Decreto ministeriale 23 giugno 1988, n. 263 – Norme di attuazione degli articoli 4, comma 8, e 16, commi 2 e 3, della legge 18 marzo 1988, n. 111, relative ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto ministeriale stabilisce le norme sui requisiti psicofisici e psicotecnici necessari per ottenere, rinnovare o revisionare la patente di guida, adeguando la normativa italiana a quella comunitaria.
Per chi: Tutti i candidati o conducenti che richiedono il conseguimento, la conferma o la revisione della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli; I medici che rilasciano i certificati di idoneità alla guida e le commissioni mediche locali.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Proprietà intellettuale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- I requisiti generali fisici e psichici per la patente di guida.
- Le condizioni mediche specifiche (cardiovascolari, diabete, malattie nervose, ecc.) che possono influenzare l'idoneità alla guida.
- Il ruolo della commissione medica locale nella valutazione dei casi dubbi o complessi.
- La validità massima della patente in presenza di determinate condizioni mediche.
A chi si applica questa norma?
- Tutti i candidati o conducenti che richiedono il conseguimento, la conferma o la revisione della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli.
- I medici che rilasciano i certificati di idoneità alla guida e le commissioni mediche locali.
Quali sono i punti chiave?
- È necessario essere esenti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni che possano compromettere la sicurezza della guida.
- In presenza di alcune condizioni mediche (es. malattie nervose, psichiche, dipendenza da sostanze psicoattive, insufficienza renale grave), la validità della patente non può superare i due anni.
- Per i diabetici che necessitano di trattamento con insulina, la patente di guida delle categorie C, D, E non può essere rilasciata né confermata.
- Per gli epilettici, la patente delle sole categorie A e B è consentita se non si presentano crisi comiziali da almeno due anni, con validità massima di due anni.
Proprietà intellettuale
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1988, n. 263 Norme di attuazione degli articoli 4, comma 8, e 16, commi 2 e 3, della legge 18 marzo 1988, n. 111, relative ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida. note:
Entrata in vigore del decreto: 01/10/1988 (GU n.163 del 13-07-1988 - Suppl. Ordinario n. 62) IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'art. 4, comma ottavo, della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394;
Visto l'art. 16, commi secondo e terzo, della predetta legge, con il quale è data facoltà al Ministro dei trasporti di emanare decreti di modifica, tra l'altro, degli articoli da 470 al 485 del regolamento per l'esecuzione del testo unico di cui sopra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituiti con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202, di concerto con il Ministro della sanità;
Visto l'allegato III alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/ 1263/CEE;
Considerata la necessità di provvedere ad adeguare la normativa in materia di requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione delle patenti di guida a quella fissata dalla suindicata direttiva comunitaria; Decreta:
Art. 1
L'art. 470 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal seguente: "Art. 470 (Requisiti generali fisici, psichici per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida). - Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, risulti essere esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possano comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con l'indicazione dei precedenti morbosi di cui ai successivi commi.
I medici di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose sotto elencate.
La constatazione obiettiva, corredata delle indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, consente al medico visitatore di rilasciare il certificato di idoneità quando egli ritenga che le malattie fisiche o psichiche, le deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali constatate, di cui ai successivi commi, non possano comunque pregiudicare la sicurezza di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'art. 4, comma quarto della legge 18 marzo 1988, n. 111, la quale indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.
1 - Affezioni cardio-vascolari.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E.
2 - Diabete.
La patente di guida non deve essere rilasciata, né confermata ai candidati o conducenti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della guida. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la patente di guida può essere rilasciata o confermata a candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina.
3 - Malattie endocrine.
In caso di disturbi endrocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale che potrà avvalersi della consulenza di un sanitario appartenente alle strutture pubbliche.
4 - Malattie del sistema nervoso.
La patente di guida non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti colpiti da:
5 - Malattie psichiche.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano o affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso, avvalendosi, se del caso, della consulenza di uno specialista appartenente ad una specifica struttura pubblica.
La commissione medica locale terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.
6 - Sostanze psicoattive.
La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli.
Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma.
La commissione medica locale terrà in debito conto e valuterà con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.
7 - Malattie del sangue.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale la quale potrà avvalersi del parere dei medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.
8 - Malattie dell'apparato uro-genitale.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave.
Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
1.1. Gruppo 1: Conducenti di veicoli delle categorie A e B;
1.2. Gruppo 2: Conducenti di veicoli delle categorie C, D e E.
ESAMI MEDICI 3. Gruppo 1: I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato in merito a tale gruppo.
Capacità visiva.
Durante l'esame della vista, l'attenzione dovrà essere rivolta sulla acutezza visiva, sul campo visivo, sulla visione notturna, sulle malattie progressive degli occhi, ecc. Qualora l'autorità preposta al rilascio delle patenti riconosca la necessità di portare lenti correttive per la guida, tale fatto deve risultare dalla patente di guida.
6.1. I candidati al rilascio o al rinnovo della patente di guida devono possedere un'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,4 e preferibilmente di valore superiore a tale cifra per l'occhio più sano, o di almeno 0,5 per ambedue gli occhi, e di valore constatato durante un esame medico di almeno 0,2 per l'occhio meno sano. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che la vista del candidato o del conducente è diminuita di più di 20 gradi nella parte temporale del suo campo visivo o se l'interessato è colpito da diplopia o da un difetto di vista binoculare.
6.2. I candidati o i conducenti che vedono con un occhio solo possono ottenere la patente di guida o il suo rinnovo a condizione che un'autorità medica competente certifichi che tale condizione di vista monoculare esiste da un tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e l'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, sia di almeno 0,8. Tali persone non devono avere alcuna limitazione del campo visivo per questo occhio.
7.1. I candidati al rilascio o al rinnovo della patente devono avere una vista binoculare accompagnata da un'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,75 per l'occhio più sano o di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se l'interessato utilizza lenti correttive, la vista non corretta non deve essere inferiore a 0,1 e la correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o ha una vista binoculare difettosa.
7.2. L'uso di lenti a contatto da parte dei conducenti di tale gruppo può essere autorizzato su parere favorevole di un'autorità medica competente.
Udito.
Stato generale ed incapacità fisiche.
9.1. Possono essere rilasciate o rinnovate patenti di guida con condizioni restrittive ai candidati o conducenti fisicamente minorati se i veicoli da essi guidati sono adattati alla necessità della loro condizione. Le restrizioni riportate sulla patente di guida devono precisare quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo.
9.2. In caso di dubbio, il candidato dovrà sottoporsi ad una prova pratica che consentirà di verificare le sue attitudini previo esame medico di un'autorità competente, e potrà essere allora rilasciata, se del caso, una patente di validità limitata in modo da consentire di seguire il caso. La valutazione delle incapacità fisiche deve basarsi essenzialmente su considerazioni meccaniche che consentano di determinare se l'incapacità constatata rischia, in un periodo di tempo prolungato, di impedire una manovra efficace e rapida e di disturbare l'uso dei comandi in tutte le circostanze, in particolare in caso di urgenza.
10.1. L'esame medico dei candidati o conducenti deve riguardare l'insieme dei movimenti del corpo - forza muscolare, controllo e coordinazione - in particolre per gli arti superiori e inferiori.
10.2. Qualora, posteriormente al rilascio della patente, sopravvenga un'incapacità che rischi di impedire la guida corretta e senza pericoli di un veicolo, il conducente deve interrompere la sua attività e sottoporsi ad un esame effettuato da un'autorità medica competente.
Affezioni cardiovascolari.
Disturbi endocrini.
14.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata per un periodo limitato ai candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni menzionate nel punto 14, a condizione che si trovino sotto controllo medico.
Malattie del sistema nervoso.
Tali casi devono essere riesaminati periodicamente.
17.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da malattie cerebrovascolari salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere medico autorizzato e a condizione che i comandi del veicolo siano adattati o modificati nella misura necessaria o che venga utilizzato un veicolo adeguato di tipo speciale. La durata di validità delle patenti di guida così rilasciate o rinnovate deve essere limitata conformemente ad un parere medico autorizzato.
17.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da una lesione del midollo spinale che abbia provocato una paraplegia, a meno che il veicolo non sia provvisto di comandi speciali.
Turbe psichiche.
Alcole.
Droghe e medicinali.
24.1. Per quanto riguarda i candidati o conducenti del gruppo 2, l'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
Malattie del sangue.
Malattie dell'apparato urogenitale.
RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA.