Legge 27 marzo 1987, n. 120
Di che cosa tratta questa norma?
Questa legge converte, con modificazioni, un decreto-legge precedente che riguardava misure urgenti per affrontare emergenze dovute a dissesti territoriali e avversità atmosferiche, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità. Si concentra principalmente sulla gestione delle conseguenze di frane e calamità naturali in specifiche regioni italiane.
Per chi: I comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi, in particolare il comune di Senise; Le famiglie delle vittime di frane, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi che hanno perso attrezzature a causa di frane.
Termini:
- La Regione Basilicata deve elaborare un programma pluriennale entro 90 giorni per interventi legati a movimenti franosi.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto ambientale e agrario
- Articoli
- 3
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Interventi per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise e altri comuni interessati da dissesto del territorio.
- Misure per le zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987.
- Provvedimenti relativi a pubbliche calamità in generale.
- La conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, con specifiche modifiche.
A chi si applica questa norma?
- I comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi, in particolare il comune di Senise.
- Le famiglie delle vittime di frane, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi che hanno perso attrezzature a causa di frane.
- I proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi.
- Il personale convenzionato con comuni e sovrintendenze archivistiche, o in servizio presso comuni colpiti da eventi sismici, per l'immissione in ruoli speciali.
Quali sono i punti chiave?
- La Regione Basilicata deve elaborare un programma pluriennale entro 90 giorni per interventi legati a movimenti franosi.
- Tale programma deve includere criteri per contributi a famiglie e professionisti, indennizzi per arredi e suppellettili, e contributi per proprietari di immobili danneggiati.
- Sono previste opere di consolidamento, sistemazioni idraulico-forestali e consolidamento degli abitati, nonché la determinazione di aree da espropriare.
- Le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e nell'area industriale di Calaggio, relative alla realizzazione di opere, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini dell'IVA.
Diritto ambientale e agrario
Testo della legge
Testo della legge
LEGGE 27 marzo 1987, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità. (GU n.73 del 28-03-1987) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
All'articolo 2: il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. Per provvedere agli interventi relativi ai comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la regione Basilicata elabora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze:
1-bis. Gli interventi resi necessari in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in località Timponi del comune di Senise, nonché la realizzazione delle necessarie opere di consolidamento del territorio dello stesso comune di Senise sono immediatamente esecutivi"; al comma 2, le parole: "comprese le spese necessarie per il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise" sono sostituite dalle seguenti: "fatta salva la quota spese necessaria per il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise".
All'articolo 3: al comma 3, le parole: "ed un ingegnere" sono sostituite dalle seguenti: ", un ingegnere, un geometra ed un assistente tecnico"; al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le spese per il completamento della infrastrutturazione dell'agglomerato sono a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219".
All'articolo 4: al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere, comprese quelle di infrastrutturazione di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione"; dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo è, altresì, esteso alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi per l'attuazione di tutti gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 6 - limitatamente ai commi 7 e 11 - 10, 11 e 12 del presente decreto".
All'articolo 5: al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'attuazione delle finalità di cui al predetto comma, la percentuale del 40 per cento fissata dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevata per gli anni dal 1986 al 1990 al 50 per cento"; dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "Per la realizzazione del centro universitario per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno" sono sostituite dalle seguenti: "Per la realizzazione del centro interuniversitario tra le Università di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con sede amministrativa presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno""; il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il CIPE, in sede di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, assegna al Ministro delegato le risorse occorrenti per l'integrale realizzazione degli insediamenti di cui all'articolo 32 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219"; dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va integrata nel senso che il contributo speciale ivi previsto può essere utilizzato dalla regione Umbria, entro i limiti dell'ammontare del contributo stesso, anche per interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dai movimenti franosi"; il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. All'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. La proprietà dei prefabbricati e delle roulottes, già acquistati dal Ministero dell'interno e destinati al soccorso delle popolazioni colpite da calamità, viene trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali beni vengono gestiti secondo la disciplina del quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187"; il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "Per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali sono assegnati" sono sostituite dalle seguenti: "Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile, che continuano ad esercitare esclusivamente le attribuzioni previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati"";
al comma 11, sono soppresse le parole: "nel decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e"; dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti: "15-bis. L'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento prevista dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è disposta anche in favore del personale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima, convenzionato con il comune di Benevento e con la sovrintendenza archivistica per l'Umbria e di quello convenzionato o comunque in servizio, alla medesima data, presso il comune di Salerno e i comuni della Valnerina colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 per necessità connesse ad eventi sismici, nonché in favore del personale impegnato nell'opera di ricostruzione nel comune di Pozzuoli ai sensi dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 140 dell'8 marzo 1984 e da utilizzare prioritariamente per le esigenze connesse alla gestione e manutenzione del patrimonio edilizio statale nello stesso comune di Pozzuoli. Il termine per la presentazione delle domande previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, per il personale di cui al presente comma, è fissato al 30 aprile 1987.
All'onere derivante dal presente comma, valutato in 8 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, utilizzando per il 1987 la corrispondente quota dell'accantonamento "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, (Equo canone)" e per gli anni 1988 e 1989 le corrispondenti quote dell'accantonamento "Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo".
15-ter. Alla lettera g) dell'articolo 1, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "previste nel piano di recupero della città" sono sostituite dalle seguenti: "da realizzare nel centro storico della città"".
All'articolo 6: il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La norma di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, è integrata nel senso che, nelle comunità montane disastrate e nei comuni disastrati e gravemente danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980, è autorizzato fino al 31 dicembre 1987 il collocamento in aspettativa del presidente della comunità montana disastrata, del sindaco o di un suo delegato, di un assessore e di un rappresentante della minoranza"; al comma 8, le parole da: "al capitolo 6856" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 utilizzando per il 1988 la voce "Risoluzione convenzione per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli" e per il 1989 la quota corrispondente dell'accantonamento "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree interne degradate""; dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Gli interventi per lo sviluppo dei comuni di cui al comma 11 devono essere diretti al settore turistico, anche mediante la realizzazione di infrastrutture e di servizi. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sulla base dei programmi presentati dai sindaci interessati, emana, con proprie ordinanze, le norme di attuazione della disposizione di cui al presente comma)"; al comma 12, primo capoverso, sono soppresse le parole: "Ove idoneo e non iscritto in quadro, viene promosso dopo il pari grado che segue nel ruolo"; il comma 13 è soppresso, dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti: "14-bis. È soppressa la commissione tecnica speciale istituita dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734. I compiti attribuiti a tale commissione verranno svolti dagli organi ordinari secondo la legislazione vigente. La soppressione ha effetto con decorrenza dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14-ter. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, che si insediano nell'ambito dei nuclei ed aree industriali e nelle aree dei piani di investimento produttivi ubicati nel territorio di comunità montane di cui facciano parte comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni dell'Italia meridionale o comuni gravemente danneggiati dagli stessi eventi sismici nelle medesime regioni, il contributo di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per l'insediamento produttivo, per i comuni compresi nei territori di intervento di cui alla suddetta legge.
14-quater. Nell'ambito dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, è data priorità assoluta agli interventi relativi ai comuni di cui al comma 14-ter.
14-quinquies. Per gli interventi previsti dall'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dall'articolo 15, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e dall'articolo 20, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, l'INAIL è autorizzato, in deroga all'articolo 17 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, ad utilizzare entro il 31 dicembre 1987 i fondi ancora disponibili.
14-sexies. Per l'assistenza ai cittadini di Ancona colpiti dal movimento franoso del 1982 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'importo iscritto al comma 2 dell'articolo 29 della legge 1 dicembre 1986, n. 879".
All'articolo 7: al comma 6, le parole: "31 marzo 1987" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1987"; il comma 10 è soppresso.
All'articolo 8: al comma 2, le parole: "31 marzo 1987" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1987"; dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Il limite di investimento di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato, per gli insediamenti di cui al comma 1, a lire 50 miliardi.
2-ter. Il limite di investimento di cui al quarto comma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni può essere superato per gli insediamenti in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il limite massimo del 75 per cento delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione degli insediamenti medesimi e, comunque, entro il limite di lire 50 miliardi di investimento"; al comma 3, le parole: "31 marzo 1987" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1987"; dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: "7-bis. Il contributo previsto dall'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve intendersi commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per l'attività di riparazione o ricostruzione degli stabilimenti nonché al miglioramento ed adeguamento funzionale degli stabilimenti stessi.
7-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei suddetti termini le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano.
7-quater. Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relative a qualifiche per le quali è prevista dalla legge la richiesta numerica.
7-quinquies. Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi della citata legge n. 219 del 1981 nel caso in cui violino la disposizione del precedente comma".
All'articolo 10: al comma 3, le parole: "su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, a concedere mutui alle regioni, province e comuni" sono sostituite dalle seguenti: "su parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione interessata, la quale può esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, a concedere mutui alle regioni, province, comuni e comunità montane"; al comma 5, le parole: "200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente alle richieste di risarcimento di danni compresi tra 100 e 200 milioni di lire, le domande possono essere presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 1987"; dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Agli interventi di cui al comma 3, di competenza regionale e comunale, si applica l'articolo 34 del codice della navigazione".
All'articolo 12: dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Ai pescatori ed agli acquacoltori che dimostrino, a mezzo di certificazione della capitaneria di porto territorialmente competente, di aver subito il fermo dell'attività lavorativa in conseguenza delle avversità atmosferiche del gennaio 1987 e dell'ultimo trimestre del 1986 è concessa, per un periodo non superiore a sei mesi, una indennità giornaliera di lire venticinquemila che viene erogata dal Ministero della marina mercantile. Le relative istanze vengono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alla capitaneria di porto territorialmente competente, che, curatane l'istruttoria, le trasmette al Ministero della marina mercantile.
5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 5-bis, determinato in lire 12 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo di naviglio".
5-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio".
L'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 7 e 13-ter e per l'ammortamento dei mutui previsto dal presente articolo, valutato, oltre a quanto specificamente previsto dal comma 15-bis dell'articolo 5 e dall'articolo 6, comma 8, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 406 miliardi per l'anno 1987 e in lire 153 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1986, a lire 210 miliardi per l'anno 1987 e a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante il ricavo di mutui da contrarre ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, il cui onere, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1987 e in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro; quanto a lire 100 miliardi nell'anno 1987 e a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Disposizioni in materia di calamità naturali", e, quanto a lire 96 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Reintegro fondo per la protezione civile"
Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti: "Art. 13-bis. - 1. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto, le commissioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, esprimono, con la presenza del numero legale computato sui componenti aventi voto deliberativo, parere vincolante sulla determinazione del contributo di cui al successivo comma 6 e sul contributo suppletivo di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1981, n. 64, ferme restando le rimanenti loro competenze.
536.
L'utilizzazione del personale è subordinata all'autorizzazione del capo dell'Ispettorato suddetto, tenuto conto delle esigenze di servizio e previo consenso degli interessati.
Nei venti giorni successivi all'approvazione del programma o alla scadenza del termine previsto dal precedente periodo, il Ministro del tesoro accredita le somme corrispondenti all'ammontare del programma alla regione siciliana, la quale assegna a ciascun comune le quote di relativa competenza nei dieci giorni successivi. Nelle more della definizione del programma 1987, la regione siciliana, a valere sulle somme all'uopo accreditate dal Ministero del tesoro, assegna a ciascun comune una quota non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei contributi decretati nell'anno precedente. Esaurita tale somma, a richiesta del comune, possono essere assegnate le somme necessarie a non arrestare il ciclo ricostruttivo".
Art. 13
ter. - 1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è aumentata di lire 10 miliardi per l'anno 1987 da destinare ad interventi di ricostruzione e risanamento, con particolare riferimento al rione Valle
Art. 13
quater. - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi "5-ter. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia, il termine del 31 dicembre 1987, di cui al comma 5-bis, è prorogato al 31 dicembre 1988.
5-quater. Nei suddetti comuni le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei confronti dei soggetti che si trovino utilmente collocati nelle graduatorie definitive dei bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica ove l'ente promotore del bando certifichi che l'assegnazione provvisoria o definitiva, avverrà o potrà avvenire entro il termine del 31 dicembre 1987".
Art. 4
ter. - 1. Al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, come integrato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente
Art. 13
quinquies. - 1. Il termine del 31 marzo 1987 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, è prorogato al 31 dicembre 1987 per i comuni inclusi nella delibera del CIPE in data 30 maggio 1985 e dichiarati disastrati o gravemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 nelle regioni Campania e Basilicata"
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 marzo 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ZAMBERLETTI, Ministro per il coordinamento della protezione civile Visto, il Guardasigilli: ROGNONI AVVERTENZA:
Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 15 aprile 1987. nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi