DECRETO-LEGGE 4 dicembre 2015, n. 191 - Normattiva
In breve
Questo decreto-legge introduce disposizioni urgenti per facilitare la vendita a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, che si trova in amministrazione straordinaria. L'obiettivo è accelerare il processo di cessione garantendo la continuità operativa e la tutela ambientale, della salute e dell'occupazione.
Cosa regola
- Le procedure per la cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
- L'armonizzazione dei tempi del Piano di tutela ambientale e sanitaria con l'autorizzazione all'esercizio d'impresa.
- L'erogazione di finanziamenti statali per sostenere le esigenze finanziarie urgenti del Gruppo ILVA.
- Le modalità di rimborso dei finanziamenti statali e la gestione dei debiti prededucibili.
Chi riguarda
- Il Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria.
- I commissari straordinari del Gruppo ILVA.
- I potenziali acquirenti o affittuari dei complessi aziendali ILVA.
Punti chiave
- Le procedure di trasferimento dei complessi aziendali devono essere espletate entro il 30 giugno 2016.
- È prevista un'erogazione di 300 milioni di euro a favore dell'amministrazione straordinaria per far fronte a esigenze finanziarie indilazionabili.
- L'amministrazione straordinaria deve restituire l'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi (tasso Euribor a 6 mesi + 3%), entro 60 giorni dalla cessione definitiva.
- I commissari sono autorizzati a contrarre finanziamenti statali fino a 800 milioni di euro (600 milioni nel 2016 e 200 milioni nel 2017) per l'attuazione del Piano ambientale e sanitario.
Testo della legge
DECRETO-LEGGE 4 dicembre 2015, n. 191 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clic
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- a)al primo periodo, dopo le parole: "rapidità ed efficienza dell'intervento" sono inserite le seguenti: ", anche con riferimento ai profili di tutela ambientale";
- b)al secondo periodo, dopo le parole: "primaria istituzione finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "o di consulenza aziendale"; la parola: "individuata" è sostituita dalle seguenti: "individuate, ai sensi delle disposizioni vigenti,";
- c)al terzo periodo, le parole: "Il commissario straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di" sono sostituite dalle seguenti: "Le offerte sono corredate da". 2. Entro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria espletano, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalità di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari. 3. Al solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità di cui al comma 2, garantendo nel contempo la prosecuzione dell'attività in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, è disposta in favore dell'amministrazione straordinaria l'erogazione della somma di 300 milioni di euro, indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. L'erogazione della somma di cui al precedente periodo è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo stanziamento è iscritto sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. L'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, provvede, anteponendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dalla data in cui ha efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento di cui al comma 2. I rimborsi del capitale e degli interessi derivanti dall'erogazione di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
- a)le parole da: "L'organo commissariale" fino a: "Allo scopo," sono soppresse;
- b)al quarto periodo, dopo le parole: "400 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2015". 6-octies. All'articolo 2-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'Unione europea, tengono conto in particolare delle esigenze di accesso al credito delle imprese con un fatturato costituito, per almeno due esercizi, anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, per almeno il 50 per cento del relativo importo, da servizi, lavori e forniture resi ai complessi aziendali della società ILVA S.p.A. I predetti criteri sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1". 6-novies. Al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 14-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, dopo le parole: "continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati" sono aggiunte le seguenti: "anche tramite il ricorso all'istituto del lavoro socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Allo scopo sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80". 6-decies. Per i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarietà antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, continua ad applicarsi, non oltre il 30 settembre 2016 e nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno, l'aumento del 10 per cento della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario, previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6-undecies. A seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali, anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto per spese di giustizia, sono versate, fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'organo commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2015, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni di cui al periodo precedente sono estinti con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.
- All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole da: "Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 30 giugno
- È conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.
- Il comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è abrogato.". 7-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-ter. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012, fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa".
- Qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 di cui al comma 2, prevedano modifiche o integrazioni, al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti di cui al comma 8.2, che può richiedere a ciascun offerente di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta, fornendo gli ulteriori documenti necessari per la valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi proposti, compresi i documenti progettuali, i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi dell'applicazione delle BAT Conclusions, con espresso riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata. Tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto della parità dei diritti dei partecipanti. Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, esprime il proprio parere, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti. Il parere è immediatamente comunicato ai commissari della procedura di amministrazione straordinaria che ne curano la trasmissione agli offerenti i quali, nei successivi 15 giorni, presentano alla procedura le offerte vincolanti definitive conformando i relativi piani al predetto parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere ovvero non conformino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata, adeguandola, in particolare, alle prescrizioni relative alla realizzazione di specifici interventi recate nel medesimo parere, da attuare entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità; a tale scadenza sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.
- L'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, redige, nei successivi trenta giorni, una relazione sulla compatibilità delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato, tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei rispettivi piani e ne valuta la sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento al periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva cessione. La relazione dell'esperto indipendente è acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione.
- Il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisce altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.
- Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge, e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali. ((Sino a tale data può essere prorogato, su istanza dei commissari, in deroga al termine massimo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero a qualsiasi altro termine massimo previsto dalla legge, anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie dei predetti complessi aziendali.)) Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare, sentiti l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo. I commissari straordinari specificano, nella relazione di cui al comma 10-bis, i predetti interventi di decontaminazione e risanamento ambientale e il loro stato di attuazione. Il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è adottato a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai sensi del presente comma. 8.
- Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è altresì integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed è predisposto ed attuato, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari straordinari, d'intesa con i Comuni di cui al primo periodo per quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. I criteri di selezione sono resi pubblici nei siti internet istituzionali dei comuni medesimi. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro è posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014-2020", approvato dal CIPE con la deliberazione n. 10/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto
- 8-bis. Per almeno cinque anni, l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, deve presentare alle Camere una relazione semestrale relativa allo stato di riconversione industriale e alle attività di tutela ambientale e sanitaria.
- Per le modifiche e integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e di altri titoli autorizzatori, diverse da quelle necessarie per l'attuazione del Piano industriale e autorizzate ai sensi del comma 8, trovano applicazione il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le altre discipline ordinarie di settore.
- Le procedure di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto della normativa europea. 10-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari del Gruppo ILVA inviano alle Camere una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo. ------------- AGGIORNAMENTO