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LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 - Normattiva

In breve

Questa legge stabilisce le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nota come Legge di stabilità 2014. È entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con un'eccezione per un comma specifico.

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📄 Testo della legge
--> --> LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 ultimo aggiornamento all'atto: 18/03/2026 --> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). (13G00191) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014, ad eccezione del comma 356 che entra in vigore il 27/12/2013. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/2026) (GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 (commi 1-100) 1 (commi 101-200) 1 (commi 201-300) 1 (commi 301-400) 1 (commi 401-500) 1 (commi 501-600) 1 (commi 601-700) 1 (commi 701-749)agg.95 (commi 1-100) agg.95 (commi 101-200) agg.95 (commi 201-300) agg.95 (commi 301-400) agg.95 (commi 401-500) agg.95 (commi 501-600) agg.95 (commi 601-700) agg.95 (commi 701-749) agg.94 (commi 1-100) agg.94 (commi 101-200) agg.94 (commi 201-300) agg.94 (commi 301-400) agg.94 (commi 401-500) agg.94 (commi 501-600) agg.94 (commi 601-700) agg.94 (commi 701-749) agg.93 (commi 1-100) agg.93 (commi 101-200) agg.93 (commi 201-300) agg.93 (commi 301-400) agg.93 (commi 401-500) agg.93 (commi 501-600) agg.93 (commi 601-700) agg.93 (commi 701-749) agg.92 (commi 1-100) agg.92 (commi 101-200) agg.92 (commi 201-300) agg.92 (commi 301-400) agg.92 (commi 401-500) agg.92 (commi 501-600) agg.92 (commi 601-700) agg.92 (commi 701-749) agg.91 (commi 1-100) agg.91 (commi 101-200) agg.91 (commi 201-300) agg.91 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101-200) agg.36 (commi 201-300) agg.36 (commi 301-400) agg.36 (commi 401-500) agg.36 (commi 501-600) agg.36 (commi 601-700) agg.36 (commi 701-749) agg.35 (commi 1-100) agg.35 (commi 101-200) agg.35 (commi 201-300) agg.35 (commi 301-400) agg.35 (commi 401-500) agg.35 (commi 501-600) agg.35 (commi 601-700) agg.35 (commi 701-749) agg.34 (commi 1-100) agg.34 (commi 101-200) agg.34 (commi 201-300) agg.34 (commi 301-400) agg.34 (commi 401-500) agg.34 (commi 501-600) agg.34 (commi 601-700) agg.34 (commi 701-749) agg.33 (commi 1-100) agg.33 (commi 101-200) agg.33 (commi 201-300) agg.33 (commi 301-400) agg.33 (commi 401-500) agg.33 (commi 501-600) agg.33 (commi 601-700) agg.33 (commi 701-749) agg.32 (commi 1-100) agg.32 (commi 101-200) agg.32 (commi 201-300) agg.32 (commi 301-400) agg.32 (commi 401-500) agg.32 (commi 501-600) agg.32 (commi 601-700) agg.32 (commi 701-749) agg.31 (commi 1-100) agg.31 (commi 101-200) agg.31 (commi 201-300) agg.31 (commi 301-400) agg.31 (commi 401-500) agg.31 (commi 501-600) agg.31 (commi 601-700) agg.31 (commi 701-749) agg.30 (commi 1-100) agg.30 (commi 101-200) agg.30 (commi 201-300) agg.30 (commi 301-400) agg.30 (commi 401-500) agg.30 (commi 501-600) agg.30 (commi 601-700) agg.30 (commi 701-749) agg.29 (commi 1-100) agg.29 (commi 101-200) agg.29 (commi 201-300) agg.29 (commi 301-400) agg.29 (commi 401-500) agg.29 (commi 501-600) agg.29 (commi 601-700) agg.29 (commi 701-749) agg.28 (commi 1-100) agg.28 (commi 101-200) agg.28 (commi 201-300) agg.28 (commi 301-400) agg.28 (commi 401-500) agg.28 (commi 501-600) agg.28 (commi 601-700) agg.28 (commi 701-749) agg.27 (commi 1-100) agg.27 (commi 101-200) agg.27 (commi 201-300) agg.27 (commi 301-400) agg.27 (commi 401-500) agg.27 (commi 501-600) agg.27 (commi 601-700) agg.27 (commi 701-749) agg.26 (commi 1-100) agg.26 (commi 101-200) agg.26 (commi 201-300) agg.26 (commi 301-400) agg.26 (commi 401-500) agg.26 (commi 501-600) agg.26 (commi 601-700) agg.26 (commi 701-749) agg.25 (commi 1-100) agg.25 (commi 101-200) agg.25 (commi 201-300) agg.25 (commi 301-400) agg.25 (commi 401-500) agg.25 (commi 501-600) agg.25 (commi 601-700) agg.25 (commi 701-749) agg.24 (commi 1-100) agg.24 (commi 101-200) agg.24 (commi 201-300) agg.24 (commi 301-400) agg.24 (commi 401-500) agg.24 (commi 501-600) agg.24 (commi 601-700) agg.24 (commi 701-749) agg.23 (commi 1-100) agg.23 (commi 101-200) agg.23 (commi 201-300) agg.23 (commi 301-400) agg.23 (commi 401-500) agg.23 (commi 501-600) agg.23 (commi 601-700) agg.23 (commi 701-749) agg.22 (commi 1-100) agg.22 (commi 101-200) agg.22 (commi 201-300) agg.22 (commi 301-400) agg.22 (commi 401-500) agg.22 (commi 501-600) agg.22 (commi 