Decreto del presidente della repubblica 4 aprile 1979, n. 453
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto modifica lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, introducendo nuove scuole di specializzazione e aggiornando i piani di studio di quelle esistenti. Si concentra principalmente sulla riorganizzazione delle specializzazioni mediche.
Per chi: I laureati in medicina e chirurgia interessati a specializzarsi in radiologia, allergologia, chirurgia d'urgenza e pronto soccorso; L'Università degli studi di Pavia e le sue autorità accademiche.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto sanitario e farmaceutico
- Articoli
- 24
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La soppressione e sostituzione degli articoli 146, 147 e 148 dello statuto, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia.
- L'istituzione di nuove scuole di specializzazione in allergologia, in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, e in statistica medica.
- I piani di studio e le modalità di ammissione e frequenza per le scuole di specializzazione in radiologia, allergologia e chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.
- Il numero massimo di iscritti per alcune scuole di specializzazione.
A chi si applica questa norma?
- I laureati in medicina e chirurgia interessati a specializzarsi in radiologia, allergologia, chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.
- L'Università degli studi di Pavia e le sue autorità accademiche.
Quali sono i punti chiave?
- La scuola di specializzazione in radiologia offre diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica, entrambi della durata di quattro anni, con un tronco comune di due anni.
- Il numero massimo di iscritti alla scuola di specializzazione in radiologia è di quaranta (dieci per ogni anno di corso).
- La scuola di specializzazione in allergologia ha una durata di tre anni e un numero massimo di venti posti disponibili per ciascun anno di corso.
- La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso dura cinque anni accademici, con un massimo di cinque iscritti per anno di corso.
Diritto sanitario e farmaceutico
Diritto sanitario e farmaceutico
Testo della legge
Testo della legge
Indice (24)
- Art. 146
- Art. 147 Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica son
- Art. 148
- Art. 271 La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di sp
- Art. 272
- Art. 273 Le materie di insegnamento sono le seguenti
- Art. 274
- Art. 275
- Art. 276
- Art. 277
- Art. 278
- Art. 279 Le materie di insegnamento sono le seguenti
- Art. 280 Le materie di insegnamento sono così distribuite
- Art. 281
- Art. 282
- Art. 283 La scuola è articolata nei seguenti orientamenti
- Art. 284 La durata del corso è fissata in tre anni
- Art. 285
- Art. 286 Le materie di insegnamento per la scuola di specializzazione in statis
- Art. 287
- Art. 288
- Art. 289
- Art. 290
- Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. 453 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia. (GU n.260 del 21-09-1979) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 146, 147 e 148, riguardanti la scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 146
La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
La scuola conferisce i seguenti diplomi:
Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.
La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.
Art. 147Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso
1° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):
2° Anno (comune alla radioterapia oncologica):
3° Anno:
4° Anno:
Art. 148Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso
1° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):
2° Anno (comune a radiodiagnostica):
3° Anno:
4° Anno:
I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.
Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è A di quaranta da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 146 (dieci per ogni anno di corso, pari a complessivi quaranta).
La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei.
L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.
Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
Dopo l'art. 270, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in allergologia, in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e in statistica medica.
Scuola di specializzazione in allergologia
Art. 271La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in allergologia è di tre anni
Possono ottenere l'iscrizione alla scuola, previo concorso per titoli ed esami, i laureati in medicina e chirurgia.
Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di venti per ciascun anno di corso.
Art. 272La scuola ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro ed è diretta dal professore di ruolo o fuori ruolo della materia o, in carenza, di materia affine
Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche nei reparti e nei laboratori degli istituti.
Al termine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie che sono state oggetto di insegnamento.
Per il conseguimento del diploma di specializzazione, gli allievi dovranno sostenere davanti all'apposita commissione la discussione di una tesi scritta su un argomento di allergologia.
Le tasse e soprattasse sono quelle stabilite dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia. La tassa di diploma è di L. 6.000, ai sensi della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Art. 273Le materie di insegnamento sono le seguenti
1° Anno: basi immunologiche e patogenesi dell'allergia; istopatologia generale; la patologia allergica in riferimento ai diversi agenti etiologici; la patologia autoimmune; semeiotica e diagnostica allergologica.
2° Anno: basi immunologiche e patogenesi dell'allergia; semeiotica e diagnostica allergologica; patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio; allergia e otorinolaringoiatria; le malattie cutanee a patogenesi allergica; allergia ai medicamenti; farmacologia dei medicamenti antiallergici.
3° Anno: clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio; allergia e apparato digerente; allergia ed altri organi ed apparati; la terapia specifica e aspecifica delle sindromi allergiche; allergopatie professionali.
Art. 274
Le lezioni verranno integrate da conferenze sui singoli argomenti tenute da esperti italiani e stranieri. Agli iscritti saranno comunicate con successivi avvisi le date della prova di ammissione e dei vari corsi di lezione Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso
Art. 275La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica
Art. 276Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha la durata di cinque anni accademici
Art. 277
Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Il numero massimo degli iscritti è di cinque per anno di corso Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 278
La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'esercitazione pratica nei reparti è obbligatoria durante tutti i cinque anni di corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore della sua attività
Art. 279Le materie di insegnamento sono le seguenti
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso; patologia chirurgica; anatomia chirurgica; semeiotica; anestesiologia; ricerche di laboratorio; anatomia patologica; endoscopia; fisiopatologia chirurgica; chirurgia sperimentale; trattamento pre e post operatorio in chirurgia d'urgenza; rianimazione; traumatologia dell'apparato locomotore; neurotraumatologia; terapia intensiva; radiologia; chirurgia ginecologica d'urgenza; chirurgia pediatrica d'urgenza; chirurgia plastica e riparatrice; chirurgia toracica d'urgenza; cardiochirurgia d'urgenza; angioradiologia; chirurgia urologica d'urgenza; traumatologia maxillo-facciale; trattamento del politraumatizzato; medicina legale.
Art. 280Le materie di insegnamento sono così distribuite
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
4° Anno:
5° Anno:
Art. 281
Alla fine di ogni anno gli specializzandi per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno di corso; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi
Art. 282L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola
Il direttore della scuola è il professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Le norme per l'iscrizione, gli esami, tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Università di Pavia.
Scuola di specializzazione in statistica medica
Art. 283La scuola è articolata nei seguenti orientamenti
Art. 284La durata del corso è fissata in tre anni
Il numero degli iscritti è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno e per un totale complessivo di trenta specializzandi per i tre anni di corso.
Art. 285
Alla scuola di specializzazione in statistica medica, sono ammessi oltre ai laureati in medicina e chirurgia anche i laureati in altre discipline (limitatamente all'orientamento epidemiologico) su motivato parere della direzione della scuola, previo accertamento diretto della loro idoneità
Art. 286Le materie di insegnamento per la scuola di specializzazione in statistica medica sono le seguenti
1° Anno: insegnamenti comuni ai due orientamenti:
2° Anno: insegnamenti comuni ai due orientamenti:
3° Anno: insegnamenti comuni ai due orientamenti:
Art. 287
I corsi sono composti di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche sulle materie di cui all'art. 286 e si terranno nella sede della cattedra di statistica sanitaria o in altre sedi opportune
Art. 288
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria e condiziona l'ammissione degli allievi all'esame annuale di profitto. Durante uno dei primi tre anni di corso gli allievi sono tenuti a svolgere l'esercitazione pratica presso la cattedra di statistica sanitaria, secondo un piano deciso dal direttore della scuola
Art. 289
Alla fine di ogni anno di corso gli specializzandi, per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo, dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno in corso
Art. 290
Per essere ammesso all'esame finale di diploma l'allievo dovrà dimostrare di aver seguito regolarmente i corsi e superato gli esami di profitto dei tre anni. L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema approvato in precedenza dal direttore della scuola, corredata da dati originali Per tutte le altre condizioni e i dovuti adempimenti questa scuola si uniforma a quanto prescritto dallo statuto della Università di Pavia.
L'ordinamento della scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, n. 607, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è fissato in cinquantaquattro per l'intero corso di studi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 aprile 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1979 Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 392
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 146, 147 e 148, riguardanti la scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 146
La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
La scuola conferisce i seguenti diplomi:
Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.
La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.
Art. 147Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso
1° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):
2° Anno (comune alla radioterapia oncologica):
3° Anno:
4° Anno:
Art. 148Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso
1° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):
2° Anno (comune a radiodiagnostica):
3° Anno:
4° Anno:
I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.
Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è A di quaranta da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 146 (dieci per ogni anno di corso, pari a complessivi quaranta).
La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei.
L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.
Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
Dopo l'art. 270, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in allergologia, in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e in statistica medica.
Scuola di specializzazione in allergologia
Art. 271La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in allergologia è di tre anni
Possono ottenere l'iscrizione alla scuola, previo concorso per titoli ed esami, i laureati in medicina e chirurgia.
Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di venti per ciascun anno di corso.
Art. 272La scuola ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro ed è diretta dal professore di ruolo o fuori ruolo della materia o, in carenza, di materia affine
Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche nei reparti e nei laboratori degli istituti.
Al termine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie che sono state oggetto di insegnamento.
Per il conseguimento del diploma di specializzazione, gli allievi dovranno sostenere davanti all'apposita commissione la discussione di una tesi scritta su un argomento di allergologia.
Le tasse e soprattasse sono quelle stabilite dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia. La tassa di diploma è di L. 6.000, ai sensi della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Art. 273Le materie di insegnamento sono le seguenti
1° Anno: basi immunologiche e patogenesi dell'allergia; istopatologia generale; la patologia allergica in riferimento ai diversi agenti etiologici; la patologia autoimmune; semeiotica e diagnostica allergologica.
2° Anno: basi immunologiche e patogenesi dell'allergia; semeiotica e diagnostica allergologica; patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio; allergia e otorinolaringoiatria; le malattie cutanee a patogenesi allergica; allergia ai medicamenti; farmacologia dei medicamenti antiallergici.
3° Anno: clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio; allergia e apparato digerente; allergia ed altri organi ed apparati; la terapia specifica e aspecifica delle sindromi allergiche; allergopatie professionali.
Art. 274
Le lezioni verranno integrate da conferenze sui singoli argomenti tenute da esperti italiani e stranieri. Agli iscritti saranno comunicate con successivi avvisi le date della prova di ammissione e dei vari corsi di lezione Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso
Art. 275La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica
Art. 276Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha la durata di cinque anni accademici
Art. 277
Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Il numero massimo degli iscritti è di cinque per anno di corso Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 278
La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'esercitazione pratica nei reparti è obbligatoria durante tutti i cinque anni di corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore della sua attività
Art. 279Le materie di insegnamento sono le seguenti
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso; patologia chirurgica; anatomia chirurgica; semeiotica; anestesiologia; ricerche di laboratorio; anatomia patologica; endoscopia; fisiopatologia chirurgica; chirurgia sperimentale; trattamento pre e post operatorio in chirurgia d'urgenza; rianimazione; traumatologia dell'apparato locomotore; neurotraumatologia; terapia intensiva; radiologia; chirurgia ginecologica d'urgenza; chirurgia pediatrica d'urgenza; chirurgia plastica e riparatrice; chirurgia toracica d'urgenza; cardiochirurgia d'urgenza; angioradiologia; chirurgia urologica d'urgenza; traumatologia maxillo-facciale; trattamento del politraumatizzato; medicina legale.
Art. 280Le materie di insegnamento sono così distribuite
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
4° Anno:
5° Anno:
Art. 281
Alla fine di ogni anno gli specializzandi per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno di corso; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi
Art. 282L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola
Il direttore della scuola è il professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Le norme per l'iscrizione, gli esami, tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Università di Pavia.
Scuola di specializzazione in statistica medica
Art. 283La scuola è articolata nei seguenti orientamenti
Art. 284La durata del corso è fissata in tre anni
Il numero degli iscritti è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno e per un totale complessivo di trenta specializzandi per i tre anni di corso.
Art. 285
Alla scuola di specializzazione in statistica medica, sono ammessi oltre ai laureati in medicina e chirurgia anche i laureati in altre discipline (limitatamente all'orientamento epidemiologico) su motivato parere della direzione della scuola, previo accertamento diretto della loro idoneità
Art. 286Le materie di insegnamento per la scuola di specializzazione in statistica medica sono le seguenti
1° Anno: insegnamenti comuni ai due orientamenti:
2° Anno: insegnamenti comuni ai due orientamenti:
3° Anno: insegnamenti comuni ai due orientamenti:
Art. 287
I corsi sono composti di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche sulle materie di cui all'art. 286 e si terranno nella sede della cattedra di statistica sanitaria o in altre sedi opportune
Art. 288
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria e condiziona l'ammissione degli allievi all'esame annuale di profitto. Durante uno dei primi tre anni di corso gli allievi sono tenuti a svolgere l'esercitazione pratica presso la cattedra di statistica sanitaria, secondo un piano deciso dal direttore della scuola
Art. 289
Alla fine di ogni anno di corso gli specializzandi, per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo, dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno in corso
Art. 290
Per essere ammesso all'esame finale di diploma l'allievo dovrà dimostrare di aver seguito regolarmente i corsi e superato gli esami di profitto dei tre anni. L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema approvato in precedenza dal direttore della scuola, corredata da dati originali Per tutte le altre condizioni e i dovuti adempimenti questa scuola si uniforma a quanto prescritto dallo statuto della Università di Pavia.
L'ordinamento della scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, n. 607, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è fissato in cinquantaquattro per l'intero corso di studi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 aprile 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1979 Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 392 nascondi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi