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Decreto del presidente della repubblica 16 maggio 1972, n. 448

Di che cosa tratta questa norma?

Questo decreto modifica lo statuto dell'Università degli Studi di Genova, aggiornando le denominazioni e i piani di studio di alcune scuole di specializzazione mediche. Si concentra principalmente sulla riorganizzazione delle scuole di specializzazione in dermatologia, ortopedia e medicina interna.

Per chi: L'Università degli Studi di Genova; I laureati in medicina e chirurgia che intendono specializzarsi nelle discipline mediche menzionate.

Termini:

  • La Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica ha una durata di 3 anni a tempo pieno, con un massimo di 24 iscritti per l'intero corso.
  • La Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha una durata di 3 anni, con un massimo di 30 iscritti complessivamente.
  • La Scuola di specializzazione in medicina interna ha una durata di 5 anni, con un massimo di 25 posti per l'intero corso degli studi.

Dati essenziali

Paese
Italia
Area del diritto
Diritto sanitario e farmaceutico
Articoli
34
Fonte
normattiva.it
Testo acquisito il
Spiegazione aggiornata il

Che cosa regola questa norma?

  • La denominazione di alcune scuole di specializzazione mediche.
  • I piani di studio e le materie di insegnamento per le scuole di specializzazione in clinica dermosifilopatica, ortopedia e traumatologia, e medicina interna.
  • La durata dei corsi e il numero massimo di iscritti per queste scuole.
  • Le modalità di ammissione, frequenza e svolgimento degli esami per le specializzazioni.

A chi si applica questa norma?

  • L'Università degli Studi di Genova.
  • I laureati in medicina e chirurgia che intendono specializzarsi nelle discipline mediche menzionate.

Quali sono i punti chiave?

  • La scuola di "Dermatologia" diventa "Clinica dermosifilopatica", la scuola di "Medicina generale" diventa "Medicina interna", e la scuola di "Tisiologia" diventa "Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio".
  • La Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica ha una durata di 3 anni a tempo pieno, con un massimo di 24 iscritti per l'intero corso.
  • La Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha una durata di 3 anni, con un massimo di 30 iscritti complessivamente.
  • La Scuola di specializzazione in medicina interna ha una durata di 5 anni, con un massimo di 25 posti per l'intero corso degli studi.

Diritto sanitario e farmaceutico

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Diritto sanitario e farmaceutico

Testo della legge

Testo della legge
Indice (34)
  1. Art. 154
  2. Art. 155
  3. Art. 156 Le materie di insegnamento sono le seguenti
  4. Art. 157 Il numero degli iscritti non può superare i ventiquattro per l'intero
  5. Art. 158
  6. Art. 159
  7. Art. 160
  8. Art. 188
  9. Art. 189 Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia
  10. Art. 190 La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola, per un pe
  11. Art. 191
  12. Art. 192 Le materie di insegnamento sono le seguenti
  13. Art. 193 Le materie di insegnamento sono così suddivise nei vari anni di corso
  14. Art. 194
  15. Art. 195
  16. Art. 198
  17. Art. 199 Alla scuola possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chir
  18. Art. 200 Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti
  19. Art. 201
  20. Art. 202 Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali di lezio
  21. Art. 203
  22. Art. 204
  23. Art. 205
  24. Art. 206
  25. Art. 207 Le materie di insegnamento della scuola sono
  26. Art. 208 Le materie di insegnamento sono così ripartite nei tre anni di corso
  27. Art. 209 Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di
  28. Art. 210
  29. Art. 243
  30. Art. 244
  31. Art. 245
  32. Art. 246
  33. Art. 247 Gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso
  34. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. 448 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova. (GU n.216 del 21-08-1972) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che le scuole di "Dermatologia", di "Medicina generale", e di "Tisiologia" mutano rispettivamente la denominazione in quella di scuola di "Clinica dermosifilopatica", di "Medicina interna" e di "Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio".

Gli articoli da 154 a 160, relativi alla "Scuola di specializzazione in dermatologia" che assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica

Art. 154

Presso l'istituto di clinica dermosifilopatica è istituita la scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della specialità dermosifilopatica Il diploma che viene rilasciato in seguito ad esami attribuisce la qualifica di specialista in clinica dermosifilopatica. Direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica dermosifilopatica.

Art. 155La durata del corso è di anni tre a tempo pieno. La frequenza non sarà inferiore a quattro ore effettive giornaliere per tutta la durata dell'anno accademico

Art. 156Le materie di insegnamento sono le seguenti

1° Anno:

1)Anatomia e istologia normale della cute;
2)Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
3)Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4)Microbiologia e parassitologia applicata;
5)Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
6)Semeiotica dermatologica e venereologica.

2° Anno:

1)Patologia delle malattie cutanee;
2)Patologia delle infezioni sessuali;
3)Anatomia e istologia patologica della cute;
4)Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
5)Angiologia:
6)Sessuologia.

3° Anno:

1)Clinica delle malattie cutanee;
2)Clinica delle infezioni sessuali;
3)Farmacologia e terapia medicamentosa;
4)Fisioterapia dermatologica;
5)Cosmetologia;
6)Chirurgia plastica riparatrice;
7)Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Tali materie verranno insegnate complessivamente in oltre cinquanta lezioni annuali.

Art. 157Il numero degli iscritti non può superare i ventiquattro per l'intero corso degli studi

Per le iscrizioni alla scuola è richiesta la laurea in medicina e chirurgia ed il superamento di un esame di ammissione. Gli iscritti saranno obbligati ad una frequenza giornaliera delle corsie, ambulatori e laboratori della clinica dermosifilopatica per tutta la durata dell'anno accademico.

Art. 158

Le norme di iscrizione, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università

Art. 159

Gli esami di profitto degli specializzandi verranno dati in tre gruppi e in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprendente le materie proprie di ciascun anno di studio

Art. 160L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova

Gli articoli da 188 a 197, relativi alla "Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 188

La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia Direttore della scuola è un professore di ruolo dell'istituto di clinica ortopedica.

Il corso ha durata di tre anni.

Art. 189Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia

Il numero degli iscritti non potrà superare il numero di trenta complessivamente.

Art. 190La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola, per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico

È in facoltà del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali di prima categoria; per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.

Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.

Art. 191

Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico e dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovrà anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verrà fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie

Art. 192Le materie di insegnamento sono le seguenti

1)Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2)Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3)Tecnica operatoria ortopedica e traumatologica cruenta ed incruenta (triennale);
4)Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5)Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
6)Fisiologia dell'apparato locomotore;
7)Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;
8)Nozioni di chirurgia generale;
9)Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
10)Nozioni di pediatria;
11)Apparato terapia ortopedica;
12)Fisiochinesiterapia;
13)Infortunistica;
14)Anestesia e rianimazione.

Art. 193Le materie di insegnamento sono così suddivise nei vari anni di corso

1° Anno:

1)Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2)Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3)Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4)Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5)Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
6)Fisiologia dell'apparato locomotore;
7)Nozioni di chirurgia generale;
8)Nozioni di pediatria.

2° Anno:

1)Clinica ortopedica e traumatologica (triennale):
2)Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3)Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4)Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5)Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
6)Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;
7)Anestesia e rianimazione.

3° Anno:

1)Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2)Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3)Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4)Apparato terapia ortopedica;
5)Fisiochinesiterapia;
6)Infortunistica.

Art. 194

Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.

Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialità.

Art. 195

Le norme per l'iscrizione, per le tasse ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università Gli articoli da 198 a 203, relativi alla "Scuola di specializzazione in medicina generale" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in medicina interna", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 198

Presso l'istituto scientifico di medicina, interna e con la direzione di un professore di ruolo dell'istituto, è istituita la scuola di specializzazione in medicina interna, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliano particolarmente dedicarsi all'esercizio della medicina interna

Art. 199Alla scuola possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chirurgia

Il corso ha la durata di cinque anni.

Il numero massimo dei posti per detta scuola è fissato per venticinque per l'intero corso degli studi.

Art. 200Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti

1° Anno:

1)Malattie infettive disreattive e del sangue;
2)Istituzioni di terapia;
3)Anatomia ed istologia patologica (biennale);
4)Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

2° Anno:

1)Malattie dell'apparato cardiovascolare;
2)Microbiologia e sierologia;
3)Chimica clinica;
4)Anatomia ed istologia patologica (biennale);
5)Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

3° Anno:

1)Malattie dell'apparato digerente;
2)Malattie renali;
3)Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

4° Anno:

1)Malattie dell'apparato respiratorio;
2)Malattie del sistema nervoso;
3)Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

5° Anno:

1)Malattie del ricambio;
2)Malattie delle ghiandole endocrine;
3)Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

Il direttore della scuola ha la facoltà di inserire uno o più insegnamenti complementari nei vari anni del corso di specializzazione, scelti fra i seguenti:

1)Parassitologia medica;
2)Genetica medica;
3)Semeiotica dermatologica;
4)Radiologia;
5)Semeiotica oculistica;
6)Semeiotica ginecologica.

Art. 201Il numero e la distribuzione delle ore di lezione saranno fissati dal direttore della scuola al principio di ogni anno accademico

Oltre alle materie suddette, oggetto di lezioni, gli iscritti avranno esercitazioni pratiche nelle materie di insegnamento.

Ogni anno sarà, inoltre, tenuto un ciclo di conferenze di cultura generale e collaterale soprattutto riguardante l'apporto alla clinica medica da parte delle branche specialistiche.

Art. 202Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali di lezioni e le esercitazioni

Essi dovranno, inoltre, prestare servizio nell'istituto scientifico di medicina interna come medici interni per i periodi prestabiliti.

Art. 203

Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento, riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università Alla fine del quinto anno, sempre subordinatamente all'ottenuta frequenza al corso, gli allievi saranno ammessi all'esame finale consistente in un esame orale - od eventualmente scritto - con discussione sulla diagnosi, prognosi, terapia di un caso clinico.

Una volta superato tale esame, i candidati dovranno presentare e discutere una tesi scritta su un argomento di ordine medico.

Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in medicina interna, valido a tutti gli effetti di legge.

Gli articoli da 204 a 212, relativi alla "Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria", sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 204

Presso l'istituto di clinica odontoiatrica è istituita la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliano particolarmente dedicarsi all'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria Direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica odontoiatrica.

Art. 205Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia in numero di sessanta per l'intero corso degli studi

La durata del corso di studi è di tre anni.

La frequenza è obbligatoria per l'intero anno scolastico.

Le vacanze sono conformi al calendario universitario con un solo mese completo estivo (agosto).

Ogni iscritto deve provvedere al proprio corredo di strumenti.

Art. 206Le norme di iscrizione, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università

Art. 207Le materie di insegnamento della scuola sono

1)Embriologia e anatomia dentaria e maxillo-facciale;
2)Anatomia e istologia odontostomatologica;
3)Microbiologia e igiene orale;
4)Farmacologia odontostomatologica;
5)Patologia odontostomatologica;
6)Clinica odontostomatologica;
7)Chirurgia maxillo-facciale;
8)Anestesia e chirurgia stomatologica;
9)Odontoiatria conservativa;
10)Parodontologia;
11)Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale;
12)Ortopedia dento-maxillo-facciale;
13)Radiologia odontostomatologica;
14)Odontotecnica;
15)Odontoiatria infantile;
16)Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni.

Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti.

Art. 208Le materie di insegnamento sono così ripartite nei tre anni di corso

1° Anno:

1)Embriologia e anatomia dentaria e maxillo-facciale;
2)Microbiologia e igiene orale;
3)Farmacologia;
4)Patologia odontostomatologica;
5)Odontotecnica;
6)Anestesia e chirurgia stomatologica;
7)Odontoiatria conservativa (I anno) (biennale).

Esercitazioni pratiche.

2° Anno:

1)Odontoiatria conservativa (II anno);
2)Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (I anno) (biennale);
3)Parodontologia (I anno) (biennale);
4)Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
5)Odontoiatria infantile;
6)Radiologia odontostomatologica;
7)Ortopedia dento-maxillo-facciale (I anno) (biennale);
8)Chirurgia maxillo-facciale (I anno) (biennale).

Esercitazioni pratiche.

3° Anno:

1)Clinica odontostomatologica;
2)Chirurgia maxillo-facciale (II anno);
3)Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
4)Ortopedia dento-maxillo-facciale (II anno);
5)Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (Il anno);
6)Parodontologia (II anno).

Esercitazioni pratiche.

Art. 209Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno in una unica sessione (ottobre)

Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento e approvata dal direttore della scuola.

Art. 210

Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria valido a tutti gli effetti di legge Gli articoli da 243 a 247, relativi alla "Scuola di specializzazione in tisiologia" che muta la denominazione in quella di "Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio", sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 243

Presso l'istituto di clinica tisiologica dell'Università di Genova è istituita la scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio che ha lo scopo di formare una adeguata competenza scientifica e di completare la preparazione clinica e tecnica dei laureati in medicina e chirurgia che vogliono dedicarsi allo studio ed alla pratica clinica della malattia tubercolare e delle pneumopatie acute e croniche nei loro aspetti generali e speciali anche in rapporto alla diagnostica differenziale La direzione della scuola è affidata al direttore dell'istituto di clinica tisiologica; i corsi si svolgeranno presso l'istituto di clinica tisiologica dell'Università di Genova secondo il programma e gli orari stabiliti all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 244

Il programma del corso comprende le materie inerenti alla patologia, alla clinica, alla terapia ed alla diagnostica generale, differenziale e speciale delle pneumopatie acute e croniche, tubercolarie non tubercolari Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:

1)Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
2)Patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;
3)Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
4)Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
5)Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
6)Microbiologia;
7)Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° Anno:

1)Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
2)Clinica della tubercolosi;
3)Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio;
4)Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
5)Broncologia;
6)Radiologia dell'apparato respiratorio;
7)Profilassi della tubercolosi;
8)Igiene e legislazione sociale.

3° Anno:

1)Clinica della tubercolosi;
2)Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio;
3)Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
4)Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
5)Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 245

Il corso ha la durata di tre anni e l'insegnamento ha carattere dottrinale, dimostrativo e pratico. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare tutti gli insegnamenti, le esercitazioni ed eventuali lezioni e conferenze varie; sono altresì obbligati a svolgere continuativa attività di medico interno per almeno sei mesi all'anno

Art. 246Alla scuola potranno essere ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione è stabilita attraverso un colloquio orale

Il numero massimo dei posti per ciascun anno è di quindici. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse e tutte le altre norme generali sono tutte quelle comprese negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.

Art. 247Gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso

Alla fine del corso gli allievi che lo hanno frequentato regolarmente sono ammessi agli esami finali ed alla presentazione e discussione di una tesi scritta da loro preparata su un argomento attinente alla specialità. A coloro che hanno ottenuto l'approvazione verrà rilasciato il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 116. - VALENTINI

Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che le scuole di "Dermatologia", di "Medicina generale", e di "Tisiologia" mutano rispettivamente la denominazione in quella di scuola di "Clinica dermosifilopatica", di "Medicina interna" e di "Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio".

Gli articoli da 154 a 160, relativi alla "Scuola di specializzazione in dermatologia" che assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica

Art. 154

Presso l'istituto di clinica dermosifilopatica è istituita la scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della specialità dermosifilopatica Il diploma che viene rilasciato in seguito ad esami attribuisce la qualifica di specialista in clinica dermosifilopatica. Direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica dermosifilopatica.

Art. 155La durata del corso è di anni tre a tempo pieno. La frequenza non sarà inferiore a quattro ore effettive giornaliere per tutta la durata dell'anno accademico

Art. 156Le materie di insegnamento sono le seguenti

1° Anno:

1)Anatomia e istologia normale della cute;
2)Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
3)Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4)Microbiologia e parassitologia applicata;
5)Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
6)Semeiotica dermatologica e venereologica.

2° Anno:

1)Patologia delle malattie cutanee;
2)Patologia delle infezioni sessuali;
3)Anatomia e istologia patologica della cute;
4)Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
5)Angiologia:
6)Sessuologia.

3° Anno:

1)Clinica delle malattie cutanee;
2)Clinica delle infezioni sessuali;
3)Farmacologia e terapia medicamentosa;
4)Fisioterapia dermatologica;
5)Cosmetologia;
6)Chirurgia plastica riparatrice;
7)Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Tali materie verranno insegnate complessivamente in oltre cinquanta lezioni annuali.

Art. 157Il numero degli iscritti non può superare i ventiquattro per l'intero corso degli studi

Per le iscrizioni alla scuola è richiesta la laurea in medicina e chirurgia ed il superamento di un esame di ammissione. Gli iscritti saranno obbligati ad una frequenza giornaliera delle corsie, ambulatori e laboratori della clinica dermosifilopatica per tutta la durata dell'anno accademico.

Art. 158

Le norme di iscrizione, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università

Art. 159

Gli esami di profitto degli specializzandi verranno dati in tre gruppi e in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprendente le materie proprie di ciascun anno di studio

Art. 160L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova

Gli articoli da 188 a 197, relativi alla "Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 188

La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia Direttore della scuola è un professore di ruolo dell'istituto di clinica ortopedica.

Il corso ha durata di tre anni.

Art. 189Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia

Il numero degli iscritti non potrà superare il numero di trenta complessivamente.

Art. 190La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola, per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico

È in facoltà del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali di prima categoria; per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.

Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.

Art. 191

Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico e dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovrà anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verrà fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie

Art. 192Le materie di insegnamento sono le seguenti

1)Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2)Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3)Tecnica operatoria ortopedica e traumatologica cruenta ed incruenta (triennale);
4)Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5)Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
6)Fisiologia dell'apparato locomotore;
7)Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;
8)Nozioni di chirurgia generale;
9)Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
10)Nozioni di pediatria;
11)Apparato terapia ortopedica;
12)Fisiochinesiterapia;
13)Infortunistica;
14)Anestesia e rianimazione.

Art. 193Le materie di insegnamento sono così suddivise nei vari anni di corso

1° Anno:

1)Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2)Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3)Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4)Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5)Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
6)Fisiologia dell'apparato locomotore;
7)Nozioni di chirurgia generale;
8)Nozioni di pediatria.

2° Anno:

1)Clinica ortopedica e traumatologica (triennale):
2)Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3)Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4)Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5)Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
6)Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;
7)Anestesia e rianimazione.

3° Anno:

1)Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2)Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3)Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4)Apparato terapia ortopedica;
5)Fisiochinesiterapia;
6)Infortunistica.

Art. 194

Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.

Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialità.

Art. 195

Le norme per l'iscrizione, per le tasse ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università Gli articoli da 198 a 203, relativi alla "Scuola di specializzazione in medicina generale" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in medicina interna", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 198

Presso l'istituto scientifico di medicina, interna e con la direzione di un professore di ruolo dell'istituto, è istituita la scuola di specializzazione in medicina interna, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliano particolarmente dedicarsi all'esercizio della medicina interna

Art. 199Alla scuola possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chirurgia

Il corso ha la durata di cinque anni.

Il numero massimo dei posti per detta scuola è fissato per venticinque per l'intero corso degli studi.

Art. 200Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti

1° Anno:

1)Malattie infettive disreattive e del sangue;
2)Istituzioni di terapia;
3)Anatomia ed istologia patologica (biennale);
4)Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

2° Anno:

1)Malattie dell'apparato cardiovascolare;
2)Microbiologia e sierologia;
3)Chimica clinica;
4)Anatomia ed istologia patologica (biennale);
5)Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

3° Anno:

1)Malattie dell'apparato digerente;
2)Malattie renali;
3)Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

4° Anno:

1)Malattie dell'apparato respiratorio;
2)Malattie del sistema nervoso;
3)Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

5° Anno:

1)Malattie del ricambio;
2)Malattie delle ghiandole endocrine;
3)Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

Il direttore della scuola ha la facoltà di inserire uno o più insegnamenti complementari nei vari anni del corso di specializzazione, scelti fra i seguenti:

1)Parassitologia medica;
2)Genetica medica;
3)Semeiotica dermatologica;
4)Radiologia;
5)Semeiotica oculistica;
6)Semeiotica ginecologica.

Art. 201Il numero e la distribuzione delle ore di lezione saranno fissati dal direttore della scuola al principio di ogni anno accademico

Oltre alle materie suddette, oggetto di lezioni, gli iscritti avranno esercitazioni pratiche nelle materie di insegnamento.

Ogni anno sarà, inoltre, tenuto un ciclo di conferenze di cultura generale e collaterale soprattutto riguardante l'apporto alla clinica medica da parte delle branche specialistiche.

Art. 202Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali di lezioni e le esercitazioni

Essi dovranno, inoltre, prestare servizio nell'istituto scientifico di medicina interna come medici interni per i periodi prestabiliti.

Art. 203

Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento, riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università Alla fine del quinto anno, sempre subordinatamente all'ottenuta frequenza al corso, gli allievi saranno ammessi all'esame finale consistente in un esame orale - od eventualmente scritto - con discussione sulla diagnosi, prognosi, terapia di un caso clinico.

Una volta superato tale esame, i candidati dovranno presentare e discutere una tesi scritta su un argomento di ordine medico.

Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in medicina interna, valido a tutti gli effetti di legge.

Gli articoli da 204 a 212, relativi alla "Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria", sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 204

Presso l'istituto di clinica odontoiatrica è istituita la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliano particolarmente dedicarsi all'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria Direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica odontoiatrica.

Art. 205Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia in numero di sessanta per l'intero corso degli studi

La durata del corso di studi è di tre anni.

La frequenza è obbligatoria per l'intero anno scolastico.

Le vacanze sono conformi al calendario universitario con un solo mese completo estivo (agosto).

Ogni iscritto deve provvedere al proprio corredo di strumenti.

Art. 206Le norme di iscrizione, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università

Art. 207Le materie di insegnamento della scuola sono

1)Embriologia e anatomia dentaria e maxillo-facciale;
2)Anatomia e istologia odontostomatologica;
3)Microbiologia e igiene orale;
4)Farmacologia odontostomatologica;
5)Patologia odontostomatologica;
6)Clinica odontostomatologica;
7)Chirurgia maxillo-facciale;
8)Anestesia e chirurgia stomatologica;
9)Odontoiatria conservativa;
10)Parodontologia;
11)Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale;
12)Ortopedia dento-maxillo-facciale;
13)Radiologia odontostomatologica;
14)Odontotecnica;
15)Odontoiatria infantile;
16)Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni.

Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti.

Art. 208Le materie di insegnamento sono così ripartite nei tre anni di corso

1° Anno:

1)Embriologia e anatomia dentaria e maxillo-facciale;
2)Microbiologia e igiene orale;
3)Farmacologia;
4)Patologia odontostomatologica;
5)Odontotecnica;
6)Anestesia e chirurgia stomatologica;
7)Odontoiatria conservativa (I anno) (biennale).

Esercitazioni pratiche.

2° Anno:

1)Odontoiatria conservativa (II anno);
2)Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (I anno) (biennale);
3)Parodontologia (I anno) (biennale);
4)Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
5)Odontoiatria infantile;
6)Radiologia odontostomatologica;
7)Ortopedia dento-maxillo-facciale (I anno) (biennale);
8)Chirurgia maxillo-facciale (I anno) (biennale).

Esercitazioni pratiche.

3° Anno:

1)Clinica odontostomatologica;
2)Chirurgia maxillo-facciale (II anno);
3)Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
4)Ortopedia dento-maxillo-facciale (II anno);
5)Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (Il anno);
6)Parodontologia (II anno).

Esercitazioni pratiche.

Art. 209Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno in una unica sessione (ottobre)

Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento e approvata dal direttore della scuola.

Art. 210

Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria valido a tutti gli effetti di legge Gli articoli da 243 a 247, relativi alla "Scuola di specializzazione in tisiologia" che muta la denominazione in quella di "Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio", sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 243

Presso l'istituto di clinica tisiologica dell'Università di Genova è istituita la scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio che ha lo scopo di formare una adeguata competenza scientifica e di completare la preparazione clinica e tecnica dei laureati in medicina e chirurgia che vogliono dedicarsi allo studio ed alla pratica clinica della malattia tubercolare e delle pneumopatie acute e croniche nei loro aspetti generali e speciali anche in rapporto alla diagnostica differenziale La direzione della scuola è affidata al direttore dell'istituto di clinica tisiologica; i corsi si svolgeranno presso l'istituto di clinica tisiologica dell'Università di Genova secondo il programma e gli orari stabiliti all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 244

Il programma del corso comprende le materie inerenti alla patologia, alla clinica, alla terapia ed alla diagnostica generale, differenziale e speciale delle pneumopatie acute e croniche, tubercolarie non tubercolari Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:

1)Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
2)Patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;
3)Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
4)Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
5)Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
6)Microbiologia;
7)Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° Anno:

1)Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
2)Clinica della tubercolosi;
3)Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio;
4)Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
5)Broncologia;
6)Radiologia dell'apparato respiratorio;
7)Profilassi della tubercolosi;
8)Igiene e legislazione sociale.

3° Anno:

1)Clinica della tubercolosi;
2)Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio;
3)Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
4)Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
5)Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 245

Il corso ha la durata di tre anni e l'insegnamento ha carattere dottrinale, dimostrativo e pratico. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare tutti gli insegnamenti, le esercitazioni ed eventuali lezioni e conferenze varie; sono altresì obbligati a svolgere continuativa attività di medico interno per almeno sei mesi all'anno

Art. 246Alla scuola potranno essere ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione è stabilita attraverso un colloquio orale

Il numero massimo dei posti per ciascun anno è di quindici. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse e tutte le altre norme generali sono tutte quelle comprese negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.

Art. 247Gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso

Alla fine del corso gli allievi che lo hanno frequentato regolarmente sono ammessi agli esami finali ed alla presentazione e discussione di una tesi scritta da loro preparata su un argomento attinente alla specialità. A coloro che hanno ottenuto l'approvazione verrà rilasciato il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 116. - VALENTINI nascondi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.