Decreto del presidente della repubblica 12 marzo 1965, n. 353
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto apporta modifiche allo statuto dell'Università degli Studi di Napoli, concentrandosi sulla riorganizzazione di alcuni istituti e sull'istituzione di nuove scuole di perfezionamento. Riguarda principalmente la Facoltà di Economia e Commercio e la Facoltà di Giurisprudenza.
Per chi: L'Università degli Studi di Napoli, in particolare le Facoltà di Economia e Commercio, Giurisprudenza e Farmacia; Studenti e laureati che intendono iscriversi alle Scuole di perfezionamento in Diritto romano e in Diritto civile.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto commerciale e societario
- Articoli
- 43
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La costituzione e il funzionamento di istituti presso la Facoltà di Economia e Commercio.
- L'istituzione e l'ordinamento della Scuola di perfezionamento in Diritto romano.
- L'istituzione e l'ordinamento della Scuola di perfezionamento in Diritto civile.
- L'aggiunta o la soppressione di insegnamenti in alcune Facoltà e Scuole di perfezionamento.
A chi si applica questa norma?
- L'Università degli Studi di Napoli, in particolare le Facoltà di Economia e Commercio, Giurisprudenza e Farmacia.
- Studenti e laureati che intendono iscriversi alle Scuole di perfezionamento in Diritto romano e in Diritto civile.
Quali sono i punti chiave?
- Gli articoli dal n. 49 al 57 dello statuto sono abrogati e sostituiti, riorganizzando gli istituti della Facoltà di Economia e Commercio.
- La Scuola di perfezionamento in Diritto romano ha una durata biennale e rilascia un diploma, con un numero massimo di 40 iscritti per anno di corso.
- La Scuola di perfezionamento in Diritto civile ha una durata di due anni e un numero massimo di 80 iscritti per anno di corso.
- Gli iscritti alle Scuole di perfezionamento devono pagare tasse e contributi, inclusa una tassa di diploma di lire seimila per la Scuola di Diritto romano.
Diritto commerciale e societario
Diritto commerciale e societario
Testo della legge
Testo della legge
Indice (43)
- Art. 49 Sono costituiti presso la Facoltà di economia e commercio i seguenti i
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52 Ogni Istituto è retto da un direttore che è responsabile della amminis
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 146 Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologi
- Art. 226
- Art. 227 La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento in diritto romano al
- Art. 228
- Art. 229 Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti
- Art. 230
- Art. 231 È ammesso all'esame di diploma chi abbia superato gli esami degli inse
- Art. 232
- Art. 233
- Art. 234
- Art. 235 Il numero massimo degli iscritti alla Scuola è di quaranta per ogni an
- Art. 236
- Art. 251 Agli insegnamenti fondamentali della Scuola di perfezionamento di Diri
- Art. 256
- Art. 257 La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento in Diritto civile ed
- Art. 258 Alla Scuola di perfezionamento possono Iscriversi i laureati in giuris
- Art. 259 Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti
- Art. 260 La Commissione degli esami è composta dal direttore, che la presiede e
- Art. 261 È ammesso all'esame di diploma chi abbia superato gli esami negli inse
- Art. 262 L'esame di diploma si sostiene innanzi ad una Commissione composta dal
- Art. 263
- Art. 264
- Art. 265
- Art. 294 Il corso di specializzazione in Pediatria ha la durata di tre anni. Le
- Art. 295
- Art. 429
- Art. 430
- Art. 431 La Scuola ho la durata, di due anni
- Art. 432 Possono iscriversi alla Scuola i laureati in Medicina veterinaria ed i
- Art. 433
- Art. 434 Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore e
- Art. 435
- Art. 436
- Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1965, n. 353 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli. (GU n.106 del 28-04-1965) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1994, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto, formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli dal n. 49 al 57 relativi agli Istituti di statistica e demografia e di finanza pubblica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione.
Art. 49Sono costituiti presso la Facoltà di economia e commercio i seguenti istituti
Tali Istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di loro pertinenza.
Art. 50
Per il raggiungimento di tali fini ciascun Istituto dispone delle opportune attrezzature; cura una biblioteca specializzata; organizza seminari, conferenze, pubblicazioni, raccolta di materiale bibliografico e documentario, organizza viaggi e permanenza allo interno ed all'estero
Art. 51
La Facoltà determina, con propria deliberazione, alla fine di ciascun anno accademico e per l'anno accademico successivo, gli insegnamenti ufficiali che si svolgeranno presso i singoli Istituti
Art. 52Ogni Istituto è retto da un direttore che è responsabile della amministrazione e del funzionamento dell'Istituto stesso
Art. 53
Qualora, fra gli insegnamenti assegnati all'Istituto uno solo sia di competenza di un professore di ruolo della Facoltà, questi è di diritto il direttore dell'Istituto. Nel caso vi siano più professori di ruolo della Facoltà, questa, sentito il parere dei medesimi, designerà, scegliendo fra essi, il direttore dell'istituto, che verrà nominato con decreto rettoriale per un periodo di tre anni Se un Istituto manca di professore di ruolo della Facoltà, questa designerà il direttore dell'istituto, scegliendolo di regola, fra i professori di ruolo o fuori ruolo della Facoltà e che siano di materia affine.
Il direttore così designato verrà nominato con decreto rettoriale per un periodo di tre anni e cesserà dalla carica anche prima del compimento di tale periodo dove si verifichi una delle circostanze previste dai precedenti commi.
Art. 54Possono essere addetti ad un Istituto assistenti, tecnici, bibliotecari, personale amministrativo e subalterni appartenenti ai ruoli universitari
Art. 55
È facoltà del direttore, sentito il parere dei professori ufficiali dell'Istituto di rilasciare ai ricercatori e agli allievi interni che hanno frequentato l'Istituto per almeno sei mesi, un attestato delle ricerche effettuate
Art. 56
Ogni Istituto potrà eventualmente disporre, secondo modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo, di fondi provenienti da Enti pubblici e privati italiani e stranieri per la ricerca e per le borse di studio Disposizione comune a tutti gli Istituti della Facoltà
Art. 57
La Facoltà, ove ne ravvisi la opportunità, potrà stabilire norme particolari in ordine al funzionamento dei singoli Istituti, sentiti i professori che vi fanno capo, e parimenti di coordinamento tra più Istituti, sentiti i direttori degli stessi
Art. 146Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche vengono aggiunti quelli di
Ultrastruttura del protoplasma;
Endocrinologia comparata.
All'art. 161, relativo alla Facoltà di farmacia, viene abrogato il terzo comma: "L'insegnamento di Zoologia generale è comune a quello di Biologia, e zoologia generale della laurea in Medicina e chirurgia".
Gli articoli dal n. 226 al 235 sono soppressi e sostituiti con i seguenti nuovi articoli relativi al nuovo ordinamento della Scuola di perfezionamento in Diritto romano (Centro di studi romanistici Arangio Ruiz).
Art. 226
È istituita presso la Facoltà di giurisprudenza, la Scuola di perfezionamento in diritto romano, con l'intento di promuovere ricerche scientifiche sul diritto del mondo romano, di organizzare conferenze, seminari, convegni di studio, pubblicazioni e di coordinare gli insegnamenti delle discipline riflettenti gli studi romanistici, impartiti nella Facoltà di giurisprudenza
Art. 227La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento in diritto romano al termine del corso di studi che ha durata biennale
Art. 228
Possono essere iscritti alla Scuola i laureati in giurisprudenza, in lettere e filosofia nelle Università italiane, nonché coloro che abbiano conseguito presso Università o Istituti superiori stranieri titoli di studio giudicati equivalenti
Art. 229Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti
Complementari:
Gli insegnamenti sono così ripartiti:
1° Anno:
Diritto romano privato;
Diritto romano pubblico;
Esegesi delle fonti del diritto romano; tre insegnamenti complementari.
2° Anno:
Diritto romano privato;
Diritto romano pubblico;
Esegesi delle fonti del diritto romano;
Storia romana; due insegnamenti complementari.
