Decreto del presidente della repubblica 16 maggio 1972, n. 360
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto modifica lo statuto dell'Università degli studi di Genova, aggiungendo nuove scuole di specializzazione e aggiornando le norme relative a quelle esistenti. Si concentra in particolare sulle specializzazioni mediche.
Per chi: I laureati in medicina e chirurgia che intendono specializzarsi; Le autorità accademiche dell'Università degli studi di Genova.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto sanitario e farmaceutico
- Articoli
- 22
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- L'aggiunta di nuove scuole di specializzazione alla facoltà di medicina e chirurgia.
- La durata dei corsi di specializzazione e il numero massimo di iscritti.
- I piani di studio e gli esami per le scuole di specializzazione in neuropsichiatria infantile, ematologia clinica e di laboratorio, anatomia e istologia patologica, e gerontologia e geriatria.
- Le modalità di ammissione e di frequenza per i corsi di specializzazione.
A chi si applica questa norma?
- I laureati in medicina e chirurgia che intendono specializzarsi.
- Le autorità accademiche dell'Università degli studi di Genova.
Quali sono i punti chiave?
- Vengono aggiunte le specializzazioni in Anatomia e istologia patologica, Gerontologia e geriatria, e Urologia.
- La scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile ha una durata di quattro anni e un numero massimo di 10 iscritti per l'intero corso.
- La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio ha una durata di tre anni e un numero massimo di 20 iscritti complessivamente.
- La scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica ha una durata di tre anni e un numero massimo di 15 iscritti per tutti e tre gli anni.
- La scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria ha una durata di tre anni e un numero complessivo di 12 iscritti suddivisi nei tre anni.
Diritto sanitario e farmaceutico
Diritto sanitario e farmaceutico
Testo della legge
Testo della legge
Indice (22)
- Art. 122 all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di me
- Art. 251
- Art. 252
- Art. 253 Le materie d'insegnamento sono
- Art. 254
- Art. 255 Gli studenti, a termine di ogni anno di corso, dovranno sostenere i se
- Art. 256
- Art. 257
- Art. 258 Le materie d'insegnamento sono
- Art. 259
- Art. 276 Presso l'istituto di anatomia patologica ha sede la scuola di speciali
- Art. 277 Il piano degli studi contempla i seguenti insegnamenti
- Art. 278 Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare l'istituto di anatomia ed
- Art. 279
- Art. 280 Per il corso sono previsti dodici insegnamenti, di cui otto annuali e
- Art. 281 Alla fine del triennio gli specializzandi sosterranno la discussione d
- Art. 282 La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso la cattedra d
- Art. 283
- Art. 284
- Art. 285 Elenco degli insegnamenti
- Art. 286 Elenco degli esami
- Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. 360 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova. (GU n.203 del 04-08-1972) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 122all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti
Anatomia e istologia patologica;
Gerontologia e geriatria;
Urologia.
Gli articoli 251, 252, 253, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile
Art. 251
Presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali è istituita la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile che ha lo scopo di conferire adeguata preparazione e competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia che intendono dedicarsi all'esercizio di tale branca
Art. 252
La durata del corso di studi è di quattro anni. Alla scuola possono iscriversi esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia. Il direttore della scuola valuta i titoli degli aspiranti e sottopone ciascuno di essi ad un esame preliminare Il numero massimo degli iscritti non può essere superiore a dieci per l'intero corso di studi.
Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto della università.
Art. 253Le materie d'insegnamento sono
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
4° Anno:
Tutte le discipline sono svolte sotto forma di lezioni, dimostrazioni pratiche ed illustrazione di casi clinici.
Art. 254
Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni e dell'internato di mesi sei in clinica pediatrica per gli studenti del primo anno, di mesi tre in neurologia e di mesi tre in psichiatria per gli studenti del secondo anno; di mesi sei per gli studenti del terzo anno e di mesi sei per gli studenti del quarto anno in neuropsichiatria infantile
Art. 255Gli studenti, a termine di ogni anno di corso, dovranno sostenere i seguenti esami
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
4° Anno:
Art. 256
Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3° e 4° anno di specializzazione, gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne che per la clinica psichiatrica infantile il cui esame va sostenuto al 4° anno Gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali o in neurologia o in psichiatria, sono iscritti d'ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto n. 1), 2), 5), 7), 8) e dall'espletare il periodo di internato in neurologia e psichiatria.
Gli specialisti in clinica pediatrica sono iscritti d'ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto n. 3) e 4) e dall'espletare il periodo di internato del 1° anno.
Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di neuropsichiatria infantile.
Gli articoli 257, 258, 259, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio
Art. 257
Presso l'istituto scientifico di medicina interna è istituita la scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, la quale ha lo scopo di conferire adeguata preparazione teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendono conseguire il diploma rilasciato dalla scuola stessa La scuola ha la durata di tre anni.
Le norme di iscrizione, gli esami, pagamento tasse e tutte le altre norme generali sono quelle comprese negli articoli da 122 e 137 dello statuto dell'università.
L'abbreviamento del corso, non superiore ad un anno, può essere concesso, su proposta del direttore e con la approvazione della facoltà, ai liberi docenti in medicina generale, in clinica pediatrica, in patologia generale ed in anatomia patologica, o a coloro che siano assistenti da almeno tre anni in istituti universitari di medicina generale, pediatria, anatomia patologica e patologia generale.
La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo degli iscritti è di venti complessivamente per tre anni.
Art. 258Le materie d'insegnamento sono
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
Tutte le discipline sono svolte sotto forma di lezioni e dimostrazioni pratiche ed illustrazioni di casi clinici.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il triennio i corsi e prestare servizio in apposito reparto dell'I.S.M.I. Patologia medica come medici interni con diritto a due mesi di vacanza per ogni anno.
Art. 259
Alla fine del triennio gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla ematologia, in una prova orale teorica e in una prova pratica Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nello esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, valido a tutti gli effetti di legge.
Dopo l'articolo 275 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Anatomia e istologia patologica" e in "Gerontologia e geriatria" e in "Urologia".
Scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica
Art. 276Presso l'istituto di anatomia patologica ha sede la scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica
La scuola ha la durata di tre anni.
Direttore della scuola è il titolare della cattedra di anatomia e istologia patologica.
Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia; il numero massimo complessivo degli iscritti è di quindici per tutti e tre gli anni di corso.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esame.
Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.
Art. 277Il piano degli studi contempla i seguenti insegnamenti
1° Anno:
Tecnica delle autopsie;
Diagnostica anatomo-patologica macroscopica;
Anatomia patologica sistematica I;
Tecnica istologica e istochimica I.
2° Anno:
Anatomia patologica sistematica II;
Tecnica istologica ed istochimica II;
Diagnostica istopatologica I;
Elementi di microscopia elettronica.
3° Anno:
Diagnostica istopatologica II;
Diagnostica ematologica;
Tecnica e diagnostica citologica;
Legislazione sanitaria tanatologica.
Gli insegnamenti saranno integrati da seminari e cicli di conferenze nonché esercitazioni, anche in riferimento a indagini complementari.
Art. 278Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare l'istituto di anatomia ed istologia patologica
Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento di un esame finale per ogni singolo anno.
Gli esami delle materie biennali potranno essere sostenuti al termine del biennio.
Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specialista in anatomia ed istologia patologica valido a tutti gli effetti di legge.
Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria
Art. 279Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è istituita la scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria
La durata del corso è stabilita in tre anni. Sono ammessi in detta scuola i laureati in medicina e chirurgia in numero complessivo di dodici suddivisi nei tre anni di corso.
Le norme per l'iscrizione sono quelle previste per le scuole di specializzazione e perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.
Sarà comunque fatto un colloquio ai candidati alla iscrizione, che dovranno altresì rispondere alle domande contenute in apposito questionario redatto dal direttore della scuola.
Direttore della scuola sarà il professore ufficiale di gerontologia o, in mancanza, altro professore di ruolo di materie mediche.
Art. 280Per il corso sono previsti dodici insegnamenti, di cui otto annuali e quattro biennali, così ripartiti
1° Anno:
Biologia della senescenza;
Fisiopatologia della senescenza I;
Semeiologia della senescenza I;
Anatomia patologica I;
Farmacologia e farmacoterapia.
2° Anno:
Fisiopatologia della senescenza II;
Semeiologia della senescenza II;
Anatomia patologica II;
Clinica geriatrica e terapia I;
Chirurgia geriatrica;
Radiologia e radioterapia;
Neurologia.
3° Anno:
Clinica geriatrica e terapia II;
Tecniche di riabilitazione;
Psichiatria;
Medicina sociale.
Alla fine di ogni anno di corso saranno sostenuti gli esami nelle materie corrispondenti, per ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Gli iscritti alla scuola sono tenuti a seguire le lezioni teoriche, le esercitazioni e gli internati presso la sede della scuola e presso altre istituzioni che d'accordo col direttore della scuola siano disponibili in tal senso.
Art. 281Alla fine del triennio gli specializzandi sosterranno la discussione di una dissertazione scritta e gli esami di diploma
Agli iscritti che avranno superato tali prove sarà rilasciato un diploma di specializzazione in gerontologia e geriatria valido a tutti gli effetti legali.
Scuola di specializzazione in urologia
Art. 282La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso la cattedra di urologia
Direttore della scuola è il titolare della cattedra di urologia.
La durata del corso di studi è di tre anni.
Il numero complessivo degli iscritti che potranno essere ammessi alla scuola è di trenta per l'intero corso degli studi.
Per l'iscrizione è richiesto, oltre al diploma di laurea in medicina e chirurgia o la specializzazione in chirurgia generale o la frequenza per almeno due anni presso un reparto universitario od ospedaliero di chirurgia generale o di urologia.
I candidati dovranno sostenere un esame di ammissione che dimostri la loro preparazione culturale di base.
Art. 283
Potranno essere concesse abbreviazioni di un anno su proposta del direttore della scuola e dopo approvazione della facoltà medica limitatamente a coloro i quali dimostrino di avere prestato servizio in qualità di aiuto o assistente per almeno due anni in reparti di chirurgia od urologia universitari od ospedalieri regionali o provinciali Coloro che eventualmente usufruissero della agevolazione di cui sopra sono sempre tenuti a sostenere gli esami annuali di profitto ed a pagare per intero i contributi anche per l'anno da cui sono stati esonerati.
La frequenza alle lezioni ufficiali, alle esercitazioni, alle sedute operatorie e corsie è obbligatoria.
Al termine di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno sostenere un esame di profitto alle materie di cui all'articolo 285.
Art. 284
Superati tutti gli esami di profitto i candidati dovranno sostenere un esame di diploma che consisterà nella discussione di una dissertazione originale scritta. A coloro che abbiano superato tale esame verrà rilasciato il diploma di specialista in urologia valido a tutti gli effetti di legge Le norme per l'ammissione alla scuola (a parte l'obbligo di presentare copia del diploma di specializzazione in chirurgia generale o l'attestato di frequenza per almeno due anni presso reparti universitari od ospedalieri di chirurgia generale o urologia) per le tasse, gli esami, le iscrizioni, i trasferimenti, le commissioni e per tutto quanto non sia stato contemplato nello statuto di questa scuola sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento di cui agli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.
Art. 285Elenco degli insegnamenti
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
Art. 286Elenco degli esami
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
Il presente decreto, munito del sigillo, dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 maggio 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 56. - CARUSO
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 122all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti
Anatomia e istologia patologica;
Gerontologia e geriatria;
Urologia.
Gli articoli 251, 252, 253, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile
Art. 251
Presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali è istituita la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile che ha lo scopo di conferire adeguata preparazione e competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia che intendono dedicarsi all'esercizio di tale branca
Art. 252
La durata del corso di studi è di quattro anni. Alla scuola possono iscriversi esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia. Il direttore della scuola valuta i titoli degli aspiranti e sottopone ciascuno di essi ad un esame preliminare Il numero massimo degli iscritti non può essere superiore a dieci per l'intero corso di studi.
Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto della università.
Art. 253Le materie d'insegnamento sono
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
4° Anno:
Tutte le discipline sono svolte sotto forma di lezioni, dimostrazioni pratiche ed illustrazione di casi clinici.
Art. 254
Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni e dell'internato di mesi sei in clinica pediatrica per gli studenti del primo anno, di mesi tre in neurologia e di mesi tre in psichiatria per gli studenti del secondo anno; di mesi sei per gli studenti del terzo anno e di mesi sei per gli studenti del quarto anno in neuropsichiatria infantile
Art. 255Gli studenti, a termine di ogni anno di corso, dovranno sostenere i seguenti esami
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
4° Anno:
Art. 256
Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3° e 4° anno di specializzazione, gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne che per la clinica psichiatrica infantile il cui esame va sostenuto al 4° anno Gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali o in neurologia o in psichiatria, sono iscritti d'ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto n. 1), 2), 5), 7), 8) e dall'espletare il periodo di internato in neurologia e psichiatria.
Gli specialisti in clinica pediatrica sono iscritti d'ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto n. 3) e 4) e dall'espletare il periodo di internato del 1° anno.
Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di neuropsichiatria infantile.
Gli articoli 257, 258, 259, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio
Art. 257
Presso l'istituto scientifico di medicina interna è istituita la scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, la quale ha lo scopo di conferire adeguata preparazione teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendono conseguire il diploma rilasciato dalla scuola stessa La scuola ha la durata di tre anni.
Le norme di iscrizione, gli esami, pagamento tasse e tutte le altre norme generali sono quelle comprese negli articoli da 122 e 137 dello statuto dell'università.
L'abbreviamento del corso, non superiore ad un anno, può essere concesso, su proposta del direttore e con la approvazione della facoltà, ai liberi docenti in medicina generale, in clinica pediatrica, in patologia generale ed in anatomia patologica, o a coloro che siano assistenti da almeno tre anni in istituti universitari di medicina generale, pediatria, anatomia patologica e patologia generale.
La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo degli iscritti è di venti complessivamente per tre anni.
Art. 258Le materie d'insegnamento sono
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
Tutte le discipline sono svolte sotto forma di lezioni e dimostrazioni pratiche ed illustrazioni di casi clinici.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il triennio i corsi e prestare servizio in apposito reparto dell'I.S.M.I. Patologia medica come medici interni con diritto a due mesi di vacanza per ogni anno.
Art. 259
Alla fine del triennio gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla ematologia, in una prova orale teorica e in una prova pratica Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nello esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, valido a tutti gli effetti di legge.
Dopo l'articolo 275 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Anatomia e istologia patologica" e in "Gerontologia e geriatria" e in "Urologia".
Scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica
Art. 276Presso l'istituto di anatomia patologica ha sede la scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica
La scuola ha la durata di tre anni.
Direttore della scuola è il titolare della cattedra di anatomia e istologia patologica.
Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia; il numero massimo complessivo degli iscritti è di quindici per tutti e tre gli anni di corso.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esame.
Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.
Art. 277Il piano degli studi contempla i seguenti insegnamenti
1° Anno:
Tecnica delle autopsie;
Diagnostica anatomo-patologica macroscopica;
Anatomia patologica sistematica I;
Tecnica istologica e istochimica I.
2° Anno:
Anatomia patologica sistematica II;
Tecnica istologica ed istochimica II;
Diagnostica istopatologica I;
Elementi di microscopia elettronica.
3° Anno:
Diagnostica istopatologica II;
Diagnostica ematologica;
Tecnica e diagnostica citologica;
Legislazione sanitaria tanatologica.
Gli insegnamenti saranno integrati da seminari e cicli di conferenze nonché esercitazioni, anche in riferimento a indagini complementari.
Art. 278Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare l'istituto di anatomia ed istologia patologica
Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento di un esame finale per ogni singolo anno.
Gli esami delle materie biennali potranno essere sostenuti al termine del biennio.
Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specialista in anatomia ed istologia patologica valido a tutti gli effetti di legge.
Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria
Art. 279Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è istituita la scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria
La durata del corso è stabilita in tre anni. Sono ammessi in detta scuola i laureati in medicina e chirurgia in numero complessivo di dodici suddivisi nei tre anni di corso.
Le norme per l'iscrizione sono quelle previste per le scuole di specializzazione e perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.
Sarà comunque fatto un colloquio ai candidati alla iscrizione, che dovranno altresì rispondere alle domande contenute in apposito questionario redatto dal direttore della scuola.
Direttore della scuola sarà il professore ufficiale di gerontologia o, in mancanza, altro professore di ruolo di materie mediche.
Art. 280Per il corso sono previsti dodici insegnamenti, di cui otto annuali e quattro biennali, così ripartiti
1° Anno:
Biologia della senescenza;
Fisiopatologia della senescenza I;
Semeiologia della senescenza I;
Anatomia patologica I;
Farmacologia e farmacoterapia.
2° Anno:
Fisiopatologia della senescenza II;
Semeiologia della senescenza II;
Anatomia patologica II;
Clinica geriatrica e terapia I;
Chirurgia geriatrica;
Radiologia e radioterapia;
Neurologia.
3° Anno:
Clinica geriatrica e terapia II;
Tecniche di riabilitazione;
Psichiatria;
Medicina sociale.
Alla fine di ogni anno di corso saranno sostenuti gli esami nelle materie corrispondenti, per ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Gli iscritti alla scuola sono tenuti a seguire le lezioni teoriche, le esercitazioni e gli internati presso la sede della scuola e presso altre istituzioni che d'accordo col direttore della scuola siano disponibili in tal senso.
Art. 281Alla fine del triennio gli specializzandi sosterranno la discussione di una dissertazione scritta e gli esami di diploma
Agli iscritti che avranno superato tali prove sarà rilasciato un diploma di specializzazione in gerontologia e geriatria valido a tutti gli effetti legali.
Scuola di specializzazione in urologia
Art. 282La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso la cattedra di urologia
Direttore della scuola è il titolare della cattedra di urologia.
La durata del corso di studi è di tre anni.
Il numero complessivo degli iscritti che potranno essere ammessi alla scuola è di trenta per l'intero corso degli studi.
Per l'iscrizione è richiesto, oltre al diploma di laurea in medicina e chirurgia o la specializzazione in chirurgia generale o la frequenza per almeno due anni presso un reparto universitario od ospedaliero di chirurgia generale o di urologia.
I candidati dovranno sostenere un esame di ammissione che dimostri la loro preparazione culturale di base.
Art. 283
Potranno essere concesse abbreviazioni di un anno su proposta del direttore della scuola e dopo approvazione della facoltà medica limitatamente a coloro i quali dimostrino di avere prestato servizio in qualità di aiuto o assistente per almeno due anni in reparti di chirurgia od urologia universitari od ospedalieri regionali o provinciali Coloro che eventualmente usufruissero della agevolazione di cui sopra sono sempre tenuti a sostenere gli esami annuali di profitto ed a pagare per intero i contributi anche per l'anno da cui sono stati esonerati.
La frequenza alle lezioni ufficiali, alle esercitazioni, alle sedute operatorie e corsie è obbligatoria.
Al termine di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno sostenere un esame di profitto alle materie di cui all'articolo 285.
Art. 284
Superati tutti gli esami di profitto i candidati dovranno sostenere un esame di diploma che consisterà nella discussione di una dissertazione originale scritta. A coloro che abbiano superato tale esame verrà rilasciato il diploma di specialista in urologia valido a tutti gli effetti di legge Le norme per l'ammissione alla scuola (a parte l'obbligo di presentare copia del diploma di specializzazione in chirurgia generale o l'attestato di frequenza per almeno due anni presso reparti universitari od ospedalieri di chirurgia generale o urologia) per le tasse, gli esami, le iscrizioni, i trasferimenti, le commissioni e per tutto quanto non sia stato contemplato nello statuto di questa scuola sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento di cui agli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.
Art. 285Elenco degli insegnamenti
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
Art. 286Elenco degli esami
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
Il presente decreto, munito del sigillo, dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 maggio 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 56. - CARUSO nascondi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi