← Italia

DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 - Normattiva

In breve

Questo decreto stabilisce le regole per i concorsi pubblici per diventare dirigenti scolastici, inclusi i requisiti di ammissione, le modalità delle prove e la durata del corso di formazione. L'obiettivo è definire un processo selettivo uniforme a livello nazionale per l'accesso a questi ruoli.

Cosa regola

Chi riguarda

Punti chiave

📄 Testo della legge
--> --> DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 ultimo aggiornamento all'atto: 21/10/2017 --> Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (17G00150) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/09/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/2017) (GU n.220 del 20-09-2017) visualizza atto intero nascondi Articoli Parte I DISPOSIZIONI COMUNI 1 2 3 4 Parte II CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Parte III CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE E TIROCINIO 17 18 19 20 21 Parte IV DISPOSIZIONI FINALI 22 23 24 25 26 Allegati Tabella A Tabella Aorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  21-9-2017 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potestà regolamentare dello Stato; Visto l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante la disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, ove si dispone che lo stesso si realizzi mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso; Visto l'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del quale «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare, l'articolo 21 che attribuisce l'autonomia alle istituzioni scolastiche e contestualmente conferisce ai capi d'istituto la qualifica dirigenziale; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'articolo 39 che disciplina il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina le competenze del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 25 che disciplina compiti e funzioni dei dirigenti scolastici; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) e, in particolare, l'articolo 1, commi 102, 103 e 107, concernenti l'equipollenza tra titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e lauree magistrali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 17, comma 1-ter riguardante il corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2-ter riguardante la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l'articolo 6 concernente il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'articolo 1, commi da 87 a 92, concernenti interventi di selezione, conferma e immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto interministeriale del 12 marzo 2012 con cui sono rideterminati i compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi finalizzati al reclutamento dei dirigenti scolastici, fermo restando quello previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 per i segretari delle commissioni, come ridotto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122; Dato atto che il citato articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 prevede che, in sede di prima applicazione, il bando del corso-concorso nazionale per il reclutamento nazionale dei dirigenti scolastici riservi una quota dei posti ai soggetti «già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva [...] contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonché ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.» Dato atto che il citato articolo 1, commi da 87 a 92, della legge n. 107 del 2015 prevede che i soggetti già vincitori, ovvero utilmente collocati nelle graduatorie, ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, nonché i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, siano destinatari di un corso intensivo di formazione e successiva prova finale volta all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici; Dato atto che il corso intensivo di formazione volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici di cui al citato articolo 1, comma 87, della legge n. 107 del 2015, si è svolto nel mese di agosto 2015 e che i partecipanti che hanno superato la relativa prova finale sono stati immessi in ruolo; Dato atto che il citato articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 e che l'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, comma 1-ter, qualificano il corso-concorso quale nazionale; Ritenuto che la circostanza che il corso-concorso sia nazionale comporta la necessità che la graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale e del successivo corso di formazione e tirocinio siano entrambe nazionali; Considerata l'interpretazione della clausola 4 della citata direttiva 1999/70/CE, fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con le pronunce 8 settembre 2011, n. C-177/10 e 18 ottobre 2012, quest'ultima intervenuta nei procedimenti C-302/11 e C-304/11, nonché della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4724 del 18 settembre 2014 di conferma dell'illegittimità del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011 nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo; Ritenuto pertanto che l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 217, sia da interpretare in senso conforme alla disciplina comunitaria sopra richiamata, nonché alla giurisprudenza europea e comunitaria formatasi in materia e che pertanto il requisito dell'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all'entrata in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo; Dato atto che la materia disciplinata dal presente regolamento non rientra tra quelle per le quali è prevista l'acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 233 del 1999; Ritenuto comunque opportuno acquisire detto parere, al fine di avvalersi del supporto tecnico-scientifico del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; Acquisito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 13 luglio 2016; Ritenuto di poter accogliere le richieste di modifica formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel citato parere, ad eccezione di quelle di seguito considerate; Considerata non accoglibile la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di modifica dell'articolo 4, comma 7, relativamente all'aumento della percentuale del numero di candidati ammissibili al corso di formazione rispetto ai posti determinati, in quanto vincolata dal limite posto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Considerata altresì non accoglibile la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di modifica dell'articolo 8, comma 2, riferita all'aumento della percentuale del numero dei candidati ammissibili alla prova scritta sulla base delle risultanze delle prove preselettive, in ragione dell'incidenza finanziaria sui costi della procedura concorsuale; Ritenuto di poter aderire alla proposta di modifica dell'articolo 12, comma 3, tesa a riconoscere, nell'ambito della prova orale di cui all'articolo 11, comma 1, un maggior punteggio massimo attribuibile dalla Commissione nell'accertamento della conoscenza dell'informatica, incrementando il punteggio massimo riconoscibile da 4 a 6 punti; Ritenuto di confermare tra le cause ostative all'incarico di Presidente e componente della Commissione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), l'aver ricoperto la carica di rappresentante sindacale unitario, attesa la disposizione di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001; Ritenuto di poter accogliere quasi integralmente le proposte di modifica alla Tabella di valutazione dei titoli richieste dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - tendenti, principalmente, ad attribuire diverso e maggior peso alle esperienze professionali rispetto a titoli culturali, pur in considerazione della prioritaria esigenza di garantire prevalenza alla valutazione dei titoli culturali specifici inerenti la funzione dirigenziale scolastica rispetto a titoli di servizio ed esperienze professionali più strettamente riconducibili alla funzione docente; Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 2190/2016 (affare n. 1738/2016) espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2016; Considerate le osservazioni formulate dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con nota prot. 422/1G/UL/P del 5 dicembre 2016, acquisite su invito, in data 2 dicembre 2016, del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri; Ritenuto di poter accogliere le proposte indicate nella su richiamata nota, relative agli articoli 6, 17 e 18; Ritenuto che la deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 sui concorsi per titoli ed esami in relazione all'articolo 12, possa ritenersi superata sulla base del parere n. 3183/2015 reso dal Consiglio di Stato su analoga disposizione, in quanto nella valutazione dei titoli culturali nonché di quelli di servizio e professionali, non è riservato all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità, come si evince dalla Tabella di valutazione dei titoli, nella cui nuova formulazione è stata eliminata la valutazione di libri ed articoli, unica caratterizzata da profili di discrezionalità; Ritenuta di conseguenza superata anche l'osservazione formulata dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in merito all'articolo 5 in quanto i titoli utili da presentare, i criteri di valutazione e il punteggio da attribuire sono analiticamente enunciati nella Tabella di valutazione dei titoli; Considerate le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, con note prot. 3273 del 14 dicembre 2016 e prot. 95968 del 14 dicembre 2016, acquisite su invito, in data 2 dicembre 2016, del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri; Ritenuto di poter accogliere le osservazioni indicate nella su richiamata nota relative agli articoli 1, 15, 18, 21 e 24; Ritenuto altresì di accogliere le osservazioni relative all'articolo 8, specificando al comma 7 che anche la valutazione della prova preselettiva avviene mediante l'ausilio di sistemi informatizzati e inserendo all'articolo 13 l'ulteriore comma 4; Ritenuto invece, in relazione all'articolo 4, comma 2, di non dover richiamare l'articolo 19, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in conformità all'osservazione del Consiglio di Stato di cui al punto 4.4 del parere n. 1684 reso nell'adunanza del 22giugno 2017, trattandosi di disposizioni riferite a bienni scolastici ormai decorsi ma delle quali verrà garantita comunque l'applicazione, ai fini dell'individuazione dei posti da mettere a bando, sino a che non sarà adottato il decreto interministeriale MIUR-MEF, previo concerto in Conferenza Unificata, di cui all'articolo 19, comma 5-ter, del medesimo decreto-legge; Ritenuto altresì di acquisire nuovamente il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in considerazione delle modifiche introdotte successivamente al rilascio dei rispettivi pareri; Acquisito il nuovo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 10 maggio 2017; Ritenuto di poter accogliere tutte le richieste formulate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel menzionato parere, ad eccezione di quelle di seguito indicate; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 8, comma 6, per ragioni organizzative, in quanto la proposta non consente di assicurare la contemporaneità della prova in caso di un numero di candidati superiore alle postazioni disponibili per l'espletamento della prova medesima; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 12, comma 2, con riferimento alla possibilità di assegnare un punteggio negativo alle risposte errate ai quesiti formulati in lingua straniera, in quanto detta valutazione negativa sarebbe a diminuzione di quella effettivamente conseguita da ciascun candidato nelle materie disciplinari del concorso; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 12, comma 3, con riferimento al punteggio massimo attribuibile in sede di colloquio, ritenendo il diverso peso attribuito alla valutazione della conoscenza della lingua straniera rispetto a quella dell'informatica congruo e coerente con le esigenze di reclutamento di cui al presente regolamento; Ritenuta accolta la richiesta di adozione di linee guida nazionali con l'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 17, comma 8; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 17, comma 5, con riferimento all'esclusione della possibilità che il tirocinio possa essere effettuato in scuole affidate in reggenza al dirigente scolastico tutor, in quanto l'attività di reggenza del Dirigente scolastico assicura il necessario affiancamento e osservazione delle attività svolte dal tirocinante; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 17, comma 9 con riferimento alla richiesta di limitare la selezione da parte delle Università, individuate per la realizzazione del corso di formazione, di dirigenti scolastici e dell'amministrazione scolastica per l'espletamento della formazione di tipo pratico o laboratoriale, apparendo ciò possibilmente lesivo dell'autonomia didattico-organizzativa delle Università medesime, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo; Ritenuto di non poter accogliere le richieste di modifica della tabella di valutazione dei titoli, formulate con il secondo parere, in quanto si ritiene opportuno valorizzare adeguatamente il titolo di dottore di ricerca e le attività di ricerca svolte; Sentite le organizzazioni sindacali il 23 giugno 2016; Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 1684/2017 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2017; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 8626 del 1° agosto 2017; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e definisce le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata del corso di formazione dirigenziale e tirocinio e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso medesimo. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17. (Regolamenti) - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 29. (Reclutamento dei dirigenti scolastici) - 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016): «Art. 1. 217. Il comma 1 dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso».». - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 19 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa): «Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. 2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , con quelle della presente legge. 3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi. 4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse. 5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti. 6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni. 7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale. 8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale. 9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi. 10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. 11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni. 12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario. 13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. 14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri: a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome; b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p); c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g); d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento. 16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri: a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati; b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1; c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ; d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione. 17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree. 18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica. 19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie. 20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione. 20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.». - Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): «Art. 39.(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time) - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002. 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. 3-ter. (Abrogato). 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale. 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo. 7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità: a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze; b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale; c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare; d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale. 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo. 11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli. 12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: «47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998». 13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione. 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzi …

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.