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LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 - Normattiva
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LEGGE
27
dicembre
2019, n. 160
ultimo aggiornamento all'atto: 22/05/2026
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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2020, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 83, 367, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, dell'art. 1 che entrano in vigore il 30/12/2019 e di cui al comma 736, dell'art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2019
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2026)
(GU n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45)
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Articoli
SEZIONE I
MISURE QUANTITATIVEPER LA REALIZZAZIONE DEGLIOBIETTIVI PROGRAMMATICI
1 (commi 1-100)
1 (commi 101-200)
1 (commi 201-300)
1 (commi 301-400)
1 (commi 401-500)
1 (commi 501-600)
1 (commi 601-700)
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1 (commi 801-884)agg.93 (commi 1-100)
agg.93 (commi 101-200)
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agg.92 (commi 1-100)
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agg.92 (commi 801-884)
agg.91 (commi 1-100)
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agg.91 (commi 501-600)
agg.91 (commi 601-700)
agg.91 (commi 701-800)
agg.91 (commi 801-884)
agg.90 (commi 1-100)
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agg.90 (commi 201-300)
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agg.90 (commi 401-500)
agg.90 (commi 501-600)
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agg.85 (commi 101-200)
agg.85 (commi 201-300)
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agg.84 (commi 601-700)
agg.84 (commi 701-800)
agg.84 (commi 801-884)
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agg.82 (commi 1-100)
agg.82 (commi 101-200)
agg.82 (commi 201-300)
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agg.81 (commi 1-100)
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agg.80 (commi 1-100)
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agg.79 (commi 1-100)
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agg.71 (commi 801-884)
agg.70 (commi 1-100)
agg.70 (commi 101-200)
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agg.70 (commi 601-700)
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agg.70 (commi 801-884)
agg.69 (commi 1-100)
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agg.69 (commi 801-884)
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agg.62 (commi 501-600)
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agg.62 (commi 701-800)
agg.62 (commi 801-884)
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agg.61 (commi 401-500)
agg.61 (commi 501-600)
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agg.61 (commi 701-800)
agg.61 (commi 801-884)
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agg.60 (commi 201-300)
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agg.60 (commi 401-500)
agg.60 (commi 501-600)
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agg.60 (commi 701-800)
agg.60 (commi 801-884)
agg.59 (commi 1-100)
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agg.59 (commi 201-300)
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agg.59 (commi 401-500)
agg.59 (commi 501-600)
agg.59 (commi 601-700)
agg.59 (commi 701-800)
agg.59 (commi 801-884)
agg.58 (commi 1-100)
agg.58 (commi 101-200)
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agg.58 (commi 501-600)
