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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 - Normattiva

In breve

Questo decreto legislativo è un testo unico che raccoglie le norme sull'intermediazione finanziaria, con l'obiettivo di disciplinare i servizi e le attività di investimento, la gestione collettiva del risparmio e i mercati finanziari.

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--> --> DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 ultimo aggiornamento all'atto: 21/05/2026 --> Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/2026) (GU n.71 del 26-03-1998 - Suppl. Ordinario n. 52) visualizza atto intero nascondi Articoli PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI 1agg.49 agg.48 agg.47 agg.46 agg.45 agg.44 agg.43 agg.42 agg.41 agg.40 agg.39 agg.38 agg.37 agg.36 agg.35 agg.34 agg.33 agg.32 agg.31 agg.30 agg.29 agg.28 agg.27 agg.26 agg.25 agg.24 agg.23 agg.22 agg.21 agg.20 agg.19 agg.18 agg.17 agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 2agg.2 agg.1 orig. 3agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3 bis 4agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4 bisagg.1 orig. 4 ter 4 quateragg.2 agg.1 orig. 4 quinquiesagg.3 agg.2 agg.1 orig. 4 quinquies.1orig. 4 quinquies.2orig. 4 quinquies.3 4 sexiesagg.2 agg.1 orig. 4-sexies.1orig. 4 septiesagg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4-septies.1orig. 4-septies.2orig. 4 octiesorig. 4 noviesorig. 4 deciesagg.1 orig. 4 undeciesagg.2 agg.1 orig. 4 duodeciesagg.1 orig. 4 terdeciesagg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. PARTE II DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARITITOLO I((DISPOSIZIONI GENERALI E POTERI DI VIGILANZA))CAPO IVIGILANZA 5agg.2 agg.1 orig. 6agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 6 bisorig. 6 terorig. 7agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 7 bisorig. 7 terorig. 7 quaterorig. 7 quinquiesorig. 7 sexiesorig. 7 septies 7 octiesorig. 7 novies 7 deciesorig. 7 undecies 7 duodeciesorig. 8agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 8 bisorig. 8 terorig. 9agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 10agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 11agg.3 agg.2 agg.1 orig. 11 bis 12agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 12 bis CAPO II ESPONENTI AZIENDALI E PARTECIPANTI AL CAPITALE 13agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 14agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 15agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 15 bis 16agg.3 agg.2 agg.1 orig. 17agg.2 agg.1 orig. TITOLO II SERVIZI ((E ATTIVITÀ)) DI INVESTIMENTOCAPO ISOGGETTI E AUTORIZZAZIONE 18agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 18 bisagg.2 agg.1 orig. 18 teragg.2 agg.1 orig. 19agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 20orig. 20 bisagg.1 orig. 20 bis.1orig. 20 ter CAPO II SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ((E DELLE ATTIVITÀ)) 21agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 21 bis 22agg.3 agg.2 agg.1 orig. 23agg.2 agg.1 orig. 24agg.3 agg.2 agg.1 orig. 24 bis 25agg.2 agg.1 orig. 25 bisagg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 25 teragg.2 agg.1 orig. 25 quater CAPO III OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA 26agg.1 orig. 27agg.2 agg.1 orig. 28agg.3 agg.2 agg.1 orig. 29agg.1 orig. 29 bis 29 teragg.1 orig. CAPO IV ((DISCIPLINA DELL'OFFERTA FUORI SEDE E DELLA VIGILANZA SUI CONSULENTI FINANZIARI)) 30agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 30 bis 31agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 31 bisagg.1 orig. 32agg.2 agg.1 orig. ((CAPO IV-BIS TUTELA DEGLI INVESTITORI)) 32 bis 32 teragg.1 orig. 32 ter.1 TITOLO III GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIOCAPO ISOGGETTI ((...)) E ATTIVITÀ ESERCITABILI 32 quaterorig. 33agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. ((CAPO I-BIS DISCIPLINA DEI SOGGETTI AUTORIZZATISezione ISocietà di gestione del risparmio)) 34agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 35agg.3 agg.2 agg.1 orig. Sezione II Sicav e Sicaf ((in gestione interna autorizzate)) 35 bisagg.3 agg.2 agg.1 orig. 35 teragg.1 orig. 35 quaterorig. 35 quinquiesagg.1 orig. 35 sexiesorig. 35 septiesorig. 35 octiesorig. 35 novies ((Sezione II-bis Società di partenariato in gestione interna autorizzata)) 35 novies.1 35 novies.2 35 novies.3 35 novies.4 35 novies.5 35 novies.6 ((Sezione III Disposizioni comuni e deroghe)) 35 deciesagg.1 orig. 35 undeciesagg.2 agg.1 orig. 35 duodeciesorig. 35 terdecies ((Capo I-ter Disciplina dei soggetti registrati)) 35 quaterdecies 35 quinquiesdecies 35 sexiesdecies 35 septiesdecies ((CAPO II OICR ITALIANISezione IFondi comuni di investimento)) 36agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 37agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Sezione II ((Oicr societari in gestione esterna)) 38agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 38 bis ((Sezione III Disposizioni comuni)) 39agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 39 bis 39 ter 39 quater 39 quinquies 39 sexies 39 septies 39 octies 39 novies 39 decies 39 undecies ((Sezione IV Strutture master-feeder)) 40agg.1 orig. ((Sezione V Fusione e scissione di organismi di investimento del risparmio)) 40 bis 40 terorig. CAPO II-BIS OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA DEI GESTORI ((AUTORIZZATI)) 41agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 41 bisagg.3 agg.2 agg.1 orig. 41 teragg.1 orig. 41 quaterorig. CAPO II-TER ((PRE-COMMERCIALIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR)) 42agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 42 bisorig. 43agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 43 bisagg.2 agg.1 orig. 44agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. CAPO II-QUATER OBBLIGHI ((DEI GESTORI AUTORIZZATI)) I CUI FIA ACQUISISCONO PARTECIPAZIONI RILEVANTI E DI CONTROLLO DI SOCIETÀ NON QUOTATE E DI EMITTENTI 45agg.3 agg.2 agg.1 orig. 46agg.2 agg.1 orig. CAPO II-QUINQUIES ((FIA che investono in crediti)) 46 bisagg.1 orig. 46 teragg.3 agg.2 agg.1 orig. 46 quaterorig. ((CAPO III DEPOSITARIO)) 47agg.3 agg.2 agg.1 orig. 48agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 49agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 50agg.2 agg.1 orig. CAPO III-BIS STRUTTURE MASTER-FEEDER((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44)) 50 bisorig. CAPO III-TER FUSIONE E SCISSIONE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO DEL RISPARMIO((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44)) 50 terorig. 50 quaterorig. ((Titolo III-Bis Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali Capo I Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali)) 50 quinquiesagg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. TITOLO IV PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISICAPO IDISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)) 51agg.2 agg.1 orig. 52agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 53orig. 54agg.2 agg.1 orig. 55agg.1 orig. ((CAPO I-BIS PIANI DI RISANAMENTO, SOSTEGNO FINANZIARIO DI GRUPPO E INTERVENTO PRECOCE)) 55 bisagg.1 orig. 55 ter 55 quater 55 quinquiesorig. 55 sexies CAPO II DISCIPLINA DELLE CRISI 56agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 56 bisagg.1 orig. 57agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 57 bis 57 ter 57 quater 58agg.2 agg.1 orig. 58 bisorig. 59agg.1 orig. 60agg.2 agg.1 orig. 60 bisagg.2 agg.1 orig. ((CAPO II-BIS RISOLUZIONE DELLE SIM)) 60 bis.1agg.1 orig. 60 bis.2orig. 60 bis.3agg.1 orig. 60 bis.4agg.1 orig. 60 bis.4-bisorig. 60 terorig. PARTE III DISCIPLINA DEI MERCATITITOLO I((DISPOSIZIONI COMUNI)) 61agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 61 bis ((TITOLO I-BIS DISCIPLINA DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE E INTERNALIZZATORI SISTEMATICICAPO IFINALITÀ E DESTINATARI DELLA VIGILANZA)) 62agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 62 bis 62 ter 62 quaterorig. 62 quinquies 62 sexiesorig. 62 septies 62 octies 62 novies 62 decies 62 undecies ((CAPO II LE SEDI DI NEGOZIAZIONE)) 63agg.2 agg.1 orig. ((Sezione I Autorizzazione del mercato regolamentato e requisiti del gestore)) 64agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 64 bisagg.1 orig. 64 ter 64 quaterorig. 64 quinquies ((Sezione II Organizzazione e funzionamento delle sedi di negoziazione)) 65agg.3 agg.2 agg.1 orig. 65 bisagg.1 orig. 65 ter 65 quaterorig. 65 quinquiesorig. 65 sexiesagg.1 orig. 65 septiesorig. ((Sezione III Ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni)) 66agg.3 agg.2 agg.1 orig. 66.1 66 bisagg.2 agg.1 orig. 66 teragg.1 orig. 66 quaterorig. 66 quinquies ((Sezione IV Accesso alle sedi di negoziazione)) 67agg.3 agg.2 agg.1 orig. 67 bisorig. 67 terorig. Sezione V ((Limiti di posizione in strumenti derivati su merci e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci e strumenti derivati sulle quote di emissione)) 68agg.2 agg.1 orig. 68 bisagg.1 orig. 68 ter 68 quateragg.2 agg.1 orig. 68 quinquies Sezione VI Mercati di crescita per le ((piccole e medie imprese)) 69agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 69 bisagg.1 orig. ((Sezione VII Riconoscimento dei mercati)) 70agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 70 bisagg.2 agg.1 orig. 70 teragg.2 agg.1 orig. ((CAPO III GLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI)) 71agg.2 agg.1 orig. 71 bis ((CAPO IV OBBLIGHI DI NEGOZIAZIONE, DI TRASPARENZA E DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI)) 72agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 73agg.1 orig. 74agg.3 agg.2 agg.1 orig. 75agg.2 agg.1 orig. 76agg.2 agg.1 orig. 77agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 77 bisagg.2 agg.1 orig. 78agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. TITOLO I-TER ((AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM)) 79agg.3 agg.2 agg.1 orig. 79 bisagg.1 orig. 79 teragg.1 orig. 79 ter.1orig. TITOLO II ((DISCIPLINA DELLE CONTROPARTI CENTRALI)) 79 quaterorig. CAPO I ((LE CONTROPARTI CENTRALI)) 79 quinquiesagg.2 agg.1 orig. 79 sexiesagg.3 agg.2 agg.1 orig. 79 septies CAPO II ((AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ULTERIORI POTERI DI VIGILANZA)) 79 octiesorig. 79 octies.1 79 noviesorig. 79 novies.1 (( CAPO II-BIS (CRISI DELLE CONTROPARTI CENTRALI) )) 79 novies.2 79 novies.3 79 novies.4 ((TITOLO II-BIS)) ((DISCIPLINA DEI DEPOSITARI CENTRALI E DELLE ATTIVITÀ DI REGOLAMENTO E DI GESTIONE ACCENTRATA)) 79 decies ((CAPO I)) ((AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI E RILEVANTI)) 79 undeciesagg.2 agg.1 orig. 79 duodeciesorig. 79 terdecies ((CAPO II)) ((FINALITÀ E DESTINATARI DELLA VIGILANZA)) 79 quaterdeciesorig. 79 quinquiesdeciesorig. 79 sexiesdeciesorig. 79 septiesdeciesorig. ((CAPO III)) ((I DEPOSITARI CENTRALI))((Sezione I))((Disciplina dei depositari centrali)) 79 octiesdecies 79 noviesdeciesorig. 79 noviesdecies.1 ((Sezione II)) ((Crisi dei depositari centrali)) 79 bis decies 80agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 81agg.3 agg.2 agg.1 orig. 81 bisorig. ((CAPO IV)) ((GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI)) 82agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. ((Sezione I)) ((Gestione accentrata in regime di dematerializzazione)) 83agg.2 agg.1 orig. 83 bisagg.1 orig. 83 teragg.1 orig. 83 quaterorig. 83 quinquiesagg.3 agg.2 agg.1 orig. 83 sexiesagg.2 agg.1 orig. 83 septiesorig. 83 octiesorig. 83 noviesagg.3 agg.2 agg.1 orig. 83 novies.1 83 deciesorig. 83 undeciesagg.1 orig. 83 duodeciesagg.3 agg.2 agg.1 orig. 83 terdeciesorig. 83 quaterdecies 84agg.1 orig. 85agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 86agg.1 orig. 87agg.2 agg.1 orig. 88agg.1 orig. 89agg.1 orig. ((Sezione III)) ((Gestione accentrata dei titoli di Stato)) 90agg.2 agg.1 orig. ((TITOLO II-TER)) ((ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DI POST-TRADING E TRA SEDI DI NEGOZIAZIONE E INFRASTRUTTURE DI POST-TRADING))((CAPO I))((AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI)) 90 bisorig. 90 teragg.2 agg.1 orig. ((CAPO II)) ((DIRITTO DI ACCESSO E ACCORDI)) 90 quaterorig. 90 quinquiesagg.2 agg.1 orig. 90 sexiesorig. ((CAPO III)) ((VIGILANZA)) 90 septiesorig. PARTE IV DISCIPLINA DEGLI EMITTENTITITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI 91 91 bis 92orig. 93 93.1 TITOLO II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO((CAPO IOFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E DI VENDITA)) 93 bisagg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Sezione I Offerta al pubblico di ((titoli)) e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti 94agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 94 bisagg.3 agg.2 agg.1 orig. 95agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 95 bisagg.1 orig. 96agg.2 agg.1 orig. 97agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 98agg.3 agg.2 agg.1 orig. 98 bisorig. ((Sezione II Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti)) 98 teragg.3 agg.2 agg.1 orig. 98-ter.1orig. 98 quateragg.3 agg.2 agg.1 orig. 98 quinquiesorig. 98 sexiesorig. ((Sezione III Disposizioni comuni)) 99agg.2 agg.1 orig. 100agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 100 bisagg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 100 teragg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 101agg.2 agg.1 orig. CAPO II OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIOSezione IDisposizioni generali 101 bisagg.1 orig. 101 terorig. 102agg.3 agg.2 agg.1 orig. 103agg.2 agg.1 orig. 104agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 104 bisagg.1 orig. 104 teragg.2 agg.1 orig. Sezione II Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie 105agg.3 agg.2 agg.1 orig. 106agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 107agg.3 agg.2 agg.1 orig. 108agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 109agg.3 agg.2 agg.1 orig. 110orig. 111agg.2 agg.1 orig. 112agg.1 orig. 112 bis TITOLO III EMITTENTICAPO IINFORMAZIONE SOCIETARIA 113agg.2 agg.1 orig. 113 bisagg.2 agg.1 orig. 113 teragg.3 agg.2 agg.1 orig. 114agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 114 bisagg.2 agg.1 orig. 115agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 115 bisagg.1 orig. 115 ter 116agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 117agg.1 orig. 117 bisorig. 117 teragg.1 orig. 118agg.3 agg.2 agg.1 orig. 118 bisagg.3 agg.2 agg.1 orig. CAPO II DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE 119 Sezione I Assetti proprietari 120agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 121agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 122agg.3 agg.2 agg.1 orig. 123 123 bisagg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 123 teragg.2 agg.1 orig. 124 ((Sezione I-bis Informazioni sull'adesione a codici di comportamento)) 124 bisorig. 124 teragg.1 orig. ((Sezione I-ter Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto)) 124 quaterorig. 124 quinquies 124 sexies 124 septies 124 octies 124 novies Sezione II ((Diritti dei soci)) 125orig. 125 bisagg.1 orig. 125 bis.1 125 teragg.2 agg.1 orig. 125 quateragg.1 orig. 126agg.2 agg.1 orig. 126 bisagg.3 agg.2 agg.1 orig. 127orig. 127 bis 127 teragg.2 agg.1 orig. 127 quaterorig. 127 quinquiesagg.1 orig. 127 sexiesorig. 128orig. 129orig. 130 131orig. 132agg.2 agg.1 orig. 133orig. 134agg.2 agg.1 orig. ((Sezione II-bis Società cooperative)) 135agg.2 agg.1 orig. 135 bisagg.1 orig. 135 terorig. 135 quaterorig. 135 quinquiesorig. 135 sexiesorig. 135 septiesorig. 135 octiesorig. ((Sezione II-ter Deleghe di voto)) 135 noviesorig. 135 deciesorig. 135 undeciesagg.1 orig. 135 undecies.1orig. 135 duodeciesorig. Sezione III ((Sollecitazione di deleghe)) 136agg.1 orig. 137agg.1 orig. 138orig. 139agg.2 agg.1 orig. 140orig. 141orig. 142orig. 143orig. 144agg.1 orig. Sezione IV ((Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni)) 145agg.1 orig. 146agg.1 orig. 147orig. 147 bis ((Sezione IV-bis Organi di amministrazione)) 147 bis.1 147 teragg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 147-ter.1 147 quateragg.1 orig. 147 quinquiesorig. 147 sexies Sezione V ((Organi di controllo)) 148agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 148.1 148.2 148.3 148 bisorig. 149agg.2 agg.1 orig. 149 bis 149 ter 150agg.2 agg.1 orig. 151agg.2 agg.1 orig. 151.1 151.2 151 bisagg.1 orig. 151 teragg.1 orig. 152agg.1 orig. 153agg.1 orig. 154agg.1 orig. ((Sezione V.1. Emittenti di nuova quotazione)) 154.1 154.2 154.3 154.4 154.5 Sezione V-bis ((Informazione finanziaria)) 154 bisagg.3 agg.2 agg.1 orig. 154 teragg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 154 quater Sezione VI ((Revisione legale dei conti)) 155orig. 156agg.3 agg.2 agg.1 orig. 157orig. 158agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 159agg.3 agg.2 agg.1 orig. 160agg.3 agg.2 agg.1 orig. 161agg.1 orig. 162agg.2 agg.1 orig. 163agg.1 orig. 164agg.1 orig. 165agg.2 agg.1 orig. 165 bisorig. ((Sezione VI-bis Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria)) 165 terorig. 165 quateragg.1 orig. 165 quinquiesorig. 165 sexiesorig. 165 septies PARTE V SANZIONITITOLO ISANZIONI PENALICAPO IINTERMEDIARI E MERCATI 166agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 167orig. 168orig. 169agg.2 agg.1 orig. 170 170 bisorig. 171orig. CAPO II EMITTENTI 172agg.1 orig. 173orig. 173 bisorig. 174orig. 174 bisorig. 174 terorig. CAPO III REVISIONE CONTABILE 175orig. 176orig. 177orig. 178orig. 179orig. TITOLO I-BIS ((ABUSI DI MERCATO))CAPO IDISPOSIZIONI GENERALI 180agg.2 agg.1 orig. 181agg.2 agg.1 orig. 182agg.3 agg.2 agg.1 orig. 183agg.3 agg.2 agg.1 orig. ((CAPO II SANZIONI PENALI)) 184agg.3 agg.2 agg.1 orig. 185agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 186orig. 187agg.1 orig. ((CAPO III SANZIONI AMMINISTRATIVE)) 187 bisagg.1 orig. 187 terorig. 187 ter.1 187 quateragg.1 orig. 187 quinquiesorig. 187 sexiesagg.1 orig. 187 septiesagg.3 agg.2 agg.1 orig. ((CAPO IV POTERI DELLA CONSOB)) 187 octiesagg.1 orig. 187 noviesorig. ((CAPO V RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI)) 187 decies 187 undecies 187 duodecies 187 terdeciesagg.1 orig. 187 quaterdecies TITOLO II SANZIONI AMMINISTRATIVE 187 quinquiesdeciesagg.2 agg.1 orig. 188agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 189agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 190agg.31 agg.30 agg.29 agg.28 agg.27 agg.26 agg.25 agg.24 agg.23 agg.22 agg.21 agg.20 agg.19 agg.18 agg.17 agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 190.1agg.1 orig. 190.1 bisorig. 190.2agg.2 agg.1 orig. 190.3agg.2 agg.1 orig. 190.4 190.5 190 bisagg.3 agg.2 agg.1 orig. 190 bis.1 190 bis.2orig. 190 bis.3orig. 190 teragg.1 orig. 190 quaterorig. 191agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 191 bis 191 teragg.2 agg.1 orig. 191 quater 192agg.3 agg.2 agg.1 orig. 192 bisagg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 192 teragg.2 agg.1 orig. 192 quater 192 quinquiesorig. 193agg.17 agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 193 bis 193 bis.1 193 teragg.1 orig. 193 quateragg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 193 quinquiesagg.2 agg.1 orig. 193 sexies 194agg.2 agg.1 orig. 194 bisagg.2 agg.1 orig. 194 teragg.1 orig. 194 ter.1 194 quateragg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 194 quinquiesagg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 194 sexies 194 septiesagg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 195agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 195 bisagg.3 agg.2 agg.1 orig. 195 teragg.3 agg.2 agg.1 orig. 195 quateragg.1 orig. 195 quinquies 196agg.3 agg.2 agg.1 orig. 196 bis ((TITOLO II-bis)) ((DISPOSIZIONI COMUNI)) 196 ter PARTE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 197 198 199agg.2 agg.1 orig. 200 201agg.2 agg.1 orig. 202orig. 203 204 205agg.2 agg.1 orig. 206 207 208 209 210 211 212 213orig. 214orig. 215 216 Allegati Allegato Allegatoagg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  22-5-2026 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 51 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 1, 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le società e la borsa; c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione; d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; d-ter) "UE": l'Unione europea; (73) d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca Centrale Europea e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)": il sistema di risoluzione istituito ai sensi del Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale; (73) d-quinquies) "banca": la banca come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario; (73) d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; (73) e) "società di intermediazione mobiliare" (Sim): l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento; (73) e-bis) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013; e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria di una decisione dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4; f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o "impresa di investimento UE": l'impresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso dall'Italia; (73) g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell'Unione europea, la cui attività è corrispondente a quella di un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attività di investimento; (73) h) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129; (73) i) "società di investimento a capitale variabile" (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni; i.1) "società di investimento a capitale variabile in gestione interna" (Sicav in gestione interna): la Sicav che gestisce direttamente il proprio patrimonio; i.2) "società di investimento a capitale variabile in gestione interna autorizzata" (Sicav in gestione interna autorizzata): la Sicav in gestione interna iscritta all'albo di cui all'articolo 35-ter; i.3) "società di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): la Sicav che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38; i-bis) "società di investimento a capitale fisso" (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi; i-bis.1) "società di investimento a capitale fisso in gestione interna" (Sicaf in gestione interna): la Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio; i-bis.2) "società di investimento a capitale fisso in gestione interna autorizzata" (Sicaf in gestione interna autorizzata): la Sicaf in gestione interna iscritta all'albo di cui all'articolo 35-ter; i-bis.3) "società di investimento a capitale fisso sotto soglia registrata" (Sicaf sotto soglia registrata): la Sicaf in gestione interna iscritta nel registro di cui all'articolo 35-quaterdecies che gestisce il proprio patrimonio nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter; i-bis.4) "società di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): la Sicaf che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata, un gestore di fondi EuVECA disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, un gestore di fondi EuSEF disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38; i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; i-quater) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47; i-quater.1) "società di partenariato": l'Oicr chiuso costituito in forma di società in accomandita per azioni con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante l'offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto; i-quater.2) "società di partenariato in gestione interna": la società di partenariato che gestisce direttamente il proprio patrimonio; i-quater.3) "società di partenariato in gestione interna autorizzata": la società di partenariato in gestione interna iscritta all'albo di cui all'articolo 35-novies.2; i-quater.4) "società di partenariato sotto soglia registrata": la società di partenariato in gestione interna iscritta nel registro di cui all'articolo 35-quaterdecies che gestisce il proprio patrimonio nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter; i-quater.5) "società di partenariato in gestione esterna": la società di partenariato che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata, un gestore di fondi EuVECA disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, un gestore di fondi EuSEF disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38-bis; i-quater.6) "private equity e venture capital": l'attività che consiste nell'investimento in imprese non quotate nei mercati regolamentati, attraverso strumenti di capitale, di debito, o altre forme similari, incluso l'investimento ulteriore nelle predette imprese successivamente all'eventuale ammissione delle stesse alla quotazione; j) 'fondo comune di investimentò: l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore; k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmiò (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito nelle attività di cui all'articolo 39-bis in base a una politica di investimento predeterminata; (60) (132) k-bis) 'Oicr apertò: l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; k-ter)'Oicr chiusò: l'Oicr diverso da quello aperto; l) "Oicr italiano": il fondo comune d'investimento, la Sicav, la Sicaf e la società di partenariato; m) "Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari italiano" (OICVM italiano): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009; m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UÈ (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav, la Sicaf e la società di partenariato rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011; m-ter.1) "Oicr societario in gestione esterna": la Sicav in gestione esterna, la Sicaf in gestione esterna e la società di partenariato in gestione esterna; m-quater)'FIA italiano riservatò: il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39; m-quater.1) "FIA italiano immobiliare": il fondo comune di investimento e la Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri, nella misura indicata dal regolamento di cui all'articolo 39; m-quater.2) "partecipazioni in società immobiliari": le partecipazioni in società di capitali che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili; m-quinquies) "Oicr alternativo UE" (FIA UE): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, costituito in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; m-sexies) "Oicr alternativo non UE" (FIA non UE): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, costituito in uno Stato non appartenente all'Unione europea; m-septies)'fondo europeo per il venture capital' (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013; m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria socialè (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013; m-octies.1) "fondo di investimento europeo a lungo termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; m-octies.2) "fondo comune monetario" (FCM): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131; m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o più Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attività; m-undecies) "clienti professionali o investitori professionali": i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quater, lettere d-bis) e d-ter), e 2-sexies, nonché gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; m-undecies.1) "Business Angel": gli investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell'ultimo triennio; m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono clienti professionali o investitori professionali; (73) n) 'gestione collettiva del risparmiò: il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi; o) "società di gestione del risparmio" (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia che presta il servizio di gestione collettiva del risparmio; o.1) "società di gestione del risparmio autorizzata" (Sgr autorizzata): la società di gestione del risparmio iscritta all'albo di cui all'articolo 35; o.2) "società di gestione del risparmio sotto soglia registrata" (Sgr sotto soglia registrata): la Sgr iscritta nel registro di cui all'articolo 35-quaterdecies che gestisce FIA italiani nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter; o-bis) 'società di gestione UÈ: la società autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più OICVM; p) 'gestore di FIA UÈ (GEFIA UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA; q) 'gestore di FIA non UÈ (GEFIA non UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA; q-bis) 'gestorè: la Sgr, la Sicav in gestione interna, la Sicaf in gestione interna, la società di partenariato in gestione interna, la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF e il gestore di FCM. q-bis.1) "gestore autorizzato": la Sgr autorizzata, la Sicav in gestione interna autorizzata, la Sicaf in gestione interna autorizzata, la società di partenariato in gestione interna autorizzata, il gestore di ELTIF, il gestore di FCM, nonché i gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e i gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, italiani; q-bis.2) "gestore di FIA sotto soglia registrato" (GEFIA sotto soglia registrato): la società di gestione del risparmio sotto soglia registrata, la Sicaf sotto soglia registrata e la società di partenariato sotto soglia registrata; q-ter)'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario; q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder è unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario; q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav, le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf e delle società di partenariato; r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr autorizzate, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav in gestione interna autorizzate, le Sicaf in gestione interna autorizzate, le società di partenariato in gestione interna autorizzate, i gestori di ELTIF, i gestori di FCM, nonché i gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e i gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, italiani, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE con succursale in Italia autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento; (73) r-bis) 'Stato di origine della società di gestione UÈ: lo Stato dell'UE dove la società di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale; r-ter) 'Stato di origine dell'OICR': Stato dell'UE in cui l'OICR è stato costituito; r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark": l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011; r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento": la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; r-quater) 'rating del creditò: un parere relativo al merito creditizio di un'entità, così come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009; r-quinquies) 'agenzia di rating del creditò: una persona giuridica la cui attività include l'emissione di rating del credito a livello professionale; s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello Stato dell'UE di origine; (73) t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati; u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari; v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati ((dalla Consob con proprio regolamento)) ; non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari; ((134)) w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; (78) w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (69) w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (69) w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; (69) (78) w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (69) w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (69) w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014.(69) w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che gestisce e/o amministra l'attività di un mercato regolamentato e può coincidere con il mercato regolamentato stesso; (73) w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III; (73) w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine": 1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato tale scelta; 4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera. 4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet. w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui sono disposte: 1) l'amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito; 2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4; 3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorità di altri Stati dell'Unione europea. (73) w-septies) "depositari centrali di titoli o depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli; (73) w-octies) "Definizioni relative alle obbligazioni verdi europee" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023: 1) "obbligazione verde europea" o "EuGB": la denominazione disciplinata al regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023; 2) "obbligazione commercializzata come ecosostenibile": un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (UE) 2023/2631; 3) "obbligazione legata alla sostenibilità": un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 6) del regolamento (UE) 2023/2631. w-novies) "sistema di intelligenza artificiale": il sistema come definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689, del Parlamento e del Consiglio, del 13 giugno 2024; w-decies) "rischi informatici": qualunque circostanza ragionevolmente identificabile in relazione all'uso dei sistemi informatici e di rete che, qualora si concretizzi, può compromettere la sicurezza dei sistemi informatici e di rete, di eventuali strumenti o processi dipendenti dalle tecnologie, di operazioni e processi, oppure della fornitura dei servizi causando effetti avversi nell'ambiente digitale o fisico. 1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli; c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure. (73) 1-bis.1. Per "clausola make-whole" si intende una clausola diretta a tutelare l'investitore garantendo che, in caso di rimborso anticipato di un'obbligazione, l'emittente sia tenuto a versare al detentore dell'obbligazione un importo pari alla somma del valore attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del valore nominale dell'obbligazione da rimborsare. 1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali. 1-quater. Per "ricevute di deposito" si intendono titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato. (73) 2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari. (73) 2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, può individuare: a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati; b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. (73) 2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c ); b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto 10); c) "contratti derivati su prodotti energetici C6": i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante. (73) 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73) 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73) 5. Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; (73) c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; (73) d) gestione di portafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) consulenza in materia di investimenti; g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione. (73) 5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta.(73) 5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un sistema multilaterale come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014. 5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio in strumenti di capitale eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale, ovvero che opta per lo status di internalizzatore sistematico. 5-quater. Per "market maker" si intende una persona che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti. (73) 5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti. 5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione). 5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari. (73) 5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione. (73) 5-septies.2. Per "agente collegato" si intende la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari. (73) 5-septies.3. Per "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" si intende la persona fisica iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 31, comma 4, del presente decreto che, in qualità di agente collegato, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. (73) 5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "sistema multilaterale di negoziazione": un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III; b) "sistema organizzato di negoziazione": un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III; c) "sede di negoziazione": un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. (73) 5-octies.1. Per "ordine con limite di prezzo" si intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato. (73) 5-novies. Per "servizi di crowdfunding" si intendono i servizi indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503. 5-decies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73) 5-undecies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73) 5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, costituite in forma di società di capitali o di società cooperativa. (72) 6. Per "servizio accessorio" si intende qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I. (73) 6-bis. Per 'partecipazionì si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. 6-bis.1. Per "controllante" si intende un'impresa controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22 della direttiva 2013/34/UE. (73) 6-bis.2. Per "controllata" si intende un'impresa controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22 della direttiva 2013/34/UE; l'impresa controllata di un'impresa controllata è parimenti considerata impresa controllata dell'impresa controllante che è a capo di tali imprese. (73) 6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate: a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra un'impresa controllante e un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di un'impresa controllata è considerata impresa controllata dell'impresa controllante che è a capo di tali imprese; c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo. (73) 6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti. 6-quater. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47. 6-quinquies. Per "negoziazione algoritmica" si intende la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio dell'ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la quantità o le modalità di gestione dell'ordine dopo l'invio, con intervento umano minimo o assente, ad esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il regolamento delle operazioni. (73) 6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si intende un accordo in base al quale un membro o un partecipante o un cliente di una sede di negoziazione consente a un terzo l'utilizzo del proprio codice identificativo di negoziazione per la trasmissione in via elettronica direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a uno strumento finanziario, sia nel caso in cui l'accordo comporti l'utilizzo da parte del terzo dell'infra …

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