Decreto del presidente della repubblica 16 maggio 1972, n. 448
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto modifica lo statuto dell'Università degli Studi di Genova, aggiornando le denominazioni e i piani di studio di alcune scuole di specializzazione mediche. Si concentra principalmente sulla riorganizzazione delle scuole di specializzazione in dermatologia, ortopedia e medicina interna.
Per chi: L'Università degli Studi di Genova; I laureati in medicina e chirurgia che intendono specializzarsi nelle discipline mediche menzionate.
Termini:
- La Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica ha una durata di 3 anni a tempo pieno, con un massimo di 24 iscritti per l'intero corso.
- La Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha una durata di 3 anni, con un massimo di 30 iscritti complessivamente.
- La Scuola di specializzazione in medicina interna ha una durata di 5 anni, con un massimo di 25 posti per l'intero corso degli studi.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto sanitario e farmaceutico
- Articoli
- 34
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La denominazione di alcune scuole di specializzazione mediche.
- I piani di studio e le materie di insegnamento per le scuole di specializzazione in clinica dermosifilopatica, ortopedia e traumatologia, e medicina interna.
- La durata dei corsi e il numero massimo di iscritti per queste scuole.
- Le modalità di ammissione, frequenza e svolgimento degli esami per le specializzazioni.
A chi si applica questa norma?
- L'Università degli Studi di Genova.
- I laureati in medicina e chirurgia che intendono specializzarsi nelle discipline mediche menzionate.
Quali sono i punti chiave?
- La scuola di "Dermatologia" diventa "Clinica dermosifilopatica", la scuola di "Medicina generale" diventa "Medicina interna", e la scuola di "Tisiologia" diventa "Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio".
- La Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica ha una durata di 3 anni a tempo pieno, con un massimo di 24 iscritti per l'intero corso.
- La Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha una durata di 3 anni, con un massimo di 30 iscritti complessivamente.
- La Scuola di specializzazione in medicina interna ha una durata di 5 anni, con un massimo di 25 posti per l'intero corso degli studi.
Diritto sanitario e farmaceutico
Diritto sanitario e farmaceutico
Testo della legge
Testo della legge
Indice (34)
- Art. 154
- Art. 155
- Art. 156 Le materie di insegnamento sono le seguenti
- Art. 157 Il numero degli iscritti non può superare i ventiquattro per l'intero
- Art. 158
- Art. 159
- Art. 160
- Art. 188
- Art. 189 Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia
- Art. 190 La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola, per un pe
- Art. 191
- Art. 192 Le materie di insegnamento sono le seguenti
- Art. 193 Le materie di insegnamento sono così suddivise nei vari anni di corso
- Art. 194
- Art. 195
- Art. 198
- Art. 199 Alla scuola possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chir
- Art. 200 Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti
- Art. 201
- Art. 202 Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali di lezio
- Art. 203
- Art. 204
- Art. 205
- Art. 206
- Art. 207 Le materie di insegnamento della scuola sono
- Art. 208 Le materie di insegnamento sono così ripartite nei tre anni di corso
- Art. 209 Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di
- Art. 210
- Art. 243
- Art. 244
- Art. 245
- Art. 246
- Art. 247 Gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso
- Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. 448 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova. (GU n.216 del 21-08-1972) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che le scuole di "Dermatologia", di "Medicina generale", e di "Tisiologia" mutano rispettivamente la denominazione in quella di scuola di "Clinica dermosifilopatica", di "Medicina interna" e di "Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio".
Gli articoli da 154 a 160, relativi alla "Scuola di specializzazione in dermatologia" che assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica
Art. 154
Presso l'istituto di clinica dermosifilopatica è istituita la scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della specialità dermosifilopatica Il diploma che viene rilasciato in seguito ad esami attribuisce la qualifica di specialista in clinica dermosifilopatica. Direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica dermosifilopatica.
Art. 155La durata del corso è di anni tre a tempo pieno. La frequenza non sarà inferiore a quattro ore effettive giornaliere per tutta la durata dell'anno accademico
Art. 156Le materie di insegnamento sono le seguenti
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
Tali materie verranno insegnate complessivamente in oltre cinquanta lezioni annuali.
Art. 157Il numero degli iscritti non può superare i ventiquattro per l'intero corso degli studi
Per le iscrizioni alla scuola è richiesta la laurea in medicina e chirurgia ed il superamento di un esame di ammissione. Gli iscritti saranno obbligati ad una frequenza giornaliera delle corsie, ambulatori e laboratori della clinica dermosifilopatica per tutta la durata dell'anno accademico.
Art. 158
Le norme di iscrizione, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università
Art. 159
Gli esami di profitto degli specializzandi verranno dati in tre gruppi e in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprendente le materie proprie di ciascun anno di studio
Art. 160L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova
Gli articoli da 188 a 197, relativi alla "Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia
Art. 188
La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia Direttore della scuola è un professore di ruolo dell'istituto di clinica ortopedica.
Il corso ha durata di tre anni.
Art. 189Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia
Il numero degli iscritti non potrà superare il numero di trenta complessivamente.
Art. 190La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola, per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico
È in facoltà del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali di prima categoria; per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.
Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.
Art. 191
Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico e dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovrà anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verrà fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie
Art. 192Le materie di insegnamento sono le seguenti
Art. 193Le materie di insegnamento sono così suddivise nei vari anni di corso
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
Art. 194
Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.
Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialità.
Art. 195
Le norme per l'iscrizione, per le tasse ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università Gli articoli da 198 a 203, relativi alla "Scuola di specializzazione in medicina generale" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in medicina interna", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina interna
Art. 198
Presso l'istituto scientifico di medicina, interna e con la direzione di un professore di ruolo dell'istituto, è istituita la scuola di specializzazione in medicina interna, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliano particolarmente dedicarsi all'esercizio della medicina interna
Art. 199Alla scuola possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chirurgia
Il corso ha la durata di cinque anni.
Il numero massimo dei posti per detta scuola è fissato per venticinque per l'intero corso degli studi.
Art. 200Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
4° Anno:
5° Anno:
Il direttore della scuola ha la facoltà di inserire uno o più insegnamenti complementari nei vari anni del corso di specializzazione, scelti fra i seguenti:
Art. 201Il numero e la distribuzione delle ore di lezione saranno fissati dal direttore della scuola al principio di ogni anno accademico
Oltre alle materie suddette, oggetto di lezioni, gli iscritti avranno esercitazioni pratiche nelle materie di insegnamento.
Ogni anno sarà, inoltre, tenuto un ciclo di conferenze di cultura generale e collaterale soprattutto riguardante l'apporto alla clinica medica da parte delle branche specialistiche.
Art. 202Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali di lezioni e le esercitazioni
Essi dovranno, inoltre, prestare servizio nell'istituto scientifico di medicina interna come medici interni per i periodi prestabiliti.
Art. 203
Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento, riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università Alla fine del quinto anno, sempre subordinatamente all'ottenuta frequenza al corso, gli allievi saranno ammessi all'esame finale consistente in un esame orale - od eventualmente scritto - con discussione sulla diagnosi, prognosi, terapia di un caso clinico.
Una volta superato tale esame, i candidati dovranno presentare e discutere una tesi scritta su un argomento di ordine medico.
Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in medicina interna, valido a tutti gli effetti di legge.
Gli articoli da 204 a 212, relativi alla "Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria", sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria
Art. 204
Presso l'istituto di clinica odontoiatrica è istituita la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliano particolarmente dedicarsi all'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria Direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica odontoiatrica.
Art. 205Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia in numero di sessanta per l'intero corso degli studi
La durata del corso di studi è di tre anni.
La frequenza è obbligatoria per l'intero anno scolastico.
Le vacanze sono conformi al calendario universitario con un solo mese completo estivo (agosto).
Ogni iscritto deve provvedere al proprio corredo di strumenti.
Art. 206Le norme di iscrizione, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università
Art. 207Le materie di insegnamento della scuola sono
Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti.
Art. 208Le materie di insegnamento sono così ripartite nei tre anni di corso
1° Anno:
Esercitazioni pratiche.
2° Anno:
Esercitazioni pratiche.
3° Anno:
Esercitazioni pratiche.
Art. 209Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno in una unica sessione (ottobre)
Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento e approvata dal direttore della scuola.
Art. 210
Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria valido a tutti gli effetti di legge Gli articoli da 243 a 247, relativi alla "Scuola di specializzazione in tisiologia" che muta la denominazione in quella di "Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio", sono abrogati e sostituiti dai seguenti.
Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
Art. 243
Presso l'istituto di clinica tisiologica dell'Università di Genova è istituita la scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio che ha lo scopo di formare una adeguata competenza scientifica e di completare la preparazione clinica e tecnica dei laureati in medicina e chirurgia che vogliono dedicarsi allo studio ed alla pratica clinica della malattia tubercolare e delle pneumopatie acute e croniche nei loro aspetti generali e speciali anche in rapporto alla diagnostica differenziale La direzione della scuola è affidata al direttore dell'istituto di clinica tisiologica; i corsi si svolgeranno presso l'istituto di clinica tisiologica dell'Università di Genova secondo il programma e gli orari stabiliti all'inizio di ogni anno accademico.
Art. 244
Il programma del corso comprende le materie inerenti alla patologia, alla clinica, alla terapia ed alla diagnostica generale, differenziale e speciale delle pneumopatie acute e croniche, tubercolarie non tubercolari Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
Art. 245
Il corso ha la durata di tre anni e l'insegnamento ha carattere dottrinale, dimostrativo e pratico. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare tutti gli insegnamenti, le esercitazioni ed eventuali lezioni e conferenze varie; sono altresì obbligati a svolgere continuativa attività di medico interno per almeno sei mesi all'anno
Art. 246Alla scuola potranno essere ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione è stabilita attraverso un colloquio orale
Il numero massimo dei posti per ciascun anno è di quindici. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse e tutte le altre norme generali sono tutte quelle comprese negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.
Art. 247Gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso
Alla fine del corso gli allievi che lo hanno frequentato regolarmente sono ammessi agli esami finali ed alla presentazione e discussione di una tesi scritta da loro preparata su un argomento attinente alla specialità. A coloro che hanno ottenuto l'approvazione verrà rilasciato il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio valido a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 maggio 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 116. - VALENTINI
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che le scuole di "Dermatologia", di "Medicina generale", e di "Tisiologia" mutano rispettivamente la denominazione in quella di scuola di "Clinica dermosifilopatica", di "Medicina interna" e di "Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio".
Gli articoli da 154 a 160, relativi alla "Scuola di specializzazione in dermatologia" che assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica
Art. 154
Presso l'istituto di clinica dermosifilopatica è istituita la scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della specialità dermosifilopatica Il diploma che viene rilasciato in seguito ad esami attribuisce la qualifica di specialista in clinica dermosifilopatica. Direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica dermosifilopatica.
Art. 155La durata del corso è di anni tre a tempo pieno. La frequenza non sarà inferiore a quattro ore effettive giornaliere per tutta la durata dell'anno accademico
Art. 156Le materie di insegnamento sono le seguenti
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
Tali materie verranno insegnate complessivamente in oltre cinquanta lezioni annuali.
Art. 157Il numero degli iscritti non può superare i ventiquattro per l'intero corso degli studi
Per le iscrizioni alla scuola è richiesta la laurea in medicina e chirurgia ed il superamento di un esame di ammissione. Gli iscritti saranno obbligati ad una frequenza giornaliera delle corsie, ambulatori e laboratori della clinica dermosifilopatica per tutta la durata dell'anno accademico.
Art. 158
Le norme di iscrizione, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università
Art. 159
Gli esami di profitto degli specializzandi verranno dati in tre gruppi e in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprendente le materie proprie di ciascun anno di studio
Art. 160L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova
Gli articoli da 188 a 197, relativi alla "Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia
Art. 188
La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia Direttore della scuola è un professore di ruolo dell'istituto di clinica ortopedica.
Il corso ha durata di tre anni.
Art. 189Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia
Il numero degli iscritti non potrà superare il numero di trenta complessivamente.
Art. 190La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola, per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico
È in facoltà del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali di prima categoria; per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.
Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.
Art. 191
Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico e dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovrà anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verrà fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie
Art. 192Le materie di insegnamento sono le seguenti
Art. 193Le materie di insegnamento sono così suddivise nei vari anni di corso
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
Art. 194
Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.
Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialità.
Art. 195
Le norme per l'iscrizione, per le tasse ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università Gli articoli da 198 a 203, relativi alla "Scuola di specializzazione in medicina generale" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in medicina interna", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina interna
Art. 198
Presso l'istituto scientifico di medicina, interna e con la direzione di un professore di ruolo dell'istituto, è istituita la scuola di specializzazione in medicina interna, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliano particolarmente dedicarsi all'esercizio della medicina interna
Art. 199Alla scuola possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chirurgia
Il corso ha la durata di cinque anni.
Il numero massimo dei posti per detta scuola è fissato per venticinque per l'intero corso degli studi.
Art. 200Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
4° Anno:
5° Anno:
Il direttore della scuola ha la facoltà di inserire uno o più insegnamenti complementari nei vari anni del corso di specializzazione, scelti fra i seguenti:
Art. 201Il numero e la distribuzione delle ore di lezione saranno fissati dal direttore della scuola al principio di ogni anno accademico
Oltre alle materie suddette, oggetto di lezioni, gli iscritti avranno esercitazioni pratiche nelle materie di insegnamento.
Ogni anno sarà, inoltre, tenuto un ciclo di conferenze di cultura generale e collaterale soprattutto riguardante l'apporto alla clinica medica da parte delle branche specialistiche.
Art. 202Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali di lezioni e le esercitazioni
Essi dovranno, inoltre, prestare servizio nell'istituto scientifico di medicina interna come medici interni per i periodi prestabiliti.
Art. 203
Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento, riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università Alla fine del quinto anno, sempre subordinatamente all'ottenuta frequenza al corso, gli allievi saranno ammessi all'esame finale consistente in un esame orale - od eventualmente scritto - con discussione sulla diagnosi, prognosi, terapia di un caso clinico.
Una volta superato tale esame, i candidati dovranno presentare e discutere una tesi scritta su un argomento di ordine medico.
Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in medicina interna, valido a tutti gli effetti di legge.
Gli articoli da 204 a 212, relativi alla "Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria", sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria
Art. 204
Presso l'istituto di clinica odontoiatrica è istituita la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliano particolarmente dedicarsi all'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria Direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica odontoiatrica.
Art. 205Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia in numero di sessanta per l'intero corso degli studi
La durata del corso di studi è di tre anni.
La frequenza è obbligatoria per l'intero anno scolastico.
Le vacanze sono conformi al calendario universitario con un solo mese completo estivo (agosto).
Ogni iscritto deve provvedere al proprio corredo di strumenti.
Art. 206Le norme di iscrizione, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università
Art. 207Le materie di insegnamento della scuola sono
Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti.
Art. 208Le materie di insegnamento sono così ripartite nei tre anni di corso
1° Anno:
Esercitazioni pratiche.
2° Anno:
Esercitazioni pratiche.
3° Anno:
Esercitazioni pratiche.
Art. 209Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno in una unica sessione (ottobre)
Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento e approvata dal direttore della scuola.
Art. 210
Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria valido a tutti gli effetti di legge Gli articoli da 243 a 247, relativi alla "Scuola di specializzazione in tisiologia" che muta la denominazione in quella di "Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio", sono abrogati e sostituiti dai seguenti.
Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
Art. 243
Presso l'istituto di clinica tisiologica dell'Università di Genova è istituita la scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio che ha lo scopo di formare una adeguata competenza scientifica e di completare la preparazione clinica e tecnica dei laureati in medicina e chirurgia che vogliono dedicarsi allo studio ed alla pratica clinica della malattia tubercolare e delle pneumopatie acute e croniche nei loro aspetti generali e speciali anche in rapporto alla diagnostica differenziale La direzione della scuola è affidata al direttore dell'istituto di clinica tisiologica; i corsi si svolgeranno presso l'istituto di clinica tisiologica dell'Università di Genova secondo il programma e gli orari stabiliti all'inizio di ogni anno accademico.
Art. 244
Il programma del corso comprende le materie inerenti alla patologia, alla clinica, alla terapia ed alla diagnostica generale, differenziale e speciale delle pneumopatie acute e croniche, tubercolarie non tubercolari Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
Art. 245
Il corso ha la durata di tre anni e l'insegnamento ha carattere dottrinale, dimostrativo e pratico. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare tutti gli insegnamenti, le esercitazioni ed eventuali lezioni e conferenze varie; sono altresì obbligati a svolgere continuativa attività di medico interno per almeno sei mesi all'anno
Art. 246Alla scuola potranno essere ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione è stabilita attraverso un colloquio orale
Il numero massimo dei posti per ciascun anno è di quindici. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse e tutte le altre norme generali sono tutte quelle comprese negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.
Art. 247Gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso
Alla fine del corso gli allievi che lo hanno frequentato regolarmente sono ammessi agli esami finali ed alla presentazione e discussione di una tesi scritta da loro preparata su un argomento attinente alla specialità. A coloro che hanno ottenuto l'approvazione verrà rilasciato il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio valido a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 maggio 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 116. - VALENTINI nascondi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi