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DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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DECRETO LEGISLATIVO
7
settembre
2005, n. 209
ultimo aggiornamento all'atto: 27/04/2026
-->
Codice delle assicurazioni private.
note:
Entrata in vigore del decreto: 1-1-2006
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2026)
(GU n.239 del 13-10-2005 - Suppl. Ordinario n. 163)
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Articoli
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALICapo IDefinizioni e classificazioni generali
1agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
2orig.
Capo II
Vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa
3orig.
3 bis
4orig.
5agg.1
orig.
6orig.
7orig.
8agg.1
orig.
9orig.
9 bis
((Capo III
Segreto d'ufficio e collaborazione con altre autorità e altri soggetti))
10agg.1
orig.
10 bis
10 ter
((Capo III-bis
Sistemi interni di segnalazione delle violazioni e procedura di segnalazione))
10 quaterorig.
10 quinquiesorig.
Titolo II
ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVACapo IDisposizioni generali
11orig.
12
Capo II
Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica
13orig.
14agg.1
orig.
14 bisorig.
15orig.
16orig.
17orig.
18orig.
19orig.
20orig.
21orig.
22orig.
Capo III
Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro
23orig.
24orig.
25agg.1
orig.
26orig.
27orig.
Capo IV
Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
28orig.
29orig.
Titolo III
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVACapo IDisposizioni generali((Sezione IResponsabilità del consiglio di amministrazione))
29 bis
((Sezione II
Sistema di governo societario))
30agg.2
agg.1
orig.
30 bis
30 ter
30 quater
30 quinquies
30 sexies
30 septies
30 octies
30 novies
30 decies
31orig.
32orig.
33orig.
34orig.
35orig.
35 bis
35 ter
((Capo I-bis
Principi generali per la valutazione degli attivi e delle passività per fini di vigilanza sulla solvibilità))
35 quater
Capo II
((Calcolo delle riserve tecniche))
36orig.
36 bis
36 ter
36 quater
36 quinquies
36 sexies
36 septiesorig.
36 octies
36 novies
36 decies
36 undecies
36 duodecies
36 terdecies
37orig.
37 bisorig.
((Capo II-bis
Principi generali in materia di investimenti))
37 ter
Capo III
((Attivi a copertura delle riserve tecniche))
38agg.3
agg.2
agg.1
orig.
39orig.
40orig.
41orig.
42orig.
42 bisorig.
42 terorig.
43orig.
Capo IV
((Fondi propri))
44agg.1
orig.
44 bisorig.
((Sezione I
Determinazione dei fondi propri))
44 ter
44 quater
44 quinquies
44 sexies
((Sezione II
Classificazione ed ammissibilità dei fondi propri))
44 septies
44 octies
44 novies
44 decies
45orig.
((Capo IV-bis
Requisiti patrimoniali di solvibilità Sezione IDisposizioni generali sul calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità))
45 bis
45 ter
45 quater
((Sezione II
Formula standard))
45 quinquies
45 sexies
45 septies
45 octies
45 novies
45 decies
45 undecies
45 duodecies
45 terdecies
46agg.1
orig.
((Sezione III
Modelli interni completi o parziali))
46 bisorig.
46 ter
46 quater
46 quinquies
46 sexies
46 septies
46 octies
46 novies
46 decies
46 undecies
46 duodecies
46 terdecies
46 quaterdecies
46 quindecies
47orig.
((Sezione IV
Requisito patrimoniale minimo))
47 bis
47 ter
((Capo IV-ter
Informativa e processo di controllo prudenziale))
47 quater
47 quinquies
47 sexies
47 septies
47 octies
47 novies
47 decies
47 undecies
((Capo IV-quater
Imprese di assicurazione che operano come investitori istituzionali))
47 duodecies
Capo V
Imprese aventi la sede legale in uno stato terzo
48agg.1
orig.
48 bis
49orig.
50orig.
51orig.
Titolo IV
((IMPRESE LOCALI E PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI))((Capo IDisposizioni generali))
51 bis
((Capo II
Imprese di assicurazione locali))
51 ter
51 quater
((Capo III
Particolari mutue assicuratrici))
52orig.
53orig.
54orig.
55orig.
56orig.
Titolo V
ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONECapo IDisposizioni generali
57agg.2
agg.1
orig.
57 bisorig.
Capo II
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
58agg.1
orig.
59agg.3
agg.2
agg.1
orig.
59 bisorig.
59 terorig.
59 quaterorig.
59 quinquiesorig.
Capo III
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro stato membro o in uno stato terzo
60agg.1
orig.
60 bisorig.
61agg.1
orig.
Titolo VI
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONECapo IImprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
62agg.1
orig.
63orig.
63 bis
64agg.1
orig.
64 bis
65agg.1
orig.
65 bisorig.
66agg.1
orig.
66 bisorig.
66 terorig.
66 quateragg.1
orig.
66 quinquiesorig.
66 sexiesorig.
66 sexies.1
66 septiesorig.
Capo II
((Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo))
67agg.2
agg.1
orig.
Titolo VII
((ASSETTI PROPRIETARI))Capo IPartecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione
68agg.2
agg.1
orig.
69agg.1
orig.
70agg.1
orig.
71orig.
72
73
74orig.
75agg.1
orig.
Capo II
Requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza
76agg.1
orig.
77agg.2
agg.1
orig.
78
Capo III
Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
79agg.1
orig.
80orig.
81orig.
Capo IV
Gruppo assicurativo ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))
82agg.1
orig.
83agg.1
orig.
84agg.1
orig.
85orig.
86orig.
87orig.
87 bisorig.
Titolo VIII
BILANCIO E SCRITTURE CONTABILICapo IDisposizioni generali sul bilancio
88agg.1
orig.
89orig.
90agg.1
orig.
Capo II
Bilancio di esercizio
91orig.
92orig.
93orig.
94agg.2
agg.1
orig.
Capo III
Bilancio consolidato
95agg.1
orig.
96orig.
97
98orig.
99orig.
100agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Capo IV
Libri e registri obbligatori
101orig.
Capo V
((Revisione legale dei conti))
102agg.1
orig.
103agg.1
orig.
104agg.1
orig.
105agg.1
orig.
Titolo IX
((ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA))Capo IDisposizioni generali
106agg.1
orig.
107agg.1
orig.
107 bis
Capo II
((Disposizioni generali in materia di distribuzione))
108orig.
108 bis
109agg.2
agg.1
orig.
109 bisorig.
110agg.2
agg.1
orig.
111agg.1
orig.
112agg.2
agg.1
orig.
113agg.3
agg.2
agg.1
orig.
114orig.
114 bis
115orig.
((Sezione I
Intermediari con sede legale o residenza nel territorio della Repubblica))
116agg.1
orig.
116 bis
116 ter
((Sezione II
Intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro))
116 quater
116 quinquies
((Sezione III
Ripartizione di competenze: accordi tra Autorità ai fini dell'esercizio della vigilanza))
116 sexies
((Sezione IV
Violazioni in caso di esercizio dell'attività in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento))
116 septies
116 octies
116 novies
116 decies
116 undecies
Capo III
Regole di comportamento
117agg.2
agg.1
orig.
118orig.
119
119 bisorig.
119 ter
120agg.1
orig.
120 bis
120 ter
120 quater
120 quinquiesagg.1
orig.
121agg.2
agg.1
orig.
(( Capo III-bis
(Requisiti di Governo e controllo del prodotto applicabili ai distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio) ))
121 bisorig.
121 ter
(( Capo III-ter
(Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi) ))
121 quaterorig.
121 quinquies
121 sexies
121 septiesorig.
121 octies
Titolo X
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTICapo IObbligo di assicurazione
122agg.1
orig.
122 bisagg.1
orig.
123orig.
124agg.1
orig.
125agg.1
orig.
126agg.1
orig.
127agg.1
orig.
128agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
129
Capo II
Esercizio dell'assicurazione
130
131agg.2
agg.1
orig.
132agg.2
agg.1
orig.
132.1
132 bisorig.
132 terorig.
133agg.3
agg.2
agg.1
orig.
134agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
135agg.2
agg.1
orig.
136agg.1
orig.
Capo III
Risarcimento del danno
137
138agg.2
agg.1
orig.
139agg.20
agg.19
agg.18
agg.17
agg.16
agg.15
agg.14
agg.13
agg.12
agg.11
agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
140
141
142agg.1
orig.
142 bis
142 ter
Capo IV
Procedure liquidative
143orig.
144
144 bis
145
145 bisorig.
146orig.
147
148agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
149
149 bis
150agg.1
orig.
150 bis
Capo V
Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero
151
152
153
154orig.
