Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 193 – Attuazione delle direttive CEE numeri 71/118, 80/216, 80/879, 84/335, 84/642, 85/324 e 85/326, relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto attua diverse direttive CEE relative a problemi sanitari negli scambi di carni fresche di volatili da cortile, modificando e integrando una normativa preesistente. L'obiettivo è adeguare la legislazione italiana agli standard comunitari in materia di igiene e controllo delle carni avicole.
Per chi: Gli stabilimenti di macellazione e sezionamento di volatili da cortile; Il personale addetto alla lavorazione e manipolazione delle carni fresche di volatili.
Termini:
- Le oche e anatre per fegato grasso possono essere stordite, dissanguate e spiumate in azienda, ma le carcasse non eviscerate devono essere trasportate immediatamente a un laboratorio riconosciuto e eviscerate entro 24 ore.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto sanitario e farmaceutico
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La definizione di "carni fresche" di volatili da cortile, includendo quelle refrigerate o congelate.
- Le condizioni igienico-sanitarie per la macellazione e la lavorazione delle carni di volatili, con particolare attenzione alle oche e anatre destinate alla produzione di fegato grasso.
- I controlli igienici e microbiologici che devono essere effettuati negli stabilimenti di produzione.
- Le deroghe all'obbligo di eviscerazione per determinate carcasse di volatili.
A chi si applica questa norma?
- Gli stabilimenti di macellazione e sezionamento di volatili da cortile.
- Il personale addetto alla lavorazione e manipolazione delle carni fresche di volatili.
Quali sono i punti chiave?
- Le carni di volatili da cortile refrigerate o congelate sono considerate "fresche" ai fini di questo decreto.
- Le oche e anatre per fegato grasso possono essere stordite, dissanguate e spiumate in azienda, ma le carcasse non eviscerate devono essere trasportate immediatamente a un laboratorio riconosciuto e eviscerate entro 24 ore.
- Il titolare dell'autorizzazione deve assicurare un regolare controllo igienico generale, inclusi controlli microbiologici, e fornire informazioni all'autorità sanitaria.
- Le persone che lavorano le carni devono avere un certificato medico annuale che attesti l'idoneità all'attività.
- Le sanzioni per le violazioni sono aumentate a "lire cinquecentomila".
Diritto sanitario e farmaceutico
Diritto sanitario e farmaceutico
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1988, n. 193 Attuazione delle direttive CEE numeri 71/118, 80/216, 80/879, 84/335, 84/642, 85/324 e 85/326, relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. note:
Entrata in vigore del decreto: 25/6/1988 (GU n.135 del 10-06-1988 - Suppl. Ordinario n. 50) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Viste le direttive CEE relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile n. 71/118, n. 80/2/16, n. 80/879, n. 84/335, n. 84/642, n. 85/324 e n. 85/326, tutte indicate nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, attuativo della direttiva CEE n. 71/118;
Considerato che in data 23 dicembre 1987 ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco B, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1988;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della sanità;
EMANA il seguente decreto:
Art. 1
Il titolare stesso, su richiesta dell'autorità sanitaria, fornisce informazioni sulla natura, la periodicità e i risultati dei controlli effettuati a tal fine, indicando, se necessario, il laboratorio di controllo. I risultati dei controlli sono sottoposti a regolari analisi da parte del veterinario ufficiale, il quale può far effettuare esami microbiologici complementari in tutte le fasi della produzione o sui prodotti.
I risultati di queste analisi formano oggetto di una relazione le cui conclusioni o raccomandazioni sono comunicate al titolare dell'autorizzazione che provvede ad ovviare alle eventuali carenze constatate, onde migliorare le condizioni di igiene.
La natura, la frequenza, i metodi di campionamento e di esame batteriologico dei controlli sono stabiliti dal Ministero della sanità.".
Servizio competente ............................ N. (1).............
I. Identificazione delle carcasse eviscerate:
Specie animale ....................................................
Numero di carcasse non eviscerate ..................................
II. Provenienza delle carcasse non eviscerate:
Indirizzo dell'azienda di ingrasso ................................
III. Destinazione delle carcasse non eviscerate:
Le carcasse non eviscerate saranno trasportate al seguente laboratorio di sezionamento ........................................ mediante i seguenti mezzi di trasporto ............................
IV. Attestato sanitario:
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carcasse non eviscerate di cui sopra provengono da animali che sono stati oggetto di ispezione ante mortem nell'azienda di ingrasso sopra menzionata il ................................................................ alle ore............ e sono stati riconosciuti sani.
Fatto a.................. il .................. ..................................... (Firma del veterinario ufficiale) (2) ______________
Su ciascuna carcassa prodotta nelle condizioni previste dal quarto comma è applicato un bollo a placca, recante, in caratteri leggibili e indelebili, la sede dello stabilimento e il nome o la ragione sociale della ditta produttrice.
Con decreto del Ministro della sanità possono essere modificate le condizioni e le prescrizioni di cui al quarto e quinto comma.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 maggio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia AMATO, Ministro del tesoro MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato RUGGIERO, Ministro del commercio con l'estero DONAT CATTIN, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1988 Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 5 _________ N O T E AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse e all'art. 1, comma 1:
Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503, reca: "Attuazione delle direttive CEE numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonché della direttiva CEE n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile".
Nota all'art. 1, comma 2:
Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 503/1982, come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 2. - Sono considerate carni di volatili da cortile tutte le parti adatte al consumo alimentare umano degli animali domestici, appartenenti alle seguenti specie: polli (genere Gallus); tacchini (genere Melcagris); faraone (genere Numidia); anatra (genere Anser); oca (genere Anser).
Sono considerate fresche tutte le carni di volatili da cortile che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche, ai fini del presente decreto, anche le carni di volatili da cortile refrigerate o congelate".
Note all'art. 1, comma 3:
A) Quando si tratta di carcasse o di frattaglie, che queste:
Il Ministro della sanità con proprio decreto può modificare o integrare le disposizioni del predetto capitolo, in conformità a quanto disposto dalla lettera e) dell'art. 3 della direttiva n. 75/431/CEE del 10 luglio 1975;
Il Ministro della sanità con proprio decreto può modificare o completare le disposizioni del predetto capitolo, in conformità a quanto disposto dalla lettera g) dell'art. 3 della direttiva 75/431/CEE del 10 luglio 1975;
B) Quando si tratta di parti di carcasse o di carni disossate che queste:
Le carni fresche dei volatili da cortile spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunità economica europea oltre che corrispondere alle condizioni di cui al presente articolo debbono essere accompagnate da un certificato sanitario nel trasporto verso il Paese destinatario, ai sensi delle disposizioni del capitolo XI dell'allegato I, conformemente al modello dell'allegato III e rilasciato da un veterinario ufficiale".
Nota all'art. 1, commi 4 e 14.
Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 503/1982, come modificato dai commi 4 e 14 è il seguente: "Art. 8. - Le condizioni di deposito di cui al punto A), lettera f), e punto B), lettera c), dell'art. 4 non si applicano alle operazioni di deposito effettuate nei locali o nei locali annessi in cui le carcasse e le carni di volatili da cortile sezionate o disossate sono messe direttamente a disposizione del consumatore finale.
Le condizioni di imballaggio di cui al punto A), lettera g), dell'art. 4 non si applicano alle carcasse non singolarmente imballate introdotte nei locali o nei locali annessi di cui sopra, ove si effettui un imballaggio ai fini della vendita diretta al consumatore finale.
Le condizioni del punto B), art. 4, non si applicano alle carni fresche di volatili da cortile, imballate o no, quando operazioni di sezionamento e di disossamento sono effettuate nei locali di vendita o di utilizzazione o in un locale contiguo a scopo di vendita diretta al consumatore finale, ad eccezione della vendita ambulante o per corrispondenza o sui mercati.
Agli stabilimenti di macellazione possono essere concesse deroghe all'obbligo dell'eviscerazione dei volatili da cortile di cui all'allegato 1, capitolo V, numero 23, a condizione che le carcasse dei volatili macellati non siano destinate ai laboratori di sezionamento o di preparazione dei prodotti a base di carne, né agli esercizi di somministrazione, a qualsiasi titolo, di sostanze alimentari, e che i volatili stessi siano sottoposti ad ispezione veterinaria completa per partite omogenee per età, origine, provenienza e peso, per ogni giornata di macellazione, nella misura di almeno cinque capi per partita, fino a cinquecento animali, e, in misura proporzionalmente maggiorata, per partite superiori a cinquecento animali.
Su ciascuna carcassa prodotta nelle condizioni previste dal quarto comma è applicato un bollo a placca, recante, in caratteri leggibili e indelebili, la sede dello stabilimento e il nome o la ragione sociale della ditta produttrice.
Con decreto del Ministro della sanità possono essere modificate le condizioni e le prescrizioni di cui al quarto e quinto comma".
Nota all'art. 1, commi 5 e 6:
Il testo dell'allegato 1, capitolo II, punto 2, al D.P.R. n. 503/1982, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
REQUISITI D'IGIENE PER I LABORATORI DI SEZIONAMENTO "2. I laboratori di sezionamento devono avere almeno:
Le condutture dell'acqua non potabile devono essere chiaramente differenziate da quelle dell'acqua potabile e non devono attraversare i locali adibiti alla lavorazione e al deposito delle carni.
Tuttavia fino al 15 febbraio 1980 può essere autorizzato a titolo eccezionale, nei laboratori di sezionamento in esercizio anteriormente al 15 febbraio 1975, il passaggio di condutture di acqua non potabile attraverso i locali in cui si trovano le carni a condizione che nelle parti che attraversano detti locali le condutture siano prive di rubinetti o prese d'acqua;
Note all'art. 1, commi 7, 8 e 9:
Le persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi immediatamente ed accuratamente mani e braccia con acqua calda, poi disinfettarle; è vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito;
Tuttavia, negli Stati membri che prescrivono che gli uccelli siano macellati conformemente alle disposizioni della presente direttiva, le carni fresche ricavate da detti uccelli possono essere depositate nello stesso locale delle carni fresche, ricavate dagli animali domestici appartenenti alle specie di cui all'art. 1, paragrafo 1.
Deve essere assicurata la distruzione sistematica dei roditori, degli insetti e di ogni altro parassita;
Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 9 assicura un regolare controllo igienico generale delle condizioni di produzione esistenti nell'azienda, compresi i controlli microbiologici con particolare riguardo agli utensili, agli impianti ed ai macchinari in ogni fase della produzione e, se necessario, ai prodotti.
Il titolare stesso, su richiesta dell'autorità sanitaria, fornisce informazioni sulla natura, la periodicità e i risultati dei controlli effettuati a tal fine, indicando, se necessario, il laboratorio di controllo. I risultati dei controlli sono sottoposti a regolari analisi da parte del veterinario ufficiale, il quale può far effettuare esami microbiologici complementari in tutte le fasi della produzione o sui prodotti.
I risultati di queste analisi formano oggetto di una relazione le cui conclusioni o raccomandazioni sono comunicate al titolare dell'autorizzazione che provvede ad ovviare alle eventuali carenze constatate, onde migliorare le condizioni di igiene.
La natura, la frequenza, i metodi di campionamento e di esame batteriologico dei controlli sono stabiliti dal Ministero della sanità.
Tuttavia, fatte salve le condizioni di cui al n. 1, lettera u), e al n. 2, lettera n), è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, per la lotta antincendio, per il raffreddamento delle macchine frigorifere e per l'evacuazione delle piume.
L'autorità sanitaria regionale, nel caso accerti che i requisiti di cui al primo comma non risultino più soddisfatti provvede ad informare il Ministero della sanità ai fini della cancellazione del macello o del laboratorio di sezionamento dall'apposito elenco nonché l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, per i provvedimenti conseguenziali.
Le competenti autorità italiane su iniziativa del Ministero della sanità comunicano alla commissione della Comunità economica europea ed alle competenti autorità degli Stati membri gli elenchi dei macelli, e dei laboratori di sezionamento con a fianco l'indicazione del numero di riconoscimento ufficiale e provvedono anche alla notifica delle eventuali modifiche".
Nota all'art. 1, comma 10:
Il testo dell'allegato 1, capitolo IV, punto 13, al D.P.R. n. 503/1982, come modificato dal presente decreto, è il seguente: "ISPEZIONE SANITARIA ANTE MORTEM 13. I volatili da cortile destinati alla macellazione devono essere sottoposti all'ispezione ante mortem entro 24 ore dal loro arrivo al macello. La visita deve essere ripetuta immediatamente prima della macellazione qualora siano trascorse più di 24 ore dall'effettuazione dell'ispezione ante mortem.
Tuttavia nel caso delle oche e delle anatre allevate per la produzione di fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate presso l'azienda di ingrasso, l'ispezione ante mortem può aver luogo durante l'ultima settimana di ingrasso".
Note all'art. 1, comma 11:
Nella misura in cui l'esame ante mortem nell'azienda di origine e al macello non sia stato effettuato dallo stesso veterinario ufficiale, gli animali devono essere accompagnati da un certificato sanitario, contenente le indicazioni di cui all'allegato III.
Nel caso delle oche e delle anatre allevate per la produzione di fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate presso l'azienda di origine, il certificato di cui all'allegato 3-bis deve accompagnare le carcasse non eviscerate all'atto del loro arrivo al laboratorio di sezionamento provvisto del locale separato di eviscerazione".
Note all'art. 1, comma 12.
Tuttavia l'eviscerazione delle oche e delle anatre allevate e macellate per la produzione di fegato grasso può essere effettuata entro le 24 ore, a condizione che la temperatura delle carcasse non eviscerate sia portata nel più breve termine, e mantenuta, al valore previsto dal capitolo XII, punto 46, e che le carcasse siano trasportate secondo le norme dell'igiene".
Nota all'art. 1, comma 14:
Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 503/1982 si veda la nota all'art. 1, commi 4 e 14.
Nota all'art. 1, comma 15:
Il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 503/1982 come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 27. - Salvo che il fatto costituisca reato, i contravventori alle disposizioni del presente decreto e ad ogni altra disposizione sanitaria vigente in materia di importazione, esportazione e transito di carni di volatili da cortile sono assoggettati al pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire 5 milioni". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi