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LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 - Normattiva

In breve

Questa legge stabilisce le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2016, nota come legge di stabilità 2016.

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Chi riguarda

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📄 Testo della legge
--> --> LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 ultimo aggiornamento all'atto: 30/01/2026 --> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (15G00222) note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2016, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 20, 671, 678, 684, 735, 837 e 838 che entrano in vigore il 30/12/2015 e delle disposizioni di cui ai commi 172, 173, 174, 175 e 569 che entrano in vigore il 31/12/2015. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/2026) (GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 (commi 1-100) 1 (commi 101-200) 1 (commi 201-300) 1 (commi 301-400) 1 (commi 401-500) 1 (commi 501-600) 1 (commi 601-700) 1 (commi 701-800) 1 (commi 801-900) 1 (commi 901-999)agg.78 (commi 1-100) agg.78 (commi 101-200) agg.78 (commi 201-300) agg.78 (commi 301-400) agg.78 (commi 401-500) agg.78 (commi 501-600) agg.78 (commi 601-700) agg.78 (commi 701-800) agg.78 (commi 801-900) agg.78 (commi 901-999) agg.77 (commi 1-100) agg.77 (commi 101-200) agg.77 (commi 201-300) agg.77 (commi 301-400) agg.77 (commi 401-500) agg.77 (commi 501-600) agg.77 (commi 601-700) agg.77 (commi 701-800) agg.77 (commi 801-900) agg.77 (commi 901-999) agg.76 (commi 1-100) agg.76 (commi 101-200) agg.76 (commi 201-300) agg.76 (commi 301-400) agg.76 (commi 401-500) agg.76 (commi 501-600) agg.76 (commi 601-700) agg.76 (commi 701-800) agg.76 (commi 801-900) agg.76 (commi 901-999) agg.75 (commi 1-100) agg.75 (commi 101-200) agg.75 (commi 201-300) agg.75 (commi 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(commi 1-100) agg.31 (commi 101-200) agg.31 (commi 201-300) agg.31 (commi 301-400) agg.31 (commi 401-500) agg.31 (commi 501-600) agg.31 (commi 601-700) agg.31 (commi 701-800) agg.31 (commi 801-900) agg.31 (commi 901-999) agg.30 (commi 1-100) agg.30 (commi 101-200) agg.30 (commi 201-300) agg.30 (commi 301-400) agg.30 (commi 401-500) agg.30 (commi 501-600) agg.30 (commi 601-700) agg.30 (commi 701-800) agg.30 (commi 801-900) agg.30 (commi 901-999) agg.29 (commi 1-100) agg.29 (commi 101-200) agg.29 (commi 201-300) agg.29 (commi 301-400) agg.29 (commi 401-500) agg.29 (commi 501-600) agg.29 (commi 601-700) agg.29 (commi 701-800) agg.29 (commi 801-900) agg.29 (commi 901-999) agg.28 (commi 1-100) agg.28 (commi 101-200) agg.28 (commi 201-300) agg.28 (commi 301-400) agg.28 (commi 401-500) agg.28 (commi 501-600) agg.28 (commi 601-700) agg.28 (commi 701-800) agg.28 (commi 801-900) agg.28 (commi 901-999) agg.27 (commi 1-100) agg.27 (commi 101-200) agg.27 (commi 201-300) agg.27 (commi 301-400) agg.27 (commi 401-500) agg.27 (commi 501-600) agg.27 (commi 601-700) agg.27 (commi 701-800) agg.27 (commi 801-900) agg.27 (commi 901-999) agg.26 (commi 1-100) agg.26 (commi 101-200) agg.26 (commi 201-300) agg.26 (commi 301-400) agg.26 (commi 401-500) agg.26 (commi 501-600) agg.26 (commi 601-700) agg.26 (commi 701-800) agg.26 (commi 801-900) agg.26 (commi 901-999) agg.25 (commi 1-100) agg.25 (commi 101-200) agg.25 (commi 201-300) agg.25 (commi 301-400) agg.25 (commi 401-500) agg.25 (commi 501-600) agg.25 (commi 601-700) agg.25 (commi 701-800) agg.25 (commi 801-900) agg.25 (commi 901-999) agg.24 (commi 1-100) agg.24 (commi 101-200) agg.24 (commi 201-300) agg.24 (commi 301-400) agg.24 (commi 401-500) agg.24 (commi 501-600) agg.24 (commi 601-700) agg.24 (commi 701-800) agg.24 (commi 801-900) agg.24 (commi 901-999) agg.23 (commi 1-100) agg.23 (commi 101-200) agg.23 (commi 201-300) agg.23 (commi 301-400) agg.23 (commi 401-500) agg.23 (commi 501-600) agg.23 (commi 601-700) agg.23 (commi 701-800) agg.23 (commi 801-900) agg.23 (commi 901-999) agg.22 (commi 1-100) agg.22 (commi 101-200) agg.22 (commi 201-300) agg.22 (commi 301-400) agg.22 (commi 401-500) agg.22 (commi 501-600) agg.22 (commi 601-700) agg.22 (commi 701-800) agg.22 (commi 801-900) agg.22 (commi 901-999) agg.21 (commi 1-100) agg.21 (commi 101-200) agg.21 (commi 201-300) agg.21 (commi 301-400) agg.21 (commi 401-500) agg.21 (commi 501-600) agg.21 (commi 601-700) agg.21 (commi 701-800) agg.21 (commi 801-900) agg.21 (commi 901-999) agg.20 (commi 1-100) agg.20 (commi 101-200) agg.20 (commi 201-300) agg.20 (commi 301-400) agg.20 (commi 401-500) agg.20 (commi 501-600) agg.20 (commi 601-700) agg.20 (commi 701-800) agg.20 (commi 801-900) agg.20 (commi 901-999) agg.19 (commi 1-100) agg.19 (commi 101-200) agg.19 (commi 201-300) agg.19 (commi 301-400) agg.19 (commi 401-500) agg.19 (commi 501-600) agg.19 (commi 601-700) agg.19 (commi 701-800) agg.19 (commi 801-900) agg.19 (commi 901-999) agg.18 (commi 1-100) agg.18 (commi 101-200) agg.18 (commi 201-300) agg.18 (commi 301-400) agg.18 (commi 401-500) agg.18 (commi 501-600) agg.18 (commi 601-700) agg.18 (commi 701-800) agg.18 (commi 801-900) agg.18 (commi 901-999) agg.17 (commi 1-100) agg.17 (commi 101-200) agg.17 (commi 201-300) agg.17 (commi 301-400) agg.17 (commi 401-500) agg.17 (commi 501-600) agg.17 (commi 601-700) agg.17 (commi 701-800) agg.17 (commi 801-900) agg.17 (commi 901-999) agg.16 (commi 1-100) agg.16 (commi 101-200) agg.16 (commi 201-300) agg.16 (commi 301-400) agg.16 (commi 401-500) agg.16 (commi 501-600) agg.16 (commi 601-700) agg.16 (commi 701-800) agg.16 (commi 801-900) agg.16 (commi 901-999) agg.15 (commi 1-100) agg.15 (commi 101-200) agg.15 (commi 201-300) agg.15 (commi 301-400) agg.15 (commi 401-500) agg.15 (commi 501-600) agg.15 (commi 601-700) agg.15 (commi 701-800) agg.15 (commi 801-900) agg.15 (commi 901-999) agg.14 (commi 1-100) agg.14 (commi 101-200) agg.14 (commi 201-300) agg.14 (commi 301-400) agg.14 (commi 401-500) agg.14 (commi 501-600) agg.14 (commi 601-700) agg.14 (commi 701-800) agg.14 (commi 801-900) agg.14 (commi 901-999) agg.13 (commi 1-100) agg.13 (commi 101-200) agg.13 (commi 201-300) agg.13 (commi 301-400) agg.13 (commi 401-500) agg.13 (commi 501-600) agg.13 (commi 601-700) agg.13 (commi 701-800) agg.13 (commi 801-900) agg.13 (commi 901-999) agg.12 (commi 1-100) agg.12 (commi 101-200) agg.12 (commi 201-300) agg.12 (commi 301-400) agg.12 (commi 401-500) agg.12 (commi 501-600) agg.12 (commi 601-700) agg.12 (commi 701-800) agg.12 (commi 801-900) agg.12 (commi 901-999) agg.11 (commi 1-100) agg.11 (commi 101-200) agg.11 (commi 201-300) agg.11 (commi 301-400) agg.11 (commi 401-500) agg.11 (commi 501-600) agg.11 (commi 601-700) agg.11 (commi 701-800) agg.11 (commi 801-900) agg.11 (commi 901-999) agg.10 (commi 1-100) agg.10 (commi 101-200) agg.10 (commi 201-300) agg.10 (commi 301-400) agg.10 (commi 401-500) agg.10 (commi 501-600) agg.10 (commi 601-700) agg.10 (commi 701-800) agg.10 (commi 801-900) agg.10 (commi 901-999) agg.9 (commi 1-100) agg.9 (commi 101-200) agg.9 (commi 201-300) agg.9 (commi 301-400) agg.9 (commi 401-500) agg.9 (commi 501-600) agg.9 (commi 601-700) agg.9 (commi 701-800) agg.9 (commi 801-900) agg.9 (commi 901-999) agg.8 (commi 1-100) agg.8 (commi 101-200) agg.8 (commi 201-300) agg.8 (commi 301-400) agg.8 (commi 401-500) agg.8 (commi 501-600) agg.8 (commi 601-700) agg.8 (commi 701-800) agg.8 (commi 801-900) agg.8 (commi 901-999) agg.7 (commi 1-100) agg.7 (commi 101-200) agg.7 (commi 201-300) agg.7 (commi 301-400) agg.7 (commi 401-500) agg.7 (commi 501-600) agg.7 (commi 601-700) agg.7 (commi 701-800) agg.7 (commi 801-900) agg.7 (commi 901-999) agg.6 (commi 1-100) agg.6 (commi 101-200) agg.6 (commi 201-300) agg.6 (commi 301-400) agg.6 (commi 401-500) agg.6 (commi 501-600) agg.6 (commi 601-700) agg.6 (commi 701-800) agg.6 (commi 801-900) agg.6 (commi 901-999) agg.5 (commi 1-100) agg.5 (commi 101-200) agg.5 (commi 201-300) agg.5 (commi 301-400) agg.5 (commi 401-500) agg.5 (commi 501-600) agg.5 (commi 601-700) agg.5 (commi 701-800) agg.5 (commi 801-900) agg.5 (commi 901-999) agg.4 (commi 1-100) agg.4 (commi 101-200) agg.4 (commi 201-300) agg.4 (commi 301-400) agg.4 (commi 401-500) agg.4 (commi 501-600) agg.4 (commi 601-700) agg.4 (commi 701-800) agg.4 (commi 801-900) agg.4 (commi 901-999) agg.3 (commi 1-100) agg.3 (commi 101-200) agg.3 (commi 201-300) agg.3 (commi 301-400) agg.3 (commi 401-500) agg.3 (commi 501-600) agg.3 (commi 601-700) agg.3 (commi 701-800) agg.3 (commi 801-900) agg.3 (commi 901-999) agg.2 (commi 1-100) agg.2 (commi 101-200) agg.2 (commi 201-300) agg.2 (commi 301-400) agg.2 (commi 401-500) agg.2 (commi 501-600) agg.2 (commi 601-700) agg.2 (commi 701-800) agg.2 (commi 801-900) agg.2 (commi 901-999) agg.1 (commi 1-100) agg.1 (commi 101-200) agg.1 (commi 201-300) agg.1 (commi 301-400) agg.1 (commi 401-500) agg.1 (commi 501-600) agg.1 (commi 601-700) agg.1 (commi 701-800) agg.1 (commi 801-900) agg.1 (commi 901-999) orig. (commi 1-100) orig. (commi 101-200) orig. (commi 201-300) orig. (commi 301-400) orig. (commi 401-500) orig. (commi 501-600) orig. (commi 601-700) orig. (commi 701-800) orig. (commi 801-900) orig. (commi 901-999) 1 note Allegati Allegato 1 Allegato 1 Allegato 2 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 3 Elenco n. 1 Elenco n. 1 Allegato 4 Allegato 4 Allegato 5 Allegato 5 Elenco n. 2 Elenco n. 2 Elenco n. 3 Elenco n. 3 Allegato 6 Allegato 6orig. Allegato 7 Allegato 7 Allegato A Allegato A Prospetto di copertura Prospetto di copertura Bilancio dello Stato Bilancio dello Stato Tabelle Tabella A Tabella B Tabella C Tabella D Tabella E Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  1-1-2027 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 (commi 1-100) descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: art. 1 (commi 1-100) progressivo: 1 version: 80 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> 0 && --> art. 1 (commi 1-100) aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2016. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti: a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; b) alla gestione speciale minatori; c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS. 4. Gli esperti contabili iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34, e del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali. 5. Il comma 430 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato. 6. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2017»; b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di due punti percentuali dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2018»; c) alla lettera c), le parole: «700 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro per l'anno 2018». 7. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al terzo periodo, le parole da: «, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» fino alla fine del periodo sono soppresse. 8. Il comma 4-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato. 9. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, ai dipendenti dell'Amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, o del quadriennio 2002-2005, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino all'adozione di una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate. 10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse; b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso; d) il comma 8-bis è abrogato; e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre». 11. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è soppresso. 12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14». 13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. 14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»; d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»; e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre». 15. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica». 16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente: «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica». 17. Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del presente articolo prevista per l'IMU e la TASI, all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è incrementata di 3.767,45 milioni di euro» e il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2016, la dotazione del predetto Fondo è corrispondentemente ridotta in misura pari a 1. 949,1 milioni di euro annui»; b) al comma 380-ter, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione»; c) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli anni 2015 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015, entro il 30 aprile per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi»; d) al comma 380-ter, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) può essere variata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; e) al comma 380-quater: 1) dopo le parole: «20 per cento» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 percento per l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018»; 2) le parole: «approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»; 3) le parole: «l'anno 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2015 e 2016»; f) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti: «380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. 380-septies. A decorrere dall'anno 2016 l'ammontare del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune: a) della Regione siciliana e della regione Sardegna è determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015; b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui al comma 380-quater è determinato in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015. 380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun comune, e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune». 18. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»; b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis». 19. Per le medesime finalità di cui al comma 17, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. 20. Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al presente comma, che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. 21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21. 23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016. 24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016. (75) 25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato. 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 , 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.(18) 27. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017»; b) al comma 653, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2018». 28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017. Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018. 29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. la Commissione è formata da quattordici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall'Autorità politica delegata in materia di coesione territoriale, uno designato dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e e tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. 29-bis. La Commissione di cui al comma 29, con cadenza biennale, a partire dall'anno 2018, presenta una relazione alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in merito allo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai capi II, III, IV e VI della legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo. 30. La Commissione di cui al comma 29 è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese. La Commissione definisce, nella sua prima seduta, da convocare entro dieci giorni dalla sua istituzione, le modalità di organizzazione e di funzionamento e stabilisce i tempi e la disciplina procedurale dei propri lavori. 31. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla Commissione tecnica sono trasmessi dalla società Soluzioni per il sistema economico - Sose Spa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze». 32. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è sostituito dal seguente: «1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3. Lo schema di decreto è corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, che ne evidenzia gli effetti finanziari. Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri; esso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri; esso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per i comuni e le province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione». 33. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole da: «, che si avvale» fino a: «federalismo fiscale» sono soppresse. 34. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009,n. 42, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica svolte dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono trasferite alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi del comma 29 del presente articolo. 35. All'articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge». 36. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n. 58 del 1998», sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari». Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo periodo del presente comma. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono abrogati. Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998. 37. L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari». Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del presente comma. 38. Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell'albo di cui al comma 37 del presente articolo, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui al comma 36 e gli agenti di assicurazione di cui al presente comma sono soggetti alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108. 39. I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede». I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari autonomi». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulente finanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulenti finanziari autonomi» e «consulente finanziario autonomo». 40. L'organismo di cui al comma 36 si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 2024, N. 21. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 41. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 36, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce: a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari; b) la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. 42. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 35 affluiscono, a decorrere dall'anno 2016, all'entrata del bilancio dello Stato. 43. All'articolo 190-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere b) e c) del comma 1 sono abrogate; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti». 44. L'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, è sostituito dal seguente: «Art. 8. - (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori). -1. Al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, la CONSOB istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, …

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