601-700) agg.22 (commi 701-749) agg.21 (commi 1-100) agg.21 (commi 101-200) agg.21 (commi 201-300) agg.21 (commi 301-400) agg.21 (commi 401-500) agg.21 (commi 501-600) agg.21 (commi 601-700) agg.21 (commi 701-749) agg.20 (commi 1-100) agg.20 (commi 101-200) agg.20 (commi 201-300) agg.20 (commi 301-400) agg.20 (commi 401-500) agg.20 (commi 501-600) agg.20 (commi 601-700) agg.20 (commi 701-749) agg.19 (commi 1-100) agg.19 (commi 101-200) agg.19 (commi 201-300) agg.19 (commi 301-400) agg.19 (commi 401-500) agg.19 (commi 501-600) agg.19 (commi 601-700) agg.19 (commi 701-749) agg.18 (commi 1-100) agg.18 (commi 101-200) agg.18 (commi 201-300) agg.18 (commi 301-400) agg.18 (commi 401-500) agg.18 (commi 501-600) agg.18 (commi 601-700) agg.18 (commi 701-749) agg.17 (commi 1-100) agg.17 (commi 101-200) agg.17 (commi 201-300) agg.17 (commi 301-400) agg.17 (commi 401-500) agg.17 (commi 501-600) agg.17 (commi 601-700) agg.17 (commi 701-749) agg.16 (commi 1-100) agg.16 (commi 101-200) agg.16 (commi 201-300) agg.16 (commi 301-400) agg.16 (commi 401-500) agg.16 (commi 501-600) agg.16 (commi 601-700) agg.16 (commi 701-749) agg.15 (commi 1-100) agg.15 (commi 101-200) agg.15 (commi 201-300) agg.15 (commi 301-400) agg.15 (commi 401-500) agg.15 (commi 501-600) agg.15 (commi 601-700) agg.15 (commi 701-749) agg.14 (commi 1-100) agg.14 (commi 101-200) agg.14 (commi 201-300) agg.14 (commi 301-400) agg.14 (commi 401-500) agg.14 (commi 501-600) agg.14 (commi 601-700) agg.14 (commi 701-749) agg.13 (commi 1-100) agg.13 (commi 101-200) agg.13 (commi 201-300) agg.13 (commi 301-400) agg.13 (commi 401-500) agg.13 (commi 501-600) agg.13 (commi 601-700) agg.13 (commi 701-749) agg.12 (commi 1-100) agg.12 (commi 101-200) agg.12 (commi 201-300) agg.12 (commi 301-400) agg.12 (commi 401-500) agg.12 (commi 501-600) agg.12 (commi 601-700) agg.12 (commi 701-749) agg.11 (commi 1-100) agg.11 (commi 101-200) agg.11 (commi 201-300) agg.11 (commi 301-400) agg.11 (commi 401-500) agg.11 (commi 501-600) agg.11 (commi 601-700) agg.11 (commi 701-749) agg.10 (commi 1-100) agg.10 (commi 101-200) agg.10 (commi 201-300) agg.10 (commi 301-400) agg.10 (commi 401-500) agg.10 (commi 501-600) agg.10 (commi 601-700) agg.10 (commi 701-749) agg.9 (commi 1-100) agg.9 (commi 101-200) agg.9 (commi 201-300) agg.9 (commi 301-400) agg.9 (commi 401-500) agg.9 (commi 501-600) agg.9 (commi 601-700) agg.9 (commi 701-749) agg.8 (commi 1-100) agg.8 (commi 101-200) agg.8 (commi 201-300) agg.8 (commi 301-400) agg.8 (commi 401-500) agg.8 (commi 501-600) agg.8 (commi 601-700) agg.8 (commi 701-749) agg.7 (commi 1-100) agg.7 (commi 101-200) agg.7 (commi 201-300) agg.7 (commi 301-400) agg.7 (commi 401-500) agg.7 (commi 501-600) agg.7 (commi 601-700) agg.7 (commi 701-749) agg.6 (commi 1-100) agg.6 (commi 101-200) agg.6 (commi 201-300) agg.6 (commi 301-400) agg.6 (commi 401-500) agg.6 (commi 501-600) agg.6 (commi 601-700) agg.6 (commi 701-749) agg.5 (commi 1-100) agg.5 (commi 101-200) agg.5 (commi 201-300) agg.5 (commi 301-400) agg.5 (commi 401-500) agg.5 (commi 501-600) agg.5 (commi 601-700) agg.5 (commi 701-749) agg.4 (commi 1-100) agg.4 (commi 101-200) agg.4 (commi 201-300) agg.4 (commi 301-400) agg.4 (commi 401-500) agg.4 (commi 501-600) agg.4 (commi 601-700) agg.4 (commi 701-749) agg.3 (commi 1-100) agg.3 (commi 101-200) agg.3 (commi 201-300) agg.3 (commi 301-400) agg.3 (commi 401-500) agg.3 (commi 501-600) agg.3 (commi 601-700) agg.3 (commi 701-749) agg.2 (commi 1-100) agg.2 (commi 101-200) agg.2 (commi 201-300) agg.2 (commi 301-400) agg.2 (commi 401-500) agg.2 (commi 501-600) agg.2 (commi 601-700) agg.2 (commi 701-749) agg.1 (commi 1-100) agg.1 (commi 101-200) agg.1 (commi 201-300) agg.1 (commi 301-400) agg.1 (commi 401-500) agg.1 (commi 501-600) agg.1 (commi 601-700) agg.1 (commi 701-749) orig. (commi 1-100) orig. (commi 101-200) orig. (commi 201-300) orig. (commi 301-400) orig. (commi 401-500) orig. (commi 501-600) orig. (commi 601-700) orig. (commi 701-749) 1 note Allegati Allegato 1 Allegato 1orig. Allegato 2 Allegato 2 Elenco 1 Elenco 1 Allegato 3 Allegato 3agg.1 orig. Allegato 4 Allegato 4 Allegato 5 Allegato 5 Elenco 2 Elenco 2 Prospetto di copertura Prospetto di copertura Bilancio dello Stato Bilancio dello Stato Tabelle Tabella A Tabella B Tabella C Tabella E Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  1-1-2027 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 (commi 1-100) descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: art. 1 (commi 1-100) progressivo: 1 version: 97 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> 0 && --> art. 1 (commi 1-100) aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 2. Nell'allegato 2 è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2014. 3. Gli importi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono inoltre indicati gli importi complessivi dovuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti: a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989; b) alla gestione speciale minatori; c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS. 4. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati: a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53; b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi. 5. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità istituita ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 35 della legge n. 448 del 1998. 6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (21) (44) 7. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 8. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 9. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 10. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 11. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 12. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma. 13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. (13) (24) (44) (55) 14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato. 15. L'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 è perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione è perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale , che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale 16. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del comma 13, interessate dai progetti pilota di cui al comma 14, sono definiti con l'Accordo di partenariato. 17. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13. 18. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata, fermo restando l'obbligo di esperire le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate, e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei. 19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari ad euro 5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo governance ed assistenza tecnica 2014-2020. 20. Sulla base di specifica comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle amministrazioni di cui al comma 18, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 19 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 18 sono iscritte corrispondenti risorse nei pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate. 21. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari a 5.520.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 22. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 23. Per l'attivazione, in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei Paesi di origine, è destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014. 24. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la migliore gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124. 25. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 43, per essere destinate, per il 50 per cento, a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'obiettivo Convergenza e, per il restante 50 per cento, a contratti di sviluppo in ambito turistico. 26. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015, destinata all'erogazione dei finanziamenti agevolati. 27. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014, con riserva di destinazione di quota fino al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese. 28. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine protetta, realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e di valorizzare la cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero, nonché di sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che, a livello internazionale, garantiscono il rispetto degli standard di qualità dell'ospitalità italiana, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi volti a fornire una più corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche produzioni agroalimentari italiane, anche meglio conosciute come produzioni agroalimentari made in Italy, e ad agevolare il contrasto del fenomeno dell'italian sounding, per l'anno 2014 è concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART), diretto a rafforzare l'attività di promozione di certificazione del marchio «Ospitalità Italiana -- Ristoranti Italiani nel mondo», svolta dall'Istituto medesimo. 29. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo. 30. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la parte eccedente l'importo di 15 milioni di euro, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Le risorse di cui al presente comma non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter). 31. Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici di età compresa tra i 18 e i 40 anni. 32. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente». 33. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 MARZO 2014, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 MAGGIO 2014, N. 68. 34. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441». 35. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi». 36. I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 37. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'articolo 537-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 38. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 1º gennaio 2012, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. 39. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare. Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 37 e 38, primo periodo, è espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 40. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017. 41. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per la prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. 42. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse; b) al secondo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse; c) al secondo periodo, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «per finalità di sostegno dell'economia,». 43. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.(56) 44. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, le parole: «al servizio di SACE s.p.a.» sono soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato». (37) 45. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso. 46. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente: «8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662». 47. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato». 48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, è istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia: a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinchè provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo; b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari; c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, esclusivamente per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Il Fondo opera entro il limite massimo degli impegni assumibili su base cumulata, fissato annualmente dalla legge di bilancio, tenendo conto dell'esposizione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento alle nuove garanzie che si prevede di concedere nel corso dell'anno di riferimento. Per l'anno 2026, il limite massimo degli impegni assumibili è fissato in 43.000 milioni di euro. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa. (66) (96) c-bis) la sezione speciale, che è istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale è accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione della sezione speciale. 49. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali». 50. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore». 51. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose» sono sostituite dalle seguenti: «. Senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose». 52. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente: «8-quater. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa può prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia, l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità attuative del presente comma e, in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte della Cassa depostiti e prestiti Spa all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute di cui al periodo precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020». 53. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui al comma 6. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2015, N. 3, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2015, N. 33. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 54. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al se …

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