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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2012, n. 191 - Normattiva

In breve

Questo decreto è un regolamento che modifica il testo unico delle disposizioni sull'ordinamento militare, in particolare per riorganizzare il Ministero della difesa, gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e gli enti vigilati.

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--> --> DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2012, n. 191 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2012, n. 191 Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati. (12G0211) note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/2012 (GU n.266 del 14-11-2012) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  29-11-2012 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare gli articoli 13-bis, comma 4 e 17, comma 4-bis; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 4, comma 4, e 21; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 74; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ed in particolare, l'articolo 2, commi da 8-bis) a 8-sexies); Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ed in particolare, l'articolo 1, commi da 3 a 5; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, ed in particolare il libro primo, titolo III, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa; Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, ed in particolare il libro primo, titolo II, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa e il libro quinto, titolo I, capo I, concernente la ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante il regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 65, recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 22 giugno 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222, del 23 settembre 2011; Visto l'articolo 8, comma 1, lettera Oa), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 318 del 2012, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2012; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ritenuto che per quanto concerne la composizione e la collocazione dei Consigli Intermedi della Rappresentanza militare (COIR), occorre mantenere fra i parametri di riferimento anche le modifiche organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 1. In attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché al fine di apportare ulteriori correttivi, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 17: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: "è stabilito complessivamente in 153 unità." sono sostituite dalle seguenti: "è stabilito complessivamente in 145 unità."; 2) al comma 2, secondo periodo, le parole: "non superiore a dieci" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a nove"; le parole: "e un incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca." sono sostituite dalle seguenti: " , oltre all'incarico di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."; 3) al comma 3, le parole: "sono assegnati dodici" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnati tredici"; b) all'articolo 55: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. È formato da: a) il presidente nazionale, che lo presiede; b) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario; c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo; d) un genitore di assistito dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori."; 2) al comma 3, terzo periodo, le parole: "di cui al comma 2, lettere b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2, lettera c),"; c) all'articolo 81, al comma 8, le parole: "è incaricato" sono sostituite dalle seguenti: " è designato"; d) all'articolo 89, comma 1, lettera f), secondo periodo, le parole: "nell'ambito dello Stato maggiore della difesa," sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa,"; e) l'articolo 106 è sostituito dal seguente: "Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale della difesa). - 1. Il Segretariato generale della difesa, composto da undici strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinato: a) Ufficio generale del Segretario generale, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attività del Segretariato generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione; b) Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato dell'Esercito o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica per quanto inerente il centro di responsabilità segretariato generale; c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa nonché di impiego del relativo personale; reclutamento, formazione, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e affari giuridici del personale militare e civile; sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa; contenzioso in materia di personale militare e civile non assegnato alle relative direzioni generali; antinfortunistica e prevenzione; d) II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 107 e relativo monitoraggio dei flussi della spesa, nonché emanazione di direttive in materia di attività amministrativa; coordinamento generale per quanto riguarda le problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di normative in materia contrattuale; controllo delle esportazioni. Il reparto cura i rapporti con la Corte dei conti e con l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per i provvedimenti di competenza delle strutture di cui al presente articolo e all'articolo 113, sulla base di relazioni tecniche all'uopo predisposte dai competenti elementi di organizzazione interessati; e) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera a), del Codice; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti alla cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale. È competente altresì sul controllo delle compensazioni industriali; f) IV Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica di acquisizione, attinente alle attività di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici; infrastrutture; armonizzazione procedurale e standardizzazione delle metodologie contrattuali di settore, sentito il II Reparto; g) V Reparto - Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui sistemi informatici e telematici, attività destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresì gli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale, standardizzazione dei materiali e assicurazione di qualità, normazione tecnica; statistica; gestione dell'attività degli enti dell'area tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia industrie difesa; h) VI Reparto - Contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, cura, sulla base di relazioni di carattere tecnico predisposte dalle strutture interessate, l'attività consultiva, il contenzioso, le transazioni, ivi compresi gli accordi bonari e le procedure arbitrali, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia, afferenti alle competenze delle strutture di cui al presente articolo e all'articolo 113, con esclusione di quelle relative al personale; liquida i danni alle proprietà private; tratta l'infortunistica ordinaria e quella relativa ad attività regolate da accordi o convenzioni internazionali; i) Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma più complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonché alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza; l) Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza; m) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza; n) Direzione armamenti aeronautici (ARMAEREO).Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95 comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonché per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza; o) Direzione dei lavori e del demanio (GENIODIFE). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale del genio dell'Esercito italiano o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale del Corpo ingegneri dell'Esercito italiano o del genio navale della Marina militare - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, cura la progettazione, la realizzazione la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali, provvede all'acquisizione, amministrazione, alla valorizzazione e alienazione nonché alle dismissioni dei beni demaniali militari; è competente in materia di servitù e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari; cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali; fino alla definizione degli specifici percorsi formativi provvede al riconoscimento dell'adeguata capacità tecnico-professionale e dell'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari ai fini della acquisizione della qualificazione di ufficiale del genio. 2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere i), l), m) ed n), dipendono sette uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo. 3. Alle direzioni, ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e i Vice segretari generali di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Alle medesime direzioni, reparti e uffici è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonché personale civile. 4. Nel caso in cui il Segretario generale e i Vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente, assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale. 5. Con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare, di cui all'articolo 113, comma 4, sono individuati nell'ambito del Segretariato generale centotrenta uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze, ivi inclusi quelli di cui al comma 2."; f) all'articolo 111: 1) al comma 1, lettera d), le parole: "ai risultati delle verifiche amministrative e contabili;" sono sostituite dalle seguenti: "alla gestione dei capitoli assegnati in amministrazione diretta;"; 2) al comma 2, le parole: "è articolato in dieci" sono sostituite dalle seguenti: "è articolato in nove"; g) all'articolo 112, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'Ufficio centrale è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio è articolato in cinque uffici dirigenziali non generali e un nucleo ispettivo, in cui operano undici dirigenti non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare."; h) all'articolo 113: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa: a) la Direzione generale per il personale militare; b) la Direzione generale per il personale civile; c) la Direzione generale della previdenza militare e della leva; d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali."; 2) il comma 4-bis), è sostituito dal seguente: "4-bis). Il numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è rideterminato in riduzione in duecentocinquantasette unità."; i) all'articolo 114: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La Direzione generale per il personale militare, in particolare: a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunità, la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri; b) provvede al recupero crediti a seguito di provvedimenti della Corte dei conti; c) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale."; 2) al comma 2, le parole: "è articolata in ventisei" sono sostituite dalle seguenti: "è articolata in ventidue"; l) all'articolo 115: 1) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: "b) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale;"; 2) al comma 2, le parole: " è articolata in venti" sono sostituite dalle seguenti: "è articolata in diciassette"; m) all'articolo 116: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Direzione generale della previdenza militare e della leva"; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La Direzione generale della previdenza militare e della leva, in particolare: a) provvede alle attività connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 1929 del codice; b) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonché il trattamento previdenziale spettante al personale militare; c) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici; d) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardante il personale militare; e) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, del personale del servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, nonché, limitatamente al personale del servizio assistenza spirituale, alla documentazione matricolare; f) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale."; 3) al comma 2, le parole: "è articolata in diciotto" sono sostituite dalle seguenti: "è articolata in dodici"; n) all'articolo 122: 1) al comma 1, la lettera d) è soppressa; 2) al comma 2, le parole: "è articolata in tredici" sono sostituite dalle seguenti: "è articolata in dieci"; 3) al comma 3, le parole: "dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale" sono sostituite dalle seguenti: "dipendono due uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale"; o) all'articolo 261, al comma 1, le parole: "nell'ambito dell'ufficio del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito del Segretariato generale della difesa"; p) all'articolo 312, commi 2 e 3, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa"; q) all'articolo 320, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. I Capi di Stato maggiore di Forza armata, in via eccezionale e in casi tassativamente previsti connessi a particolari esigenze di comando legate all'operatività, ovvero, a modifiche ordinative di Forza armata e previamente individuati attraverso l'adozione e la pubblicazione di apposito atto amministrativo generale di natura non regolamentare, possono temporaneamente autorizzare il titolare di alloggio ASI al mantenimento della conduzione dello stesso in una sede diversa da quella in cui presta servizio, nella quale non è disponibile altro alloggio destinato all'incarico."; r) all'articolo 343: 1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "il Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: " il Segretariato generale della difesa"; 2) al comma 2, lettera b), numero 1), secondo periodo, le parole: "o Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "o Segretariato generale della difesa"; s) all'articolo 360, comma 4, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa"; t) all'articolo 389, comma 2, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa"; u) all'articolo 390, comma 3, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa"; v) all'articolo 403: 1) al comma 2, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa" e le parole: "Direzione generale" sono sostituite dalla seguente: "Direzione"; 2) ai commi 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 7, le parole: "Direzione generale", sono sostituite dalla seguente: "Direzione"; z) all'articolo 404, commi 5, 7 e 21, le parole: "Direzione generale" sono sostituite dalla seguente: "Direzione"; aa) all'articolo 405, commi 1, 7, 8, 10 e 12, le parole: "Direzione generale" sono sostituite dalla seguente: "Direzione"; bb) all'articolo 431: 1) al comma 1, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale"; 2) al comma 2, le parole: "direttore generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "direttore della direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa"; cc) all'articolo 870, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Esso è un istituto dell'ordinamento militare ed è articolato in organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso appropriati comandi specificati nell'articolo 875, nonché nel decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 873 e 874 ."; dd) all'articolo 872, comma 1: 1) alla lettera b), la parola "sottufficiali" è sostituita dalle seguenti: "marescialli e ispettori"; 2) dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) categoria C: sergenti e sovrintendenti in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;"; 3) alla lettera c), le parole "categoria C: volontari" sono sostituite dalle seguenti: "categoria D: graduati e militari di truppa"; 4) alla lettera d), le parole "categoria D" e le parole "categoria E" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "categoria E" e "categoria F". ee) all'articolo 873: 1) al comma 1, le parole: " "A", "B" e "C" ", sono sostituite dalle seguenti: ", «A», «B», «C», e «D»."; 2) al comma 2, lettera b), le parole: (ufficiali, sottufficiali e volontari)", sono sostituite dalle seguenti: "(ufficiali, marescialli e ispettori, sergenti e sovrintendenti, graduati e militari di truppa)"; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Fermo restando il numero complessivo massimo di sessantatrè rappresentanti, in occasione della indizione delle elezioni di cui all'articolo 885, la composizione del COCER deve essere rideterminata con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze, in relazione alle intervenute variazioni della consistenza numerica della forza effettiva delle Forze armate e dei Corpi armati."; 4) il comma 4 è abrogato; ff) all'articolo 874: 1) al comma 1, le parole: " "A", "B", "C", "D" ed "E" " sono sostituite dalle seguenti: ", «A», «B», «C», «D», «E» ed «F»,."; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fermo restando il numero complessivo massimo di duecentoquaranta rappresentanti, la composizione e la collocazione dei COIR sono determinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze, in relazione alle intervenute variazioni della consistenza numerica della forza effettiva nonché alle modifiche organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati."; 3) il comma 3 abrogato; gg) all'articolo 875, comma 1, le parole: "«A», «B»", «C», «D» ed «E»" sono sostituite dalle seguenti: "«A», «B»", «C», «D», «E» ed «F»"; hh) all'articolo 883: 1) al comma 1, le lettere a), b) e c), sono sostituite dalle seguenti: "a) per i militari delle categorie A (ufficiali), B (marescialli e ispettori) e C (sergenti e sovrintendenti): quattro anni; b) per i militari della categoria D (graduati e militari di truppa): quattro anni; c) per i militari delle categorie E ed F: sei mesi;"; 2) al comma 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le elezioni straordinarie per la sostituzione di delegati delle sezioni del COCER e di delegati dei COIR hanno luogo ogni qualvolta si riduca la composizione numerica rispettivamente stabilita per i predetti consigli dal decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 873 e 874."; ii) all'articolo 885: 1) ai commi 1, 2 e 3, le parole: "«A», «B», «C», «D» ed «E»" sono sostituite dalle seguenti: "«A», «B»", «C», «D», «E» ed «F»"; 2) al comma 5, lettera c), le parole: " «D» ed «E»" sono sostituite dalle seguenti: " «E» ed «F»"; ll) all'articolo 964: 1) al comma 1, le parole: "legge 6 agosto 2008, n. 133 e" sono sostituite dalle seguenti: "legge 6 agosto 2008, n. 133,"; dopo le parole: ", dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25." sono inserite le seguenti: " e dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,"; le parole: " , è rideterminata in riduzione in 159 unità, comprensive di quarantaquattro posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui venticinque presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sette nell'area della giustizia militare e dodici negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa." sono sostituite dalle seguenti: ", è rideterminata in riduzione in centoquarantaquattro unità, comprensive di trentotto posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui ventuno presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sei nell'area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due nell'organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa."; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione dell' articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, la dotazione organica complessiva del personale civile non dirigenziale del Ministero è rideterminata in riduzione in 30.381 unità in modo da realizzare la riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale."; mm) all'articolo 965: 1) al comma 1, lettera b), le parole: "148 unità" sono sostituite dalle seguenti: "133 unità"; 2) al comma 2, le parole: "è comprensivo di un dirigente generale con incarico attribuito ai sensi dell' articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e" sono soppresse; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il totale di 133 unità di cui al comma 1, lettera b), tiene conto delle riduzioni, di 4 unità dirigenziali civili di seconda fascia operata in esecuzione dell' articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, di 30 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di 16 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di ulteriori 15 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e comprende 38 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui 21 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 6 nell'area della giustizia militare, 9 negli uffici di diretta collaborazione e 2 nell'organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della difesa."; nn) all'articolo 966, comma 1, lettera a): 1) al numero 1), le parole: "5.266 unità" sono sostituite dalle seguenti: "3.630 unità"; 2) al numero 2), le parole: "27.975 unità" sono sostituite dalle seguenti: "26.590 unità"; oo) all'articolo 1039, comma 3, lettera c), le parole: "o della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati", sono sostituite dalle seguenti: "o della Direzione generale della previdenza militare e della leva"; pp) all'articolo 1040, comma 1, lettera g), le parole: "della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati", sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale della previdenza militare e della leva"; qq) all'articolo 1041, comma 1: 1) alla lettera v), numero 5), le parole: "della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale della previdenza militare e della leva"; 2) alla lettera aa), le parole: " della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva"; rr) all'articolo 1043: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Procedimenti di competenza della Direzione generale della previdenza militare e della leva"; 2) al comma 1, le parole: "della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale della previdenza militare e della leva"; ss) all'articolo 1044: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Procedimenti di competenza di altre direzioni generali e delle direzioni del Segretariato generale."; 2) al comma 5, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa "; tt) all'articolo 1080, comma 2, le parole: "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva"; uu) all'articolo 1106, comma 1, lettera a), le parole: "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva"; vv) all'articolo 1107, comma 4, primo e secondo periodo, le parole: "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva"; zz) all'articolo 1109, comma 5, le parole: "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva". N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo degli articoli 13-bis, comma 4, e 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente: «Art. 13-bis (Chiarezza dei testi normativi). - (Omissis). 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici." «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Il testo degli articoli 4, comma 4, e 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O., è il seguente: «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - (Omissis). 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.». «Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale. 2. L'articolazione del Ministero è definita dall'articolo 16 del codice dell'ordinamento militare.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.. - Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O., e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133. - La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, S.O. - Il testo dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O., e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, è il seguente: «Art. 2 (Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale). - (Omissis). 8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74; b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74. 8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato articolo 74, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008. 8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data. 8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresì escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri. 8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. (Omissis).». - La legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative), è stata pubblicata Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48, S.O.. - Il testo dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188 e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, è il seguente: «Art. 1 (Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica). - (Omissis). 3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009. 4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data. 5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. (Omissis).». - La legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216. - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 ( Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270 ( Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2011, n. 37; - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170 ( Disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109), è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 30 agosto 2005, n. 201, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 65 ( Riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2011, n. 107. - Il decreto del Ministro della difesa 22 giugno 2011, recante l'individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nell'ambito del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2011, n. 222, S.O. - Il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera O a) del decreto-legge 29 giugno 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2011, n. 302, e convertito in legge, con modificazioni, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, è il seguente: «Art. 8 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa). - 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all'articolo 1476, commi 2 e 3, le parole: «ufficiali, sottufficiali e volontari», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti»; (Omissis).». Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, si vedano le note alle premesse. - Per gli estremi di pubblicazione della legge 14 settembre 2011, n. 148, si vedano le note alle premesse. - Per gli estremi di pubblicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'articolo 17, commi 1, 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente: «Art. 17 (Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), c) e d), è stabilito complessivamente in 145 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione cessa al termine del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilità di revoca anticipata. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a nove, con funzioni di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione, oltre all'incarico di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Gli incarichi di cui al comma 2 concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione a norma dell' articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono attribuiti, ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, se di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro, su proposta dei titolari degli uffici di cui all' articolo 14; nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1, sono assegnati tredici colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente. (Omissis).». - Il testo dell'articolo 55, commi 2 e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente: «Art. 55 (Organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori). - (Omissis). 2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. È formato da: a) il presidente nazionale, che lo presiede; b) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario; c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo; d) un genitore di assistito dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori. 3. Il presidente nazionale è scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all' articolo 56. È coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianità di grado fra quelli di cui al comma 2, lettera c), che assume le funzioni di vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario generale di cui all' articolo 58 comma 3. (Omissis).». - Il testo dell'articolo 81, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente: «Art. 81 (Consiglio superiore delle Forze armate). - (Omissis). 8. Il membro relatore è designato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa. (Omissis)». - Il testo dell'articolo 89, comma 1, lettera f) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente: «Art. 89 (Attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa). - Il Capo di stato maggiore della difesa: (Omissis). f) emana direttive a carattere interforze concernenti la logistica, i trasporti e la sanità militare per assicurare allo strumento militare il più alto grado di integrazione e di interoperabilità, anche per l'impiego nei complessi multinazionali. In particolare, in materia di sanità militare, assicura la direzione e il coordinamento dell'attività e dei servizi sanitari militari, nonché la formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali che periferici, mantenendo l'unitarietà delle funzioni sanitarie, attraverso apposita struttura nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa, …

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