iscritto, eventuali anomalie riscontrate.
- In particolare, prima dell'inizio di ciascun turno di servizio devono controllare:
1. l'efficienza dell'arma utilizzata in servizio;
2. l'efficienza degli apparati radio-rice-trasmittenti, sia portatili che veicolari;
3. l'efficienza del veicolo in dotazione, nelle parti meccaniche ed elettriche (motore, accensione, sistemi luminosi, ecc....) segnalando immediatamente eventuali anomalie e/o avarie per gli interventi del caso.
Delle irregolarità riscontrate nel corso del servizio, deve darsi immediata notizia all'Istituto mediante comunicazione alla C.O.
c) non possono essere distratte dal loro servizio e devono aderire ad ogni richiesta loro rivolta dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria, come disposto dall'art. 139 del T.U.L.P.S.;
d) sono obbligate ad esibire i documenti attestanti la loro qualità a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza;
e) hanno l'obbligo di usare la massima diligenza nella custodia delle armi, delle dotazioni di servizio e dei titoli autorizzatori in loro possesso, adoperando ogni cautela necessaria ad impedire che si danneggino o che altri se ne impossessino.
1.c: Assunzione ed immissione in servizio delle guardie giurate.
Il titolare dell'Istituto di vigilanza, a seguito dell'esito positivo dei colloqui selettivi delle aspiranti guardie giurate, verifica nei limiti ed in relazione a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, il possesso dei requisiti richiesti per la richiesta della nomina da parte del Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'art. 249 del Regolamento di esecuzione.
L'impiego in servizio potrà essere disposto solo dopo che la guardia giurata ha ottenuto il rilascio del decreto di nomina del Prefetto, ha prestato il giuramento previsto dall'art. 250 del Regolamento di esecuzione e previo superamento con esito positivo di un apposito corso teorico-pratico formativo, organizzato dall'istituto di vigilanza interessato, fatte salve le guardie assunte per cambio d'appalto, prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un documentato corso di formazione.
1.d: Orario di lavoro
L'orario di lavoro è quello stabilito dal C.C.N.L e dalla contrattazione territoriale integrativa. Al Questore che approva il Regolamento di servizio è trasmessa copia della certificazione liberatoria, rilasciata in data non antecedente ai sei mesi dall'ente bilaterale previsto dal C.C.N.L., attestante l'integrale e corretta applicazione del C.C.N.L
1.e: Formazione delle guardie particolari giurate
Fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno riguardante l'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione previsto dall'art. 138, comma 2, del T.U.L.P.S., da adottarsi con le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione, l'Istituto di Vigilanza cura la preparazione teorica e l'addestramento delle dipendenti guardie giurate, prima della loro immissione in servizi operativi, organizzando corsi di formazione teorico-pratici della durata di almeno 48 ore.
I corsi di formazione si articolano in lezioni teoriche e pratiche e debbono perseguire i seguenti obiettivi:
a) conoscenza delle norme che regol …
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.