Art. 230
Gli esami speciali hanno luogo nella sessione estiva ed autunnale, innanzi alla Commissione composta dal professore ufficiale della materia, che la presiede, e da due altri professori della Scuola. Risulterà promosso il candidato che avrà meritato non meno di diciotto punti su trenta
Art. 231È ammesso all'esame di diploma chi abbia superato gli esami degli insegnamenti fondamentali e di cinque complementari
Chi non abbia sostenuto con esito positivo le prove di esami speciali nel termine prescritto potrà ottenere l'iscrizione fuori corso per il termine di un anno.
Art. 232
L'esame di diploma, si sostiene innanzi ad una Commissione composta dai membri del Consiglio direttivo della Scuola e da almeno altri tre professori ufficiali della Scuola. Il candidato deve presentare una dissertazione scritta che dovrà essere approvata, anche sotto il profilo della originalità, da un professore della Scuola, che svolge in seno alla Commissione le funzioni di relatore. Deve discuterla oralmente innanzi alla Commissione nel corso di un colloquio che dimostri la sua adeguata preparazione nella specializzazione. Otterrà il diploma il candidato che avrà meritato non meno di quarantadue punti su settanta
Art. 233
La Scuola è retta da un Consiglio direttivo composto dai professori ordinari della Facoltà di giurisprudenza delle discipline romanistiche, i quali eleggono il direttore che lo presiede per un triennio ed è rieleggibile. Per il conferimento degli incarichi di insegnamento ufficiale si seguirà la norma contemplata dall'art. 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni
Art. 234
Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le tasse, sopratasse e contributi secondo quanto stabilito per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza e la tassa di diploma nella misura di lire seimila ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n 1551.
Sono tenuti altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere della Facoltà, su proposta del direttore della Scuola.
Art. 235Il numero massimo degli iscritti alla Scuola è di quaranta per ogni anno di corso
L'ammissione alla Scuola è decisa dal Consiglio direttivo a seguito di concorso per titoli ed esami.
Art. 236La Scuola, oltre che con i contributi ordinari e straordinari dell'Università, può essere finanziata attraverso lasciti e donazioni di Enti e di privati
La Scuola può istituire borse di studio, premi scientifici che verranno assegnati in seguito a concorso, con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.
Art. 251Agli insegnamenti fondamentali della Scuola di perfezionamento di Diritto e procedura penale sono aggiunti quelli di
Agli insegnamenti complementari della suddetta Scuola è aggiunto quello di: "Diritto e procedura penale comparata".
L'insegnamento complementare di "Psicologia criminale" è soppresso e sostituito con quello di "Psicopatologia forense".
Dopo l'art. 255 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola di perfezionamento in Diritto civile annessa alla Facoltà di giurisprudenza con il conseguente spostamento della successiva numerazione.
Scuola di perfezionamento in Diritto civile
Art. 256
È istituita, presso la Facoltà di giurisprudenza, la Scuola di perfezionamento in Diritto civile, con l'intento di perfezionare gli iscritti negli studi civilistici Essa promuove ricerche scientifiche sugli Istituti del diritto civile, organizza conferenze, discussioni ed esercitazioni.
Art. 257La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento in Diritto civile ed ha la durata di due anni
Art. 258Alla Scuola di perfezionamento possono Iscriversi i laureati in giurisprudenza
Il numero massimo degli iscritti è di ottanta per ogni anno di corso. La frequenza è obbligatoria.
Art. 259Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti
Fondamentali:
Complementari:
Gli insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.
Art. 260La Commissione degli esami è composta dal direttore, che la presiede e da due professori della, Scuola
Art. 261È ammesso all'esame di diploma chi abbia superato gli esami negli insegnamenti fondamentali ed in tre complementari
Art. 262L'esame di diploma si sostiene innanzi ad una Commissione composta dal direttore e da due professori della Scuola
Il candidato dovrà presentare una dissertazione scritta di carattere originale, che dovrà discutere innanzi alla detta Commissione.
Art. 263
La Direzione della scuola spetta al titolare della cattedra di Diritto civile della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli. Egli è coadiuvato dal Consiglio della Scuola composto dai professori della Scuola stessa
Art. 264
Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal Consiglio della Facoltà su proposta del direttore della Scuola, con l'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Università di Napoli, soltanto a docenti di ruolo delle materie indicate nel programma o di materie ad esse affini
Art. 265
Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le tasse, sopratasse e contributi secondo quante stabilito per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza, nonché la tassa di diploma, nella misura di lire 6.000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 Sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere della Facoltà, su proposta del direttore della Scuola.
Gli articoli 294 e 295 relativi alla Scuola di specializzazione in Pediatria sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo ordinamento:
Scuola di specializzazione in Pediatria
Art. 294Il corso di specializzazione in Pediatria ha la durata di tre anni. Le materie di insegnamento sono così distribuite
1° Anno:
Fisiologia del neonato e del lattante (annuale);
Psicologia del neonato e del lattante (annuale);
Igiene e puericultura (biennale, esame ai II anno);
Auxologia (annuale);
Genetica e patologia cromosomica (annuale);t Peculiarità ed assistenza all'immaturo ed al postmaturo (annuale);
Patologia del neonato e del lattante (biennale, esame al II anno);
Semeiotica clinica pediatrica (biennale, esame al II anno);
Clinica pediatrica (triennale, esame al III anno).
2° Anno:
Igiene e puericultura (II corso con esame);
Patologia del neonato e del lattante (II corso con esame);
Patologia della II e III infanzia (biennale con esame al III anno);
Semeiotica pediatrica (II corso con esame);
Tecnica diagnostica di laboratorio (annuale);
Tecnica elettrodiagnostica (annuale);
Semeiotica radiologica infantile (annuale);
Clinica pediatrica (esame al III anno);
Peculiarità di terapia pediatrica (annuale);
Idroclimatologia e terapia idropinica in pediatria (annuale).
3° Anno:
Assistenza all'infanzia in rapporto alla legislazione internazionale (annuale);
Patologia della II e III infanzia (II corso con esame);
Clinica pediatrica (III corso con esame);
Clinica ortopedica e traumatologica infantile (annuale);
Clinica odontostomatologica, infantile (annuale);
Clinica dermatologica infantile (annuale);
Clinica oculistica infantile (annuale);
Principi di chirurgia infantile (annuale).
Gli esami (in 5 materie per il I corso; in 8 materie per il II corso; in 8 materie per il III corso) si svolgono a gruppo in seduta unica alla fine di ogni corso. La iscrizione al corso successivo 6 condizionata al felice esito dell'esame del corso precedente. Alla fine del III anno dopo aver sostenuto l'esame del corso con prova clinica, lo specializzando deve presentare una dissertazione scritta su argomento pediatrico di attualità per conseguire il diploma.
L'ammissione all'unica prova di esame finale alla fine di ogni corso è subordinata alla frequenza alle lezioni, alle esercitazioni cliniche e di laboratorio.
Art. 295
L'iscrizione alla Scuola è subordinata all'esito di una prova scritta di cultura medica generale con attinenza alla Pediatria ed alla valutazione del voto di laurea e del voto conseguito durante la carriera scolastica in Clinica pediatrica ed in Puericultura Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso non potrà superare il numero di 25.
Dopo l'art. 428 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola di specializzazione in "Alimentazione degli animali domestici".
Scuola di specializzazione in alimentazione degli animali domestici
Art. 429È istituita presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli la "Scuola di specializzazione in alimentazione degli animali domestici"
Art. 430
Il direttore della Scuola è il professore di ruolo di Zootecnica generale. In mancanza di questi verrà designato dal Consiglio di Facoltà un altro professore di ruolo di materia strettamente affine Gli insegnanti della Scuola sono scelti dal Consiglio di Facoltà - su proposta del direttore - tra i professori di ruolo ed incaricati, liberi docenti, assistenti, nonché tra le persone di specifica competenza.
La nomina degli insegnanti viene conferita anno per anno dal rettore, sentito il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione.
In parallelo agli insegnamenti della Scuola, durante i Corsi potranno essere svolte conferenze da parte di altri docenti sui argomenti particolari.
Il Collegio dei professori è costituito dagli insegnanti chiamati a svolgere gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore, che fissa i programmi e stabilisce prima dell'inizio del corso il numero delle lezioni ed esercitazioni per ciascun argomento.
Art. 431La Scuola ho la durata, di due anni
Gli insegnamenti impartiti nel primo anno di corso sono i seguenti:
Gli insegnamenti impartiti nel secondo anno di corso sono i seguenti:
Art. 432Possono iscriversi alla Scuola i laureati in Medicina veterinaria ed in Scienze agrarie
Il numero massimo degli iscritti è di venti per ogni anno di corso. Se il numero degli iscritti è molto limitato il direttore della Scuola deciderà insindacabilmente sull'opportunità di tenere i corsi.
Art. 433La frequenza è obbligatoria. La sorveglianza agli iscritti per tutto quanto concerne la loro attività spetta al direttore della Scuola
La frequenza dei singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.
Al termine dei corsi gli iscritti debbono superare gli esami di profitto stabiliti per essere ammessi all'esame di diploma.
L'esame di diploma consiste in un esame di cultura generale sugli insegnamenti della Scuola e nella discussione sopra una dissertazione originale scritta.
Art. 434Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore e sono composte di tra membri
La Commissione per l'esame di diploma è formata di cinque membri ed è nominata, dal preside della Facoltà su proposta del direttore della Scuola.
Art. 435A coloro che supereranno tutte le prove verrà rilasciato un diploma di specializzazione in alimentazione degli animali domestici
Art. 436
Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse e contributi secondo quanto stabilito per gli studenti della Facoltà di medicina veterinaria e la tassa di diploma nella misura di L. 6.000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 Sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere della Facoltà, su proposta del direttore della Scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 marzo 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 53. - VILLA
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1994, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto, formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli dal n. 49 al 57 relativi agli Istituti di statistica e demografia e di finanza pubblica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione.
Art. 49Sono costituiti presso la Facoltà di economia e commercio i seguenti istituti
Tali Istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di loro pertinenza.
Art. 50
Per il raggiungimento di tali fini ciascun Istituto dispone delle opportune attrezzature; cura una biblioteca specializzata; organizza seminari, conferenze, pubblicazioni, raccolta di materiale bibliografico e documentario, organizza viaggi e permanenza allo interno ed all'estero
Art. 51
La Facoltà determina, con propria deliberazione, alla fine di ciascun anno accademico e per l'anno accademico successivo, gli insegnamenti ufficiali che si svolgeranno presso i singoli Istituti
Art. 52Ogni Istituto è retto da un direttore che è responsabile della amministrazione e del funzionamento dell'Istituto stesso
Art. 53
Qualora, fra gli insegnamenti assegnati all'Istituto uno solo sia di competenza di un professore di ruolo della Facoltà, questi è di diritto il direttore dell'Istituto. Nel caso vi siano più professori di ruolo della Facoltà, questa, sentito il parere dei medesimi, designerà, scegliendo fra essi, il direttore dell'istituto, che verrà nominato con decreto rettoriale per un periodo di tre anni Se un Istituto manca di professore di ruolo della Facoltà, questa designerà il direttore dell'istituto, scegliendolo di regola, fra i professori di ruolo o fuori ruolo della Facoltà e che siano di materia affine.
Il direttore così designato verrà nominato con decreto rettoriale per un periodo di tre anni e cesserà dalla carica anche prima del compimento di tale periodo dove si verifichi una delle circostanze previste dai precedenti commi.
Art. 54Possono essere addetti ad un Istituto assistenti, tecnici, bibliotecari, personale amministrativo e subalterni appartenenti ai ruoli universitari
Art. 55
È facoltà del direttore, sentito il parere dei professori ufficiali dell'Istituto di rilasciare ai ricercatori e agli allievi interni che hanno frequentato l'Istituto per almeno sei mesi, un attestato delle ricerche effettuate
Art. 56
Ogni Istituto potrà eventualmente disporre, secondo modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo, di fondi provenienti da Enti pubblici e privati italiani e stranieri per la ricerca e per le borse di studio Disposizione comune a tutti gli Istituti della Facoltà
Art. 57
La Facoltà, ove ne ravvisi la opportunità, potrà stabilire norme particolari in ordine al funzionamento dei singoli Istituti, sentiti i professori che vi fanno capo, e parimenti di coordinamento tra più Istituti, sentiti i direttori degli stessi
Art. 146Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche vengono aggiunti quelli di
Ultrastruttura del protoplasma;
Endocrinologia comparata.
All'art. 161, relativo alla Facoltà di farmacia, viene abrogato il terzo comma: "L'insegnamento di Zoologia generale è comune a quello di Biologia, e zoologia generale della laurea in Medicina e chirurgia".
Gli articoli dal n. 226 al 235 sono soppressi e sostituiti con i seguenti nuovi articoli relativi al nuovo ordinamento della Scuola di perfezionamento in Diritto romano (Centro di studi romanistici Arangio Ruiz).
Art. 226
È istituita presso la Facoltà di giurisprudenza, la Scuola di perfezionamento in diritto romano, con l'intento di promuovere ricerche scientifiche sul diritto del mondo romano, di organizzare conferenze, seminari, convegni di studio, pubblicazioni e di coordinare gli insegnamenti delle discipline riflettenti gli studi romanistici, impartiti nella Facoltà di giurisprudenza
Art. 227La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento in diritto romano al termine del corso di studi che ha durata biennale
Art. 228
Possono essere iscritti alla Scuola i laureati in giurisprudenza, in lettere e filosofia nelle Università italiane, nonché coloro che abbiano conseguito presso Università o Istituti superiori stranieri titoli di studio giudicati equivalenti
Art. 229Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti
Complementari:
Gli insegnamenti sono così ripartiti:
1° Anno:
Diritto romano privato;
Diritto romano pubblico;
Esegesi delle fonti del diritto romano; tre insegnamenti complementari.
2° Anno:
Diritto romano privato;
Diritto romano pubblico;
Esegesi delle fonti del diritto romano;
Storia romana; due insegnamenti complementari.
Art. 230
Gli esami speciali hanno luogo nella sessione estiva ed autunnale, innanzi alla Commissione composta dal professore ufficiale della materia, che la presiede, e da due altri professori della Scuola. Risulterà promosso il candidato che avrà meritato non meno di diciotto punti su trenta
Art. 231È ammesso all'esame di diploma chi abbia superato gli esami degli insegnamenti fondamentali e di cinque complementari
Chi non abbia sostenuto con esito positivo le prove di esami speciali nel termine prescritto potrà ottenere l'iscrizione fuori corso per il termine di un anno.
Art. 232
L'esame di diploma, si sostiene innanzi ad una Commissione composta dai membri del Consiglio direttivo della Scuola e da almeno altri tre professori ufficiali della Scuola. Il candidato deve presentare una dissertazione scritta che dovrà essere approvata, anche sotto il profilo della originalità, da un professore della Scuola, che svolge in seno alla Commissione le funzioni di relatore. Deve discuterla oralmente innanzi alla Commissione nel corso di un colloquio che dimostri la sua adeguata preparazione nella specializzazione. Otterrà il diploma il candidato che avrà meritato non meno di quarantadue punti su settanta
Art. 233
La Scuola è retta da un Consiglio direttivo composto dai professori ordinari della Facoltà di giurisprudenza delle discipline romanistiche, i quali eleggono il direttore che lo presiede per un triennio ed è rieleggibile. Per il conferimento degli incarichi di insegnamento ufficiale si seguirà la norma contemplata dall'art. 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni
Art. 234
Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le tasse, sopratasse e contributi secondo quanto stabilito per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza e la tassa di diploma nella misura di lire seimila ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n 1551.
Sono tenuti altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere della Facoltà, su proposta del direttore della Scuola.
Art. 235Il numero massimo degli iscritti alla Scuola è di quaranta per ogni anno di corso
L'ammissione alla Scuola è decisa dal Consiglio direttivo a seguito di concorso per titoli ed esami.
Art. 236La Scuola, oltre che con i contributi ordinari e straordinari dell'Università, può essere finanziata attraverso lasciti e donazioni di Enti e di privati
La Scuola può istituire borse di studio, premi scientifici che verranno assegnati in seguito a concorso, con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.
Art. 251Agli insegnamenti fondamentali della Scuola di perfezionamento di Diritto e procedura penale sono aggiunti quelli di
Agli insegnamenti complementari della suddetta Scuola è aggiunto quello di: "Diritto e procedura penale comparata".
L'insegnamento complementare di "Psicologia criminale" è soppresso e sostituito con quello di "Psicopatologia forense".
Dopo l'art. 255 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola di perfezionamento in Diritto civile annessa alla Facoltà di giurisprudenza con il conseguente spostamento della successiva numerazione.
Scuola di perfezionamento in Diritto civile
Art. 256
È istituita, presso la Facoltà di giurisprudenza, la Scuola di perfezionamento in Diritto civile, con l'intento di perfezionare gli iscritti negli studi civilistici Essa promuove ricerche scientifiche sugli Istituti del diritto civile, organizza conferenze, discussioni ed esercitazioni.
Art. 257La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento in Diritto civile ed ha la durata di due anni
Art. 258Alla Scuola di perfezionamento possono Iscriversi i laureati in giurisprudenza
Il numero massimo degli iscritti è di ottanta per ogni anno di corso. La frequenza è obbligatoria.
Art. 259Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti
Fondamentali:
Complementari:
Gli insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.
Art. 260La Commissione degli esami è composta dal direttore, che la presiede e da due professori della, Scuola
Art. 261È ammesso all'esame di diploma chi abbia superato gli esami negli insegnamenti fondamentali ed in tre complementari
Art. 262L'esame di diploma si sostiene innanzi ad una Commissione composta dal direttore e da due professori della Scuola
Il candidato dovrà presentare una dissertazione scritta di carattere originale, che dovrà discutere innanzi alla detta Commissione.
Art. 263
La Direzione della scuola spetta al titolare della cattedra di Diritto civile della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli. Egli è coadiuvato dal Consiglio della Scuola composto dai professori della Scuola stessa
Art. 264
Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal Consiglio della Facoltà su proposta del direttore della Scuola, con l'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Università di Napoli, soltanto a docenti di ruolo delle materie indicate nel programma o di materie ad esse affini
Art. 265
Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le tasse, sopratasse e contributi secondo quante stabilito per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza, nonché la tassa di diploma, nella misura di lire 6.000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 Sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere della Facoltà, su proposta del direttore della Scuola.
Gli articoli 294 e 295 relativi alla Scuola di specializzazione in Pediatria sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo ordinamento:
Scuola di specializzazione in Pediatria
Art. 294Il corso di specializzazione in Pediatria ha la durata di tre anni. Le materie di insegnamento sono così distribuite
1° Anno:
Fisiologia del neonato e del lattante (annuale);
Psicologia del neonato e del lattante (annuale);
Igiene e puericultura (biennale, esame ai II anno);
Auxologia (annuale);
Genetica e patologia cromosomica (annuale);t Peculiarità ed assistenza all'immaturo ed al postmaturo (annuale);
Patologia del neonato e del lattante (biennale, esame al II anno);
Semeiotica clinica pediatrica (biennale, esame al II anno);
Clinica pediatrica (triennale, esame al III anno).
2° Anno:
Igiene e puericultura (II corso con esame);
Patologia del neonato e del lattante (II corso con esame);
Patologia della II e III infanzia (biennale con esame al III anno);
Semeiotica pediatrica (II corso con esame);
Tecnica diagnostica di laboratorio (annuale);
Tecnica elettrodiagnostica (annuale);
Semeiotica radiologica infantile (annuale);
Clinica pediatrica (esame al III anno);
Peculiarità di terapia pediatrica (annuale);
Idroclimatologia e terapia idropinica in pediatria (annuale).
3° Anno:
Assistenza all'infanzia in rapporto alla legislazione internazionale (annuale);
Patologia della II e III infanzia (II corso con esame);
Clinica pediatrica (III corso con esame);
Clinica ortopedica e traumatologica infantile (annuale);
Clinica odontostomatologica, infantile (annuale);
Clinica dermatologica infantile (annuale);
Clinica oculistica infantile (annuale);
Principi di chirurgia infantile (annuale).
Gli esami (in 5 materie per il I corso; in 8 materie per il II corso; in 8 materie per il III corso) si svolgono a gruppo in seduta unica alla fine di ogni corso. La iscrizione al corso successivo 6 condizionata al felice esito dell'esame del corso precedente. Alla fine del III anno dopo aver sostenuto l'esame del corso con prova clinica, lo specializzando deve presentare una dissertazione scritta su argomento pediatrico di attualità per conseguire il diploma.
L'ammissione all'unica prova di esame finale alla fine di ogni corso è subordinata alla frequenza alle lezioni, alle esercitazioni cliniche e di laboratorio.
Art. 295
L'iscrizione alla Scuola è subordinata all'esito di una prova scritta di cultura medica generale con attinenza alla Pediatria ed alla valutazione del voto di laurea e del voto conseguito durante la carriera scolastica in Clinica pediatrica ed in Puericultura Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso non potrà superare il numero di 25.
Dopo l'art. 428 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola di specializzazione in "Alimentazione degli animali domestici".
Scuola di specializzazione in alimentazione degli animali domestici
Art. 429È istituita presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli la "Scuola di specializzazione in alimentazione degli animali domestici"
Art. 430
Il direttore della Scuola è il professore di ruolo di Zootecnica generale. In mancanza di questi verrà designato dal Consiglio di Facoltà un altro professore di ruolo di materia strettamente affine Gli insegnanti della Scuola sono scelti dal Consiglio di Facoltà - su proposta del direttore - tra i professori di ruolo ed incaricati, liberi docenti, assistenti, nonché tra le persone di specifica competenza.
La nomina degli insegnanti viene conferita anno per anno dal rettore, sentito il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione.
In parallelo agli insegnamenti della Scuola, durante i Corsi potranno essere svolte conferenze da parte di altri docenti sui argomenti particolari.
Il Collegio dei professori è costituito dagli insegnanti chiamati a svolgere gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore, che fissa i programmi e stabilisce prima dell'inizio del corso il numero delle lezioni ed esercitazioni per ciascun argomento.
Art. 431La Scuola ho la durata, di due anni
Gli insegnamenti impartiti nel primo anno di corso sono i seguenti:
Gli insegnamenti impartiti nel secondo anno di corso sono i seguenti:
Art. 432Possono iscriversi alla Scuola i laureati in Medicina veterinaria ed in Scienze agrarie
Il numero massimo degli iscritti è di venti per ogni anno di corso. Se il numero degli iscritti è molto limitato il direttore della Scuola deciderà insindacabilmente sull'opportunità di tenere i corsi.
Art. 433La frequenza è obbligatoria. La sorveglianza agli iscritti per tutto quanto concerne la loro attività spetta al direttore della Scuola
La frequenza dei singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.
Al termine dei corsi gli iscritti debbono superare gli esami di profitto stabiliti per essere ammessi all'esame di diploma.
L'esame di diploma consiste in un esame di cultura generale sugli insegnamenti della Scuola e nella discussione sopra una dissertazione originale scritta.
Art. 434Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore e sono composte di tra membri
La Commissione per l'esame di diploma è formata di cinque membri ed è nominata, dal preside della Facoltà su proposta del direttore della Scuola.
Art. 435A coloro che supereranno tutte le prove verrà rilasciato un diploma di specializzazione in alimentazione degli animali domestici
Art. 436
Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse e contributi secondo quanto stabilito per gli studenti della Facoltà di medicina veterinaria e la tassa di diploma nella misura di L. 6.000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 Sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere della Facoltà, su proposta del direttore della Scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 marzo 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 53. - VILLA nascondi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi