Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 – Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonchè delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto è un regolamento che riorganizza le norme sui concorsi e le operazioni a premio, nonché sulle manifestazioni di sorte locali. Stabilisce le condizioni e le modalità per lo svolgimento di queste attività.
Per chi: Le aziende e i soggetti che promuovono concorsi e operazioni a premio; I consumatori finali, rivenditori, intermediari, concessionari, collaboratori e lavoratori dipendenti che partecipano a tali manifestazioni.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Proprietà intellettuale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- I concorsi e le operazioni a premio di ogni tipo, che promettono premi al pubblico per promuovere prodotti, servizi, aziende o marchi.
- Le manifestazioni di sorte locali, come lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza.
- La durata massima dei concorsi e delle operazioni a premio.
- Le modalità di consegna dei premi agli aventi diritto.
A chi si applica questa norma?
- Le aziende e i soggetti che promuovono concorsi e operazioni a premio.
- I consumatori finali, rivenditori, intermediari, concessionari, collaboratori e lavoratori dipendenti che partecipano a tali manifestazioni.
Quali sono i punti chiave?
- I concorsi e le operazioni a premio hanno fini anche commerciali e devono rispettare le condizioni del presente regolamento.
- La durata massima dei concorsi è di un anno, mentre per le operazioni a premio è di cinque anni.
- I premi devono essere consegnati entro sei mesi dalla conclusione della manifestazione o dalla richiesta.
- La partecipazione è gratuita, salvo le spese ordinarie di spedizione o telefoniche, ed è vietata la maggiorazione diretta del prezzo del prodotto o servizio promozionato.
Proprietà intellettuale
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2001, n. 430 ultimo aggiornamento all'atto: 24/06/2014 Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonchè delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. note:
Entrata in vigore del decreto: 12-4-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014) (GU n.289 del 13-12-2001) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernenti la disciplina delle lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, nonché dei concorsi e delle operazioni a premio;
Visti gli articoli da 78 a 145 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, concernenti il regolamento in materia di lotterie, tombole, concorsi ed operazioni a premio;
Visto l'articolo 15, secondo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, il quale prevede che l'autorizzazione a svolgere lotterie, tombole, e pesche o banchi di beneficenza possa essere rilasciata anche ai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;
Visto l'articolo 7, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, il quale stabilisce che non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premio le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato;
Visto l'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62, recante la disciplina delle tombole e pesche o banchi di beneficenza promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale, nonché delle sottoscrizioni o offerte di denaro con estrazione di premi promosse dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;
Visto l'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale stabilisce che con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, resi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 aprile 1999 e del 15 gennaio 2001;
Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 27 settembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'interno e per la funzione pubblica;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1Ambito applicativo
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. l0, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'autorizzazione di cui al primo comma può essere rilasciata anche ai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali, entro i limiti di somma rispettivamente indicati ai numeri 1, 2 e 3. Per tale autorizzazione non è richiesto il nulla osta della prefettura.
I premi delle operazioni, di cui ai numeri 1 e 3, debbono consistere soltanto in cose mobili, escluso il danaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe. (Omissis comma abrogato).
Le operazioni previste al primo comma, n. 2), i cui premi non superino complessivamente tre milioni di lire, e n. 3), il cui ricavato non ecceda la somma di quindici milioni di lire, promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste o alle sagre stesse, sono considerate trattenimenti ai sensi dell'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e pertanto soggette alla sola autorizzazione amministrativa rilasciata dai comuni ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616. I titoli di partecipazione alle operazioni predette devono essere contrassegnati a cura del promotore, senza obbligo di timbratura o punzonatura da parte dell'Intendenza di finanza. Non si applicano alle operazioni di cui al presente comma gli articoli 41 del presente decreto e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con estrazione di premi, promosse, per l'autofinanziamento o per il finanziamento dei propri organi di stampa, dai partiti politici rappresentati nel Parlamento e nei consigli regionali, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dai partiti stessi.".
La organizzazione e lo svolgimento di tali lotterie e tombole sono affidate all'amministrazione del lotto, salvo che la legge di concessione non disponga diversamente, nel qual caso all'amministrazione del lotto spetta il compito della vigilanza e del controllo sulla esecuzione delle predette operazioni, su quelle di estrazione ed assegnazione dei premi.
Ciascuna lotteria o tombola suddetta è disciplinata da un regolamento speciale.". "Art. 80. - Le operazioni che si effettuano nell'ambito di una Provincia o di un comune, si distinguono in lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza.
La lotteria si effettua con biglietti staccati da registri a matrice, distinti con numero progressivo e concorrenti ad uno o più premi, secondo l'ordine di estrazione.
La tombola si fa con cartelle portanti una data quantità di numeri dall'1 al 90 con premi assegnati alle cartelle nelle quali, alla estrazione dei numeri, siansi verificate prima le stabilite combinazioni.
Si considerano pesche o banchi di beneficenza le vendite dei biglietti ristrette ad un solo comune, le quali per la loro organizzazione non si prestino alla emissione di biglietti a matrice e neppure alla preventiva determinazione del numero dei biglietti da emettersi.". "Art. 81. - La facoltà di autorizzare le operazioni di cui all'articolo precedente spetta all'Intendenza di finanza della provincia (1), nei limiti stabiliti dal Ministro per le finanze, al principio di ogni anno, con suo decreto nel quale sono specificati per ciascuna Provincia il numero e la specie delle operazioni che possono essere autorizzate in ogni anno solare.
È in facoltà del Ministro di autorizzare altre operazioni in aggiunta al numero fissato nel decreto di cui al primo comma.".
Se nel periodo di tempo stabilito dal decreto di concessione non sia stata effettuata la vendita di tutti i biglietti emessi nel limite della somma suddetta, l'intendente di finanza (1) ha facoltà di concedere una proroga.
Di eguale facoltà potrà valersi il Ministro delle finanze qualora l'autorizzazione sia stata concessa con decreto ministeriale.".
Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non possono superare nel loro complesso, la somma di L. 500.000.". "Art. 85. - La vendita dei biglietti delle lotterie e delle cartelle delle tombole deve essere effettuata per mezzo dei gestori delle ricevitorie e delle collettorie del lotto, sia nel locale dell'ufficio e sia con banchi di vendita nelle strade e nelle piazze tenuti da agenti dei gestori stessi. I predetti gestori non possono esimersi dall'incarico della vendita.
Nei comuni in cui non esistono né ricevitorie né collettorie del lotto, la vendita potrà essere effettuata dai gestori del lotto dei comuni limitrofi, e solo nel caso in cui non sia possibile affidare la vendita al personale del lotto, l'ente concessionario può essere autorizzato dalla Intendenza (1) a provvedere alla organizzazione della vendita nel modo che riterrà più opportuno.
Il compenso spettante ai ricevitori e collettori del lotto per la vendita dei biglietti o delle cartelle sarà fissato con accordi diretti con gli enti interessati, ed in caso di divergenza sarà stabilito dall'Intendente di finanza (1).".
Tali operazioni non possono svolgersi nelle piazze o strade pubbliche e debbono essere effettuate esclusivamente a cura dell'ente concessionario. I biglietti relativi debbono essere sottoposti a punzonatura da parte dell'Intendenza di finanza (1).
Dev'essere presentato il piano disciplinare dell'operazione.".
Ottenuto il nulla osta l'intendenza (1) rilascia il decreto di concessione per l'operazione richiesta, previo versamento alla sezione di tesoreria provinciale di una cauzione in denaro o in rendita pubblica al corso di borsa corrispondente all'ammontare della tassa di lotteria dovuta sul ricavato presunto dalla vendita dei biglietti e delle cartelle.".
La commissione di vigilanza sorveglia il regolare svolgimento dell'operazione dalla emissione dei biglietti alla estrazione, dopo la quale si assicura che i premi vengano regolarmente e sollecitamente rimessi ai singoli vincitori.
Per le altre lotterie, nonché per le tombole e le pesche di beneficenza, l'intendente di finanza (1) delega ad un funzionario, anche non appartenente all'amministrazione finanziaria, la vigilanza sull'operazione e l'assistenza all'estrazione.
L'intendente (1) deve però, qualora sia possibile, affidare l'incarico suddetto ad un funzionario del luogo in cui si effettua l'operazione a fine di non aggravare le spese dell'ente concessionario.".
Parimenti le cartelle delle tombole debbono essere numerate e contrassegnate dal concessionario.
L'intendenza (1) appone su ciascun biglietto di lotteria o cartella di tombola, l'apposito bollo a secco, sotto la sorveglianza e responsabilità di un funzionario delegato dall'intendente (1).
Inoltre l'Intendenza (1), nell'ultima pagina di ciascun registro di lotteria o tombola, appone la seguente dichiarazione: "Il presente registro n. ... compone di n. ... (in tutte lettere) biglietti (oppure cartelle) dal progressivo numero ... al numero ... L'Intendente... (1).". (1) Ora direzione regionale delle entrate". "Art. 95. - L'estrazione della lotteria e della tombola deve essere annunziata al pubblico mediante notificazione a cura dello stesso concessionario.
L'amministrazione provvede al rimborso delle spese suddette in modo forfettario nella misura corrispondente al 60 per cento dell'aggio lordo spettante, diminuito di L. 870.000 per le ricevitorie la cui riscossione dell'anno finanziario non sia superiore a lire 10 milioni e nella misura del 50 per cento dell'aggio lordo spettante diminuito di L. 870.000 per le ricevitorie con riscossione di oltre lire 10 milioni annui. Tale rimborso non può superare comunque, l'ammontare annuo singolo di lire 2 milioni". "Art. 96. - Per le lotterie con biglietti staccati da registri a matrice e per le tombole, il concessionario deve consegnare prima dell'estrazione, tutti i registri, i biglietti o cartelle all'intendente (1) o al suo delegato.
Questi si accerta che la consegna sia completa e che tutti i registri siano contrassegnati e bollati e dichiara nulli agli effetti del giuoco i biglietti o le cartelle appartenenti a registri non pervenuti in tempo, dandone avviso al pubblico prima dell'estrazione.
Effettuato il sorteggio, l'Intendenza di finanza (1) accerta la qualità delle cartelle o biglietti venduti e liquida sull'importo di essi la tassa di bollo nella misura del 10 per cento salvo il caso della esenzione prevista dal precedente art. 89, nonché la tassa di lotteria pure nella misura del 10 per cento. Di tali operazioni è compilato processo verbale in tre originali, di cui uno è rimesso alla Prefettura, uno al concessionario ed uno è trattenuto dall'intendente (1).".
L'intendente (1) o il suo delegato accerta il numero dei biglietti venduti e la somma effettivamente introitata, anche mediante verifica e riscontro alle casse a chiusura delle operazioni, e liquida le tasse dovute redigendo il verbale come al precedente articolo.".
La quietanza di versamento e la ricevuta della tassa di bollo vengono dal concessionario consegnati all'intendente di finanza (1), il quale in base a tali titoli ed alla dimostrazione che il concessionario ha rimesso regolarmente i premi ai vincitori, ordina lo svincolo della prestata cauzione. Il provvedimento di svincolo non è soggetto alle formalità del registro e bollo.".
Il punzone per la bollatura devessere tenuto dall'intendente di finanza (1).".
Le operazioni di estrazione dei premi saranno effettuate sotto il controllo di un'apposita commissione di vigilanza della quale farà parte un rappresentante del Ministero delle finanze - servizi del lotto.". "Art. 104. - Le concessioni sopradette sono esenti dalla tassa di lotteria.". "Art. 105. - Sono proibite le manifestazioni pubblicitarie indette dai fabbricanti e dai commercianti nelle quali la corresponsione dei premi sia accompagnata da una diretta maggiorazione del prezzo dei prodotti la cui vendita è collegata alla manifestazione.". "Art. 106. - Le norme dei concorsi a premi non si applicano ai concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche, scientifiche, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha il carattere di corrispettivo di prestazione d'opera, o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo di incoraggiamento nell'interesse della collettività.". "Art. 107. - Non sono soggette alle norme sui concorsi e sulle operazioni a premio le offerte di premi costituiti da oggetti di minimo valore (lapis, bandierine, temperini, calendari e simili), sempre che la corresponsione di essi non sia fatta in alcun modo dipendere dalla natura o dalla entità delle vendite cui le offerte sono accompagnate.
Non sono, inoltre, soggetti alle suddette norme gli sconti di prezzo e le analoghe facilitazioni concessi all'atto dell'acquisto o dei successivo pagamento nelle vendite effettuate da fabbricanti a commercianti o da commercianti all'ingrosso a commercianti al dettaglio, in base alle consuetudini commerciali o in base a convenzioni ed accordi economici collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei fabbricanti e dei commercianti, o a singole pattuizioni contrattuali. Non sono infine, soggetti alle suddette norme gli sconti di prezzo e le analoghe facilitazioni accordati all'atto dell'acquisto dai commercianti al dettaglio ai consumatori con carattere puramente occasionale.
Sono peraltro soggetti alle norme sui concorsi e sulle operazioni a premio gli sconti e le facilitazioni che i commercianti al dettaglio accordano a tutti o ad alcuni consumatori in relazione ad un qualsiasi sistema preventivamente disposto e comunque organizzato (raccolta di bollini, di tagliandi, di buoni di cassa, di marchette, ecc.).". "Art. 108. - Le manifestazioni pubblicitarie in cui i premi vengono assegnati ai partecipanti per effetto della sorte e della abilità sono considerati concorsi a premi anche quando ai partecipanti stessi non si sia imposta alcuna condizione di acquisto di prodotti o prestazione di servizio.". "Art. 109. - È richiesta un'unica autorizzazione per i concorsi e le operazioni a premio indette dai fabbricanti e dai commercianti a favore dei consumatori dei propri prodotti e da svolgersi attraverso i rivenditori dei prodotti stessi.
Ciascun rivenditore è però tenuto a chiedere separatamente la preventiva autorizzazione per i concorsi e le operazioni a premio indette eventualmente per gli stessi prodotti a favore dei propri clienti, sempre quando si tratti di manifestazioni separate ed indipendenti da quelle organizzate dai fabbricanti e dai commercianti.". "Art. 110. - Sono considerati concorsi a sorte quelli in cui l'attribuzione dei premi promessi si faccia dipendere:
Ai concorsi a sorte sono parificati, per l'applicazione della tassa di lotteria, i concorsi misti, quelli cioè in cui, oltre alla consegna di un premio di egual valore a tutti i partecipanti, altri ne vengano assegnati di eguale o di diverso valore ad alcuni soltanto di essi, facendone dipendere il conferimento dalla sorte.". "Art. 111. - Sono considerati concorsi di abilità quelli in cui l'aggiudicazione dei premi promessi si faccia dipendere dalla abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere, ed a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori su cui è riservato a terze persone od a speciali commissioni di pronunziarsi.
Ai concorsi di abilità sono parificati, agli effetti della tassa di lotteria, i concorsi pronostici.". "Art. 112. - Tanto per i concorsi che per le operazioni a premio l'autorizzazione è concessa direttamente a ciascun ente o ditta promotrice, escluso qualsiasi intermediario od organizzatore.
È consentito tuttavia a due o più ditte, per economia di spesa o per maggiore efficacia pubblicitaria, di associarsi per svolgere la stessa operazione a premio, consistente nella emissione dello stesso tipo di buoni, bollini, figurine, etichette, tagliandi od altro che danno diritto ai raccoglitori di cumularli per ottenere uno sconto di prezzo o un premio prestabilito, ma ciascuna ditta deve chiedere separatamente la debita autorizzazione con obbligo ad ognuna di esse di pagare la tassa fissa ed eventualmente quella proporzionale previste dall'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.
Due o più ditte possono altresi associarsi per svolgere il medesimo concorso a premio a sorte o di abilità, ma ciascuna di esse deve pagare almeno il minimo della tassa di lotteria prevista dagli articoli 45 e 47 del suddetto regio decreto-legge.". "Art. 113. - Nei concorsi a premio la tassa di lotteria una volta pagata non è più ripetibile, salvo che il concorso non abbia potuto avere completa esecuzione per un impedimento legittimo indipendente dalla volontà o dal fatto della ditta promotrice, nel quale caso il Ministero delle finanze determinerà con una decisione definitiva l'ammontare della tassa da restituirsi.
Se la durata del concorso stabilita dal decreto di autorizzazione non è stata sufficiente per il regolare svolgimento della manifestazione il Ministro per le finanze, potrà, su richiesta della ditta, concedere una proroga sempre che non vi sia lesione di diritti di terzi.". "Art. 114. - Nei concorsi in cui non sia possibile stabilire fin dalla origine, nel piano della operazione, il valore dei premi che potranno essere assegnati, in quanto la corresponsione di essi è subordinata al verificarsi di determinate condizioni od avvenimenti, l'ente o la ditta interessata deve dichiarare il valore approssimativo dei premi che ritiene di poter distribuire alla fine dell'operazione e su tale valore, se accettato dall'amministrazione, viene liquidata in via provvisoria la tassa di lotteria.
Se la dichiarazione non è ritenuta congrua l'Amministrazione può concordare il valore dei premi da assoggettarsi a tassa in via provvisoria.". "Art. 115. - Nel caso previsto dal precedente articolo la ditta deve dichiarare, entro il termine di trenta giorni dalla fine della manifestazione se questa si verifica nell'anno solare in cui è stata concessa l'autorizzazione, il numero ed il valore dei premi effettivamente dovuti in base agli impegni assunti nel piano del concorso e versare alla Tesoreria provinciale la maggior tassa dovuta se il predetto valore risulti superiore a quello dichiarato e tassato in via provvisoria.
Qualora la ditta non curi di presentare la dichiarazione finale, l'intendenza di finanza (1) provvederà all'accertamento d'ufficio dell'effettivo ammontare dei premi. A tale fine essa ha facoltà di disporre di qualsiasi mezzo d'indagine e di ispezione sia presso le ditte che presso gli assegnatari dei premi.
Accertato il valore definitivo dei premi, l'Intendenza (1) liquiderà la tassa dovuta in via definitiva, notificando alla ditta l'ingiunzione di pagamento, il quale deve effettuarsi non oltre il termine di trenta giorni dalla notifica. Decorso inutilmente detto termine, l'Intendenza (1) provvederà alla riscossione coattiva del credito erariale.
Allo stesso procedimento d'ingiunzione l'Intendenza (1) farà luogo nel caso che la ditta, pur avendo presentato la dichiarazione finale, non abbia versato entro il termine di trenta giorni dalla fine della manifestazione la maggior tassa dovuta.".
La liquidazione finale della tassa di lotteria deve essere eseguita sul valore dei premi che debbono essere corrisposti in base ai risultati del concorso anche se una parte di tali premi non viene in fatto erogata per mancanza di richiesta degli aventi diritto o per altre cause.
È ammesso il concordato per la determinazione del valore effettivo dei premi da assoggettarsi alla tassazione di conguaglio. Non raggiungendosi l'accordo, la liquidazione della tassa è fatta con decreto del Ministro per le finanze in base agli elementi acquisiti: contro tale liquidazione è ammesso il solo ricorso giudiziario ai termini dell'art. 60 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.". "Art. 119. - Per i concorsi soggetti a conguaglio il diritto al supplemento della tassa di lotteria non accertato e notificato dalla finanza nel termine di un anno dalla chiusura della manifestazione decade.
Decade altresì il diritto al rimborso non richiesto dalla ditta entro lo stesso termine.". "Art. 120. - Ai fini dell'applicazione del minimo di tassa di lotteria i concorsi di cui all'art. 47 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, si debbono ritenere ultimati con l'aggiudicazione dei premi deliberata dall'apposita commissione senza alcun riguardo alla durata della manifestazione.
Se però trattasi di concorso che si svolga nello stesso anno solare in vari periodi ma sempre con le stesse modalità così da costituire un'unica manifestazione, la tassa di lotteria è dovuta sul valore complessivo dei premi anche se questi vengono erogati di volta in volta.". "Art. 121. - Il reddito di ricchezza mobile da servire di base per l'applicazione della tassa di licenza di cui all'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, è quello che risulta inscritto nei ruoli dell'anno per il quale viene concessa l'autorizzazione per l'operazione a premio, anche se siano in corso contestazioni per aumenti o diminuzioni. Nel caso in cui la inscrizione a ruolo per il detto anno sia stata sospesa per qualsiasi ragione, si terrà conto del reddito inscritto nei ruoli dell'anno precedente.
Qualora l'accertamento del reddito sia in contestazione, si terrà conto del reddito dichiarato dalla ditta od in mancanza dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette, salva la facoltà alla finanza o alla ditta di chiedere il supplemento o il rimborso parziale della tassa di licenza entro il termine di un anno dalla decisione che pone fine alla contestazione.
Qualora, infine, nessun accertamento sia stato iniziato, l'amministrazione del lotto potrà concordare il reddito approssimativo da tenersi a base per l'applicazione della tassa di licenza.". "Art. 122. - La tassa di licenza di cui all'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, si applica nella misura fissa quando i premi offerti siano tutti di valore non superiore al limite fissato al principio di ogni anno solare, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.
Qualora siano offerti anche premi di valore superiore a tale limite, si applica la tassa fissa per la massa dei premi di valore non superiore al limite stesso, e la tassa proporzionale del 6 per cento sull'ammontare complessivo dei premi di valore superiore.
Nel caso in cui i premi offerti siano tutti di valore superiore al limite innanzi detto, si applica soltanto la tassa proporzionale del sei per cento.". "Art. 123. - Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo, se non è possibile determinare fin dall'origine nel piano dell'operazione il numero ed il valore dei premi che potranno essere corrisposti, si applicano le stesse norme disposte per la tassa di lotteria sui concorsi a premi negli articoli 114 e 118 del presente regolamento.". "Art. 124. - Le ditte che intendono svolgere manifestazioni a premio con offerta di premi costituiti da giuocate del lotto debbono effettuare le giuocate stesse presso le ricevitorie del lotto e consegnare direttamente le bollette alla loro clientela.
Solo in via eccezionale e con particolari garanzie da stabilirsi dall'amministrazione può essere consentito il rilascio di buoni o di altri documenti equipollenti in luogo delle bollette.
Possono le ditte altresì offrire in premio alla loro clientela il rimborso totale o parziale delle giuocate del lotto già effettuate e non risultate vincenti.". "Art. 125. - Se i premi sono costituiti da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato, le ditte debbono offrire i biglietti interi alla propria clientela, non essendo consentito di frazionare il prezzo dei biglietti stessi con tagliandi, buoni od altri documenti equipollenti.
L'assegnazione dei biglietti interi può essere effettuata anche mediante estrazione a sorte o con altri sistemi analoghi.". "Art. 126. - Nei concorsi ed operazioni in cui i premi siano costituiti in parte da giuocate del lotto o da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato ed in parte da altri oggetti mobili, sul valore complessivo di questi ultimi è dovuta la tassa di lotteria o di licenza.". "Art. 127. - I concorsi e le operazioni a premi effettuati da enti pubblici, istituti di beneficenza ed associazioni per scopi educativi, culturali, assistenziali, sono esenti da tasse anche se detti enti od associazioni abbiano una esistenza solo di fatto a condizione che sia assolutamente escluso nell'operazione il fine commerciale.
Per la esenzione dalla tassa dei concorsi ed operazioni a premio effettuati dalle casse di risparmio ed istituti di credito per incoraggiare e diffondere lo spirito di previdenza, occorre il preventivo nulla osta dell'ispettorato per la difesa del risparmio.". "Art. 128. - Se i premi consistono negli stessi prodotti fabbricati dall'industriale o venduti dal commerciante, il valore di essi, sia per l'applicazione della tassa proporzionale che ai fini della determinazione del limite di valore di cui all'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, viene fissato sulla base del prezzo di vendita ai rivenditori.
Per i premi consistenti in oggetti acquistati, viene considerato il prezzo risultante dalla fattura di acquisto.
In caso di controversia per la determinazione dell'effettivo valore dei premi è ammesso il concordato.
Non raggiungendosi l'accordo, la determinazione del valore sarà fatta dalla competente Camera di commercio per le operazioni che si svolgono nell'ambito di una sola Provincia e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale negli altri casi.". "Art. 129. - L'autorizzazione non può essere rilasciata a favore di intermediari o di organizzatori.
Sono considerati intermediari od organizzatori coloro che non sono né fabbricanti né commercianti all'ingrosso o al dettaglio della merce per la quale s'intende effettuare il concorso o l'operazione a premio.". "Art. 130. - Nei concorsi i premi promessi debbono essere tutti conferiti; quelli non richiesti dai vincitori nel termine stabilito nel piano della manifestazione debbono essere dalle ditte devoluti a favore dell'Ente comunale di assistenza (1).
Per le operazioni a premio tale norma si applica soltanto per i premi che eccedano il limite di valore fissato annualmente ai sensi dell'art. 49 del regio decreto-legge n. 1933 del 1938.".
Dalla data di notificazione di tale decreto la ditta interessata deve disporre la immediata cessazione di ogni attività inerente alla manifestazione pubblicitaria revocata, sotto pena di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 124 del regio decreto-legge n. 1933 del 1938.". "Art. 132. - L'ammontare della cauzione che fosse ritenuta necessaria per garantire la corresponsione dei premi promessi è stabilita con lo stesso decreto che concede l'autorizzazione.
La cauzione in danaro o in titoli dello Stato deve essere versata, a titolo di deposito provvisorio, alla sezione di tesoreria provinciale prima della consegna del decreto di autorizzazione.
Lo svincolo sarà disposto dall'Intendenza di finanza (1) non appena sarà stata offerta la dimostrazione dell'avvenuto conferimento dei premi. Il provvedimento di svincolo non è soggetto alle formalità del registro e bollo.".
Le indennità spettanti ai funzionari incaricati nonché il compenso per la bollatura sono quegli stessi fissati nei precedenti articoli 101 e 102 del presente regolamento per le lotterie e tombole locali.". "Art. 134. - Per le operazioni a premio limitate ad una sola Provincia e non esenti da tassa ai termini dell'art. 50 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, l'autorizzazione è concessa dall'Intendenza di finanza della Provincia (1). La domanda di autorizzazione, redatta su competente carta da bollo e diretta all'Intendenza di finanza (1), deve indicare:
Qualora i premi in tutto o in parte, singolarmente considerati, siano il valore superiore al limite fissato dal decreto di cui all'art. 49 del regio decreto- legge, e non sia possibile stabilire fin dall'origine il valore complessivo di tali premi, ai fini dell'applicazione della tassa proporzionale del 6 per cento, occorre dichiarare in via provvisoria il valore dei premi stessi che si presumono potersi erogare durante l'operazione;
Alla domanda deve essere allegata la quietanza comprovante il versamento, a titolo di deposito provvisorio, della somma di lire cinquanta effettuato alla tesoreria provinciale di cui all'art. 56 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.". "Art. 135. - Se l'operazione ha anche in parte fine commerciale, l'intendente (1) deve sentire il parere della Camera di commercio e solo nel caso in cui tale parere sia favorevole può rilasciare il decreto di autorizzazione nel quale determinerà anche la tassa dovuta.
La Camera di commercio deve esprimere sollecitamente il proprio parere sui singoli casi sottoposti al suo esame riferendosi alle concrete disposizioni del decreto regolanti la materia e non a motivazioni generiche od astratte.".
Il ricorso deve essere presentato all'Intendenza (1) che lo rimette sollecitamente al Ministero debitamente istruito.
Anche per la liquidazione della tassa fatta dall'intendente (1) e per qualsiasi altra questione riguardante la richiesta di autorizzazione è ammesso ricorso al Ministro per le finanze con lo stesso procedimento indicato nel comma precedente.
Su tali ricorsi il Ministro per le finanze decide con la procedura stabilita negli articoli seguenti.".
Le domande di autorizzazione, redatte su competente carta da bollo debbono essere rivolte al Ministero delle finanze - servizi del lotto - e debbono contenere le indicazioni specificate nelle lettere a), b) e c) del precedente art. 136.
Le domande possono essere inviate direttamente al Ministro per le finanze oppure presentate all'Intendenza di finanza della provincia (1), la quale le rimette sollecitamente al Ministero debitamente istruite.".
Il Ministro per le finanze, previa approvazione delle deliberazioni della commissione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emette il decreto relativo. In quello di autorizzazione viene liquidata la tassa di lotteria o di licenza.". "Art. 139. - Per le operazioni a premio soggette a tassa di licenza nella misura fissa, l'autorizzazione non ha validità oltre l'anno solare nel quale viene rilasciata.
La tassa è dovuta per intero se l'autorizzazione è rilasciata nel primo semestre dell'anno, e per metà se viene rilasciata nel secondo semestre.
Per le operazioni a premio soggette a tassa in misura proporzionale al valore dei premi e che abbiano una durata oltre l'anno solare, si provvede nei modi stabiliti dagli articoli 114 e 115 del presente regolamento.
Per i concorsi a premi, a sorte o di abilità, la autorizzazione ha validità per tutta la durata della manifestazione anche se questa si protragga oltre l'anno solare quando l'ammontare dei premi offerti sia noto fin dalla origine, altrimenti si provvede nei modi stabiliti dai citati articoli 114 e 115 del presente regolamento.". "Art. 140. - Una copia autentica del decreto del Ministro per le finanze è rimessa all'Intendenza di finanza della provincia (1) la quale provvede a consegnarla alla ditta interessata qualora la richiesta sia stata respinta.
Nel caso invece che sia stata concessa l'autorizzazione l'Intendenza (1) consegnerà la copia del decreto su esibizione della quietanza comprovante l'avvenuto versamento alla Tesoreria provinciale della tassa di lotteria o di licenza dovuta.
All'Intendenza (1) è fatto obbligo altresì di vigilare sulla esatta esecuzione del decreto e sugli adempimenti relativi.".
Contro la liquidazione della tassa fatta dal Ministro per le finanze la ditta interessata può adire direttamente l'autorità giudiziaria, essendo facoltativa l'opposizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 58 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.".
Quando l'obbligo del pagamento della tassa incombe a due o più ditte, l'amministrazione del lotto ha facoltà di agire in via coattiva, per la riscossione integrale della tassa dovuta, verso una qualsiasi delle ditte coobbligate salvo a questa il diritto, ove abbia soddisfatto l'intero debito, di rivalersi verso le altre della quota da ciascuna di esse dovuta.".
Le ditte debbono esibire il decreto di autorizzazione, o copia fotografica o notarile di esso, e gli estremi del provvedimento debbono essere citati nella pubblicità.". "Art. 145. - Le autorità di pubblica sicurezza non possono autorizzare se non venga previamente esibito il decreto di autorizzazione, o copia fotografica o notarile di esso, la stampa dei manifesti, cartelli, od altro contenenti la pubblicità di concorsi ed operazioni a premio nei quali debbono essere citati gli estremi del decreto stesso.".
I titoli di partecipazione alle operazioni predette devono essere contrassegnati a cura del promotore, senza obbligo di timbratura o punzonatura da parte dell'intendenza di finanza. Entro quindici giorni dalla chiusura della vendita delle cartelle della tombola e dei biglietti della pesca di beneficenza, il promotore dovrà presentare all'intendenza di finanza una dichiarazione sui risultati dell'operazione, allegando la quietanza di versamento della tassa di lotteria dovuta nella misura del 10 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata. Non si applicano alle operazioni di cui al presente comma gli articoli 41 del presente decreto e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con estrazione di premi, promosse, per l'autofinanziamento o per il finanziamento dei propri organi di stampa, dai partiti politici rappresentati nel Parlamento o nei consigli regionali purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dai partiti stessi.".
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Nota all'art. 1:
Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa.". "Art. 1990 (Revoca della promessa). - La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione è già stata compiuta.". "Art. 1991 (Cooperazione di piu persone). - Se l'azione è stata compiuta da più persone separatamente oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.".