155agg.1
orig.
Capo VI
Disciplina dell'attività peritale
156
157orig.
158orig.
159orig.
160orig.
Titolo XI
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVECapo ICoassicurazione comunitaria
161
162
162 bis
162 ter
Capo II
Assicurazione di tutela legale
163
164orig.
Titolo XII
NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONECapo IDisposizioni generali
165
166
167
167 bis
168orig.
169
Capo II
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
170
170 bisagg.2
agg.1
orig.
171orig.
172
Capo III
Assicurazione di tutela legale e assicurazione di assistenza
173
174
175
Capo IV
Assicurazione sulla vita
176
177orig.
178
Capo V
Capitalizzazione
179
Capo VI
Legge applicabile
180
181
Titolo XIII
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATOCapo IDisposizioni generali
182agg.2
agg.1
orig.
183agg.3
agg.2
agg.1
orig.
184agg.1
orig.
Capo II
Obblighi di informazione
185agg.1
orig.
185 bis
185 ter
186agg.1
orig.
187agg.1
orig.
((Capo II-bis
Controversie))
187.1
Titolo XIV
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARICapo IDisposizioni generali
187 bisorig.
187 terorig.
188agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
188 bis
189orig.
190agg.1
orig.
190 bis
191agg.2
agg.1
orig.
Capo II
Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
192agg.1
orig.
193agg.1
orig.
194orig.
195agg.2
agg.1
orig.
195 bisagg.1
orig.
195 terorig.
196orig.
197agg.2
agg.1
orig.
Capo III
Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
198agg.1
orig.
199agg.1
orig.
200agg.1
orig.
201agg.1
orig.
202agg.1
orig.
Capo IV
Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e comunicazioni alla Commissione europea e all'AEAPSezione I((Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione.))
203agg.1
orig.
203 bis
204agg.2
agg.1
orig.
205agg.1
orig.
205 bis
205 ter
206agg.1
orig.
((Sezione II
Cooperazione per l'esercizio della vigilanza sul gruppo))
206 bis
206 ter
207agg.1
orig.
207 bis
207 ter
207 quater
207 quinquies
207 sexies
207 septies
207 octiesorig.
((Sezione III
Comunicazioni alla Commissione europea e all'AEAP))
208agg.2
agg.1
orig.
208 bis
208 ter
208 quater
209orig.
Titolo XV
((VIGILANZA SUL GRUPPO))Capo I((Vigilanza sul gruppo))
210agg.2
agg.1
orig.
210 bis
210 ter
210 quater
211agg.1
orig.
Capo II
((Poteri dell'IVASS))
212agg.1
orig.
212 bis
213agg.1
orig.
214agg.1
orig.
214 bis
214 ter
Capo III
((Strumenti di vigilanza sul gruppo))
215agg.1
orig.
215 bis
215 ter
215 quater
215 quinquies
216agg.1
orig.
216 bis
216 ter
216 quater
216 quinquies
216 sexies
216 septiesorig.
216 octies
216 novies
216 decies
Capo IV
((Gestione centralizzata del rischio))
217agg.1
orig.
217 bis
217 terorig.
217 quater
217 quinquies
217 sexies
217 septies
218agg.2
agg.1
orig.
219agg.2
agg.1
orig.
220agg.2
agg.1
orig.
((Capo IV-bis
Sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro))
220 bis
220 ter
((Capo IV-ter
Sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo))
220 quater
220 quinquies
220 sexies
220 septies
220 octies
((Capo IV-quater
Misure correttive))
220 novies
Titolo XVI
MISURE DI SALVAGUARDIA RISANAMENTO E LIQUIDAZIONECapo IMisure di salvaguardia
220 decies
221agg.1
orig.
222agg.1
orig.
222 bis
222 ter
223agg.1
orig.
223 bis
223 ter
224agg.1
orig.
225agg.1
orig.
226agg.1
orig.
226 bis
227agg.1
orig.
228agg.2
agg.1
orig.
Capo II
Misure di risanamento
229agg.1
orig.
230agg.1
orig.
231agg.1
orig.
232agg.1
orig.
233agg.1
orig.
234orig.
235
236orig.
237orig.
238agg.1
orig.
239orig.
Capo III
Decadenza e revoca dell'autorizzazione
240orig.
241orig.
242agg.1
orig.
243orig.
244agg.1
orig.
Capo IV
Liquidazione coatta amministrativa
245agg.2
agg.1
orig.
246orig.
247orig.
248agg.1
orig.
249orig.
250orig.
251orig.
252agg.1
orig.
253orig.
254agg.1
orig.
255orig.
256agg.1
orig.
257agg.1
orig.
258agg.2
agg.1
orig.
259orig.
260agg.1
orig.
261orig.
262agg.1
orig.
263agg.1
orig.
264agg.1
orig.
265agg.1
orig.
Capo V
Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
266orig.
Capo VI
Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell'impresa di assicurazione adottate da altri Stati membri
267
268
269
270orig.
271
272
273
274
((Capo VI-bis
Fondo fi garanzia assicurativo dei rami vita))
274 bis
274 ter
274 quater
274 quinquies
274 sexies
274 septies
274 octies
274 novies
274 decies
274 undecies
274 duodecies
274 terdecies
274 quaterdecies
Capo VII
Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo
275orig.
276agg.1
orig.
277orig.
278orig.
279orig.
280orig.
281agg.1
orig.
282orig.
Titolo XVII
SISTEMI DI INDENNIZZOCapo IDisposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
283agg.1
orig.
283 bis
284agg.1
orig.
285agg.2
agg.1
orig.
Capo II
Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata
286agg.2
agg.1
orig.
287agg.2
agg.1
orig.
288orig.
289
290agg.1
orig.
291
292agg.2
agg.1
orig.
Capo III
Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta
293
294
295
Capo IV
Liquidazione dei danni a cura dell'Organismo di indennizzo italiano
296agg.1
orig.
297orig.
298agg.1
orig.
299
300
301
Capo V
Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria
302
303agg.1
orig.
304
Titolo XVIII
SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORICapo I((Abusivismo e impedimento all'esercizio delle funzioni di vigilanza))
305agg.1
orig.
306agg.1
orig.
307orig.
308agg.1
orig.
308 bis
Capo II
((Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa))
309agg.2
agg.1
orig.
310agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
310 bis
310 ter
310 quater
310 quinquies
311agg.1
orig.
311 bis
311 teragg.1
orig.
311 quaterorig.
311 quinquies
311 sexiesagg.1
orig.
311 septies
312agg.1
orig.
Capo III
Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68))
313orig.
314agg.1
orig.
315orig.
316agg.1
orig.
317agg.1
orig.
Capo IV
Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68))
318orig.
319orig.
320orig.
Capo V
Doveri nei confronti dell'autorità di vigilanza
321agg.3
agg.2
agg.1
orig.
322agg.2
agg.1
orig.
323agg.1
orig.
Capo VI
((Sanzioni
amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni riguardanti
la distribuzione assicurativa))
324agg.3
agg.2
agg.1
orig.
324 bisagg.1
orig.
324 ter
324 quater
324 quinquiesagg.2
agg.1
orig.
324 sexies
324 septies
324 octiesorig.
324 noviesorig.
Capo VII
((Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative))
325agg.1
orig.
325 bisorig.
325 terorig.
325 quaterorig.
326agg.2
agg.1
orig.
327agg.1
orig.
328agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
328 bis
Capo VIII
((Disposizioni in materia disciplinare per i periti assicurativi))
329orig.
330orig.
331agg.1
orig.
331 bis
Titolo XIX
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE TRANSITORIE E FINALICapo IDisposizioni tributarie
332
333
334agg.2
agg.1
orig.
Capo II
((Contributi di vigilanza e di gestione))
335agg.1
orig.
336agg.2
agg.1
orig.
337orig.
Capo III
Disposizioni transitorie
338
339orig.
340orig.
341orig.
342
343
344
((Capo III-bis
Disposizioni transitorie relative all'entrata in vigore del regime solvibilità IISezione IRegime di applicazione immediata))
344 bis
((Sezione II
Misure transitorie))
344 ter
344 quater
344 quinquies
344 sexies
344 septies
344 octies
344 novies
344 deciesorig.
344 undecies
344 duodecies
344 terdecies
344 quaterdecies
Capo IV
Disposizioni finali
345orig.
346orig.
347orig.
348orig.
349orig.
350orig.
351orig.
352orig.
353orig.
Capo V
Abrogazioni
354agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
355
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di assicurazioni private, così come modificato dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione di dati personali;
Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione;
Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante disciplina della coassicurazione comunitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante attuazione delle direttive 84/641/CEE, 87/343/CEE e 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della direttiva 88/357/CEE, concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di recepimento della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione della direttiva 2001/17/CE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione della direttiva 2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, succeduto all'ISVAP in tutti i poteri, funzioni e competenze;
Vista la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata in data 25 novembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 1° giugno 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
c) attività assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
d) attività riassicurativa:
1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa di riassicurazione;
2) la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorità competente dello Stato membro di origine e che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341;
e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche , la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;
f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio;
g) autorità di vigilanza: l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;
g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP o EIOPA": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE o EBA": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM o ESMA": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
g-ter) autorità di vigilanza sul gruppo: l'autorità di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'articolo 207-sexies;
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l-bis) collegio delle autorità di vigilanza: una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza del gruppo;
l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa; (45)
l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilità o la posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
m-bis) controparte centrale autorizzata: una controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o che è stata riconosciuta in base all'articolo 25 dello stesso Regolamento;
m-ter) consulenza: l'attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione; (45)
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti.
Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
n. 1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione; (45)
n-bis) distribuzione di probabilità prevista: funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilità di realizzazione;
n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di valutazione del merito di credito»: un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento;
n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attività, derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio può essere compensato dal risultato più favorevole di un altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati;
n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o un'attività, direttamente o tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti realizzati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;
p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303;
q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285;
q-bis) funzione: in un sistema di governo societario, la capacità interna all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di governo societario comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la revisione interna e la funzione attuariale;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
r-bis) gruppo: un gruppo
1) composto da una società partecipante o controllante, dalle sue società controllate o da altre entità in cui la società partecipante o controllante o le sue società controllate detengono una partecipazione, nonché da società legate da direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96; ovvero
2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese che può includere anche mutue assicuratrici o altre società di tipo mutualistico, a condizione che:
2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e
2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento centralizzato è considerata l'impresa controllante o partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate;
s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura assicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis): una società controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis), semprechè almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;
bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attività riassicurativa;
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o una società strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del regolamento (UE) 575/2013;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);
cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa; (45)
cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione riassicurativa; (45)
cc-septies) intermediario assicurativo a titolo accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) l'attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa;
2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio;
3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attività professionale principale; (45)
dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
gg) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74;
hh) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;
ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che assegna un importo monetario ad una data distribuzione di probabilità prevista e cresce monotonicamente con il livello di esposizione al rischio sottostante a tale distribuzione;
ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica;
ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida, direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento;
mm) Organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di una società, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona o comunque di una percentuale che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione di tale società;
mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21;
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato. PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56.
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2;
ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; (45)
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa; con riferimento all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in modo permanente per conto dell'intermediario stesso; (45)
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto;
vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta in forma di rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazione del rischio di mercato;
vv-bis.2) rischio di liquidità: il rischio che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di liquidare investimenti ed altre attività per regolare i propri impegni finanziari al momento della relativa scadenza;
vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della volatilità dei prezzi di mercato delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari;
vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle riserve tecniche;
vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni;
vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di salvaguardia della stabilità finanziaria delle imprese, in particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni di crisi;
vv-bis.7) società controllante: una società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;
vv-bis.8) società controllata: una società sulla quale è esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;
vv-bis.9) società partecipante: la società che detiene una partecipazione;
vv-bis.10) società partecipata: la società in cui è detenuta una partecipazione;
vv-ter) società veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della società veicolo;
vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento che:
1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate; (45)
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
((4-bis) nel caso in cui un veicolo è spedito da uno Stato membro ad un altro, a seconda della scelta della persona responsabile della copertura della responsabilità civile, lo Stato membro di immatricolazione o, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente, lo Stato membro di destinazione, per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;))
((70))
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo.
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione; con riferimento all'intermediazione, se l'intermediario è una persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo Stato di residenza dell'intermediario; se è una persona giuridica, si intende lo Stato membro in cui è situata la sede legale, o se assente, la sede principale, da intendersi come il luogo a partire dal quale è gestita l'attività principale; (45)
ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o presta servizi; con riferimento all'intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi; (45)
hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L' IVASS, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
iii.1) vendita a distanza: qualunque modalità di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi; (45)
iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di trasferire una parte o la totalità dei rischi ad un terzo;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;
ppp)Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli;
qqq) unità da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
((rrr) veicolo:
1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
1.1) una velocità di pr …
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.