agg.58 (commi 601-700)
agg.58 (commi 701-800)
agg.58 (commi 801-884)
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agg.57 (commi 301-400)
agg.57 (commi 401-500)
agg.57 (commi 501-600)
agg.57 (commi 601-700)
agg.57 (commi 701-800)
agg.57 (commi 801-884)
agg.56 (commi 1-100)
agg.56 (commi 101-200)
agg.56 (commi 201-300)
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agg.56 (commi 401-500)
agg.56 (commi 501-600)
agg.56 (commi 601-700)
agg.56 (commi 701-800)
agg.56 (commi 801-884)
agg.55 (commi 1-100)
agg.55 (commi 101-200)
agg.55 (commi 201-300)
agg.55 (commi 301-400)
agg.55 (commi 401-500)
agg.55 (commi 501-600)
agg.55 (commi 601-700)
agg.55 (commi 701-800)
agg.55 (commi 801-884)
agg.54 (commi 1-100)
agg.54 (commi 101-200)
agg.54 (commi 201-300)
agg.54 (commi 301-400)
agg.54 (commi 401-500)
agg.54 (commi 501-600)
agg.54 (commi 601-700)
agg.54 (commi 701-800)
agg.54 (commi 801-884)
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agg.53 (commi 101-200)
agg.53 (commi 201-300)
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agg.52 (commi 101-200)
agg.52 (commi 201-300)
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agg.52 (commi 401-500)
agg.52 (commi 501-600)
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agg.52 (commi 701-800)
agg.52 (commi 801-884)
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agg.51 (commi 101-200)
agg.51 (commi 201-300)
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agg.51 (commi 601-700)
agg.51 (commi 701-800)
agg.51 (commi 801-884)
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agg.50 (commi 201-300)
agg.50 (commi 301-400)
agg.50 (commi 401-500)
agg.50 (commi 501-600)
agg.50 (commi 601-700)
agg.50 (commi 701-800)
agg.50 (commi 801-884)
agg.49 (commi 1-100)
agg.49 (commi 101-200)
agg.49 (commi 201-300)
agg.49 (commi 301-400)
agg.49 (commi 401-500)
agg.49 (commi 501-600)
agg.49 (commi 601-700)
agg.49 (commi 701-800)
agg.49 (commi 801-884)
agg.48 (commi 1-100)
agg.48 (commi 101-200)
agg.48 (commi 201-300)
agg.48 (commi 301-400)
agg.48 (commi 401-500)
agg.48 (commi 501-600)
agg.48 (commi 601-700)
agg.48 (commi 701-800)
agg.48 (commi 801-884)
agg.47 (commi 1-100)
agg.47 (commi 101-200)
agg.47 (commi 201-300)
agg.47 (commi 301-400)
agg.47 (commi 401-500)
agg.47 (commi 501-600)
agg.47 (commi 601-700)
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agg.46 (commi 101-200)
agg.46 (commi 201-300)
agg.46 (commi 301-400)
agg.46 (commi 401-500)
agg.46 (commi 501-600)
agg.46 (commi 601-700)
agg.46 (commi 701-800)
agg.46 (commi 801-884)
agg.45 (commi 1-100)
agg.45 (commi 101-200)
agg.45 (commi 201-300)
agg.45 (commi 301-400)
agg.45 (commi 401-500)
agg.45 (commi 501-600)
agg.45 (commi 601-700)
agg.45 (commi 701-800)
agg.45 (commi 801-884)
agg.44 (commi 1-100)
agg.44 (commi 101-200)
agg.44 (commi 201-300)
agg.44 (commi 301-400)
agg.44 (commi 401-500)
agg.44 (commi 501-600)
agg.44 (commi 601-700)
agg.44 (commi 701-800)
agg.44 (commi 801-884)
agg.43 (commi 1-100)
agg.43 (commi 101-200)
agg.43 (commi 201-300)
agg.43 (commi 301-400)
agg.43 (commi 401-500)
agg.43 (commi 501-600)
agg.43 (commi 601-700)
agg.43 (commi 701-800)
agg.43 (commi 801-884)
agg.42 (commi 1-100)
agg.42 (commi 101-200)
agg.42 (commi 201-300)
agg.42 (commi 301-400)
agg.42 (commi 401-500)
agg.42 (commi 501-600)
agg.42 (commi 601-700)
agg.42 (commi 701-800)
agg.42 (commi 801-884)
agg.41 (commi 1-100)
agg.41 (commi 101-200)
agg.41 (commi 201-300)
agg.41 (commi 301-400)
agg.41 (commi 401-500)
agg.41 (commi 501-600)
agg.41 (commi 601-700)
agg.41 (commi 701-800)
agg.41 (commi 801-884)
agg.40 (commi 1-100)
agg.40 (commi 101-200)
agg.40 (commi 201-300)
agg.40 (commi 301-400)
agg.40 (commi 401-500)
agg.40 (commi 501-600)
agg.40 (commi 601-700)
agg.40 (commi 701-800)
agg.40 (commi 801-884)
agg.39 (commi 1-100)
agg.39 (commi 101-200)
agg.39 (commi 201-300)
agg.39 (commi 301-400)
agg.39 (commi 401-500)
agg.39 (commi 501-600)
agg.39 (commi 601-700)
agg.39 (commi 701-800)
agg.39 (commi 801-884)
agg.38 (commi 1-100)
agg.38 (commi 101-200)
agg.38 (commi 201-300)
agg.38 (commi 301-400)
agg.38 (commi 401-500)
agg.38 (commi 501-600)
agg.38 (commi 601-700)
agg.38 (commi 701-800)
agg.38 (commi 801-884)
agg.37 (commi 1-100)
agg.37 (commi 101-200)
agg.37 (commi 201-300)
agg.37 (commi 301-400)
agg.37 (commi 401-500)
agg.37 (commi 501-600)
agg.37 (commi 601-700)
agg.37 (commi 701-800)
agg.37 (commi 801-884)
agg.36 (commi 1-100)
agg.36 (commi 101-200)
agg.36 (commi 201-300)
agg.36 (commi 301-400)
agg.36 (commi 401-500)
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agg.36 (commi 601-700)
agg.36 (commi 701-800)
agg.36 (commi 801-884)
agg.35 (commi 1-100)
agg.35 (commi 101-200)
agg.35 (commi 201-300)
agg.35 (commi 301-400)
agg.35 (commi 401-500)
agg.35 (commi 501-600)
agg.35 (commi 601-700)
agg.35 (commi 701-800)
agg.35 (commi 801-884)
agg.34 (commi 1-100)
agg.34 (commi 101-200)
agg.34 (commi 201-300)
agg.34 (commi 301-400)
agg.34 (commi 401-500)
agg.34 (commi 501-600)
agg.34 (commi 601-700)
agg.34 (commi 701-800)
agg.34 (commi 801-884)
agg.33 (commi 1-100)
agg.33 (commi 101-200)
agg.33 (commi 201-300)
agg.33 (commi 301-400)
agg.33 (commi 401-500)
agg.33 (commi 501-600)
agg.33 (commi 601-700)
agg.33 (commi 701-800)
agg.33 (commi 801-884)
agg.32 (commi 1-100)
agg.32 (commi 101-200)
agg.32 (commi 201-300)
agg.32 (commi 301-400)
agg.32 (commi 401-500)
agg.32 (commi 501-600)
agg.32 (commi 601-700)
agg.32 (commi 701-800)
agg.32 (commi 801-884)
agg.31 (commi 1-100)
agg.31 (commi 101-200)
agg.31 (commi 201-300)
agg.31 (commi 301-400)
agg.31 (commi 401-500)
agg.31 (commi 501-600)
agg.31 (commi 601-700)
agg.31 (commi 701-800)
agg.31 (commi 801-884)
agg.30 (commi 1-100)
agg.30 (commi 101-200)
agg.30 (commi 201-300)
agg.30 (commi 301-400)
agg.30 (commi 401-500)
agg.30 (commi 501-600)
agg.30 (commi 601-700)
agg.30 (commi 701-800)
agg.30 (commi 801-884)
agg.29 (commi 1-100)
agg.29 (commi 101-200)
agg.29 (commi 201-300)
agg.29 (commi 301-400)
agg.29 (commi 401-500)
agg.29 (commi 501-600)
agg.29 (commi 601-700)
agg.29 (commi 701-800)
agg.29 (commi 801-884)
agg.28 (commi 1-100)
agg.28 (commi 101-200)
agg.28 (commi 201-300)
agg.28 (commi 301-400)
agg.28 (commi 401-500)
agg.28 (commi 501-600)
agg.28 (commi 601-700)
agg.28 (commi 701-800)
agg.28 (commi 801-884)
agg.27 (commi 1-100)
agg.27 (commi 101-200)
agg.27 (commi 201-300)
agg.27 (commi 301-400)
agg.27 (commi 401-500)
agg.27 (commi 501-600)
agg.27 (commi 601-700)
agg.27 (commi 701-800)
agg.27 (commi 801-884)
agg.26 (commi 1-100)
agg.26 (commi 101-200)
agg.26 (commi 201-300)
agg.26 (commi 301-400)
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agg.26 (commi 501-600)
agg.26 (commi 601-700)
agg.26 (commi 701-800)
agg.26 (commi 801-884)
agg.25 (commi 1-100)
agg.25 (commi 101-200)
agg.25 (commi 201-300)
agg.25 (commi 301-400)
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agg.25 (commi 501-600)
agg.25 (commi 601-700)
agg.25 (commi 701-800)
agg.25 (commi 801-884)
agg.24 (commi 1-100)
agg.24 (commi 101-200)
agg.24 (commi 201-300)
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agg.24 (commi 801-884)
agg.23 (commi 1-100)
agg.23 (commi 101-200)
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agg.23 (commi 801-884)
agg.22 (commi 1-100)
agg.22 (commi 101-200)
agg.22 (commi 201-300)
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agg.22 (commi 801-884)
agg.21 (commi 1-100)
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agg.21 (commi 701-800)
agg.21 (commi 801-884)
agg.20 (commi 1-100)
agg.20 (commi 101-200)
agg.20 (commi 201-300)
agg.20 (commi 301-400)
agg.20 (commi 401-500)
agg.20 (commi 501-600)
agg.20 (commi 601-700)
agg.20 (commi 701-800)
agg.20 (commi 801-884)
agg.19 (commi 1-100)
agg.19 (commi 101-200)
agg.19 (commi 201-300)
agg.19 (commi 301-400)
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agg.19 (commi 501-600)
agg.19 (commi 601-700)
agg.19 (commi 701-800)
agg.19 (commi 801-884)
agg.18 (commi 1-100)
agg.18 (commi 101-200)
agg.18 (commi 201-300)
agg.18 (commi 301-400)
agg.18 (commi 401-500)
agg.18 (commi 501-600)
agg.18 (commi 601-700)
agg.18 (commi 701-800)
agg.18 (commi 801-884)
agg.17 (commi 1-100)
agg.17 (commi 101-200)
agg.17 (commi 201-300)
agg.17 (commi 301-400)
agg.17 (commi 401-500)
agg.17 (commi 501-600)
agg.17 (commi 601-700)
agg.17 (commi 701-800)
agg.17 (commi 801-884)
agg.16 (commi 1-100)
agg.16 (commi 101-200)
agg.16 (commi 201-300)
agg.16 (commi 301-400)
agg.16 (commi 401-500)
agg.16 (commi 501-600)
agg.16 (commi 601-700)
agg.16 (commi 701-800)
agg.16 (commi 801-884)
agg.15 (commi 1-100)
agg.15 (commi 101-200)
agg.15 (commi 201-300)
agg.15 (commi 301-400)
agg.15 (commi 401-500)
agg.15 (commi 501-600)
agg.15 (commi 601-700)
agg.15 (commi 701-800)
agg.15 (commi 801-884)
agg.14 (commi 1-100)
agg.14 (commi 101-200)
agg.14 (commi 201-300)
agg.14 (commi 301-400)
agg.14 (commi 401-500)
agg.14 (commi 501-600)
agg.14 (commi 601-700)
agg.14 (commi 701-800)
agg.14 (commi 801-884)
agg.13 (commi 1-100)
agg.13 (commi 101-200)
agg.13 (commi 201-300)
agg.13 (commi 301-400)
agg.13 (commi 401-500)
agg.13 (commi 501-600)
agg.13 (commi 601-700)
agg.13 (commi 701-800)
agg.13 (commi 801-884)
agg.12 (commi 1-100)
agg.12 (commi 101-200)
agg.12 (commi 201-300)
agg.12 (commi 301-400)
agg.12 (commi 401-500)
agg.12 (commi 501-600)
agg.12 (commi 601-700)
agg.12 (commi 701-800)
agg.12 (commi 801-884)
agg.11 (commi 1-100)
agg.11 (commi 101-200)
agg.11 (commi 201-300)
agg.11 (commi 301-400)
agg.11 (commi 401-500)
agg.11 (commi 501-600)
agg.11 (commi 601-700)
agg.11 (commi 701-800)
agg.11 (commi 801-884)
agg.10 (commi 1-100)
agg.10 (commi 101-200)
agg.10 (commi 201-300)
agg.10 (commi 301-400)
agg.10 (commi 401-500)
agg.10 (commi 501-600)
agg.10 (commi 601-700)
agg.10 (commi 701-800)
agg.10 (commi 801-884)
agg.9 (commi 1-100)
agg.9 (commi 101-200)
agg.9 (commi 201-300)
agg.9 (commi 301-400)
agg.9 (commi 401-500)
agg.9 (commi 501-600)
agg.9 (commi 601-700)
agg.9 (commi 701-800)
agg.9 (commi 801-884)
agg.8 (commi 1-100)
agg.8 (commi 101-200)
agg.8 (commi 201-300)
agg.8 (commi 301-400)
agg.8 (commi 401-500)
agg.8 (commi 501-600)
agg.8 (commi 601-700)
agg.8 (commi 701-800)
agg.8 (commi 801-884)
agg.7 (commi 1-100)
agg.7 (commi 101-200)
agg.7 (commi 201-300)
agg.7 (commi 301-400)
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agg.7 (commi 501-600)
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agg.7 (commi 701-800)
agg.7 (commi 801-884)
agg.6 (commi 1-100)
agg.6 (commi 101-200)
agg.6 (commi 201-300)
agg.6 (commi 301-400)
agg.6 (commi 401-500)
agg.6 (commi 501-600)
agg.6 (commi 601-700)
agg.6 (commi 701-800)
agg.6 (commi 801-884)
agg.5 (commi 1-100)
agg.5 (commi 101-200)
agg.5 (commi 201-300)
agg.5 (commi 301-400)
agg.5 (commi 401-500)
agg.5 (commi 501-600)
agg.5 (commi 601-700)
agg.5 (commi 701-800)
agg.5 (commi 801-884)
agg.4 (commi 1-100)
agg.4 (commi 101-200)
agg.4 (commi 201-300)
agg.4 (commi 301-400)
agg.4 (commi 401-500)
agg.4 (commi 501-600)
agg.4 (commi 601-700)
agg.4 (commi 701-800)
agg.4 (commi 801-884)
agg.3 (commi 1-100)
agg.3 (commi 101-200)
agg.3 (commi 201-300)
agg.3 (commi 301-400)
agg.3 (commi 401-500)
agg.3 (commi 501-600)
agg.3 (commi 601-700)
agg.3 (commi 701-800)
agg.3 (commi 801-884)
agg.2 (commi 1-100)
agg.2 (commi 101-200)
agg.2 (commi 201-300)
agg.2 (commi 301-400)
agg.2 (commi 401-500)
agg.2 (commi 501-600)
agg.2 (commi 601-700)
agg.2 (commi 701-800)
agg.2 (commi 801-884)
agg.1 (commi 1-100)
agg.1 (commi 101-200)
agg.1 (commi 201-300)
agg.1 (commi 301-400)
agg.1 (commi 401-500)
agg.1 (commi 501-600)
agg.1 (commi 601-700)
agg.1 (commi 701-800)
agg.1 (commi 801-884)
orig. (commi 1-100)
orig. (commi 101-200)
orig. (commi 201-300)
orig. (commi 301-400)
orig. (commi 401-500)
orig. (commi 501-600)
orig. (commi 601-700)
orig. (commi 701-800)
orig. (commi 801-884)
1 note
SEZIONE II
APPROVAZIONE DEGLI STATIDI PREVISIONE
2
3agg.2
agg.1
orig.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Allegati
Allegato 1
Allegato 1agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Tabella 1
Tabella 1
Allegato A
Allegato A
Elenchi
Elenchiorig.
Tabelle A e B
Tabelle A e B
Quadri generali
Quadri generali
Stati di previsione
Tabelleorig.
Parole cercate:
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chiudi
Articoli
Approfondimenti e Funzioni
articolo successivo
Testo in vigore dal: 1-1-2027
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art. 1 (commi 1-100)
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiori a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.954 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.054 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ».
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019, di 3 punti percentuali per l'anno 2020 e di 1 punto percentuale per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019 e di 2,9 punti percentuali per l'anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali per l'anno 2022 e per ciascuno degli anni successivi ».
4. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
« Art. 3. - (Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali) - 1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento ».
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « al 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 10 per cento ».
7. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti », con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.(19)
8. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
9. All'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023 » sono soppresse. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione vigente.
10. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 ». All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da 1 a 3 sono abrogati. All'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 » sono sostituite dalle seguenti: « l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».
11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 714 è abrogato;
b) il comma 715 è sostituito dal seguente:
« 715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce, in modalità telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».
12. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NASpI anticipata in un'unica soluzione nonché ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.
13. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché nelle ipotesi di cui al comma 29 »;
b) al comma 29, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019 »;
c) al comma 29, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
« d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ».
14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. (110)
15. Il fondo di cui al comma 14 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.
16. Per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici, nonché il materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 80 milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 124 milioni di euro per l'anno 2024 e di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.
17. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici, volto alla prevenzione di fenomeni di vehicle ramming-attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) »;
b) al comma 2, dopo la parola: « 2019 »
sono inserite le seguenti: « nonché di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021 » e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie ».
18. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzato un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, con corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, è altresì autorizzata, per il completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello- Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 14.
19. Al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio per un importo di 20 milioni di euro nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni di euro nell'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 14.
20. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lazio, Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che è resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse. I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
21. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura, come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.
22. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura ai fini dell'accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità, nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.
23. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della Ryder Cup 2022 e delle Olimpiadi invernali 2026.
24. Il fondo di cui al comma 14 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 14 a 26. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 15 febbraio 2020.
25. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 14, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, sulla base dei dati rilevati attraverso il sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato.
26. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è trasferita alla medesima provincia la somma di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 40 milioni di euro nell'anno 2020 ed è incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026.
29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
29-bis. Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni di euro. L'importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui ai commi, 32 e 35.
30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.
31. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ove applicabile.
31-bis. I comuni beneficiari dei contributi inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il 31 luglio 2025.
31-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56.
32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2021. Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024. In caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.
33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione, sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno eroga il 50 per cento di tutte le annualità di riferimento previa verifica dell'aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui comma 35, nonché l'ulteriore 50 per cento previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o ai sensi dell'articolo 116 del codice di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte sono recuperate, con apposito decreto del Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sono ugualmente tenuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute previsto dall'articolo 158 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
34. Nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo di cui al comma 29, riferito alle annualità dal 2020 al 2024, è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 ottobre 2025. Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 AGOSTO 2024, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 OTTOBRE 2024, N. 143. Il mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32, comporta la revoca del contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al presente comma sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
35. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
36. Il Ministero dell'interno effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 29 a 35.
37. I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione « Opere pubbliche ». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 139 è sostituito dal seguente:
« 139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti »;
b) al comma 140, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente »;
c) al comma 141, lettera c), dopo le parole: « investimenti di messa in sicurezza » sono inserite le seguenti: « ed efficientamento energetico » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento »;
d) al comma 143, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi »;
e) al comma 144, le parole: « per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori » sono sostituite dalle seguenti: « per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori »;
f) al comma 145 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista. »;
g) il comma 148 è sostituito dal seguente:
« 148. Le attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 139 sono disciplinate secondo le modalità previste con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico delle medesime risorse nel limite massimo annuale di 100.000 euro ».
39. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:
« 857-bis. Il comune beneficiario del contributo per l'anno 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi; c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventidue mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA), i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi ».
40. Al fine di dare attuazione e non pregiudicare l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, propedeutiche alla celere realizzazione delle opere pubbliche utili anche allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, ivi comprese quelle per l'accessibilità da e verso il comune e la città metropolitana di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati, qualora le stesse ricadano nel territorio di più comuni, la variante allo strumento urbanistico e vincoli conseguenti può essere adottata, fermo restando il parere favorevole della regione, in deroga all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, mediante accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'ente attuatore o dell'amministrazione competente all'approvazione, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. Rimangono ferme le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale.
41. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale di cui alla presente legge, per il completo recupero della storica Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello sport, è stanziato un contributo di 300.000 euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della Villa.
42. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. (93)
42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite, per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e revisionato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.
42-ter. Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2024, sono individuati attraverso il codice unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonché i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione. I comuni soggetti attuatori degli interventi individuati con il decreto di cui al secondo periodo stipulano il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2025 e concludono i lavori medesimi entro il 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2025, si provvede alla revoca delle risorse assegnate ai comuni relative a interventi per i quali, alla data del 30 giugno 2025, non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
43. Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034, sono individuati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre. Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
44. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207.
45. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207.
46. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207.
47. Allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di …
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.