DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2022, n. 126 - Normattiva
In breve
Questo decreto è un regolamento che modifica le norme esistenti sullo sportello telematico dell'automobilista (STA), aggiornandole per coordinarle con le nuove disposizioni sul documento unico di circolazione e di proprietà dei veicoli.
Cosa regola
- L'istituzione e l'attivazione dello Sportello Telematico dell'Automobilista (STA).
- Le procedure e gli adempimenti per il funzionamento dello STA, inclusi immatricolazioni, passaggi di proprietà, e cessazioni dalla circolazione.
- La sicurezza e il funzionamento degli STA.
- La formazione, la trasmissione e la conservazione del fascicolo digitale relativo alle pratiche automobilistiche.
Chi riguarda
- I cittadini che devono effettuare operazioni relative a veicoli (immatricolazione, passaggi di proprietà, ecc.).
- Gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC), gli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), le delegazioni dell'ACI e le imprese di consulenza automobilistica che gestiscono gli STA.
Punti chiave
- Lo STA rilascia la carta di circolazione come documento unico di circolazione e di proprietà.
- Lo STA può essere attivato presso gli UMC, gli Uffici PRA, le delegazioni ACI e le imprese di consulenza automobilistica.
- Le domande per le operazioni devono essere redatte su un modello unificato e corredate dall'attestazione di pagamento delle imposte e tariffe.
- Il fascicolo digitale, contenente la domanda e la documentazione di supporto, deve essere trasmesso al CED entro le ore sedici del primo giorno non festivo successivo alla presentazione della domanda.
Testo della legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2022, n. 126 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua
lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2022, n. 126 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello unico telematico dell'automobilista. (22G00135) note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/09/2022 (GU n.198 del 25-08-2022) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 9-9-2022 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante: «Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale», e, in particolare, l'articolo 3; Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 93, comma 12; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante disposizioni in tema di razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante norme per la semplificazione del procedimento relativo alla immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi; Acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato reso in data 20 febbraio 2019; Acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, reso, in data 14 marzo 2019; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2019; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2019; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'interno e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 1. Al fine di coordinare la disciplina dello sportello telematico dell'automobilista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a)Ministero o Ministro: il Ministero o il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- b)CED: il Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- c)UMC: l'Ufficio o gli Uffici motorizzazione civile e le relative sezioni coordinate;
- d)ACI: l'Automobile club d'Italia;
- e)PRA: il pubblico registro automobilistico;
- f)Ufficio o Uffici PRA: l'Ufficio o gli Uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA;
- g)imprese di consulenza automobilistica: le imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
- h)STA: lo "sportello telematico dell'automobilista" o gli "sportelli telematici dell'automobilista" presso cui è possibile effettuare le operazioni previste al comma 1.»;
- b)all'articolo 2: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione e attivazione dello STA»; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo STA rilascia, contestualmente alla richiesta, la carta di circolazione quale documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.»; 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Lo STA può essere attivato:
- a)presso gli UMC;
- b)presso gli Uffici PRA;
- c)presso le delegazioni dell'ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica.»; 4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3 Lo STA è attivato mediante un unico collegamento con il CED per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni previste dal presente regolamento.»; 5) al comma 4, le parole «Lo sportello» sono sostituite dalle seguenti: «Lo STA»; 6) al comma 5, le parole «Gli sportelli», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Gli STA»;
- c)all'articolo 3: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sicurezza e funzionamento dello STA»; 2) al comma 1, la parola «sportello», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «STA» e le parole «, delle etichette autoadesive» e «e dall'A.C.I.» sono soppresse; 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli UMC accertano il corretto funzionamento degli STA e dell'osservanza delle modalità indicate al comma 1.»;
- d)l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Procedure e adempimenti per il funzionamento dello STA). - 1. Le disposizioni del presente regolamento recano la disciplina relativa alle seguenti procedure:
- a)immatricolazione, iscrizione della proprietà e annotazione dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto, della vendita con patto di riservato dominio, di privilegi e di ipoteche;
- b)rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, trascrizione dei trasferimenti della proprietà e di ogni altro mutamento delle annotazioni di cui alla lettera a);
- c)reimmatricolazione a seguito di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione delle targhe;
