Decreto 31 luglio 2000, n. 320 – Regolamento concernente: "Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali"
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce le regole per l'erogazione di agevolazioni finanziarie legate ai "contratti d'area" e ai "patti territoriali", che sono strumenti per lo sviluppo economico e occupazionale. Definisce chi gestisce questi fondi e come devono operare.
Per chi: I soggetti coinvolti nella sottoscrizione di contratti d'area o nell'approvazione di patti territoriali; Il "Responsabile unico" dei contratti d'area e il "Soggetto responsabile" dei patti territoriali.
Termini:
- Entro 30 giorni dalla sottoscrizione di un contratto d'area o dall'approvazione di un patto territoriale, deve essere individuato o costituito un Responsabile unico o un Soggetto responsabile.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto dell'energia e dei settori a rete
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La creazione e l'identificazione di un "Responsabile unico" per i contratti d'area e un "Soggetto responsabile" per i patti territoriali.
- Gli obiettivi di questi Responsabili, che includono la promozione dello sviluppo sociale, economico e occupazionale.
- Il loro ruolo come organismi intermediari per la gestione di piani, programmi, progetti e sovvenzioni.
- I requisiti organizzativi che devono possedere per svolgere i compiti assegnati.
A chi si applica questa norma?
- I soggetti coinvolti nella sottoscrizione di contratti d'area o nell'approvazione di patti territoriali.
- Il "Responsabile unico" dei contratti d'area e il "Soggetto responsabile" dei patti territoriali.
Quali sono i punti chiave?
- Entro 30 giorni dalla sottoscrizione di un contratto d'area o dall'approvazione di un patto territoriale, deve essere individuato o costituito un Responsabile unico o un Soggetto responsabile.
- Questi Responsabili hanno l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale, economico e occupazionale.
- Operano come organismi intermediari per la gestione di fondi e progetti.
- Devono avere un'organizzazione adeguata per svolgere funzioni organizzative, tecniche, amministrative e contabili.
Diritto dell'energia e dei settori a rete
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Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DECRETO 31 luglio 2000, n. 320 ultimo aggiornamento all'atto: 17/06/2009 Regolamento concernente: "Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali". note:
Entrata in vigore del decreto: 22-11-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/2009) (GU n.260 del 07-11-2000 - Suppl. Ordinario n. 182) IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'articolo 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti la disciplina della programmazione negoziata;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica e in particolare l'articolo 1, comma 78, in materia di finanziamento dei patti territoriali;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, e in particolare l'articolo 14, comma 4-bis, contenente Norme di accelerazione e controllo degli interventi;
Visto il decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania e in particolare l'articolo 5, comma 3 bis, concernente i patti territoriali e i contratti d'area;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante norme per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e della pesca, e in particolare l'articolo 10, concernente il rafforzamento strutturale delle imprese;
Visti la legge 15 marzo 1997, n. 59, e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali;
Vista la deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, recante la disciplina della programmazione negoziata, e, in particolare, i punti 2 e 3 concernenti i patti territoriali e i contratti d'area;
Vista la deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109, recante criteri per il finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area;
Vista la deliberazione CIPE del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1998, n. 195, recante il riparto di risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n 208;
Vista la deliberazione CIPE del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187, concernente l'accelerazione delle attività istruttorie dei dodici patti territoriali approvati il 18 dicembre 1996, il 23 aprile e il 26 giugno 1997;
Vista la deliberazione CIPE del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 1998, n 241 concernente la definizione il coordinamento e il finanziamento del programma degli interventi finanziari per il programma operativo "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93;
Vista la deliberazione CIPE dell'11 novembre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1999, n. 4, concernente l'estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca, in attuazione dell'articolo 10 de] decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Vista la deliberazione CIPE del 21 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1999 n. 179, concernente la definizione, il coordinamento e il finanziamento del programma degli interventi finanziati per il programma operativo "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93;
Vista la Decisione C(1998) 3978 del 29 dicembre 1998 della Commissione delle Comunità europee, che ha approvato il programma operativo multiregionale "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" - Ob. 1 Italia;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175, volto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area;
Visto l'articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il quale prevede che le somme da iscrivere su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali siano trasferite rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area e al soggetto responsabile del patto territoriale affinchè questi provvedano ad effettuare i relativi pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, anche avvalendosi per la gestione di dette risorse di istituti bancari allo scopo convenzionati;
Considerato che il menzionato articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come notificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, demanda al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la fissazione di criteri per il trasferimento e di modalità di controllo e rendicontazione sulla gestione delle menzionate risorse;
Considerato che la deliberazione CIPE 17 marzo 2000, n.31, recante disposizioni transitorie in materia di patti territoriali e contratti d'area, demanda al provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, la disciplina in via organica delle ipotesi di revoca delle agevolazioni concesse;
Ritenuto altresì di dover determinare l'entità dello somme previste dal citato articolo 2, comma 207, della legge n. 662 del 1996, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, da corrispondere al responsabile unico de] contratto d'area e al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti assegnati;
Rilevate le caratteristiche proprie di organismo pubblico possedute dal Soggetto responsabile e dal Responsabile unico in relazione agli scopi istituzionali perseguiti e alle attività svolte come soggetto competente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e del programma operativo multiregionale "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" Ob. 1 Italia, potendo operare anche come organismi intermediari di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali;
Considerato che l'articolo 17, comma 25 bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come introdotto dall'articolo 43, comma 4, della legge n. 144 del 1999, prevede che le disposizioni della lettera c) del combina 25, dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di pareri obbligatori del Consiglio di Stato, non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988 n. 400;
Adito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 gennaio 2000;
Vista la nota n.44795 del 5 luglio 2000, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1Individuazione o costituzione del
Responsabile unico e del Soggetto responsabile 1. Entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto d'area o dell'approvazione del patto territoriale, ai fini del loro coordinamento e attuazione, i soggetti di cui ai punti 3.4 e 2.4 della deliberazione CIPE 21 marzo 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, provvedono alla individuazione o costituzione del Responsabile unico del contratto d'area di cui al punto 3.5 o del Soggetto responsabile del patto territoriale di cui al punto 2.5 della citata delibera, in seguito denominati "Responsabile unico" e "Soggetto responsabile".
Da tale data decorre il termine di cui al comma 1.
NOTE AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse L'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), così recita: "203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:
I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera F), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Note all'art. 1
Ilcontratto d'area è sottoscritto da rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali interessate, degli enti locali territorialmente competenti, nonché da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai soggetti imprenditoriali titolari dei progetti di investimento proposti e dai soggetti intermediari come definiti alla lettera c) del successivo punto 3.7.1. Il contratto d'area può essere inoltre sottoscritto da altri enti pubblici, anche economici, da società a partecipazione pubblica e da banche o altri operatori finanziari."
Ilpatto territoriale è sottoscritto dai soggetti promotori, dagli enti locali, da altri soggetti pubblici locali coinvolti nell'attuazione del patto e da uno o più soggetti rientranti in ciascuna delle categorie seguenti:
Il patto può essere, inoltre, sottoscritto:
La sottoscrizione del patto vincola i soggetti sottoscrittori al rispetto degli specifici impegni e degli obblighi assunti per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza. La regione, pertanto, inserisce il patto tra le azioni e le iniziative attuative dei programmi regionali, compresi quelli di rilevanza comunitaria. Le banche e le finanziarie regionali nei limiti dei loro statuti, assumono l'impegno a sostenere finanziariamente gli interventi produttivi per la parte di investimenti non coperta da risorse proprie o da finanziamenti pubblici.I consorzi di garanzia collettiva fidi assumono l'impegno a garantire i crediti concessi dalle banche.
Gli enti locali e gli altri, soggetti pubblici sottoscrittori si impegnano, in particolare, a dare piena attuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni e a tutte le altre norme di semplificazione ed accelerazione procedimentale."
Il responsabile unico del contratto d'area, individuato tra i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di cui al punto 3.4, coordina l'attività dei responsabili delle singole attività ed interventi programmati e assume i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di ritardi nell'esecuzione.
Il responsabile unico coincide con il soggetto cui competono i poteri sostitutivi di cui al punto 5) della lettera c) del comma 203, dell'art. 2 della legge n. 662/1996 nonché le funzioni di arbitrato nei casi di divergenze tra soggetti attuatori delle attività ed interventi. Assume altresì le informazioni necessarie per le finzioni di coordinamento, indirizzo e verifica dell'esecuzione delle attività e degli interventi previsti, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni e impedimenti e formulando le conseguenti proposte correttive. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, con particolare riferimento agli articoli 8 e 10.
Il responsabile unico presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ovvero, se costituito, al Comitato dell'intesa di cui al punto 1.3 lettera d), una relazione semestrale sullo stato di attuazione del contratto evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti dalla somme destinate dal CIPE."
Ai fini del coordinamento e dell'attuazione del patto, i soggetti sottoscrittori provvedono ad individuare, tra quelli pubblici, il soggetto responsabile ovvero a costituire, a tal fine, società miste nelle forme di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, o a partecipare alle stesse. Per il perseguimento delle finalità del patto il soggetto responsabile provvede tra l'altro a: rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali; attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del patto; assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati; verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi; verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il patto; promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi; assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del patto.
Il soggetto responsabile presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla regione o provincia autonoma o, se costituito, al Comitato dell'intesa di cui al precedente punto 1.3, lettera d), una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate ove derivanti dalle specifiche somme destinate dal CIPE ai patti territoriali."