- d)cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione o per demolizione;
- e)consegna delle targhe, di cui all'articolo 100, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Gli STA operano nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. L'UMC territorialmente competente consente il collegamento con il CED e assegna allo STA, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di targhe e di carte di circolazione sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente. 4. Lo STA, ricevuta la domanda relativa ad una delle operazioni di cui al comma 1, redatta sul modello unificato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, accertata l'identità del richiedente e, verificati il versamento delle imposte e delle tariffe previste dal medesimo decreto legislativo e di ogni altro importo, dovuto, nonché l'idoneità e la completezza della domanda e della documentazione presentate, provvede alla formazione del fascicolo digitale di cui all'articolo 4-bis e lo trasmette in via telematica al CED entro le ore sedici del primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione della domanda. Le domande non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle predette imposte e tariffe, nonché di ogni altro importo dovuto, non sono prese in considerazione. 5. Il CED, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'archivio nazionale dei veicoli e nel PRA, attraverso le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo dell'ACI, consente allo STA la stampa del documento richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero disponibile di targa del lotto assegnato allo STA. 6. Gli Uffici PRA provvedono alle iscrizioni e alle trascrizioni secondo la disciplina vigente. A tal fine, il sistema informativo dell'ACI attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo alle domande che ne individua l'ordine cronologico di presentazione.»;
- e)dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: «Art. 4-bis (Fascicolo digitale). - 1. Il fascicolo digitale contiene la domanda, di cui all'articolo 4, comma 4, sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata e ogni altra documentazione di supporto, ivi compresa la riproduzione in formato digitale del documento di identità del richiedente nonché l'atto o la dichiarazione unilaterale di vendita che vengono formati digitalmente e sottoscritti dall'avente titolo con firma elettronica avanzata, autenticata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nei casi in cui il titolo, l'atto o la dichiarazione di vendita siano formati all'origine su supporto cartaceo, gli stessi sono preventivamente consegnati agli Uffici PRA che procedono all'attestazione di conformità di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a seguito della quale il fascicolo digitale si considera perfezionato. 2. Secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Ministero, gli STA provvedono alla conservazione e alla successiva distruzione della documentazione cartacea, riprodotta in formato digitale e allegata al fascicolo digitale di cui al comma 1, e delle targhe, ovvero alla restituzione facoltativa di queste ultime ogni fine mese all'UMC nel cui ambito di competenza ha sede lo STA.»;
- f)l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Art. 5 (Trasmissione del fascicolo digitale). - 1. Entro le ore venti e trenta di ogni giornata lavorativa, lo STA richiede al CED, utilizzando le apposite procedure informatiche, l'elenco delle carte di circolazione emesse nella giornata stessa dal medesimo sportello. 2. Lo STA trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con firma digitale remota di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013. 3. La carta di circolazione si considera regolarmente rilasciata dallo STA quando essa compare nell'elenco di cui al comma 1 e l'istanza e la documentazione risultano, dall'esame da parte del competente UMC e del competente Ufficio PRA, idonee, complete e conformi alle disposizioni vigenti e correttamente inviate in via telematica al CED entro il termine di cui all'articolo 4, comma 4.»;
- g)dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: «Art. 5-bis (Trattamento dei dati personali). - 1. Il Ministero e l'ACI, mediante appositi accordi, previa acquisizione del parere del Garante privacy, adeguano le attività e le procedure disciplinate dal presente regolamento alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e assumono il ruolo di responsabili del trattamento dei dati nonché di contitolari del trattamento dei medesimi dati attuato in applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. I soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, in quanto STA, assumono il ruolo di titolari autonomi del trattamento dei dati correlati al rilascio della carta di circolazione.»;
- h)all'articolo 6: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole «l'ufficio provinciale della motorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'UMC, anche su comunicazione dell'Ufficio PRA,»; 1.2) al secondo periodo, le parole «all'ufficio provinciale della motorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'UMC» e le parole «e, ricorrendone il caso, ad assegnare le targhe ad altro utente» sono soppresse; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta ovvero del versamento delle imposte, delle tariffe e di ogni altro importo dovuto, l'Ufficio PRA sospende l'esito della procedura, opera i necessari interventi sulla banca dati PRA e assegna il termine di tre giorni lavorativi per le occorrenti integrazioni, dandone immediata comunicazione al CED e allo STA. Decorso inutilmente il termine di sospensione di cui al primo periodo, o in caso di incompletezza delle integrazioni prodotte entro il termine stesso, si applica quanto previsto dal comma 1-ter. 1-ter. Salva l'ipotesi di sospensione dell'esito della procedura prevista dal comma 1-bis, l'Ufficio PRA ricusa la domanda di iscrizione o di trascrizione entro tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, dandone immediata comunicazione allo STA e all'UMC competente al fine dell'adozione, da parte di quest'ultimo, dei provvedimenti di cui al comma 1. La domanda può essere nuovamente esaminata solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione o delle tariffe, delle imposte e di ogni altro importo dovuto.»; 3) al comma 2, le parole «L'ufficio provinciale della motorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'UMC» e la parola «sportello» è sostituita dalla seguente: «STA»; 4) al comma 3, la parola «sportello» è sostituita dalla seguente: «STA»; 5) il comma 4 è abrogato;
- i)gli articoli 7, 8 e 9 sono abrogati;
- l)all'articolo 10: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I collegamenti telematici di cui all'articolo 2 sono attivati dall'UMC.»; 2) il comma 2 è abrogato. N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L'articolo 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti
- a)Ministero o Ministro: il Ministero o il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- b)CED: il Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- c)UMC: l'Ufficio o gli Uffici motorizzazione civile e le relative sezioni coordinate;
- d)ACI: l'Automobile club d'Italia;
- e)PRA: il pubblico registro automobilistico;
- f)Ufficio o Uffici PRA: l'Ufficio o gli Uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA;
- g)imprese di consulenza automobilistica: le imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
- h)STA: lo "sportello telematico dell'automobilista" o gli "sportelli telematici dell'automobilista" presso cui è possibile effettuare le operazioni previste al comma 1.» «Art. 2. (Istituzione e attivazione dello STA). - 1. È istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo STA rilascia, contestualmente alla richiesta, la carta di circolazione quale documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. 2. Lo STA può essere attivato:
- a)presso gli UMC;
- b)presso gli Uffici PRA;
- c)presso le delegazioni dell'ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica.»; 4) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Lo STA è attivato mediante un unico collegamento con il CED per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni previste dal presente regolamento.»; 4. Lo STA non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche. 5. Gli STA espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, apposito logo, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli sportelli sono altresì tenuti ad affiggere le tabelle che indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni servizio reso.» «Art. 3. (Sicurezza e funzionamento dello STA). - 1. Le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell'A.C.I. adottano ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione alla quantità di materiale da custodire per la gestione dello STA, la conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di circolazione, e di ogni altro materiale ad esse assegnato per la gestione dello STA, la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati in appositi registri, secondo le modalità indicate dal Ministero. 2. Gli UMC accertano il corretto funzionamento degli STA e dell'osservanza delle modalità indicate al comma 1.» «Art. 6. (Irregolare rilascio dei documenti). - 1. In caso di accertata irregolarità, l'UMC, anche su comunicazione dell'Ufficio PRA, cancella il documento irregolare dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento irregolare, unitamente alle targhe nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, deve essere restituito all'UMC, il quale provvede a distruggere il documento. 1-bis. In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta ovvero del versamento delle imposte, delle tariffe e di ogni altro importo dovuto, l'Ufficio PRA sospende l'esito della procedura, opera i necessari interventi sulla banca dati PRA e assegna il termine di tre giorni lavorativi per le occorrenti integrazioni, dandone immediata comunicazione al CED e allo STA. Decorso inutilmente il termine di sospensione di cui al primo periodo, o in caso di incompletezza delle integrazioni prodotte entro il termine stesso, si applica quanto previsto dal comma 1-ter. 1-ter. Salva l'ipotesi di sospensione dell'esito della procedura prevista dal comma 1-bis, l'Ufficio PRA ricusa la domanda di iscrizione o di trascrizione entro tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, dandone immediata comunicazione allo STA e all'UMC competente al fine dell'adozione, da parte di quest'ultimo, dei provvedimenti di cui al comma 1. La domanda può essere nuovamente esaminata solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione o delle tariffe, delle imposte e di ogni altro importo dovuto. 2. L'UMC, all'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 1, sospende l'operatività dello STA fino alla restituzione del documento irregolare e, se del caso, delle targhe, mentre, ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità del documento, segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia, per il ritiro dei documenti e, se del caso, delle targhe. Il collegamento telematico non può essere sospeso per la prima volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta, per un periodo superiore a tre mesi. 3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operatività dello sportello di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello STA decadono e lo sportello cessa di essere operativo. 4. (abrogato)» «Art. 10. (Norme transitorie e finali). - 1. I collegamenti telematici di cui all'articolo 2 sono attivati dall'UMC. 2. (abrogato) 3. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.» articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi